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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/04/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3083/22 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Liliana Russillo che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Villa d'Agri di Marsicovetere CP_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Comuniello che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
Nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 26.10.2022 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in CP_1
Savoia di CA il 16.12.1989 e che con decreto n.
051/2011 del 06.04.2011 questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(30.09.1991) e (23.05.1997) e che il resistente non ha R_ osservato gli obblighi di mantenimento nei confronti della prole.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la revoca dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli, entrambi maggiorenni;
la condanna del resistente al risarcimento del danno in favore dei figli;
l'assegnazione della casa coniugale ad essa ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente il quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha contestato il dedotto inadempimento degli obblighi di contribuzione nei confronti dei figli;
ha allegato che egli svolge “attività autonoma” e pur di fronte alle difficoltà economiche ha sempre cercato di contribuire al sostentamento dei figli;
che entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e vivono il primo a Basilea in Svizzera e il secondo a Savoia di CA;
che il figlio non vive più R_ con la madre;
che la casa coniugale in comproprietà dei coniugi è nella sola disponibilità della ricorrente.
Ha chiesto il rigetto della domanda di condanna al risarcimento danni nei confronti dei figli e l'assegnazione della casa coniugale ad entrambe le parti in ragione della metà.
All'esito dell'udienza presidenziale del 28.03.2023 - nel corso della quale la ricorrente ha proposto domanda di assegno divorzile - in via temporanea e urgente la casa coniugale è stata assegnata alla ricorrente e sono stati posti a carico del resistente il contributo di 300 euro mensili per il figlio , R_ oltre alla metà delle spese straordinarie, e l'assegno di 200 euro mensili per la coniuge, quindi la causa è stata rimessa in istruttoria con la comunicazione degli atti al P.M.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e rigettate le rispettive richieste di prova orale e di indagini reddituali, all'udienza dell'11.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha così concluso:
“- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. , ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1 di Stato Civile del Comune di Savoia (PZ), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di TITO (PZ) di rispettiva residenza. - Disporre, a carico del sig. CP_1
un assegno di mantenimento una tantum a titolo di
[...] risarcimento danni in favore dei figli atteso il comportamento inadempiente tenuto negli anni per non aver mai corrisposto alcunché ai figli. - Disporre, a carico del sig. un CP_1 assegno di mantenimento divorzile in favore della ricorrente sig.ra atteso il comportamento inadempiente Parte_1 tenuto negli anni per non aver mai corrispostoLe alcunchè. - Disporre in ogni caso, che la casa coniugale rimanga assegnata alla moglie, in quanto priva dei mezzi di sostentamento confermando tutti i provvedimenti adottati dal
Giudice PALUMBO in sede di udienza presidenziale…”.
Il resistente ha così concluso:
“in via preliminare - revocare l'ordinanza del 19.06.2024 emessa dal Tribunale di Potenza, con cui sono state rigettate le richieste istruttorie avanzate dal SI. , e ammettere sia CP_1
l'interrogatorio formale della ricorrente sulle circostanze articolate sub nn. 1), 2), 3) e 4) ovvero quantomeno sulla circostanza sub
n. 2) della propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. del
02.05.2024, e la prova testimoniale sulle circostanze di cui ai nn.
5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) ovvero quantomeno sulla circostanza sub n. 7) sempre della propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2)
c.p.c. del 02.05.2024 a mezzo della SI.ra (sulle Parte_2 circostanze di cui ai nn. 5), 6), 7) e 8) della predetta memoria) e del SI. (sulle circostanze di cui ai nn. 9), 10) e Controparte_2
11) sempre della riferita memoria, sia gli accertamenti reddituali
e patrimoniali come in premessa specificati relativi alla SI.ra
, rimettendo la causa in istruttoria;
- revocare e/o Parte_1 modificare l'ordinanza emessa il 13.10.2023 dal Tribunale di
Potenza, prevedendo eventualmente l'assegno di mantenimento in favore soltanto del SI. e nella misura ridotta che Parte_3 sarà ritenuta di giustizia ed assegnando l'appartamento sito in TI
(Pz) alla C.da Nuvolese, 162, censito in Catasto al Foglio 33, p.lla
719, sub. 12, al SI. e alla SI.ra , CP_1 Parte_1 comproprietari in ragione della metà; nel merito a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Savoia di CA (Pz) il 06.12.1989 tra la SI.ra
e il SI. , ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Savoia di CA (Pz), a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza;
b) dichiarare inammissibili e/o rigettare poiché infondate le richieste avanzate dalla SI.ra : Parte_1
(1) di condanna del SI. al pagamento di un assegno CP_1 una tantum in favore dei figli a titolo di risarcimento per presunto inadempimento del padre agli obblighi di assistenza economica nei loro confronti, e (2) di riconoscimento dell'assegno divorzile, avendo peraltro la predetta SI.ra dichiarato Parte_1 espressamente di rinunziarvi nel ricorso introduttivo del giudizio;
b) assegnare l'appartamento sito in TI (Pz) alla C.da Nuvolese,
162, censito in Catasto al Foglio 33, p.lla 719, sub. 12, al SI.
e alla SI.ra , comproprietari in ragione CP_1 Parte_1 della metà, in vista dell'introducendo giudizio di divisione dell'immobile de quo;
c) con vittoria di spese e compensi di giudizio. In caso di mancata revoca dell'ordinanza del 19.06.2024 emessa dal Tribunale di Potenza nella parte in cui ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dal SI. e di mancata CP_1 rimessione della causa in istruttoria, si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza presidenziale, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tribunale n.051/2011 del 06.04.2011, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni della ricorrente e le deduzioni del resistente, il quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Savoia di CA per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, in via preliminare, la maggiore età dei figli esclude l'adozione di ogni provvedimento sull'affidamento, collocazione abitativa e frequentazione con il genitore non collocatario.
Quanto al mantenimento della prole, le parti concordano sulla raggiunta autosufficienza economica del figlio . Per_1
Sul figlio , invece, non vi è convergenza: la ricorrente ha R_ dedotto che egli convive con lei nella casa familiare e non è economicamente indipendente, mentre il resistente ha dedotto che il figlio ha vissuto a Savoia di CA ed è economicamente autosufficiente.
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (v. Cass. 26875/2023).
Nella specie, il resistente ha prodotto il contratto di lavoro (v. allegato alla memoria ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c.), dal quale risulta che già nel 2014, all'età di diciassette anni, R_ aveva sottoscritto contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time con la S.I.M.A. Energy s.r.l. con inquadramento al livello 1° del CCNL imprese di pulizia e con mansioni di addetto alla manutenzione del verde, pulizia aiuole, stradine ecc.
Il contratto di lavoro concluso dal figlio in epoca prossima alla maggiore età è indice presuntivo dell'avvenuta conclusione del suo percorso di formazione.
La mancanza di prova della sussistenza dei requisiti di legge per la conferma del riconoscimento del mantenimento, ivi compresa la prova dell'impegno del figlio nella ricerca di un lavoro ovvero nella prosecuzione del periodo di formazione o specializzazione nonché l'età anagrafica del ragazzo, di 28 anni, escludono il riconoscimento del contributo di mantenimento in suo favore.
Sull'assegnazione della casa coniugale, va richiamato il costante orientamento della Corte di cassazione, secondo cui
“l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente. A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, i quali, ai sensi dell'art. 337-sexies, comma 1, secondo periodo, c.c. vengono in considerazione soltanto in via consequenziale, una volta adottata la relativa decisione, ai fini dell'eventuale riequilibrio in favore del coniuge che, in quanto proprietario e comproprietario dell'immobile, subisca una limitazione delle proprie facoltà di godimento e disposizione, per effetto dell'imposizione del predetto vincolo;
tale riequilibrio non ha peraltro carattere automatico, presupponendo una valutazione, da compiersi caso per caso, dell'incidenza della predetta limitazione sulla situazione economica complessiva di chi la sopporta e del vantaggio indirettamente arrecato al coniuge con cui i figli convivono, corrispondente al risparmio della spesa necessaria per procurarsi una autonoma situazione abitativa (…) per
l'assegnazione, risulta estranea ogni valutazione di ordine economico, in quanto avente come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario” (Cass. 24 giugno 2022 n. 20452).
In considerazione della funzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, come sopra indicata, e tenuto conto della cessazione dell'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento della prole, la domanda di assegnazione proposta dalla ricorrente non può trovare accoglimento e l'immobile rientra nell'ordinario regime giuridico connesso al diritto di proprietà o comproprietà.
La domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
Va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte secondo cui "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. Cass. civ., sez.
Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
In particolare, secondo le Sezioni Unite, il Tribunale deve verificare "se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
La pronuncia ha altresì evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Secondo gli enunciati principi, dunque, il Giudice deve in primo luogo accertare l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi, tenendo conto non solo dei redditi ma anche del patrimonio e, in generale, di qualunque utilità suscettibile di valutazione economica.
La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere "rilevante", dovendosi così escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno.
L'eventuale, rilevante, squilibrio tra le posizioni dovrà poi essere causalmente ricollegato (secondo una valutazione che la Corte ritiene debba essere "rigorosa") alle "scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare".
La preminenza della funzione equilibratrice e perequativa comporta l'esigenza di "accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio" - fattore di cruciale importanza - nonché all'età del richiedente.
Se esiste uno squilibrio economico rilevante causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, il Giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale;
per la Corte "il giudizio di adeguatezza ha pertanto un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro".
Sull'onere della prova, le Sezioni unite hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta alla parte richiedente provare sia l'esistenza di uno squilibrio economico, sia il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza (ovverosia la prova che il divario dipende dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare "preponderante").
Nella specie, la domanda è stata formulata sull'unico presupposto della sperequazione reddituale tra le parti e l'istante non ha fornito alcun elemento in merito al nesso causale tra il detto divario economico e le scelte fatte in costanza di convivenza. Ed invero - ove pure il suddetto divario potesse ritenersi dimostrato sulla base della documentazione prodotta, quanto meno in via presuntiva ove si consideri la consistente debitoria fiscale (198.014 euro) del resistente, titolare di impresa individuale -, tuttavia la ricorrente non ha allegato, né ha offerto di provare, che la differenza reddituale, ovvero il suo attuale stato di disoccupazione, sia causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare che l'hanno condotta a sacrificare le proprie potenzialità professionali ed economiche e le proprie aspettative di lavoro per dedicarsi alla cura della famiglia e consentire al coniuge di accrescere il suo patrimonio e quello comune.
Di contro, ella ha allegato che dinanzi alla grave difficoltà economica in cui versava, ha cercato “lavoro occasionale”
(che non ha offerto di specificare né rispetto alla tipologia contrattuale né in ordine alle mansioni svolte), così dimostrando la propria capacità lavorativa.
La domanda è pertanto rigettata.
Anche la domanda di condanna del resistente al risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli non può trovare accoglimento, in mancanza di qualsiasi allegazione dei danni in questione.
La pronuncia sullo stato giustifica la compensazione tra le parti, in ragione della metà, delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo specificato.
La restante metà delle spese va posta a carico della ricorrente per i principi di causalità e soccombenza prevalente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con Parte_1 CP_1 ricorso del 26.10.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Satriano di Parte_1 CP_1
CA il 06.12.1989 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Satriano di CA dell'anno
1989, Parte II, Serie A, n. 5;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento dei figli a carico dei genitori e per l'effetto revoca il contributo di mantenimento a carico del resistente per il figlio;
R_
d) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
e) rigetta la domanda di assegno divorzile;
f) rigetta la domanda di risarcimento del danno, come proposta dalla ricorrente;
g) condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente della metà delle spese processuali, che liquida per l'intero in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
h) dichiara interamente compensata tra le parti la restante metà delle spese processuali, come sopra liquidate per l'intero.
Potenza, camera di consiglio del 07.04.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3083/22 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Liliana Russillo che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Villa d'Agri di Marsicovetere CP_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Comuniello che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
Nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 26.10.2022 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in CP_1
Savoia di CA il 16.12.1989 e che con decreto n.
051/2011 del 06.04.2011 questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(30.09.1991) e (23.05.1997) e che il resistente non ha R_ osservato gli obblighi di mantenimento nei confronti della prole.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la revoca dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli, entrambi maggiorenni;
la condanna del resistente al risarcimento del danno in favore dei figli;
l'assegnazione della casa coniugale ad essa ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente il quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha contestato il dedotto inadempimento degli obblighi di contribuzione nei confronti dei figli;
ha allegato che egli svolge “attività autonoma” e pur di fronte alle difficoltà economiche ha sempre cercato di contribuire al sostentamento dei figli;
che entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e vivono il primo a Basilea in Svizzera e il secondo a Savoia di CA;
che il figlio non vive più R_ con la madre;
che la casa coniugale in comproprietà dei coniugi è nella sola disponibilità della ricorrente.
Ha chiesto il rigetto della domanda di condanna al risarcimento danni nei confronti dei figli e l'assegnazione della casa coniugale ad entrambe le parti in ragione della metà.
All'esito dell'udienza presidenziale del 28.03.2023 - nel corso della quale la ricorrente ha proposto domanda di assegno divorzile - in via temporanea e urgente la casa coniugale è stata assegnata alla ricorrente e sono stati posti a carico del resistente il contributo di 300 euro mensili per il figlio , R_ oltre alla metà delle spese straordinarie, e l'assegno di 200 euro mensili per la coniuge, quindi la causa è stata rimessa in istruttoria con la comunicazione degli atti al P.M.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e rigettate le rispettive richieste di prova orale e di indagini reddituali, all'udienza dell'11.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha così concluso:
“- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. , ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1 di Stato Civile del Comune di Savoia (PZ), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di TITO (PZ) di rispettiva residenza. - Disporre, a carico del sig. CP_1
un assegno di mantenimento una tantum a titolo di
[...] risarcimento danni in favore dei figli atteso il comportamento inadempiente tenuto negli anni per non aver mai corrisposto alcunché ai figli. - Disporre, a carico del sig. un CP_1 assegno di mantenimento divorzile in favore della ricorrente sig.ra atteso il comportamento inadempiente Parte_1 tenuto negli anni per non aver mai corrispostoLe alcunchè. - Disporre in ogni caso, che la casa coniugale rimanga assegnata alla moglie, in quanto priva dei mezzi di sostentamento confermando tutti i provvedimenti adottati dal
Giudice PALUMBO in sede di udienza presidenziale…”.
Il resistente ha così concluso:
“in via preliminare - revocare l'ordinanza del 19.06.2024 emessa dal Tribunale di Potenza, con cui sono state rigettate le richieste istruttorie avanzate dal SI. , e ammettere sia CP_1
l'interrogatorio formale della ricorrente sulle circostanze articolate sub nn. 1), 2), 3) e 4) ovvero quantomeno sulla circostanza sub
n. 2) della propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. del
02.05.2024, e la prova testimoniale sulle circostanze di cui ai nn.
5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) ovvero quantomeno sulla circostanza sub n. 7) sempre della propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2)
c.p.c. del 02.05.2024 a mezzo della SI.ra (sulle Parte_2 circostanze di cui ai nn. 5), 6), 7) e 8) della predetta memoria) e del SI. (sulle circostanze di cui ai nn. 9), 10) e Controparte_2
11) sempre della riferita memoria, sia gli accertamenti reddituali
e patrimoniali come in premessa specificati relativi alla SI.ra
, rimettendo la causa in istruttoria;
- revocare e/o Parte_1 modificare l'ordinanza emessa il 13.10.2023 dal Tribunale di
Potenza, prevedendo eventualmente l'assegno di mantenimento in favore soltanto del SI. e nella misura ridotta che Parte_3 sarà ritenuta di giustizia ed assegnando l'appartamento sito in TI
(Pz) alla C.da Nuvolese, 162, censito in Catasto al Foglio 33, p.lla
719, sub. 12, al SI. e alla SI.ra , CP_1 Parte_1 comproprietari in ragione della metà; nel merito a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Savoia di CA (Pz) il 06.12.1989 tra la SI.ra
e il SI. , ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Savoia di CA (Pz), a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza;
b) dichiarare inammissibili e/o rigettare poiché infondate le richieste avanzate dalla SI.ra : Parte_1
(1) di condanna del SI. al pagamento di un assegno CP_1 una tantum in favore dei figli a titolo di risarcimento per presunto inadempimento del padre agli obblighi di assistenza economica nei loro confronti, e (2) di riconoscimento dell'assegno divorzile, avendo peraltro la predetta SI.ra dichiarato Parte_1 espressamente di rinunziarvi nel ricorso introduttivo del giudizio;
b) assegnare l'appartamento sito in TI (Pz) alla C.da Nuvolese,
162, censito in Catasto al Foglio 33, p.lla 719, sub. 12, al SI.
e alla SI.ra , comproprietari in ragione CP_1 Parte_1 della metà, in vista dell'introducendo giudizio di divisione dell'immobile de quo;
c) con vittoria di spese e compensi di giudizio. In caso di mancata revoca dell'ordinanza del 19.06.2024 emessa dal Tribunale di Potenza nella parte in cui ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dal SI. e di mancata CP_1 rimessione della causa in istruttoria, si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza presidenziale, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tribunale n.051/2011 del 06.04.2011, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni della ricorrente e le deduzioni del resistente, il quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Savoia di CA per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, in via preliminare, la maggiore età dei figli esclude l'adozione di ogni provvedimento sull'affidamento, collocazione abitativa e frequentazione con il genitore non collocatario.
Quanto al mantenimento della prole, le parti concordano sulla raggiunta autosufficienza economica del figlio . Per_1
Sul figlio , invece, non vi è convergenza: la ricorrente ha R_ dedotto che egli convive con lei nella casa familiare e non è economicamente indipendente, mentre il resistente ha dedotto che il figlio ha vissuto a Savoia di CA ed è economicamente autosufficiente.
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (v. Cass. 26875/2023).
Nella specie, il resistente ha prodotto il contratto di lavoro (v. allegato alla memoria ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c.), dal quale risulta che già nel 2014, all'età di diciassette anni, R_ aveva sottoscritto contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time con la S.I.M.A. Energy s.r.l. con inquadramento al livello 1° del CCNL imprese di pulizia e con mansioni di addetto alla manutenzione del verde, pulizia aiuole, stradine ecc.
Il contratto di lavoro concluso dal figlio in epoca prossima alla maggiore età è indice presuntivo dell'avvenuta conclusione del suo percorso di formazione.
La mancanza di prova della sussistenza dei requisiti di legge per la conferma del riconoscimento del mantenimento, ivi compresa la prova dell'impegno del figlio nella ricerca di un lavoro ovvero nella prosecuzione del periodo di formazione o specializzazione nonché l'età anagrafica del ragazzo, di 28 anni, escludono il riconoscimento del contributo di mantenimento in suo favore.
Sull'assegnazione della casa coniugale, va richiamato il costante orientamento della Corte di cassazione, secondo cui
“l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente. A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, i quali, ai sensi dell'art. 337-sexies, comma 1, secondo periodo, c.c. vengono in considerazione soltanto in via consequenziale, una volta adottata la relativa decisione, ai fini dell'eventuale riequilibrio in favore del coniuge che, in quanto proprietario e comproprietario dell'immobile, subisca una limitazione delle proprie facoltà di godimento e disposizione, per effetto dell'imposizione del predetto vincolo;
tale riequilibrio non ha peraltro carattere automatico, presupponendo una valutazione, da compiersi caso per caso, dell'incidenza della predetta limitazione sulla situazione economica complessiva di chi la sopporta e del vantaggio indirettamente arrecato al coniuge con cui i figli convivono, corrispondente al risparmio della spesa necessaria per procurarsi una autonoma situazione abitativa (…) per
l'assegnazione, risulta estranea ogni valutazione di ordine economico, in quanto avente come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario” (Cass. 24 giugno 2022 n. 20452).
In considerazione della funzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, come sopra indicata, e tenuto conto della cessazione dell'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento della prole, la domanda di assegnazione proposta dalla ricorrente non può trovare accoglimento e l'immobile rientra nell'ordinario regime giuridico connesso al diritto di proprietà o comproprietà.
La domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
Va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte secondo cui "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. Cass. civ., sez.
Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
In particolare, secondo le Sezioni Unite, il Tribunale deve verificare "se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
La pronuncia ha altresì evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Secondo gli enunciati principi, dunque, il Giudice deve in primo luogo accertare l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi, tenendo conto non solo dei redditi ma anche del patrimonio e, in generale, di qualunque utilità suscettibile di valutazione economica.
La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere "rilevante", dovendosi così escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno.
L'eventuale, rilevante, squilibrio tra le posizioni dovrà poi essere causalmente ricollegato (secondo una valutazione che la Corte ritiene debba essere "rigorosa") alle "scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare".
La preminenza della funzione equilibratrice e perequativa comporta l'esigenza di "accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio" - fattore di cruciale importanza - nonché all'età del richiedente.
Se esiste uno squilibrio economico rilevante causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, il Giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale;
per la Corte "il giudizio di adeguatezza ha pertanto un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro".
Sull'onere della prova, le Sezioni unite hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta alla parte richiedente provare sia l'esistenza di uno squilibrio economico, sia il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza (ovverosia la prova che il divario dipende dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare "preponderante").
Nella specie, la domanda è stata formulata sull'unico presupposto della sperequazione reddituale tra le parti e l'istante non ha fornito alcun elemento in merito al nesso causale tra il detto divario economico e le scelte fatte in costanza di convivenza. Ed invero - ove pure il suddetto divario potesse ritenersi dimostrato sulla base della documentazione prodotta, quanto meno in via presuntiva ove si consideri la consistente debitoria fiscale (198.014 euro) del resistente, titolare di impresa individuale -, tuttavia la ricorrente non ha allegato, né ha offerto di provare, che la differenza reddituale, ovvero il suo attuale stato di disoccupazione, sia causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare che l'hanno condotta a sacrificare le proprie potenzialità professionali ed economiche e le proprie aspettative di lavoro per dedicarsi alla cura della famiglia e consentire al coniuge di accrescere il suo patrimonio e quello comune.
Di contro, ella ha allegato che dinanzi alla grave difficoltà economica in cui versava, ha cercato “lavoro occasionale”
(che non ha offerto di specificare né rispetto alla tipologia contrattuale né in ordine alle mansioni svolte), così dimostrando la propria capacità lavorativa.
La domanda è pertanto rigettata.
Anche la domanda di condanna del resistente al risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli non può trovare accoglimento, in mancanza di qualsiasi allegazione dei danni in questione.
La pronuncia sullo stato giustifica la compensazione tra le parti, in ragione della metà, delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo specificato.
La restante metà delle spese va posta a carico della ricorrente per i principi di causalità e soccombenza prevalente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con Parte_1 CP_1 ricorso del 26.10.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Satriano di Parte_1 CP_1
CA il 06.12.1989 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Satriano di CA dell'anno
1989, Parte II, Serie A, n. 5;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento dei figli a carico dei genitori e per l'effetto revoca il contributo di mantenimento a carico del resistente per il figlio;
R_
d) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
e) rigetta la domanda di assegno divorzile;
f) rigetta la domanda di risarcimento del danno, come proposta dalla ricorrente;
g) condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente della metà delle spese processuali, che liquida per l'intero in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
h) dichiara interamente compensata tra le parti la restante metà delle spese processuali, come sopra liquidate per l'intero.
Potenza, camera di consiglio del 07.04.2025
La Presidente est.