Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1967, n. 1875
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Sentenza 20 luglio 1967

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In tema di infortuni sul lavoro in agricoltura, all'infortunato che sia assegnatario di un ente di riforma fondiaria spetta, per tutta la durata della inabilita temporanea, la prestazione delle sole cure mediche e chirurgiche, ma non pure la corresponsione di indennita. Allo stesso infortunato la rendita per inabilita permanente va corrisposta con effetto dal giorno successivo alla cessazione della inabilita temporanea e non dalla data dell'infortunio, dovendo intendersi in tale senso la disposizione dell'art. 24 del R.d. 17 agosto 1935 n.1765, secondo la quale la decorrenza ha effetto dal giorno successivo a quello della -cessazione della indennita- per inabilita temporanea.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1967, n. 1875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1875
    Data del deposito : 20 luglio 1967

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