TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/11/2025, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico VA OT, all'udienza dell'11 novembre 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6232/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Fabio Sfravara che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
[...]
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] tempore, elettivamente domiciliati presso il Servizio per il Territorio di Messina dal cui funzionario, dott. Giovanni Dell'Acqua, sono rappresenti e difesi ex art. 417 bis c.p.c., resistenti
e nei confronti di
(c.f. ), con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Messina presso la CP_2 P.IVA_1 presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. M. Antonietta Canu del ruolo professionale per procura in atti, convenuto oggetto: differenze retributive operai forestali a tempo determinato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21 novembre 2024 ha adito questo giudice Parte_1 del lavoro e, premesso di essere inserito nelle graduatorie ex l.r. n. 16/1996, di aver lavorato per quasi trent'anni come operaio a tempo determinato (OTD) sino alla data di quiescenza con la qualifica di bracciante agricolo qualificato, deducendo di avere sempre svolto la medesima attività degli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica, ha lamentato l'illegittima disparità di trattamento tra OTD e OTI determinata dagli artt. 11 CIRL 2001 e 4 CIRL 2017 nella parte in cui prevedono ad esclusivo vantaggio di questi ultimi la corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a £
7.500 (poi aumentata a 4 euro) per ogni anno di servizio maturato e fino a un massimo di 16 anni, in aperta violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, ripreso dall'art. 25 d.lgs. n. 81/2015. Ha riferito di aver maturato già al 2018 il massimo dell'indennità professionale prevista dal CIRL, pari a 64 euro mensili (4 euro per 16 anni di servizio) e di aver lavorato, a far data dal 2019 e fino alla data di quiescenza, per complessivi 28 mesi. Ha chiesto, pertanto, di accertare il proprio diritto alla corresponsione della predetta indennità, con condanna dell' convenuto al CP_1 pagamento dell'importo maturato a tale titolo pari a € 1.792 (64 x 28), oltre interessi e rivalutazione, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Nella resistenza dell' , dello e della Controparte_1 Controparte_1 [...]
e dell' , udita la discussione delle parti all'udienza Controparte_1 CP_2 odierna la causa viene trattenuta in decisione.
2.- Richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (nn. 21007/2023, 9786/2020 e 3805/2019), già ripreso da questo ufficio in precedenti analoghi (cfr. sentenza n. 3853/2023, conforme, tra gli altri, a sentenza n.
84/2023) occorre anzitutto chiarire che i rapporti di lavoro degli operai forestali vanno inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di
“operai agricoli”.
Giova sul punto richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12242/2012 la quale, escludendo la natura di imprenditori agricoli in riferimento agli enti pubblici economici come i consorzi di bonifica i quali perseguono fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte strumentali all'agricoltura, aveva già precisato che ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applica la disciplina sui contratti a termine e, in particolare, la regola sull'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine (art. 1 d.lgs n. 368/2001 ratione temporis applicabile) – senza che osti la disposizione che esclude dall'applicazione della disciplina stessa i rapporti instaurati dai “datori di lavoro dell'agricoltura” (in senso conforme v.
Cass. 29061/2017); tale principio non può dunque che valere anche per gli enti pubblici non economici, quale un ente locale.
2 Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato (e alla conseguente disciplina previdenziale).
Nella specie, dalla documentazione in atti (attestato di servizio e buste paga) risulta che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell' resistente in forza di ripetuti rapporti di CP_1 lavoro a termine con qualifica addetto ai mezzi meccanici e bracciante agricolo qualificato negli anni 1996-2022.
Ne deriva che il rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e le amministrazioni resistenti rientra nell'ambito del pubblico impiego e soggiace, dunque, alla disciplina di cui all'art. 36
d.lgs. n. 165/2001.
A ciò non è di ostacolo la natura della Sicilia di regione ad autonomia differenziata (ai sensi dell'art. 116 Cost., comma 1, come sostituito dalla L. Cost. n. 3/2001, art. 2).
Costituisce, infatti, indirizzo costante della Corte Costituzionale quello secondo cui “per effetto dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è riconducibile all'ordinamento civile che l'art. 117 Cost., comma 2, lett. l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale, quindi, ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni” (v.
Corte Cost. nn. 19/2013, 286/2013, 211/2014); alla stregua di tali considerazioni, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicché il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all'autonomia privata con carattere di inderogabilità.
Va poi specificato che entrambe le categorie di lavoratori (a tempo determinato e indeterminato) sono disciplinate dalla L.R. n. 16/1996, rispettivamente agli artt. 46, 47 e 56.
La successiva L.R. n. 14/2006, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha poi tra l'altro istituito, con art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, nel quale sono stati unificati con L.R. n. 5/2014 sia i lavoratori impiegati nel servizio di antincendio boschivo che tutti gli altri lavoratori già inseriti nel suddetto elenco e addetti ad attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, difesa della vegetazione dagli incendi e tutte le attività a queste collaterali.
3 Risulta dunque di tutta evidenza che anche gli operai a tempo determinato, quali il ricorrente fino al 2022, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla CP_1
(cfr. da ultimo Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale (v. così Corte di Appello Catania n. 150/2020).
Le stesse declaratorie contenute nel CCNL (artt.35 e 49 CCNL 2006) non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea o meno del rapporto, a dimostrazione del fatto che le mansioni espletate dal personale forestale dipendono esclusivamente dal livello posseduto ma non anche dalla temporaneità o meno del contratto di lavoro.
Né vale in senso contrario quanto genericamente eccepito dall'Assessorato costituito circa lo svolgimento da parte degli OTI di compiti che non possono essere eseguiti dagli OTD, quali mansioni di capo operario o capo squadra, trattandosi di circostanza rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Ne deriva che la disparità di trattamento economico tra le due categorie di lavoratori in ragione della natura indeterminata o meno del rapporto di lavoro è illegittima, non potendosi individuare precisi e concreti elementi di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14); l'Assessorato resistente costituito ha infatti insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, vale a dire sulle presunte ragioni di legittimazione del ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro), da non confondere con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
D'altra parte, l'indennità de qua ha quale fine quello di riconoscere al lavoratore un contributo monetario alla luce dell'esperienza maturata, circostanza, questa, che non può escludersi in ragione della durata a termine del rapporto di lavoro. Anzi, i ripetuti contratti a termine e il contratto a tempo indeterminato stipulati dall'odierno ricorrente confermano l'acquisita esperienza nel corso degli anni.
4 Parte Gli artt. 11 CIRL 2001 e 4 CIRL 2017, nella parte in cui prevedono a favore dei soli a corresponsione, quale parte della retribuzione, di un'indennità professionale da corrispondersi mensilmente, stabiliscono un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine, la cui retribuzione è composta soltanto dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d. terzo elemento.
Per l'effetto, anche alla luce della diretta applicabilità ed efficacia della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, va riconosciuta in favore dell'istante la maggiorazione retributiva prevista per i lavoratori a tempo indeterminato, in misura pari a 4 euro mensili per ogni anno di servizio e fino a un massimo di 16 anni (così Corte d'Appello di
Catania n. 150/2020 cit.; cfr., nello stesso senso, Trib. Messina n. 2048/2023 cit. e n. 517/2023;
Trib. Palermo n. 1743/2023, n. 1518/2023 e n. 2347/2022).
2.1.- La contrattazione fa esclusivo riferimento alle mensilità lavorate per ogni anno di permanenza nelle graduatorie di riferimento e non anche alle giornate di servizio effettivo;
ciò Parte trova conferma nelle buste paga versate in atti dal ricorrente e riferibili a ai quali l'indennità
è stata, infatti, corrisposta anche per mensilità in cui le giornate effettive di lavoro erano poche o addirittura pari a zero.
Ai fini del calcolo di tali incrementi retributivi va, pertanto, tenuto conto dei medesimi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, vale a dire dell'anzianità di inserimento nelle fasce, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché
l'indennità mensile di € 3,87, aggiornata a € 4 dal gennaio 2018 ad opera del va Parte_3 riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni, conteggiando a tal fine anche le annualità prescritte (1996-2018) trattandosi di fatto (l'anzianità) insuscettibile di prescrizione (cfr. Corte d'Appello di Catania cit.).
Nel caso di specie, l'anzianità di servizio del ricorrente in forza di ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato sin dal 1996 sino alla data di quiescenza risulta documentata dai cedolini stipendiali e dall'attestato in atti, con la conseguenza che gli va riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità professionale nella misura massima prevista di 64 euro mensili
(4 euro mensili x 16 anni).
Ai sensi dell'art. 2948 c.c. la pretesa è stata già limitata dal ricorrente all'ultimo quinquennio antecedente al deposito del ricorso.
Ne deriva che l' Controparte_1
va condannato a corrispondergli la somma complessiva di
[...]
1.664 euro (64 x 26 mesi, rispetto ai 28 indicati in quanto per le mensilità di ottobre 2021 e settembre 2022 risultano allegate due buste paga;
lo stesso ricorrente a verbale ha limitato in tal senso la domanda), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal
5 dovuto al soddisfo, senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
A quest'ultimo fine si ritiene di considerare quale atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale, ex art. 2943 c.c., sempre la notifica del ricorso al datore di lavoro.
3.- Le ragioni della decisione e l'accoglimento non integrale della pretesa giustificano la compensazione per 1/5 delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del DM n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia (ritenendo di dover considerare a tal fine quello dell'indennità riconosciuta), applicando i minimi per la serialità, in 1.050,4 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara il diritto di alla corresponsione dell'indennità professionale Parte_1 di cui all'art. 11 del CIRL 2001 e art. 4 CIRL 2017, nella misura massima di 64 euro mensili;
2) condanna l' Controparte_1
a corrispondergli a tale titolo la somma complessiva di
[...]
1.664 euro, oltre la maggior somma tra interessi legali e la rivalutazione monetaria senza cumulo dal dovuto al soddisfo, per le mensilità effettivamente lavorate dal novembre 2019 al novembre
2022;
3) condanna altresì l'amministrazione resistente al pagamento di 4/5 delle spese del giudizio, liquidate in 1.050,4 euro, oltre spese generali, iva e cpa, in favore del ricorrente, che distrae al procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 11.11.2025
Il Giudice del lavoro
VA OT
6