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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. IN BE IO Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. UL AN Consigliere rel. est.
ha pronunziato la
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 891 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2020
TRA
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Strano del Foro di Roma e Fabio Valguarnera
per procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
(c.f. , in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo Merlo per procura speciale allegata alla comaprsa di costituzione in appello
Appellato
Conclusioni di parte appellante:
in accoglimento dei motivi di impugnazione, riformare parzialmente la sentenza n.
4548/2019 del Tribunale di Palermo del 18.10.2019, riconoscendo la fondatezza delle
1 riserve n. 1, 2, 6 e 8 e dei relativi importi rivendicati;
per l'effetto, condannare il al pagamento nei confronti dell'odierna Controparte_1
appellante dell'importo di € 4.081.940,08 ovvero della minore o maggiore somma ritenuta spettante, determinata ove occorra anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c., in base a quanto riportato nelle riserve iscritte e qui dedotte, o comunque per l'importo nella misura già accertata dal consulente tecnico, oltre al lucro cessante nella misura del 10%, rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate fino al soddisfo, accertata la debenza degli importi in questione;
con vittoria di spese di lite.
Conclusioni di parte appellata:
respingere l'appello, confermando la sentenza appellata;
in subordine, nella non temuta ipotesi in cui l'appello possa essere ritenuto in tutto o in parte meritevole di accoglimento, accertare e dichiarare che le eventuali spettanze per le voci di danno considerate sono di gran lunga inferiori a quelle indicate nelle riserve,
nell'atto di citazione e nell'atto d'appello, e determinarlo previa integrazione della
C.T.U. per i valori non stimati a cagione della ritenuta infondatezza della riserva;
con vittoria di spese e compensi di difesa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
aggiudicataria dell'appalto dei lavori di realizzazione del parcheggio Parte_1
d'interscambio denominato “Zaera Sud” nel Comune di giusta contratto CP_1
sottoscritto con l'amministrazione comunale il 28.9.2007, ha proposto impugnazione parziale avverso la sentenza del Tribunale di Palermo – Sezione Specializzata in
Materia di Impresa n. 4548 del 18.10.2019 che, ascritto “ad esclusiva responsabilità
della Stazione appaltante” (pag. 2 della sentenza impugnata) l'anomalo andamento dei
2 lavori -connotato da numerose, anche prolungate, sospensioni, dall'elaborazione di quattro perizie di variante e dall'inadeguata pianificazione delle fasi di lavoro- ha riconosciuto parzialmente fondate le riserve n. 1, 2 e 5 iscritte dall'appaltatore sul registro di contabilità e ha condannato il al pagamento di € Controparte_1
592.019,42, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della sentenza, in relazione alle prime due riserve, e dell'ulteriore importo di € 4.973,73, oltre interessi ex
D.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal 13.9.2013, in relazione alla riserva n. 5.
Articolati quattro motivi di impugnazione, l'impresa esecutrice:
I) reclama l'integrale riconoscimento delle voci richieste in relazione alla riserva n. 1
(ristoro maggiori oneri per la sospensione dei lavori) quantificate in € 1.060.996,01, e,
in linea gradata, nella minor somma computata dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel primo grado di giudizio, pari a € 216.597,29.
Rileva che:
- a) nella determinazione del risarcimento per il vincolo improduttivo di macchinari e attrezzature di cantiere, il primo giudice, seguendo le indicazioni del c.t.u., aveva considerato come pienamente non utilizzate unicamente una gru a torre e una betoniera a bicchiere escludendo le ulteriori attrezzature pure presenti in cantiere, valorizzate invece nel ristoro forfettario delle spese generali, con ingiusta penalizzazione delle pretese dell'impresa;
- a1) nella quantificazione del dovuto per tale voce di danno deve aversi riguardo al valore a nuovo dei macchinari, non a quello risultante dal libro cespiti ammortizzabili,
atteso che la capacità produttiva dei mezzi e delle attrezzature “rimane sostanzialmente
inalterata negli anni immediatamente successivi al suo acquisto e prescinde dal
decremento del valore di ammortamento … imposto dalle leggi fiscali” (pag. 28
3 dell'impugnazione);
- b) il diritto al risarcimento per le retribuzioni comunque corrisposte alle maestranze destinate al cantiere non poteva essere disconosciuto a motivo della mancanza del libro giornale, trattandosi di documento contabile redatto a cura del direttore dei lavori, la cui negligenza nella tenuta dei registri e delle scritture non poteva ritorcessi in danno dell'impresa appaltatrice, vieppiù in considerazione del deposito agli atti di causa delle buste paga e dei prospetti dei costi retributivi e previdenziali da questa curato;
- c) illegittima risulta l'esclusione dal novero delle voci di danno risarcibile della ritardata percezione dell'utile;
- d) carente di motivazione, infine, è il rigetto della domanda di ristoro delle spese vive;
II) reclama altresì l'integrale riconoscimento delle voci richieste con la riserva n. 2
(oneri e danni conseguenziali all'anomalo rallentamento dei lavori e al correlato slittamento esecutivo), pari a € 2.558.353,87, e, in linea gradata, quelle quantificate dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel primo grado di giudizio, pari a € 841.908,15.
Riproponendo parte delle censure già illustrate in relazione alla riserva n. 1, insiste, in particolare, per il riconoscimento del diritto al risarcimento a) del costo della manodopera impiegata in cantiere;
b) del vincolo improduttivo dei mezzi e delle attrezzature rimaste in cantiere;
c) delle spese vive di cantiere, quali utenze, vitto e alloggio, leasing e carburanti, manutenzione mezzi, consulenze e prestazioni di terzi,
guardiania; d) dei maggiori costi per la protrazione del vicolo fideiussorio;
e) del mancato utile, conseguenza della maggior durata del vincolo contrattuale;
III) insiste per il riconoscimento del fondamento della riserva n. 6 (equo compenso per l'aumento oltre il quinto d'obbligo dei lavori relativi alla costruzione dei tiranti) e denunzia l'erronea interpretazione dell'art. 10 comma VI del D.M. n. 145/2000 -
4 Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici fornita dal Tribunale, secondo cui la base di computo per la verifica della percentuale di aumento delle lavorazioni era costituita non dalle singole voci, ovvero i “tiranti”, ma da una categoria di lavori omogenea, nel concreto la voce “paratie”. Evidenzia, a supporto della domanda, che la
Commissione di Accordo bonario costituita ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. n. 163/2006
aveva riconosciuto all'impresa il diritto all'equo indennizzo -parametrato alla differenza tra il prezzo contrattuale unitario e quello indicato nel prezziario regionale- per l'aumento del numero dei tiranti ben oltre il limite del quinto d'obbligo.
IV) insiste della riserva n. 8 per i maggiori oneri conseguenti alla ritardata definizione dello stato finale e del collaudo che deduce essere intervenuti, rispetto alla data certificata di ultimazione dei lavori (29.10.2011), con un ritardo rispettivamente di quattro mesi (lo Stato Finale era sottoposto all'appaltatrice per la firma il 4.5.2012) e di un anno (il certificato di collaudo era emesso il 26.11.2012). Sostiene che i fatti che il
Tribunale aveva ritenuto ostativi alla tempestiva definizione delle operazioni conclusive di pertinenza della stazione appaltante -ovvero l'emissione di due ulteriori SAL, nn. 10
e 11, dopo la data certificata di ultimazione dei lavori e la prescrizione di lavorazioni aggiuntive dettata dal Vigili del Fuoco- sono privi di effettiva valenza giustificativa,
posto che l'impresa appaltatrice non aveva eseguito alcuna ulteriore lavorazione dopo la conclusione dei lavori non avendo accettato, come era suo diritto, la richiesta di esecuzione delle opere aggiuntive prescritte dai Vigili del Fuoco, mentre i due tardivi
Stati di Avanzamento Lavori contenevano unicamente la contabilizzazione di lavorazioni eseguite a tutto il 18.10.2011 (SAL n. 10) e a tutto il 29.10.2011 (SAL n.
11), dunque in epoca antecedente alla data certificata di ultimazione delle opere.
L'appello, al quale ha resistito l'amministrazione comunale appaltante, è meritevole di
5 parziale accoglimento.
Alla trattazione del merito delle questioni è opportuno premettere che, in assenza di censura a opera di alcuna delle parti e in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale configurato dall'art. 329 comma II c.p.c., si è formato il giudicato sulle statuizioni della sentenza di primo grado con cui:
- è stata accertata la responsabilità dell'amministrazione appaltante per la superficiale redazione del progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio Dipartimento Viabilità interno all'amministrazione comunale committente, e delle numerose perizie di variante, per l'andamento rallentato e singhiozzante, dunque anomalo, dei lavori e per le sospensioni delle lavorazioni illegittimamente disposte, con ciò acclarando il fondamento, nell'an,
della pretesa risarcitoria condensata dall'appaltatrice nelle riserve nn. 1 e 2;
- sono state respinte le richieste di cui alle riserve n. 4 e 7 e si è dato atto della rinunzia dell'appaltatore alla riserva n. 3;
- è stata parzialmente accolta la richiesta di cui alla riserva n. 5.
Ciò chiarito, può ora procedersi con la tecnica dei punti di motivazione in conformità
allo schema compilativo seguito dall'appellante.
Riserva n.
1. Con tale riserva l'impresa reclama il ristoro del pregiudizio risentito in conseguenza della sospensione dei lavori -la cui illegittimità è stata appurata dal
Tribunale con statuizione insuscettibile di revisione perché coperta dal giudicato interno- disposta dal direttore dei lavori dal 18 marzo 2010 al 28 marzo 2011, per la durata di 353 giorni.
Il Tribunale ha riconosciuto come dovuto unicamente l'importo di € 167.197,16 per spese generali, rispetto alla maggior somma di € 194.896,45 computata dal consulente tecnico, giacché ha ritenuto non dovuti gli importi calcolati dall'ausiliario per le voci
6 “ritardata percezione dell'utile” e “retribuzioni inutilmente corrisposte”. L'appello punta al riconoscimento dell'importo integrale iscritto in riserva, pari a 1.060.966,01 e,
in linea gradata, al recepimento delle conclusioni del c.t.u.. Tale domanda subordinata è
meritevole di parziale accoglimento.
Le richieste sopra condensate sub a) e a1) dell'esposizione dei motivi di appello, con i quali l'impresa appaltatrice chiede ampliarsi il novero (a) delle attrezzature rimaste inutilizzate in cantiere durante il periodo di sospensione illegittima e modificarsi la base di computo del risarcimento (a1) adottando non il valore dei mezzi risultante dal libro cespiti ammortizzabili, ma il valore a nuovo, non sono fondate. Dal verbale di sospensione dei lavori, il consulente tecnico incaricato nel primo grado di giudizio ha ricavato che in cantiere si trovavano una gru a torre e una betoniera a bicchiere. Il resto delle attrezzature presenti in cantiere, come elencate nel verbale di sospensione dei lavori redatto dal direttore dei lavori il 9.4.2011 “n.1 Gru a torre;
n.1 secchio per gru;
n.2 vasca basculante per gru;
forcale per gru;
n.4 carriole;
ponteggio a telai oltre
quello montato (n.75 telai, n.109 elementi orizzontali, n.7 scalette, n.35 pedane, n.18
chiusure laterali, elementi per fermapiedi); tubi innocenti varie misure;
faretti portatili;
scala a 4 metri e a 2 metri;
prolunghe elettriche varie lunghezze;
braghe a catena;
braghe a fasce;
serbatoio in polietilene da 1500 litri;
betoniera a bicchiere;
minuteria
varia (martelli, secchi di plastica, prese industriali, ecc.)”, è costituto o da accessori alla gru e alla betoniera oppure da materiale d'uso o ancora da opere provvisionali, la cui incidenza sui costi dell'appalto deve essere ascritta alle spese generali. Simile
conclusione del Tribunale, la quale recepisce le indagini condotte dal consulente tecnico, non è stata efficacemente contrastata dall'appellante che, in spregio al disposto dell'art. 342 c.p.c., non confuta gli argomenti a sostegno della decisione, limitandosi a
7 insistere sulla prospettazione volitiva della domanda. Se dunque tale specifico profilo del motivo di impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità imposto dal novellato art. 342 c.p.c., non è tuttavia inopportuno soggiungere che l'ampia categoria concettuale delle spese generali di cantiere comprende tra gli altri anche “le spese per attrezzi e
opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori”. L'indicazione, tratta dalla più ampia definizione di spese generali offerta dall'art. 32 D.P.R.
5.10.2010 n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (a tenore del quale “Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percio' a carico
dell'esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la
garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede
dell'esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di
cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei
cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a
disposizione dal committente;
sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri
stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione
8 piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del
procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e
dei mezzi d'opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione
per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, di cui e' indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini
degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto”)
rappresenta il portato di una stratificata elaborazione -anche giurisprudenziale- che riconosce nelle spese generali una delle componenti del prezzo dell'appalto, con un'incidenza forfettaria sul totale del 15%.
Ebbene, poiché i materiali e le attrezzature elencate nel verbale di sospensione dei lavori sono senza difficoltà annoverabili tra gli attrezzi e il materiale di consumo il cui costo concorre a comporre le spese generali, non ha fondamento la pretesa dell'appaltatrice di
9 ottenere un ristoro, autonomo e separato, per l'immobilizzazione di tali beni, avendo il
Tribunale già riconosciuto il risarcimento per le spese generali infruttifere sostenute nel periodo di illegittima sospensione dei lavori.
Circoscritta la lista dei mezzi per i quali è dato all'esecutrice richiedere il ristoro per il ridotto ammortamento dei macchinari ai due individuati dal c.t.u. (gru e betoniera),
merita conferma anche l'adozione come parametro di calcolo del valore risultante dal libro cespiti ammortizzabili, indicatore convenzionale a differenti fini, non solo fiscali,
del valore da attribuire ai beni produttivi, espressamente prescritto, in materia di appalti pubblici, dall'art. 25 comma II D.M. n. 145/2000 (all'epoca vigente) che, nel riconoscere all'appaltatore, in caso di sospensioni illegittime, il diritto al mancato ammortamento dei macchinari esistenti in cantiere, dispone, alla lett. d) che “la
determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali”.
La pretesa sub I b) della esposizione dei motivi di appello è meritevole di parziale accoglimento. L'impugnazione -e, per vero, alcun'altro degli scritti di primo grado- non chiarisce se l'omesso deposito agli atti di causa del dal quale Parte_2
sarebbe stato possibile ricavare in modo puntuale la consistenza della forza lavoro quotidianamente impiegata nell'esecuzione dell'appalto, sia dipesa da negligenza del
Direttore dei Lavori rimasto inadempiente all'obbligo di redazione del documento contabile oppure dal mancato compiuto assolvimento dell'onere della prova a opera dell'appaltatore, tenuto, in forza dei principi generali fissati dall'art. 2967 c.c., a comprovare il fondamento delle proprie pretese. La questione riveste tuttavia rilievo marginale, giacché, pur constatata la mancanza del documento contabile, non è certo precluso all'appaltatore offrire altrimenti dimostrazione della consistenza numerica
10 delle maestranze impiegate nel cantiere durante il periodo di sospensione illegittima dei lavori. La documentazione depositata dall'appaltatore (buste paga, prospetti retributivi e previdenziali) non è tuttavia del tutto utilizzabile a tale fine. Come correttamente evidenziato dal consulente tecnico, l'impresa era attiva e contestualmente impegnata in molti altri cantieri produttivi (agli atti sono depositate le relative polizze fideiussorie),
tanto che “si ritrovano prospetti di costo e buste paga di operai assunti in piena
sospensione totale (maggio 2010)” dei lavori (pag. 30 della relazione d c.t.u.), segno evidente della destinazione degli operai neoassunti ad altri cantieri, non certo a quello in fase di sospensione. In ragione di ciò e considerato che usuali regole di sana e prudente destinazione delle risorse produttive, rilevanti non solo a tutela degli interessi dell'imprenditore, ma anche in vista dell'assolvimento da parte di costui agli obblighi comportamentali integrativi imposti alle parti dall'art. 1375 c.c., lasciano ritenere che, in seguito alla sospensione totale dei lavori, l'impresa esecutrice, compiute le operazioni necessarie alla messa in sicurezza delle lavorazioni e del cantiere, abbia provveduto a riassegnare le maestranze presso altri cantieri attivi, ovvero ad avviare misure di sostegno, quali la cassa integrazione, ovvero ancora al licenziamento degli operai, il c.t.u. ha ragionevolmente provveduto a stimare in sette giorni il tempo per il totale fermo del cantiere e computare in € 15.825,38 il costo per la manodopera in tale lasso di tempo e ai fini indicati comunque impiegata dall'impresa. Tale importo deve essere sommato a quanto già riconosciuto in primo grado all'impresa, pervenendosi a un totale in linea capitale di € 183.022,54 (167.197,16 + 15.825,38), quindi maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi nel rispetto dei medesimi criteri adottati dal
Tribunale e non censurati dalle parti, ovvero con decorrenza “dalla data della domanda
giudiziale (atto giudiziale notificato il 13.09.2013) -in assenza di precedente atto di
11 costituzione in mora-” (pag. 6 della sentenza impugnata). Sviluppati i relativi calcoli,
all'impresa compete, ai valori monetari attuali, l'importo di € 251.623,43 (di cui €
222.738,43 per sorte capitale rivalutata ed € 28.885,00 per interessi, equitativamente arrotondati).
Le pretese innanzi compendiate sotto le lettere c) e d) del primo motivo di impugnazione non meritano accoglimento. La prima, testualmente affidata al seguente rilievo: “Quanto alla mancata percezione dell'utile, nel richiamare i conteggi e gli
importi esposti in riserva (p. 20 – 24 dell'atto di citazione), si insiste per il
riconoscimento dell'importo di € 309.108,81” (pag. 30 dell'atto di appello), non supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c.. Non risultano, invero, in alcun modo esplicitate le critiche indirizzate alla decisione e gli "errores" attribuiti alla sentenza censurata di modo che alla parte volitiva non se ne accompagna una esplicativa delle ragioni del dissenso rispetto al decisum di primo grado. Valga al riguardo considerare che già prima della modifica dell'art. 342 c.p.c. introdotta dal D.L.
22.6.2012 n. 83, convertito in L. n.
7.8.2012 n. 134, la giurisprudenza di merito come di legittimità si era espressa nel senso dell'inammissibilità dell'atto di appello genericamente formulato ed alla sua inidoneità ad impedire la formazione del giudicato sulla sentenza gravata: “Ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'articolo 342 del
codice di procedura civile, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a
sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime
ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata
e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire
con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo
giudice” Trib. Bologna, Sez. III, 17/02/2012; “È inammissibile l'appello allorquando
12 nel relativo atto non vi sia alcuna indicazione dei motivi, in violazione dell'art. 342
c.p.c.” App. Taranto, 23/01/2012; “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi
validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una
volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata
censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve
ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale
l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna
argomentazione idonea a confutarne il fondamento” Cass. civ., Sez. Unite, 09/11/2011,
n. 23299. La conclusione è confermata dalla novella apportata al disposto dell'art. 342
c.p.c. dal legislatore del 2012, dovendo prestarsi adesione al ripetuto orientamento giurisprudenziale secondo cui, pur riaffermata la natura di revisio prioris istantiae
dell'appello ed esclusa la necessità dell'ossequio a specifici modelli di redazione dell'impugnazione, questa deve comunque rendere palesi i capi di cui è chiesta la riforma e le doglianze contro di essi mosse: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo
formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Civ.,
13 sez. un., 16/11/2017, n. 27199 e, in senso conforme, Cass. Civ., 27/9/2016, n. 18932;
Cass. n. 10916 del 2017; Cass. Civ., 7/10/2015, n. 20124; Cass. Civ., 5/2/2015, n.
2143).
Quanto alla domanda sub I d), va osservato che le spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione illegittima dei lavori di cui l'impresa chiede il ristoro sono costituite da “utenze, vitto, alloggio, leasing, carburanti, gestione e manutenzione
mezzi, guardiania” (pag. 30 dell'atto di appello). Trattasi all'evidenza di costi tipicamente rientranti tra le spese generali, già liquidati all'impresa dal Tribunale e,
ancora una volta, in alcun modo sottoposti a revisione critica da parte dell'appaltatore appellante.
Riserva n.
2. Con tale riserva l'impresa reclama il ristoro del pregiudizio risentito in conseguenza dell'anomalo andamento dei lavori, il cui tempo di esecuzione si è dilatato a dismisura -dai 429 giorni per il completamento delle opere accettati dall'impresa ai
1.147 in concreto occorsi- a motivo di obiettive carenze progettuali, tanto del progetto esecutivo iniziale tanto delle perizie di variante, e della sostanziale inadeguatezza della pianificazione delle lavorazioni. Sull'imputazione del rallentato e discontinuo andamento dei lavori a responsabilità della stazione committente, in assenza di impugnazione dell'amministrazione comunale, si è formato il giudicato interno.
Il Tribunale ha riconosciuto come dovuto a titolo di ristoro del pregiudizio in conseguenza sofferto dall'impresa unicamente l'importo di € 391.823,31 per spese generali, rispetto alla maggior somma di € 841.908,15 computata dal consulente tecnico, avendo ritenuto non dovuti gli importi calcolati dall'ausiliario per le voci
“ridotta produzione del personale”, “ammortamento infruttifero dei macchinari”,
“interessi per ritardata percezione dell'utile” e “improduttivo vincolo di fideiussioni,
14 cauzioni ed assicurazioni”. L'appello punta al riconoscimento dell'importo integrale iscritto in riserva, pari a 2.558.353,87 e, in linea gradata, al recepimento delle conclusioni del c.t.u.. insiste, in particolare per l'attribuzione del ristoro Parte_1
per il costo della manodopera (II a), dei macchinari e delle attrezzature impiegate in cantiere (II b), delle spese vive di cantiere (II c), degli oneri connessi alla maggior estensione temporale del vincolo fideiussorio (II d), del mancato utile (II e). Tale
domanda subordinata è meritevole di sostanziale accoglimento.
Se invero non compete all'appellante, per le ragioni già sopra esplicitate, ovvero perché
trattasi di costi già remunerati con il riconoscimento delle spese generali, l'autonoma attribuzione di un ristoro per spese vive di cantiere (motivo II c), fondata è piuttosto la richiesta di risarcimento per maggiori costi per manodopera e attrezzature non compiutamente utilizzati (motivi II a e b). La mancata produzione del dei Pt_2
non ha impedito al c.t.u. di pervenire ad un'attendibile stima per ciascuna delle Pt_2
voci oggetto di esame.
Quanto alla ridotta produzione del personale, rilevato che non risultano in atti contestazioni della stazione appaltante riguardo a ritardi nelle lavorazioni e neppure richieste di maggior impiego di manodopera, indicatori questi dell'effettivo utilizzo da parte dell'appaltatrice di maestranze in quantità sufficiente al tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di aperto, il consulente tecnico ha fatto riferimento al cronoprogramma dei lavori, dal quale ha desunto l'incidenza percentuale del costo della manodopera (25%), provvedendo tuttavia a una ragionevole decurtazione di tale valore in considerazione del numero di cantieri contestualmente aperti dall'impresa verso i quali ben avrebbero potuto essere indirizzati gli operai non pienamente o utilmente impiegati nell'esecuzione dell'appalto oggetto di causa.
15 Compete dunque all'appellante l'ulteriore importo di € 307.721,61.
Quanto ai macchinari e alle attrezzature non pienamente utilizzati a causa dell'anomalo andamento dei lavori, premesso che l'assenza di rilievi a opera dalla stazione appaltante attesta la continuativa e regolare esecuzione delle lavorazioni da parte dell'impresa e,
con essa, inevitabilmente, l'impiego dei macchinari e delle attrezzature all'uopo necessarie, il consulente tecnico ha provveduto a una stima forfettaria del maggior costo che, ispirata alla quota di incidenza delle principali categorie di lavori indicata, sia pur al diverso fine del computo della revisione dei prezzi di contratto, nel d.m. 11.12.1978,
rappresenta ragionevole criterio di parametrazione del ristoro dovuto all'impresa. A
questa compete dunque l'ulteriore importo di € 79.706,52.
La ristorabilità dei costi per il prolungamento del vincolo fideiussorio (motivo II d),
all'epoca dei fatti per cui è causa consentita dall'art. 5 del d.m. n. 145/2000, legittima l'attribuzione all'appellante dell'ulteriore importo di € 22.008,99, computato dal c.t.u.
sulla scorta delle polizze prodotte in giudizio da in assolvimento Parte_1
dell'onere probatorio su di essa gravante.
Nulla è invece dovuto a titolo di mancato utile (motivo II e). Come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte Consiglio di Stato sez. VI,
17/10/2017, n.4803), se è vero che la misura del mancato utile è normativamente fissata nel 10% del prezzo offerto in sede di gara, è pur vero tuttavia che il riconoscimento della posta remediale esige che l'impresa offra dimostrazione di aver sofferto un danno,
consistente nell'immobilizzazione forzosa delle risorse produttive -maestranze e mezzi-
tenute a disposizione della commessa e non altrimenti utilizzate. In difetto di simile dimostrazione, la natura imprenditoriale dell'appaltatrice legittima la presunzione che questa abbia svolto ulteriori attività lucrative, riutilizzando o potendo altrimenti
16 riutilizzare mezzi e manodopera per altri lavori, a titolo di aliunde perceptum vel
percipiendum. Nel concreto, dalla documentazione in atti, scrutinata dal c.t.u. (che a pagina 35 della relazione osserva “nel 2010 la aveva oltre 10 cantieri Parte_1
aperti che nel 2012 diventano oltre 20”), consta che aveva Parte_1
contestualmente in opera numerosi altri cantieri di lavoro sui quali avrebbe potuto riversare risorse non pienamente impiegate in quello oggetto di esame
Conclusivamente, in relazione alla riserva n. 2, compete all'impresa l'importo aggiuntivo di € 409.437,12 (307.721,61 + 79.706,52 + 22.008,99) che, sommato a quanto già attribuito all'impresa appaltatrice dal Tribunale (€ 391.823,31), conduce al risultato di € 801.260,43. Maggiorato tale importo di rivalutazione monetaria e interessi al saggio legale computati sulla sorte anno per anno rivalutata dal giorno della domanda giudiziale, l'importo per cui è condanna a carico del ascende, alla Controparte_1
data odierna, a € 1.101.589,94 (di cui € 975.133,94 per sorte capitale rivalutata ed €
126.456,00 per interessi equitativamente arrotondati).
Riserva n.
6. L'impresa insiste per il riconoscimento dell'equo indennizzo, quantificato in € 21.515,44, per la realizzazione, disposta, in esito alla III perizia di variante, di una seconda fila di tiranti di ancoraggio della paratia onde rimediare alla natura limacciosa del terreno. Adduce che per il calcolo della variazione in aumento della lavorazione occorre raffrontare il numero dei tiranti previsti originariamente in progetto, pari a
2.088, con quello dei tiranti richiesti in sede di perizia di variante, pari a ulteriori 2.060,
emergendone all'evidenza un incremento “ben oltre il quinto della quantità
originariamente prevista” (pag. 44 dell'atto di appello) giacché il numero complessivo risulta pressoché raddoppiato. Denunzia l'immotivato rigetto della domanda da parte del
Tribunale, limitatosi “a recepire pedissequamente ed acriticamente le risultanze della
17 CTU, senza fornire alcuna motivazione sulle ragioni della ritenuta infondatezza della
riserva in questione”. (pag. 42 dell'appello). Il motivo di impugnazione non è
meritevole di accoglimento. La disciplina per le variazioni delle lavorazioni previste nel progetto appaltato è contenuta all'art. 10 comma VI del D.M. n. 145/2000 - Capitolato
Generale d'appalto dei lavori pubblici, il quale, posto il divieto di variazione dei lavori a iniziativa esclusiva dell'appaltatore, consente invece, a determinate condizioni, alla committente di disporre una variazione dei lavori oggetto di appalto, prevedendo che,
ove questa sia contenuta entro il limite di un quinto dell'importo dell'appalto,
“l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'art. 134, comma 6, e 136
del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo
relativo ai nuovi lavori” (art. 10 comma II). Ove invece la variazione richiesta comporti il superamento di tale limite, la norma prevede che il RUP ne informi l'impresa esecutrice la quale deve comunicare se accettare o meno la proposta e a quali condizioni. In ipotesi di accettazione, “qualora le variazioni comportino, nelle quantità
dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le
indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio
economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore
al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera
notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che
supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera
tale limite” (art. 10 comma VI). Proprio sulla scorta di tale disposizione, la quale impone di operare il raffronto tra entità e compensi originari e sopravenuti in funzione di “gruppi di lavorazioni … ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato
18 speciale”, il consulente tecnico incaricato nel primo grado di giudizio ha accertato non essere stato superato il quinto d'obbligo. Del tutto correttamente, invero, il CTU ha assunto come dati di raffronto il compenso -originario e variato- per le lavorazioni condensate entro la voce “paratie”, innanzatosi, per effetto della III perizia di variante,
da € 1.027.626,68 a € 1.194.914,00, con un incremento di circa il 16% che, in conformità al disposto del comma II dell'art. 10 d.m. n. 145/2000, non legittima l'attribuzione all'impresa di un compenso aggiuntivo.
Riserva n.
8. La censura si concentra sul rigetto in sentenza della domanda di ristoro per la ritardata emissione dello Stato finale dei lavori. L'argomento speso, ovvero la natura solo contabile dei SAL nn. 10 e 11, emessi, secondo allegazione, esclusivamente al fine di contabilizzare opere già eseguite senza che l'appaltatrice conducesse nuove lavorazioni o ne completasse pregresse, è smentito nei fatti: analizzando le lavorazioni riportate nel registro di contabilità, il c.t.u. ha rinvenuto una nuova lavorazione unitaria,
la realizzazione del gruppo di pompaggio antincendio, in epoca successiva alla certificata ultimazione dei lavori, “riprova evidente che alla data indicata dalla
Direzione dei Lavori come ultimazione dei lavori, gli stessi non fossero realmente
conclusi” (pag. 46 della relazione di c.t.u.). Tanto implica un'irrisolvibile incertezza riguardo al dies a quo del termine di quattro mesi assegnato alla stazione appaltante per certificare l'ultimazione dei lavori.
Palesemente infondato è il rilievo avverso il rigetto della domanda di risarcimento da ritardo nell'emissione del certificato di collaudo. E' invero evidente che senza le opere aggiuntive imposte dai Vigili del Fuoco per conformare l'opus alle prescrizioni del d.m.
1.2.1986 (le quali hanno richiesto l'elaborazione di un'ulteriore perizia, denominata di completamento, sostanzialmente corrispondente a una perizia di variante), l'opera non
19 avrebbe potuto essere collaudata. In altri termini, ferma la facoltà dell'impresa rifiutare le lavorazioni aggiuntive indicate nella “perizia di completamento”, non è ingiustificato che la stazione appaltante abbia atteso il completamento delle opere prima del collaudo.
Conclusivamente, dunque, la somma per cui è condanna a carico dell'amministrazione comunale in favore di per le riserve nn. 1 e 2, è rideterminata in € Parte_1
1.353.213,37 (251.623,43 + 1.101.589,94) oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione.
Resta ferma la statuizione di condanna in capo al in relazione alla Controparte_1
riserva n. 5, non oggetto di impugnazione.
Avuto riguardo all'esito complessivo dell'impugnazione, che ha registrato il parziale accoglimento del gravame, mentre non ricorrono i presupposti per una rivisitazione del regolamento delle spese operato dal primo giudice, quelle del presente grado di giudizio, compensate in ragione di metà tra le parti, devono essere addossate per la restante quota, quantificata in € 9.200,00, di cui € 2.850,00 per la fase di studio, €
1.650,00 per la fase introduttiva, € 4.700,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, a carico dell'ente civico appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo - Sezione specializzata in materia di Impresa n. 4548 del 18 ottobre 2019, appellata da con atto di Parte_1
citazione notificato al ridetermina in € 1.353.213,37, oltre interessi Controparte_1
al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì
dell'effettiva corresponsione la somma per cui è condanna a carico del CP_1
[...
[...] [...]
relazione alle riserve nn. 1 e 2; Pt_3
conferma quanto al resto l'impugnata sentenza;
compensa in ragione di metà tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna il alla refusione in favore di della restante Controparte_1 Parte_1
metà, liquidata in € 9.200,00, come specificato in parte motivata, oltre c.p.a. ed iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
UL AN IN BE IO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del DL 29.12.2009 n° 193, conv. con modifiche dalla L 22.02.2010 n° 24 e del decreto legislativo 07.03.2005, n° 82 e successive modifiche e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.02.2011 n° 44.
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. IN BE IO Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. UL AN Consigliere rel. est.
ha pronunziato la
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 891 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2020
TRA
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Strano del Foro di Roma e Fabio Valguarnera
per procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
(c.f. , in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo Merlo per procura speciale allegata alla comaprsa di costituzione in appello
Appellato
Conclusioni di parte appellante:
in accoglimento dei motivi di impugnazione, riformare parzialmente la sentenza n.
4548/2019 del Tribunale di Palermo del 18.10.2019, riconoscendo la fondatezza delle
1 riserve n. 1, 2, 6 e 8 e dei relativi importi rivendicati;
per l'effetto, condannare il al pagamento nei confronti dell'odierna Controparte_1
appellante dell'importo di € 4.081.940,08 ovvero della minore o maggiore somma ritenuta spettante, determinata ove occorra anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c., in base a quanto riportato nelle riserve iscritte e qui dedotte, o comunque per l'importo nella misura già accertata dal consulente tecnico, oltre al lucro cessante nella misura del 10%, rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate fino al soddisfo, accertata la debenza degli importi in questione;
con vittoria di spese di lite.
Conclusioni di parte appellata:
respingere l'appello, confermando la sentenza appellata;
in subordine, nella non temuta ipotesi in cui l'appello possa essere ritenuto in tutto o in parte meritevole di accoglimento, accertare e dichiarare che le eventuali spettanze per le voci di danno considerate sono di gran lunga inferiori a quelle indicate nelle riserve,
nell'atto di citazione e nell'atto d'appello, e determinarlo previa integrazione della
C.T.U. per i valori non stimati a cagione della ritenuta infondatezza della riserva;
con vittoria di spese e compensi di difesa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
aggiudicataria dell'appalto dei lavori di realizzazione del parcheggio Parte_1
d'interscambio denominato “Zaera Sud” nel Comune di giusta contratto CP_1
sottoscritto con l'amministrazione comunale il 28.9.2007, ha proposto impugnazione parziale avverso la sentenza del Tribunale di Palermo – Sezione Specializzata in
Materia di Impresa n. 4548 del 18.10.2019 che, ascritto “ad esclusiva responsabilità
della Stazione appaltante” (pag. 2 della sentenza impugnata) l'anomalo andamento dei
2 lavori -connotato da numerose, anche prolungate, sospensioni, dall'elaborazione di quattro perizie di variante e dall'inadeguata pianificazione delle fasi di lavoro- ha riconosciuto parzialmente fondate le riserve n. 1, 2 e 5 iscritte dall'appaltatore sul registro di contabilità e ha condannato il al pagamento di € Controparte_1
592.019,42, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della sentenza, in relazione alle prime due riserve, e dell'ulteriore importo di € 4.973,73, oltre interessi ex
D.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal 13.9.2013, in relazione alla riserva n. 5.
Articolati quattro motivi di impugnazione, l'impresa esecutrice:
I) reclama l'integrale riconoscimento delle voci richieste in relazione alla riserva n. 1
(ristoro maggiori oneri per la sospensione dei lavori) quantificate in € 1.060.996,01, e,
in linea gradata, nella minor somma computata dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel primo grado di giudizio, pari a € 216.597,29.
Rileva che:
- a) nella determinazione del risarcimento per il vincolo improduttivo di macchinari e attrezzature di cantiere, il primo giudice, seguendo le indicazioni del c.t.u., aveva considerato come pienamente non utilizzate unicamente una gru a torre e una betoniera a bicchiere escludendo le ulteriori attrezzature pure presenti in cantiere, valorizzate invece nel ristoro forfettario delle spese generali, con ingiusta penalizzazione delle pretese dell'impresa;
- a1) nella quantificazione del dovuto per tale voce di danno deve aversi riguardo al valore a nuovo dei macchinari, non a quello risultante dal libro cespiti ammortizzabili,
atteso che la capacità produttiva dei mezzi e delle attrezzature “rimane sostanzialmente
inalterata negli anni immediatamente successivi al suo acquisto e prescinde dal
decremento del valore di ammortamento … imposto dalle leggi fiscali” (pag. 28
3 dell'impugnazione);
- b) il diritto al risarcimento per le retribuzioni comunque corrisposte alle maestranze destinate al cantiere non poteva essere disconosciuto a motivo della mancanza del libro giornale, trattandosi di documento contabile redatto a cura del direttore dei lavori, la cui negligenza nella tenuta dei registri e delle scritture non poteva ritorcessi in danno dell'impresa appaltatrice, vieppiù in considerazione del deposito agli atti di causa delle buste paga e dei prospetti dei costi retributivi e previdenziali da questa curato;
- c) illegittima risulta l'esclusione dal novero delle voci di danno risarcibile della ritardata percezione dell'utile;
- d) carente di motivazione, infine, è il rigetto della domanda di ristoro delle spese vive;
II) reclama altresì l'integrale riconoscimento delle voci richieste con la riserva n. 2
(oneri e danni conseguenziali all'anomalo rallentamento dei lavori e al correlato slittamento esecutivo), pari a € 2.558.353,87, e, in linea gradata, quelle quantificate dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel primo grado di giudizio, pari a € 841.908,15.
Riproponendo parte delle censure già illustrate in relazione alla riserva n. 1, insiste, in particolare, per il riconoscimento del diritto al risarcimento a) del costo della manodopera impiegata in cantiere;
b) del vincolo improduttivo dei mezzi e delle attrezzature rimaste in cantiere;
c) delle spese vive di cantiere, quali utenze, vitto e alloggio, leasing e carburanti, manutenzione mezzi, consulenze e prestazioni di terzi,
guardiania; d) dei maggiori costi per la protrazione del vicolo fideiussorio;
e) del mancato utile, conseguenza della maggior durata del vincolo contrattuale;
III) insiste per il riconoscimento del fondamento della riserva n. 6 (equo compenso per l'aumento oltre il quinto d'obbligo dei lavori relativi alla costruzione dei tiranti) e denunzia l'erronea interpretazione dell'art. 10 comma VI del D.M. n. 145/2000 -
4 Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici fornita dal Tribunale, secondo cui la base di computo per la verifica della percentuale di aumento delle lavorazioni era costituita non dalle singole voci, ovvero i “tiranti”, ma da una categoria di lavori omogenea, nel concreto la voce “paratie”. Evidenzia, a supporto della domanda, che la
Commissione di Accordo bonario costituita ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. n. 163/2006
aveva riconosciuto all'impresa il diritto all'equo indennizzo -parametrato alla differenza tra il prezzo contrattuale unitario e quello indicato nel prezziario regionale- per l'aumento del numero dei tiranti ben oltre il limite del quinto d'obbligo.
IV) insiste della riserva n. 8 per i maggiori oneri conseguenti alla ritardata definizione dello stato finale e del collaudo che deduce essere intervenuti, rispetto alla data certificata di ultimazione dei lavori (29.10.2011), con un ritardo rispettivamente di quattro mesi (lo Stato Finale era sottoposto all'appaltatrice per la firma il 4.5.2012) e di un anno (il certificato di collaudo era emesso il 26.11.2012). Sostiene che i fatti che il
Tribunale aveva ritenuto ostativi alla tempestiva definizione delle operazioni conclusive di pertinenza della stazione appaltante -ovvero l'emissione di due ulteriori SAL, nn. 10
e 11, dopo la data certificata di ultimazione dei lavori e la prescrizione di lavorazioni aggiuntive dettata dal Vigili del Fuoco- sono privi di effettiva valenza giustificativa,
posto che l'impresa appaltatrice non aveva eseguito alcuna ulteriore lavorazione dopo la conclusione dei lavori non avendo accettato, come era suo diritto, la richiesta di esecuzione delle opere aggiuntive prescritte dai Vigili del Fuoco, mentre i due tardivi
Stati di Avanzamento Lavori contenevano unicamente la contabilizzazione di lavorazioni eseguite a tutto il 18.10.2011 (SAL n. 10) e a tutto il 29.10.2011 (SAL n.
11), dunque in epoca antecedente alla data certificata di ultimazione delle opere.
L'appello, al quale ha resistito l'amministrazione comunale appaltante, è meritevole di
5 parziale accoglimento.
Alla trattazione del merito delle questioni è opportuno premettere che, in assenza di censura a opera di alcuna delle parti e in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale configurato dall'art. 329 comma II c.p.c., si è formato il giudicato sulle statuizioni della sentenza di primo grado con cui:
- è stata accertata la responsabilità dell'amministrazione appaltante per la superficiale redazione del progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio Dipartimento Viabilità interno all'amministrazione comunale committente, e delle numerose perizie di variante, per l'andamento rallentato e singhiozzante, dunque anomalo, dei lavori e per le sospensioni delle lavorazioni illegittimamente disposte, con ciò acclarando il fondamento, nell'an,
della pretesa risarcitoria condensata dall'appaltatrice nelle riserve nn. 1 e 2;
- sono state respinte le richieste di cui alle riserve n. 4 e 7 e si è dato atto della rinunzia dell'appaltatore alla riserva n. 3;
- è stata parzialmente accolta la richiesta di cui alla riserva n. 5.
Ciò chiarito, può ora procedersi con la tecnica dei punti di motivazione in conformità
allo schema compilativo seguito dall'appellante.
Riserva n.
1. Con tale riserva l'impresa reclama il ristoro del pregiudizio risentito in conseguenza della sospensione dei lavori -la cui illegittimità è stata appurata dal
Tribunale con statuizione insuscettibile di revisione perché coperta dal giudicato interno- disposta dal direttore dei lavori dal 18 marzo 2010 al 28 marzo 2011, per la durata di 353 giorni.
Il Tribunale ha riconosciuto come dovuto unicamente l'importo di € 167.197,16 per spese generali, rispetto alla maggior somma di € 194.896,45 computata dal consulente tecnico, giacché ha ritenuto non dovuti gli importi calcolati dall'ausiliario per le voci
6 “ritardata percezione dell'utile” e “retribuzioni inutilmente corrisposte”. L'appello punta al riconoscimento dell'importo integrale iscritto in riserva, pari a 1.060.966,01 e,
in linea gradata, al recepimento delle conclusioni del c.t.u.. Tale domanda subordinata è
meritevole di parziale accoglimento.
Le richieste sopra condensate sub a) e a1) dell'esposizione dei motivi di appello, con i quali l'impresa appaltatrice chiede ampliarsi il novero (a) delle attrezzature rimaste inutilizzate in cantiere durante il periodo di sospensione illegittima e modificarsi la base di computo del risarcimento (a1) adottando non il valore dei mezzi risultante dal libro cespiti ammortizzabili, ma il valore a nuovo, non sono fondate. Dal verbale di sospensione dei lavori, il consulente tecnico incaricato nel primo grado di giudizio ha ricavato che in cantiere si trovavano una gru a torre e una betoniera a bicchiere. Il resto delle attrezzature presenti in cantiere, come elencate nel verbale di sospensione dei lavori redatto dal direttore dei lavori il 9.4.2011 “n.1 Gru a torre;
n.1 secchio per gru;
n.2 vasca basculante per gru;
forcale per gru;
n.4 carriole;
ponteggio a telai oltre
quello montato (n.75 telai, n.109 elementi orizzontali, n.7 scalette, n.35 pedane, n.18
chiusure laterali, elementi per fermapiedi); tubi innocenti varie misure;
faretti portatili;
scala a 4 metri e a 2 metri;
prolunghe elettriche varie lunghezze;
braghe a catena;
braghe a fasce;
serbatoio in polietilene da 1500 litri;
betoniera a bicchiere;
minuteria
varia (martelli, secchi di plastica, prese industriali, ecc.)”, è costituto o da accessori alla gru e alla betoniera oppure da materiale d'uso o ancora da opere provvisionali, la cui incidenza sui costi dell'appalto deve essere ascritta alle spese generali. Simile
conclusione del Tribunale, la quale recepisce le indagini condotte dal consulente tecnico, non è stata efficacemente contrastata dall'appellante che, in spregio al disposto dell'art. 342 c.p.c., non confuta gli argomenti a sostegno della decisione, limitandosi a
7 insistere sulla prospettazione volitiva della domanda. Se dunque tale specifico profilo del motivo di impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità imposto dal novellato art. 342 c.p.c., non è tuttavia inopportuno soggiungere che l'ampia categoria concettuale delle spese generali di cantiere comprende tra gli altri anche “le spese per attrezzi e
opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori”. L'indicazione, tratta dalla più ampia definizione di spese generali offerta dall'art. 32 D.P.R.
5.10.2010 n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (a tenore del quale “Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percio' a carico
dell'esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la
garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede
dell'esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di
cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei
cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a
disposizione dal committente;
sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri
stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione
8 piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del
procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e
dei mezzi d'opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione
per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, di cui e' indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini
degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto”)
rappresenta il portato di una stratificata elaborazione -anche giurisprudenziale- che riconosce nelle spese generali una delle componenti del prezzo dell'appalto, con un'incidenza forfettaria sul totale del 15%.
Ebbene, poiché i materiali e le attrezzature elencate nel verbale di sospensione dei lavori sono senza difficoltà annoverabili tra gli attrezzi e il materiale di consumo il cui costo concorre a comporre le spese generali, non ha fondamento la pretesa dell'appaltatrice di
9 ottenere un ristoro, autonomo e separato, per l'immobilizzazione di tali beni, avendo il
Tribunale già riconosciuto il risarcimento per le spese generali infruttifere sostenute nel periodo di illegittima sospensione dei lavori.
Circoscritta la lista dei mezzi per i quali è dato all'esecutrice richiedere il ristoro per il ridotto ammortamento dei macchinari ai due individuati dal c.t.u. (gru e betoniera),
merita conferma anche l'adozione come parametro di calcolo del valore risultante dal libro cespiti ammortizzabili, indicatore convenzionale a differenti fini, non solo fiscali,
del valore da attribuire ai beni produttivi, espressamente prescritto, in materia di appalti pubblici, dall'art. 25 comma II D.M. n. 145/2000 (all'epoca vigente) che, nel riconoscere all'appaltatore, in caso di sospensioni illegittime, il diritto al mancato ammortamento dei macchinari esistenti in cantiere, dispone, alla lett. d) che “la
determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali”.
La pretesa sub I b) della esposizione dei motivi di appello è meritevole di parziale accoglimento. L'impugnazione -e, per vero, alcun'altro degli scritti di primo grado- non chiarisce se l'omesso deposito agli atti di causa del dal quale Parte_2
sarebbe stato possibile ricavare in modo puntuale la consistenza della forza lavoro quotidianamente impiegata nell'esecuzione dell'appalto, sia dipesa da negligenza del
Direttore dei Lavori rimasto inadempiente all'obbligo di redazione del documento contabile oppure dal mancato compiuto assolvimento dell'onere della prova a opera dell'appaltatore, tenuto, in forza dei principi generali fissati dall'art. 2967 c.c., a comprovare il fondamento delle proprie pretese. La questione riveste tuttavia rilievo marginale, giacché, pur constatata la mancanza del documento contabile, non è certo precluso all'appaltatore offrire altrimenti dimostrazione della consistenza numerica
10 delle maestranze impiegate nel cantiere durante il periodo di sospensione illegittima dei lavori. La documentazione depositata dall'appaltatore (buste paga, prospetti retributivi e previdenziali) non è tuttavia del tutto utilizzabile a tale fine. Come correttamente evidenziato dal consulente tecnico, l'impresa era attiva e contestualmente impegnata in molti altri cantieri produttivi (agli atti sono depositate le relative polizze fideiussorie),
tanto che “si ritrovano prospetti di costo e buste paga di operai assunti in piena
sospensione totale (maggio 2010)” dei lavori (pag. 30 della relazione d c.t.u.), segno evidente della destinazione degli operai neoassunti ad altri cantieri, non certo a quello in fase di sospensione. In ragione di ciò e considerato che usuali regole di sana e prudente destinazione delle risorse produttive, rilevanti non solo a tutela degli interessi dell'imprenditore, ma anche in vista dell'assolvimento da parte di costui agli obblighi comportamentali integrativi imposti alle parti dall'art. 1375 c.c., lasciano ritenere che, in seguito alla sospensione totale dei lavori, l'impresa esecutrice, compiute le operazioni necessarie alla messa in sicurezza delle lavorazioni e del cantiere, abbia provveduto a riassegnare le maestranze presso altri cantieri attivi, ovvero ad avviare misure di sostegno, quali la cassa integrazione, ovvero ancora al licenziamento degli operai, il c.t.u. ha ragionevolmente provveduto a stimare in sette giorni il tempo per il totale fermo del cantiere e computare in € 15.825,38 il costo per la manodopera in tale lasso di tempo e ai fini indicati comunque impiegata dall'impresa. Tale importo deve essere sommato a quanto già riconosciuto in primo grado all'impresa, pervenendosi a un totale in linea capitale di € 183.022,54 (167.197,16 + 15.825,38), quindi maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi nel rispetto dei medesimi criteri adottati dal
Tribunale e non censurati dalle parti, ovvero con decorrenza “dalla data della domanda
giudiziale (atto giudiziale notificato il 13.09.2013) -in assenza di precedente atto di
11 costituzione in mora-” (pag. 6 della sentenza impugnata). Sviluppati i relativi calcoli,
all'impresa compete, ai valori monetari attuali, l'importo di € 251.623,43 (di cui €
222.738,43 per sorte capitale rivalutata ed € 28.885,00 per interessi, equitativamente arrotondati).
Le pretese innanzi compendiate sotto le lettere c) e d) del primo motivo di impugnazione non meritano accoglimento. La prima, testualmente affidata al seguente rilievo: “Quanto alla mancata percezione dell'utile, nel richiamare i conteggi e gli
importi esposti in riserva (p. 20 – 24 dell'atto di citazione), si insiste per il
riconoscimento dell'importo di € 309.108,81” (pag. 30 dell'atto di appello), non supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c.. Non risultano, invero, in alcun modo esplicitate le critiche indirizzate alla decisione e gli "errores" attribuiti alla sentenza censurata di modo che alla parte volitiva non se ne accompagna una esplicativa delle ragioni del dissenso rispetto al decisum di primo grado. Valga al riguardo considerare che già prima della modifica dell'art. 342 c.p.c. introdotta dal D.L.
22.6.2012 n. 83, convertito in L. n.
7.8.2012 n. 134, la giurisprudenza di merito come di legittimità si era espressa nel senso dell'inammissibilità dell'atto di appello genericamente formulato ed alla sua inidoneità ad impedire la formazione del giudicato sulla sentenza gravata: “Ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'articolo 342 del
codice di procedura civile, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a
sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime
ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata
e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire
con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo
giudice” Trib. Bologna, Sez. III, 17/02/2012; “È inammissibile l'appello allorquando
12 nel relativo atto non vi sia alcuna indicazione dei motivi, in violazione dell'art. 342
c.p.c.” App. Taranto, 23/01/2012; “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi
validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una
volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata
censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve
ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale
l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna
argomentazione idonea a confutarne il fondamento” Cass. civ., Sez. Unite, 09/11/2011,
n. 23299. La conclusione è confermata dalla novella apportata al disposto dell'art. 342
c.p.c. dal legislatore del 2012, dovendo prestarsi adesione al ripetuto orientamento giurisprudenziale secondo cui, pur riaffermata la natura di revisio prioris istantiae
dell'appello ed esclusa la necessità dell'ossequio a specifici modelli di redazione dell'impugnazione, questa deve comunque rendere palesi i capi di cui è chiesta la riforma e le doglianze contro di essi mosse: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo
formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Civ.,
13 sez. un., 16/11/2017, n. 27199 e, in senso conforme, Cass. Civ., 27/9/2016, n. 18932;
Cass. n. 10916 del 2017; Cass. Civ., 7/10/2015, n. 20124; Cass. Civ., 5/2/2015, n.
2143).
Quanto alla domanda sub I d), va osservato che le spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione illegittima dei lavori di cui l'impresa chiede il ristoro sono costituite da “utenze, vitto, alloggio, leasing, carburanti, gestione e manutenzione
mezzi, guardiania” (pag. 30 dell'atto di appello). Trattasi all'evidenza di costi tipicamente rientranti tra le spese generali, già liquidati all'impresa dal Tribunale e,
ancora una volta, in alcun modo sottoposti a revisione critica da parte dell'appaltatore appellante.
Riserva n.
2. Con tale riserva l'impresa reclama il ristoro del pregiudizio risentito in conseguenza dell'anomalo andamento dei lavori, il cui tempo di esecuzione si è dilatato a dismisura -dai 429 giorni per il completamento delle opere accettati dall'impresa ai
1.147 in concreto occorsi- a motivo di obiettive carenze progettuali, tanto del progetto esecutivo iniziale tanto delle perizie di variante, e della sostanziale inadeguatezza della pianificazione delle lavorazioni. Sull'imputazione del rallentato e discontinuo andamento dei lavori a responsabilità della stazione committente, in assenza di impugnazione dell'amministrazione comunale, si è formato il giudicato interno.
Il Tribunale ha riconosciuto come dovuto a titolo di ristoro del pregiudizio in conseguenza sofferto dall'impresa unicamente l'importo di € 391.823,31 per spese generali, rispetto alla maggior somma di € 841.908,15 computata dal consulente tecnico, avendo ritenuto non dovuti gli importi calcolati dall'ausiliario per le voci
“ridotta produzione del personale”, “ammortamento infruttifero dei macchinari”,
“interessi per ritardata percezione dell'utile” e “improduttivo vincolo di fideiussioni,
14 cauzioni ed assicurazioni”. L'appello punta al riconoscimento dell'importo integrale iscritto in riserva, pari a 2.558.353,87 e, in linea gradata, al recepimento delle conclusioni del c.t.u.. insiste, in particolare per l'attribuzione del ristoro Parte_1
per il costo della manodopera (II a), dei macchinari e delle attrezzature impiegate in cantiere (II b), delle spese vive di cantiere (II c), degli oneri connessi alla maggior estensione temporale del vincolo fideiussorio (II d), del mancato utile (II e). Tale
domanda subordinata è meritevole di sostanziale accoglimento.
Se invero non compete all'appellante, per le ragioni già sopra esplicitate, ovvero perché
trattasi di costi già remunerati con il riconoscimento delle spese generali, l'autonoma attribuzione di un ristoro per spese vive di cantiere (motivo II c), fondata è piuttosto la richiesta di risarcimento per maggiori costi per manodopera e attrezzature non compiutamente utilizzati (motivi II a e b). La mancata produzione del dei Pt_2
non ha impedito al c.t.u. di pervenire ad un'attendibile stima per ciascuna delle Pt_2
voci oggetto di esame.
Quanto alla ridotta produzione del personale, rilevato che non risultano in atti contestazioni della stazione appaltante riguardo a ritardi nelle lavorazioni e neppure richieste di maggior impiego di manodopera, indicatori questi dell'effettivo utilizzo da parte dell'appaltatrice di maestranze in quantità sufficiente al tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di aperto, il consulente tecnico ha fatto riferimento al cronoprogramma dei lavori, dal quale ha desunto l'incidenza percentuale del costo della manodopera (25%), provvedendo tuttavia a una ragionevole decurtazione di tale valore in considerazione del numero di cantieri contestualmente aperti dall'impresa verso i quali ben avrebbero potuto essere indirizzati gli operai non pienamente o utilmente impiegati nell'esecuzione dell'appalto oggetto di causa.
15 Compete dunque all'appellante l'ulteriore importo di € 307.721,61.
Quanto ai macchinari e alle attrezzature non pienamente utilizzati a causa dell'anomalo andamento dei lavori, premesso che l'assenza di rilievi a opera dalla stazione appaltante attesta la continuativa e regolare esecuzione delle lavorazioni da parte dell'impresa e,
con essa, inevitabilmente, l'impiego dei macchinari e delle attrezzature all'uopo necessarie, il consulente tecnico ha provveduto a una stima forfettaria del maggior costo che, ispirata alla quota di incidenza delle principali categorie di lavori indicata, sia pur al diverso fine del computo della revisione dei prezzi di contratto, nel d.m. 11.12.1978,
rappresenta ragionevole criterio di parametrazione del ristoro dovuto all'impresa. A
questa compete dunque l'ulteriore importo di € 79.706,52.
La ristorabilità dei costi per il prolungamento del vincolo fideiussorio (motivo II d),
all'epoca dei fatti per cui è causa consentita dall'art. 5 del d.m. n. 145/2000, legittima l'attribuzione all'appellante dell'ulteriore importo di € 22.008,99, computato dal c.t.u.
sulla scorta delle polizze prodotte in giudizio da in assolvimento Parte_1
dell'onere probatorio su di essa gravante.
Nulla è invece dovuto a titolo di mancato utile (motivo II e). Come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte Consiglio di Stato sez. VI,
17/10/2017, n.4803), se è vero che la misura del mancato utile è normativamente fissata nel 10% del prezzo offerto in sede di gara, è pur vero tuttavia che il riconoscimento della posta remediale esige che l'impresa offra dimostrazione di aver sofferto un danno,
consistente nell'immobilizzazione forzosa delle risorse produttive -maestranze e mezzi-
tenute a disposizione della commessa e non altrimenti utilizzate. In difetto di simile dimostrazione, la natura imprenditoriale dell'appaltatrice legittima la presunzione che questa abbia svolto ulteriori attività lucrative, riutilizzando o potendo altrimenti
16 riutilizzare mezzi e manodopera per altri lavori, a titolo di aliunde perceptum vel
percipiendum. Nel concreto, dalla documentazione in atti, scrutinata dal c.t.u. (che a pagina 35 della relazione osserva “nel 2010 la aveva oltre 10 cantieri Parte_1
aperti che nel 2012 diventano oltre 20”), consta che aveva Parte_1
contestualmente in opera numerosi altri cantieri di lavoro sui quali avrebbe potuto riversare risorse non pienamente impiegate in quello oggetto di esame
Conclusivamente, in relazione alla riserva n. 2, compete all'impresa l'importo aggiuntivo di € 409.437,12 (307.721,61 + 79.706,52 + 22.008,99) che, sommato a quanto già attribuito all'impresa appaltatrice dal Tribunale (€ 391.823,31), conduce al risultato di € 801.260,43. Maggiorato tale importo di rivalutazione monetaria e interessi al saggio legale computati sulla sorte anno per anno rivalutata dal giorno della domanda giudiziale, l'importo per cui è condanna a carico del ascende, alla Controparte_1
data odierna, a € 1.101.589,94 (di cui € 975.133,94 per sorte capitale rivalutata ed €
126.456,00 per interessi equitativamente arrotondati).
Riserva n.
6. L'impresa insiste per il riconoscimento dell'equo indennizzo, quantificato in € 21.515,44, per la realizzazione, disposta, in esito alla III perizia di variante, di una seconda fila di tiranti di ancoraggio della paratia onde rimediare alla natura limacciosa del terreno. Adduce che per il calcolo della variazione in aumento della lavorazione occorre raffrontare il numero dei tiranti previsti originariamente in progetto, pari a
2.088, con quello dei tiranti richiesti in sede di perizia di variante, pari a ulteriori 2.060,
emergendone all'evidenza un incremento “ben oltre il quinto della quantità
originariamente prevista” (pag. 44 dell'atto di appello) giacché il numero complessivo risulta pressoché raddoppiato. Denunzia l'immotivato rigetto della domanda da parte del
Tribunale, limitatosi “a recepire pedissequamente ed acriticamente le risultanze della
17 CTU, senza fornire alcuna motivazione sulle ragioni della ritenuta infondatezza della
riserva in questione”. (pag. 42 dell'appello). Il motivo di impugnazione non è
meritevole di accoglimento. La disciplina per le variazioni delle lavorazioni previste nel progetto appaltato è contenuta all'art. 10 comma VI del D.M. n. 145/2000 - Capitolato
Generale d'appalto dei lavori pubblici, il quale, posto il divieto di variazione dei lavori a iniziativa esclusiva dell'appaltatore, consente invece, a determinate condizioni, alla committente di disporre una variazione dei lavori oggetto di appalto, prevedendo che,
ove questa sia contenuta entro il limite di un quinto dell'importo dell'appalto,
“l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'art. 134, comma 6, e 136
del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo
relativo ai nuovi lavori” (art. 10 comma II). Ove invece la variazione richiesta comporti il superamento di tale limite, la norma prevede che il RUP ne informi l'impresa esecutrice la quale deve comunicare se accettare o meno la proposta e a quali condizioni. In ipotesi di accettazione, “qualora le variazioni comportino, nelle quantità
dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le
indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio
economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore
al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera
notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che
supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera
tale limite” (art. 10 comma VI). Proprio sulla scorta di tale disposizione, la quale impone di operare il raffronto tra entità e compensi originari e sopravenuti in funzione di “gruppi di lavorazioni … ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato
18 speciale”, il consulente tecnico incaricato nel primo grado di giudizio ha accertato non essere stato superato il quinto d'obbligo. Del tutto correttamente, invero, il CTU ha assunto come dati di raffronto il compenso -originario e variato- per le lavorazioni condensate entro la voce “paratie”, innanzatosi, per effetto della III perizia di variante,
da € 1.027.626,68 a € 1.194.914,00, con un incremento di circa il 16% che, in conformità al disposto del comma II dell'art. 10 d.m. n. 145/2000, non legittima l'attribuzione all'impresa di un compenso aggiuntivo.
Riserva n.
8. La censura si concentra sul rigetto in sentenza della domanda di ristoro per la ritardata emissione dello Stato finale dei lavori. L'argomento speso, ovvero la natura solo contabile dei SAL nn. 10 e 11, emessi, secondo allegazione, esclusivamente al fine di contabilizzare opere già eseguite senza che l'appaltatrice conducesse nuove lavorazioni o ne completasse pregresse, è smentito nei fatti: analizzando le lavorazioni riportate nel registro di contabilità, il c.t.u. ha rinvenuto una nuova lavorazione unitaria,
la realizzazione del gruppo di pompaggio antincendio, in epoca successiva alla certificata ultimazione dei lavori, “riprova evidente che alla data indicata dalla
Direzione dei Lavori come ultimazione dei lavori, gli stessi non fossero realmente
conclusi” (pag. 46 della relazione di c.t.u.). Tanto implica un'irrisolvibile incertezza riguardo al dies a quo del termine di quattro mesi assegnato alla stazione appaltante per certificare l'ultimazione dei lavori.
Palesemente infondato è il rilievo avverso il rigetto della domanda di risarcimento da ritardo nell'emissione del certificato di collaudo. E' invero evidente che senza le opere aggiuntive imposte dai Vigili del Fuoco per conformare l'opus alle prescrizioni del d.m.
1.2.1986 (le quali hanno richiesto l'elaborazione di un'ulteriore perizia, denominata di completamento, sostanzialmente corrispondente a una perizia di variante), l'opera non
19 avrebbe potuto essere collaudata. In altri termini, ferma la facoltà dell'impresa rifiutare le lavorazioni aggiuntive indicate nella “perizia di completamento”, non è ingiustificato che la stazione appaltante abbia atteso il completamento delle opere prima del collaudo.
Conclusivamente, dunque, la somma per cui è condanna a carico dell'amministrazione comunale in favore di per le riserve nn. 1 e 2, è rideterminata in € Parte_1
1.353.213,37 (251.623,43 + 1.101.589,94) oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione.
Resta ferma la statuizione di condanna in capo al in relazione alla Controparte_1
riserva n. 5, non oggetto di impugnazione.
Avuto riguardo all'esito complessivo dell'impugnazione, che ha registrato il parziale accoglimento del gravame, mentre non ricorrono i presupposti per una rivisitazione del regolamento delle spese operato dal primo giudice, quelle del presente grado di giudizio, compensate in ragione di metà tra le parti, devono essere addossate per la restante quota, quantificata in € 9.200,00, di cui € 2.850,00 per la fase di studio, €
1.650,00 per la fase introduttiva, € 4.700,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, a carico dell'ente civico appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo - Sezione specializzata in materia di Impresa n. 4548 del 18 ottobre 2019, appellata da con atto di Parte_1
citazione notificato al ridetermina in € 1.353.213,37, oltre interessi Controparte_1
al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì
dell'effettiva corresponsione la somma per cui è condanna a carico del CP_1
[...
[...] [...]
relazione alle riserve nn. 1 e 2; Pt_3
conferma quanto al resto l'impugnata sentenza;
compensa in ragione di metà tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna il alla refusione in favore di della restante Controparte_1 Parte_1
metà, liquidata in € 9.200,00, come specificato in parte motivata, oltre c.p.a. ed iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
UL AN IN BE IO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del DL 29.12.2009 n° 193, conv. con modifiche dalla L 22.02.2010 n° 24 e del decreto legislativo 07.03.2005, n° 82 e successive modifiche e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.02.2011 n° 44.
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