Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 678 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 1.4.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
8 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 678/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: contributi figurativi LSU;
T R A
(CF: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. A. Battaglia e M. C. Sangiovanni;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.02.2024 la ricorrente, di cui in epigrafe, specificando di essere stata avviata al lavoro presso l'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, dall'8 Novembre
2010 al 30 Dicembre 2021, in un progetto di pubblica utilità ex art. 2 D.Lgs. n. 468/1997, ha evidenziato che dalla verifica del proprio estratto contributivo era emerso che l' non aveva CP_1 provveduto all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa relativa ai predetti periodi di impiego nella qualità di lavoratrice socialmente utile (LSU).
Ha precisato di aver sollecitato l' , in data 16 Gennaio 2024, ad effettuare l'accredito dei CP_1
contributi figurativi dovuti, senza ottenere positivo riscontro.
In particolare, a sostegno della propria domanda, ha richiamato sia l'art. 8, comma 19, D.Lgs. n.
468/1997 che disciplina un profilo della fattispecie dei lavori socialmente utili (LSU).
CP_ Ha concluso chiedendo la condanna dell' all'accreditamento dei contributi figurativi per i periodi sopra menzionati e il conseguente aggiornamento dell'estratto contributivo.
Si è costituito in giudizio l' che, in via preliminare, ha eccepito la carenza di interesse ad CP_1 agire data l'assenza di una domanda per prestazioni pensionistiche, nonché l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 443 c.p.c, oltre alla decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto.
Nel merito ha rilevato che la domanda, oltreché infondata, è in ogni caso sfornita di prova, non essendo stata fornita in giudizio documentazione comprovante l'avvenuta corresponsione dell'indennità ex art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 468/1997.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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Il ricorso è fondato.
Come anticipato il thema decidendum attiene al riconoscimento della contribuzione figurativa in favore degli LSU.
In via preliminare va respinta l'eccezione di difetto di interesse, formulata dall' . CP_1
Sul punto, dirimente appare il principio espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sez. lav.,
04/12/2002, n. 17223), al quale si ritiene di aderire, secondo cui “In riferimento alla domanda di accertamento della c.d. posizione assicurativa, la quale si sostanzia in una domanda di accertamento del diritto alla tutela assicurativa per un determinato periodo di tempo, sussiste l'interesse ad agire nei casi nei quali vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere
l'erogazione di determinate prestazioni assicurative”.
Infine non meritano accoglimento le eccezioni di decadenza e di prescrizione.
Quanto alla prima, nella specie, non trovano applicazione gli istituti della decadenza e della procedibilità della domanda non vertendosi in materia di prestazioni economiche.
Con riguardo alla seconda, trattasi di controversia concernente non una determinata prestazione, bensì i presupposti del diritto alla pensione, come tale pacificamente imprescrittibile.
Nel merito, premesso che l'iter amministrativo della domanda è stato rispettato, il ricorso risulta fondato.
Come già rilevato da pregresse pronunzie di questo Tribunale (cfr. da ultimo sent. n. 704/2018) e della Corte d'Appello di Reggio Calabria (cfr. ex multis sent. n. 1056/2015) – cui il giudicante reputa di dover dare continuità – l'accredito dei contributi figurativi era previsto dall'art. 8 comma 19 D.Lgs.
n. 468/1997 – poi modificata dal D.Lgs. n. 81/2000 – secondo cui “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento (…)”. CP_ Richiamato il dato normativo, non può ritenersi fondata l'eccezione dell' secondo cui la mancata prova della percezione dell'assegno menzionato nella disposizione sarebbe ostativa dell'accoglimento della domanda.
Sul punto va osservato come l'erogazione dell'assegno per le attività svolte dagli LSU sia stato CP_ tipizzato dal legislatore che ha introdotto, in tal senso, un obbligo di legge a carico dell'
Il comma 3 dell'art.
8. D.lgs.468/97 prescriveva infatti che “Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall previa certificazione delle CP_1
presenze secondo le modalità fissate dall a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano CP_1
applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità.
I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere.
Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2”. CP_ Dal tenore letterale della norma emerge la portata dell'obbligo dell' sicché, una volta provato lo svolgimento della prestazione, non risulta necessario provare anche la percezione dell'assegno dal momento che, in caso di inadempimento, l'Ente sarebbe automaticamente in mora e sarebbe illogico premiare la mora con l'esonero dall'obbligazione contributiva.
Orbene, nella specie, è provato per tabulas, e comunque pacifico, che la ricorrente ha prestato attività come LSU, sicché, per quanto sopra argomentato, ha diritto all'accredito contributivo per il seguente periodo che va dall'8 Novembre 2010 al 30 Dicembre 2021.
Alla luce delle argomentazioni suesposte il ricorso merita accoglimento.
CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dell' come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, con riduzione ex art. 4 comma 1 stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di impiego nei progetti di pubblica utilità presso il Comune di Reggio
Calabria.
Per l'effetto, condanna l' all'accreditamento in favore di parte ricorrente della contribuzione CP_1
figurativa relativa al periodo compreso tra l'8 Novembre 2010 e il 30 Dicembre 2021.
Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che CP_1 si liquidano in complessivi € 4.638,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 08/04/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo