Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2076 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. IRRERA C.F._1
SALVATORE, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. PARISI ALFONSO, C.F._2
dall'Avv. TOMMASA PERGOLIZZI e dall'Avv. ERGET PRENGA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 20/06/2024 i coniugi Parte_1
1
nata a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 29/08/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 187, parte 1;
- che dall'unione era nato, in data 03 ottobre 2021, il figlio;
ER
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune (atto n. 2038 P.1 S.A, anno 1987).
2. Confermare l'assegnazione della dimora ubicata nel Comune di Messina in Via / P.zza vill. Paradiso, c.da Fosse, di proprietà esclusiva della ricorrente, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente Controparte_1
convivente; PIANO GENITORIALE Confermare le sopra riportate condizioni e precisamente : - Il Sig. corrisponderà Parte_1
al coniuge Sig.ra l'importo mensile di € 250,00 Controparte_1
(duecentocinquanta) a titolo di mantenimento del figlioletto , entro ER
il giorno cinque di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione del figlio;
- i sigg.ri CP_1
e concorreranno negli oneri straordinari in favore
[...] Parte_1
del , in ragione del 50% (cinquantapercento) ciascuno, Persona_2
2 secondo i criteri individuati nel protocollo stilato dal CNF. - la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlioletto relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice;
- il nato a [...] il Persona_2
03 ottobre 2021, rimane affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa e continuerà a convivere e abitare con la madre sig.a Controparte_1
quale domicilio privilegiato;
- poiché i rapporti tra i coniugi allo stato sono buoni, le decisioni riguardanti il figlioletto saranno prese di comune accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze del minore e degli impegni lavorativi di ciascuno di essi;
in caso di insanabile contrasto o contrapposizione tra i coniugi, onde non dare luogo a più gravi liti le condizioni riguardanti il figlioletto saranno le seguenti: a) il padre ER
avrà facoltà di vederlo e trattenerlo con sé nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 13 alle ore 18; b) dal momento che il figlioletto ER
raggiungerà l'età di anni sei, trascorrerà durante le vacanze estive per un periodo di dieci giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, il padre terrà il figlio per dieci giorni da suddividersi tra i mesi di luglio e agosto, salvo diversi accordi tra i coniugi;
c) dal momento in cui il figlioletto raggiungerà l'età di ER
anni sei, potrà trascorrere -salvo diversi accordi tra i coniugi- un periodo di tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con il figlio, alternativamente, un anno il giorno di
Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al
27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
3 d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra i coniugi;
e) il piccolo ER
potrà restare a dormire col padre due volte a settimana in un giorno da concordare secondo gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi;
in particolare del padre che svolge l'attività di guardia giurata;
f) resta inteso che i genitori potranno concordare informalmente diverse modalità, in ragione dei reciproci impegni;
- l'abitazione coniugale sita in Messina, vill.
Paradiso c.da Fosse, di proprietà esclusiva della ricorrente, comprensiva dell'arredamento, resta assegnata alla madre sig.ra , e Controparte_1
pertanto diverrà la residenza abituale del minore e ciò in quanto il ER
godimento della casa familiare è così attribuito tenendone prioritariamente conto;
- i ricorrenti stabiliscono di comune accordo che la residenza abituale del minore sia presso l'attuale abitazione coniugale che, pertanto, resterà assegnata alla madre sig.a nell'interesse del Controparte_1
figlioletto , al fine di assicurargli la conservazione dello stesso ER
ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena;
- i coniugi CP_1
e rinunciano al reciproco mantenimento. ALTRE
[...] Parte_1
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI determinare in €. 250,00 l'importo dell'assegno di mantenimento per il piccolo che ER Parte_1
verserà alla sig.ra entro e non oltre il
[...] Controparte_1
giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. Le spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
4 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 22/07/2024.
Con sentenza n. 260/2024 pubbl. il 28/10/2024 nel presente procedimento, il Tribunale omologava la separazione personale consensuale dei coniugi e rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 14/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 260/2024 pubbl. il 28/10/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi
5 luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/06/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 29/08/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 187, parte 1, tra , nato a Parte_1
Messina il 10/06/1987, e , nata a [...] il Controparte_1
04/12/1989, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 15/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
6