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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/04/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15153/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 15153/2017 promossa da
rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia Parte_1
Delcane;
OPPONENTE contro
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, all'avv. Donato Sciannameo;
Controparte_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21.03.2025 che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 18.09.2017, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 01.09.2017 da con il quale gli è stato Controparte_1 intimato il pagamento dell'importo di €16.363,00 a titolo di assegno di mantenimento non versato sino all'agosto 2017. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito la nullità del precetto per indeterminatezza delle somme precettate, nonché, l'insussistenza del credito per integrale pagamento di quanto dovuto. Ha evidenziato che, a seguito di accordi presi con il figlio , Persona_1
dagli importi corrisposti a partire dal marzo 2013 è stato detratto quanto dovuto a favore del figlio, il quale, in ragione dell'indipendenza economica raggiunta, ha rinunciato alla somma in proprio favore. Ha insistito, dunque, previa sospensione dell'atto di precetto, per l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità dell'atto di precetto, con conseguente accertamento dell'inesistenza del credito vantato da controparte.
2. Costituendosi con comparsa del 19.01.2018, ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 dell'avversa opposizione, poiché basata su fatti modificativi – il raggiungimento di indipendenza economica del figlio - da farsi valere esclusivamente mediante ricorso ex art. 710 c.p.c.; ritenendo, dunque, ininfluente il raggiungimento di qualsivoglia accordo con il figlio – peraltro non provato – e infondata l'eccepita illiquidità ed indeterminatezza della somma precettata, ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è stata rinviata all'udienza del 21.03.2025 e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di precetto opposto in ragione della presunta assenza di liquidità e determinabilità del credito azionato.
A riguardo, l'opponente ha contestato la mancata indicazione, in precetto, dei criteri di determinazione e delle mensilità a cui si riferiscono le somme pretese, così pregiudicando il proprio esercizio del diritto di difesa.
Ebbene, va osservato, in diritto, che l'art. 480 c.p.c., nell'indicare gli elementi richiesti a pena di nullità del precetto, non prescrive la necessaria indicazione delle modalità di calcolo utilizzate per l'individuazione del credito di cui viene intimato il pagamento;
tale conclusione, oltreché ricavabile dalla mera lettura del dato normativo, è stata ribadita dall'orientamento oramai granitico della giurisprudenza di legittimità, la quale ha, in più occasioni, precisato che “l'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (ex multis, Cass n. 8906/2022).
Va aggiunto, peraltro, che la creditrice opposta ha, già in sede di costituzione in giudizio, offerto una puntuale ricostruzione delle somme pretese che consente, congiuntamente ai titoli esecutivi fondanti la pretesa creditoria – il decreto di omologazione del 17.07.2008 e il decreto Presidenziale del
20.04.2015 –di ricostruire dettagliatamente l'importo precettato.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza dell'eccepita nullità dell'atto di precetto.
5. Nel merito, l'opposizione non merita accoglimento, non potendo l'asserito accordo intervenuto con il figlio assurgere a fatto modificativo incidente sulla validità del titolo portato ad esecuzione.
Occorre osservare, infatti, che il mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche ed individuali della famiglia, senz'altro rilevanti al fine della quantificazione in concreto dell'assegno di mantenimento, non è circostanza che può essere valutata ed apprezzata nell'ambito del giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.; trattasi, invece, di sopravvenienza da far valere mediante gli strumenti all'uopo previsti e, nello specifico, tramite l'apposito procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. In questi termini si è espressa la Suprema Corte, più volte ribadendo che “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a .favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970.” (Cass. n. 17689/2019, richiamata, da ultimo, in Cass. n. 27602/2020).
Nella fattispecie in esame, non è in contestazione – ed anzi, è pacificamente ammesso da entrambe le parti – che l'originario assegno di mantenimento, di importo complessivo stabilito in €700,00 come da convenzione di separazione consensuale omologata con provvedimento del Tribunale di Bari del 17 luglio 2008, sia stato rideterminato, nell'ambito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella minor somma di €350, giusta decreto Presidenziale del 20.04.2015 - con decorrenza da Aprile 2015- proprio in ragione delle mutate condizioni economiche della ex coniuge e del figlio maggiore della coppia, divenuto economicamente indipendente.
Lo stesso provvedimento di modifica, tra l'altro, fugando ogni dubbio sul punto, ne ha previsto espressamente la decorrenza a partire dal mese di aprile del medesimo anno;
ne consegue che è ininfluente il momento in cui si è verificato il mutamento della condizione – indipendenza economica del figlio minore con conseguente accordo di rinuncia al mantenimento tra le parti -, poiché la riduzione dell'assegno di mantenimento si è verificato solo a seguito del decreto Presidenziale che ha disposto sul punto.
6. Relativamente alle ulteriori somme pretese dalla creditrice – a titolo di mantenimento in proprio favore sino all'Aprile 2015, nonché a titolo di mantenimento per la figlia minorenne sino alla data di notifica dell'atto di intimazione – va osservato che l'opposto puntuale pagamento di quanto dovuto è rimasto integralmente sfornito di prova;
pertanto, anche tale motivo di doglianza va rigettato, poiché infondato.
7. Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, l'opposizione va rigettata.
8. Le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente secondo il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da
€5.201 a €26.000, fasi studio, introduttiva e decisoria), attesa la scarsa complessità delle questioni trattate, la modesta attività defensionale svolta e la decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, liquidate Parte_1 in € 1.700,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 19.04.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 15153/2017 promossa da
rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia Parte_1
Delcane;
OPPONENTE contro
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, all'avv. Donato Sciannameo;
Controparte_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21.03.2025 che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 18.09.2017, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 01.09.2017 da con il quale gli è stato Controparte_1 intimato il pagamento dell'importo di €16.363,00 a titolo di assegno di mantenimento non versato sino all'agosto 2017. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito la nullità del precetto per indeterminatezza delle somme precettate, nonché, l'insussistenza del credito per integrale pagamento di quanto dovuto. Ha evidenziato che, a seguito di accordi presi con il figlio , Persona_1
dagli importi corrisposti a partire dal marzo 2013 è stato detratto quanto dovuto a favore del figlio, il quale, in ragione dell'indipendenza economica raggiunta, ha rinunciato alla somma in proprio favore. Ha insistito, dunque, previa sospensione dell'atto di precetto, per l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità dell'atto di precetto, con conseguente accertamento dell'inesistenza del credito vantato da controparte.
2. Costituendosi con comparsa del 19.01.2018, ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 dell'avversa opposizione, poiché basata su fatti modificativi – il raggiungimento di indipendenza economica del figlio - da farsi valere esclusivamente mediante ricorso ex art. 710 c.p.c.; ritenendo, dunque, ininfluente il raggiungimento di qualsivoglia accordo con il figlio – peraltro non provato – e infondata l'eccepita illiquidità ed indeterminatezza della somma precettata, ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è stata rinviata all'udienza del 21.03.2025 e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di precetto opposto in ragione della presunta assenza di liquidità e determinabilità del credito azionato.
A riguardo, l'opponente ha contestato la mancata indicazione, in precetto, dei criteri di determinazione e delle mensilità a cui si riferiscono le somme pretese, così pregiudicando il proprio esercizio del diritto di difesa.
Ebbene, va osservato, in diritto, che l'art. 480 c.p.c., nell'indicare gli elementi richiesti a pena di nullità del precetto, non prescrive la necessaria indicazione delle modalità di calcolo utilizzate per l'individuazione del credito di cui viene intimato il pagamento;
tale conclusione, oltreché ricavabile dalla mera lettura del dato normativo, è stata ribadita dall'orientamento oramai granitico della giurisprudenza di legittimità, la quale ha, in più occasioni, precisato che “l'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (ex multis, Cass n. 8906/2022).
Va aggiunto, peraltro, che la creditrice opposta ha, già in sede di costituzione in giudizio, offerto una puntuale ricostruzione delle somme pretese che consente, congiuntamente ai titoli esecutivi fondanti la pretesa creditoria – il decreto di omologazione del 17.07.2008 e il decreto Presidenziale del
20.04.2015 –di ricostruire dettagliatamente l'importo precettato.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza dell'eccepita nullità dell'atto di precetto.
5. Nel merito, l'opposizione non merita accoglimento, non potendo l'asserito accordo intervenuto con il figlio assurgere a fatto modificativo incidente sulla validità del titolo portato ad esecuzione.
Occorre osservare, infatti, che il mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche ed individuali della famiglia, senz'altro rilevanti al fine della quantificazione in concreto dell'assegno di mantenimento, non è circostanza che può essere valutata ed apprezzata nell'ambito del giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.; trattasi, invece, di sopravvenienza da far valere mediante gli strumenti all'uopo previsti e, nello specifico, tramite l'apposito procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. In questi termini si è espressa la Suprema Corte, più volte ribadendo che “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a .favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970.” (Cass. n. 17689/2019, richiamata, da ultimo, in Cass. n. 27602/2020).
Nella fattispecie in esame, non è in contestazione – ed anzi, è pacificamente ammesso da entrambe le parti – che l'originario assegno di mantenimento, di importo complessivo stabilito in €700,00 come da convenzione di separazione consensuale omologata con provvedimento del Tribunale di Bari del 17 luglio 2008, sia stato rideterminato, nell'ambito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella minor somma di €350, giusta decreto Presidenziale del 20.04.2015 - con decorrenza da Aprile 2015- proprio in ragione delle mutate condizioni economiche della ex coniuge e del figlio maggiore della coppia, divenuto economicamente indipendente.
Lo stesso provvedimento di modifica, tra l'altro, fugando ogni dubbio sul punto, ne ha previsto espressamente la decorrenza a partire dal mese di aprile del medesimo anno;
ne consegue che è ininfluente il momento in cui si è verificato il mutamento della condizione – indipendenza economica del figlio minore con conseguente accordo di rinuncia al mantenimento tra le parti -, poiché la riduzione dell'assegno di mantenimento si è verificato solo a seguito del decreto Presidenziale che ha disposto sul punto.
6. Relativamente alle ulteriori somme pretese dalla creditrice – a titolo di mantenimento in proprio favore sino all'Aprile 2015, nonché a titolo di mantenimento per la figlia minorenne sino alla data di notifica dell'atto di intimazione – va osservato che l'opposto puntuale pagamento di quanto dovuto è rimasto integralmente sfornito di prova;
pertanto, anche tale motivo di doglianza va rigettato, poiché infondato.
7. Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, l'opposizione va rigettata.
8. Le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente secondo il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da
€5.201 a €26.000, fasi studio, introduttiva e decisoria), attesa la scarsa complessità delle questioni trattate, la modesta attività defensionale svolta e la decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, liquidate Parte_1 in € 1.700,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 19.04.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato