Articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
Articolo 15Articolo 17
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21 marzo 2003
Art. 16. Modifica al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni delle
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali 1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ".
Entrata in vigore il 21 marzo 2003
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