Decreto cautelare 2 luglio 2021
Sentenza breve 15 settembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 02/07/2021, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2021
N. 00662/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Avv. Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
nei confronti
Questura di -OMISSIS- in persona del Questore in Carica non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche inaudita altera parte
del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, emesso in data 17.12.2020 e notificato in data 4 aprile 2021, con il quale la Questura di -OMISSIS- rigettava il rinnovo del suddetto permesso di soggiorno, nonché tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, con ogni ulteriore consequenziale statuizione;
- con vittoria di spese, diritti e compensi rifusi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Impregiudicata e riservata al Collegio ogni valutazione circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a. per la concessione delle misure cautelari richieste in via incidentale;
valutata in questa sede monocratica, inaudita altera parte, la sola sussistenza dei presupposti di “ estrema gravità e urgenza ” richiesti dall’art. 56 c.p.a.;
atteso che il ricorso proposto avverso il provvedimento assunto dalla Questura di -OMISSIS- in data 24.3.2021 e notificato al ricorrente il successivo 4 aprile 2021, è stato portato alla notifica via pec il successivo 1 giugno e quindi depositato in data 29 giugno 2021;
ritenuto che tali circostanze depotenzino i presupposti e le condizioni per la concessione delle misure cautelari ex art. 56, fermo restando che allo stato il ricorrente sta scontando la pena detentiva, secondo le modalità assegnate;
considerato che, come precisato nello stesso atto difensivo richiamando quanto specificato nel provvedimento impugnato, attualmente lo straniero risulta autorizzato da provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di -OMISSIS- a permanere sul territorio nazionale fino al 16.06.2022, per cui non risulta imminente l’allontanamento dal territorio nazionale (provvedimento avverso il quale potranno essere in ogni caso esperiti rimedi, anche cautelari);
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia il giorno 2 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.