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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/03/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 20/03/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7926/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra assistito e difeso dall'Avv. DE STEFANO Parte_1
GIUSEPPE, con il quale elettivamente domicilia in Camposano, al Corso
Vittorio Emanuele 75, attore
e
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
assistiti e difesi dall'Avv. PALOMBA NUNZIO, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Salita Pontecorvo 33, convenuti avente ad OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo), con l'omissione di ogni questione ritenuta assorbita.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio , e onde fossero CP_1 CP_3 CP_2
condannati, in solido, al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 25.999,99 (o della minore o maggior somma che fosse risultata all'esito del processo), oltre interessi.
Ha dedotto, al riguardo, l'attore:
- che, in qualità di dottore commercialista, aveva ricevuto incarico da parte dei convenuti, presso il suo studio in Nola, di elaborare una perizia di stima
(versata in atti) della capacità economico finanziaria di e Controparte_1
del suo nucleo familiare, in relazione e a confutazione di ipotesi di reato per le quali i ridetti imprenditori convenuti risultavano indagati in procedimento penale RGNR 56063/2009 (stralcio RGNR 42972/2005) avanti il Tribunale di Napoli;
- che, era stato, altresì, nominato consulente tecnico di parte nell'anzidetto procedimento penale, svolgendo, sempre nell'interesse dei convenuti, assistenza e consulenza in materia contabile, fiscale e di stima dei beni in favore del legale di fiducia dei predetti;
- che, per l'attività professionale espletata, di fatto conclusasi con la definizione del processo penale a carico dei convenuti, non aveva percepito alcun compenso.
Costituitisi in giudizio, i sigg. hanno preliminarmente eccepito: CP_1
pag. 2/8 - incompetenza territoriale del Tribunale adìto per essere inderogabilmente competente il Tribunale di Napoli quale “foro del consumatore” in ragione del luogo di domicilio dei convenuti;
- nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza della causa petendi;
- prescrizione triennale del credito vantato dal professionista per decorrenza del relativo termine, corrente quantomeno dall'anno 2009 (anno in cui il procedimento penale a carico dei convenuti veniva stralciato), di contro non risultando medio tempore alcuna richiesta di pagamento da parte attrice, quale atto interruttivo del predetto termine.
Al contempo, i hanno contestato nel merito la domanda CP_1
chiedendone il rigetto, deducendo, in particolare, al riguardo:
- che l'attore aveva – in realtà – fornito consulenza alla Ecopartenope Srl, della quale i convenuti erano soci, fino all'anno 2009, allorché la società era stata posta in amministrazione giudiziaria;
- che non avevano mai conferito l'incarico di consulenza professionale ex adverso invocato, ma di aver invece conferito mandato, per la difesa nel processo penale che li vedeva coinvolti, all'avvocato , al quale CP_4
avevano pagato parcella che “sicuramente copriva il costo della presunta relazione fatta dal dott. incaricato probabilmente Parte_1
quale consulente di parte dal predetto professionista”.
Alla luce delle difese svolte da parte convenuta, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. l'attore ha poi, in via gradata, formulato domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041, chiedendo di essere comunque indennizzato per l'attività prestata in favore dei CP_1
o0o
pag. 3/8 La domanda di adempimento contrattuale, come formulata, è fondata e deve essere accolta per quanto di seguito si espone.
Anzitutto, va osservato che prive di pregio si palesano tutte le eccezioni preliminari spiegate da parte convenuta, seppur per ragioni diverse.
Ed invero, nella specie non si ravvisa la dedotta nullità per incertezza della causa petendi, oltre che sulla scorta delle puntuali difese svolte dai
[...]
, anche in virtù del tenore letterale della citazione introduttiva, le cui CP_1
argomentazioni possono considerarsi esaustive alla luce del disposto di cui all'art. 164 c.p.c..
Non sussiste, poi, incompetenza territoriale del Tribunale adito, atteso che, nel caso che occupa, non può invocarsi l'applicazione del codice del consumo con riguardo all'invocato foro di residenza o domicilio del convenuto. Ebbene, secondo giurisprudenza consolidata in materia, occorre che il giudicante indaghi se il cliente rivesta la qualità di consumatore o professionista per stabilire se si debba applicare la disciplina consumeristica e se il giudizio si debba svolgere nel cosiddetto foro del consumatore.
Ai fini dell'individuazione del foro competente sulle controversie nascenti da contratti tra professionista e consumatore, il supremo consesso della
Corte di legittimità ha di recente definitivamente ribadito che “La nozione di consumatore, secondo il diritto dell'Unione Europea, presuppone che il soggetto, al momento della conclusione del contratto, persegua una finalità estranea alla propria sfera professionale e rivolta alla soddisfazione delle proprie esigenze di consumo privato..” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
03/10/2024, n.25954).
pag. 4/8 Riportando le predette coordinate applicative alla fattispecie odierna, deve categoricamente escludersi l'applicabilità del foro predetto, risultando incontestata la qualità di imprenditori delle parti convenute, ciò che peraltro emerge chiaramente dalla relazione peritale allegata in atti, avente ad oggetto lo studio dell'attività di impresa dei convenuti a confutazione dei capi di imputazione a loro carico in processo penale.
Con riferimento, poi, alla eccepita prescrizione del credito vantato in questa sede, valga soltanto rimarcare che, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, essa andava proposta nei modi e termini di cui all'art. 167 c.p.c. ed invece risulta tardiva, poiché spiegata con comparsa di risposta depositata soltanto in data 28.3.2018, spirato, dunque, il noto termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione
(4.4.2019).
o0o
Venendo, ora, al merito della pretesa, in via del tutto preliminare, si evidenzia come, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte di legittimità, a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/2001,
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” Cfr.,
Cassazione civile sez. III, 08/10/2021, n.27419).
pag. 5/8 Applicando tali principi ermeneutici, pienamente condivisi da questo giudice, alla fattispecie in esame, ne consegue che l'attore, avendo sostanzialmente agito per ottenere il pagamento di quanto dovutogli per la prestazione svolta in favore dei aveva l'onere di provare la CP_1
sussistenza del titolo posto a base delle sue pretese e la decorrenza del termine eventualmente fissato per la sua prestazione.
Ciò posto, si osserva che, pur non essendoci prova scritta dell'accordo, la sussistenza dell'incarico dedotto in giudizio e lo svolgimento dello stesso da parte del dott. risultano dimostrati ampiamente per tabulas, Parte_1
sol se si considerano i numerosi documenti depositati dall'attore (cfr., tra i tanti, perizia di stima, memorie ed osservazioni in proc. penale, rapportino in atti) a riprova dell'assolvimento del mandato, che, a ben vedere, anche alla luce del tenore delle difese svolte da parte convenuta, risulta conferito ed espletato nell'interesse di quest'ultima, la quale non ha peraltro contestato la documentazione prodotta, frutto dell'attività professionale resa dal commercialista, né tantomeno l'entità della pretesa.
Infatti, se da un lato i assumono di non aver mai conferito CP_1
l'incarico di specie, d'altro lato presumono che lo stesso sia stato onorato unitamente alla parcella del proprio legale di fiducia che, a loro dire, avrebbe dovuto essere comprensiva dei compensi spettanti all'attore. Va da sé che una siffatta condotta difensiva appare incompatibile con la dedotta contestazione di addebito.
Va pure aggiunto che entrambi i testimoni escussi di parte attorea,
e , rispettivamente all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
15.3.2022 e 18.4.2023, hanno sostanzialmente confermato di aver assistito all'atto del conferimento e successivo svolgimento dell'incarico di pag. 6/8 redazione della perizia di stima e a quello di nomina di CTP nel processo penale.
Entrambi, poi, hanno espressamente dettagliato l'attività espletata dal dott.
sia in merito alla relazione di perizia di stima (alla cui redazione Parte_1
ha “collaborato attivamente” anche lo stesso secondo testimone dott.
[...]
), sia all'espletamento dell'attività di CTP svolta nel processo penale, Tes_2
attraverso la redazione delle varie memorie difensive ed osservazioni alla
CTU espletata in tale processo, sia alla predisposizione dei “conti economici riclassificati”, ivi compreso un cd. “rapportino”, avente ad oggetto il gestionale di studio ove venivano indicate tutte le attività e gli incontri dello con i convenuti clienti. Parte_2
Per contro, va stigmatizzata la contraddittorietà e conseguente inconferenza delle dichiarazioni rese, all'udienza del 15.3.2022, dall'unico teste escusso di parte convenuta, a fronte dell'onere della prova – non Tes_3
assolto – su quest'ultima incombente: “Si parlava di una necessità di redazione di una perizia da affidare in ipotesi al dott. , in quanto Parte_1
consulente della Società, ma di fatto non vi fu dato seguito … mi parlò il dott. il quale mi precisò che la parcella dell'avv. era CP_1 CP_4
comprensiva dei costi di consulenza di parte … il dott. che io Parte_1
sappia è intervenuto come consulente di parte nell'ambito del procedimento penale solo per la redazione della perizia e solo su incarico dell'avv. ”. CP_4
In ultima analisi, tali dichiarazioni lasciano agevolmente intendere che i convenuti fossero pienamente consapevoli dell'incarico conferito al professionista e della conseguente opera da questi prestata, della quale, come appare ampiamente documentato e provato, i medesimi si sono pag. 7/8 avvalsi, anche ammettendo che tanto sia avvenuto per il tramite del proprio legale di fiducia nell'indicato processo penale.
Tanto chiarito, in ordine al quantum, va in via assorbente rilevato che nessuna specifica contestazione risulta mossa all'avviso di parcella, in atti, notificato ai debitori, il cui importo, alla luce del quadro istruttorio sopra delineato, è da reputarsi congruo in relazione all'attività prestata dal dott.
. Parte_1
Per tutto quanto dianzi esposto, la domanda va accolta ed i convenuti vanno condannati al pagamento della somma di € 25.999,99, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza (e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
, al CP_1 CP_2 Controparte_3
pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 25.999,99, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio, che liquida in € 5.07700, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Nola, in data 20/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
Si dà atto che per problemi tecnici il deposito del giorno 20.2.2025 non è andato a buon fine
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 20/03/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7926/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra assistito e difeso dall'Avv. DE STEFANO Parte_1
GIUSEPPE, con il quale elettivamente domicilia in Camposano, al Corso
Vittorio Emanuele 75, attore
e
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
assistiti e difesi dall'Avv. PALOMBA NUNZIO, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Salita Pontecorvo 33, convenuti avente ad OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo), con l'omissione di ogni questione ritenuta assorbita.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio , e onde fossero CP_1 CP_3 CP_2
condannati, in solido, al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 25.999,99 (o della minore o maggior somma che fosse risultata all'esito del processo), oltre interessi.
Ha dedotto, al riguardo, l'attore:
- che, in qualità di dottore commercialista, aveva ricevuto incarico da parte dei convenuti, presso il suo studio in Nola, di elaborare una perizia di stima
(versata in atti) della capacità economico finanziaria di e Controparte_1
del suo nucleo familiare, in relazione e a confutazione di ipotesi di reato per le quali i ridetti imprenditori convenuti risultavano indagati in procedimento penale RGNR 56063/2009 (stralcio RGNR 42972/2005) avanti il Tribunale di Napoli;
- che, era stato, altresì, nominato consulente tecnico di parte nell'anzidetto procedimento penale, svolgendo, sempre nell'interesse dei convenuti, assistenza e consulenza in materia contabile, fiscale e di stima dei beni in favore del legale di fiducia dei predetti;
- che, per l'attività professionale espletata, di fatto conclusasi con la definizione del processo penale a carico dei convenuti, non aveva percepito alcun compenso.
Costituitisi in giudizio, i sigg. hanno preliminarmente eccepito: CP_1
pag. 2/8 - incompetenza territoriale del Tribunale adìto per essere inderogabilmente competente il Tribunale di Napoli quale “foro del consumatore” in ragione del luogo di domicilio dei convenuti;
- nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza della causa petendi;
- prescrizione triennale del credito vantato dal professionista per decorrenza del relativo termine, corrente quantomeno dall'anno 2009 (anno in cui il procedimento penale a carico dei convenuti veniva stralciato), di contro non risultando medio tempore alcuna richiesta di pagamento da parte attrice, quale atto interruttivo del predetto termine.
Al contempo, i hanno contestato nel merito la domanda CP_1
chiedendone il rigetto, deducendo, in particolare, al riguardo:
- che l'attore aveva – in realtà – fornito consulenza alla Ecopartenope Srl, della quale i convenuti erano soci, fino all'anno 2009, allorché la società era stata posta in amministrazione giudiziaria;
- che non avevano mai conferito l'incarico di consulenza professionale ex adverso invocato, ma di aver invece conferito mandato, per la difesa nel processo penale che li vedeva coinvolti, all'avvocato , al quale CP_4
avevano pagato parcella che “sicuramente copriva il costo della presunta relazione fatta dal dott. incaricato probabilmente Parte_1
quale consulente di parte dal predetto professionista”.
Alla luce delle difese svolte da parte convenuta, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. l'attore ha poi, in via gradata, formulato domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041, chiedendo di essere comunque indennizzato per l'attività prestata in favore dei CP_1
o0o
pag. 3/8 La domanda di adempimento contrattuale, come formulata, è fondata e deve essere accolta per quanto di seguito si espone.
Anzitutto, va osservato che prive di pregio si palesano tutte le eccezioni preliminari spiegate da parte convenuta, seppur per ragioni diverse.
Ed invero, nella specie non si ravvisa la dedotta nullità per incertezza della causa petendi, oltre che sulla scorta delle puntuali difese svolte dai
[...]
, anche in virtù del tenore letterale della citazione introduttiva, le cui CP_1
argomentazioni possono considerarsi esaustive alla luce del disposto di cui all'art. 164 c.p.c..
Non sussiste, poi, incompetenza territoriale del Tribunale adito, atteso che, nel caso che occupa, non può invocarsi l'applicazione del codice del consumo con riguardo all'invocato foro di residenza o domicilio del convenuto. Ebbene, secondo giurisprudenza consolidata in materia, occorre che il giudicante indaghi se il cliente rivesta la qualità di consumatore o professionista per stabilire se si debba applicare la disciplina consumeristica e se il giudizio si debba svolgere nel cosiddetto foro del consumatore.
Ai fini dell'individuazione del foro competente sulle controversie nascenti da contratti tra professionista e consumatore, il supremo consesso della
Corte di legittimità ha di recente definitivamente ribadito che “La nozione di consumatore, secondo il diritto dell'Unione Europea, presuppone che il soggetto, al momento della conclusione del contratto, persegua una finalità estranea alla propria sfera professionale e rivolta alla soddisfazione delle proprie esigenze di consumo privato..” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
03/10/2024, n.25954).
pag. 4/8 Riportando le predette coordinate applicative alla fattispecie odierna, deve categoricamente escludersi l'applicabilità del foro predetto, risultando incontestata la qualità di imprenditori delle parti convenute, ciò che peraltro emerge chiaramente dalla relazione peritale allegata in atti, avente ad oggetto lo studio dell'attività di impresa dei convenuti a confutazione dei capi di imputazione a loro carico in processo penale.
Con riferimento, poi, alla eccepita prescrizione del credito vantato in questa sede, valga soltanto rimarcare che, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, essa andava proposta nei modi e termini di cui all'art. 167 c.p.c. ed invece risulta tardiva, poiché spiegata con comparsa di risposta depositata soltanto in data 28.3.2018, spirato, dunque, il noto termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione
(4.4.2019).
o0o
Venendo, ora, al merito della pretesa, in via del tutto preliminare, si evidenzia come, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte di legittimità, a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/2001,
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” Cfr.,
Cassazione civile sez. III, 08/10/2021, n.27419).
pag. 5/8 Applicando tali principi ermeneutici, pienamente condivisi da questo giudice, alla fattispecie in esame, ne consegue che l'attore, avendo sostanzialmente agito per ottenere il pagamento di quanto dovutogli per la prestazione svolta in favore dei aveva l'onere di provare la CP_1
sussistenza del titolo posto a base delle sue pretese e la decorrenza del termine eventualmente fissato per la sua prestazione.
Ciò posto, si osserva che, pur non essendoci prova scritta dell'accordo, la sussistenza dell'incarico dedotto in giudizio e lo svolgimento dello stesso da parte del dott. risultano dimostrati ampiamente per tabulas, Parte_1
sol se si considerano i numerosi documenti depositati dall'attore (cfr., tra i tanti, perizia di stima, memorie ed osservazioni in proc. penale, rapportino in atti) a riprova dell'assolvimento del mandato, che, a ben vedere, anche alla luce del tenore delle difese svolte da parte convenuta, risulta conferito ed espletato nell'interesse di quest'ultima, la quale non ha peraltro contestato la documentazione prodotta, frutto dell'attività professionale resa dal commercialista, né tantomeno l'entità della pretesa.
Infatti, se da un lato i assumono di non aver mai conferito CP_1
l'incarico di specie, d'altro lato presumono che lo stesso sia stato onorato unitamente alla parcella del proprio legale di fiducia che, a loro dire, avrebbe dovuto essere comprensiva dei compensi spettanti all'attore. Va da sé che una siffatta condotta difensiva appare incompatibile con la dedotta contestazione di addebito.
Va pure aggiunto che entrambi i testimoni escussi di parte attorea,
e , rispettivamente all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
15.3.2022 e 18.4.2023, hanno sostanzialmente confermato di aver assistito all'atto del conferimento e successivo svolgimento dell'incarico di pag. 6/8 redazione della perizia di stima e a quello di nomina di CTP nel processo penale.
Entrambi, poi, hanno espressamente dettagliato l'attività espletata dal dott.
sia in merito alla relazione di perizia di stima (alla cui redazione Parte_1
ha “collaborato attivamente” anche lo stesso secondo testimone dott.
[...]
), sia all'espletamento dell'attività di CTP svolta nel processo penale, Tes_2
attraverso la redazione delle varie memorie difensive ed osservazioni alla
CTU espletata in tale processo, sia alla predisposizione dei “conti economici riclassificati”, ivi compreso un cd. “rapportino”, avente ad oggetto il gestionale di studio ove venivano indicate tutte le attività e gli incontri dello con i convenuti clienti. Parte_2
Per contro, va stigmatizzata la contraddittorietà e conseguente inconferenza delle dichiarazioni rese, all'udienza del 15.3.2022, dall'unico teste escusso di parte convenuta, a fronte dell'onere della prova – non Tes_3
assolto – su quest'ultima incombente: “Si parlava di una necessità di redazione di una perizia da affidare in ipotesi al dott. , in quanto Parte_1
consulente della Società, ma di fatto non vi fu dato seguito … mi parlò il dott. il quale mi precisò che la parcella dell'avv. era CP_1 CP_4
comprensiva dei costi di consulenza di parte … il dott. che io Parte_1
sappia è intervenuto come consulente di parte nell'ambito del procedimento penale solo per la redazione della perizia e solo su incarico dell'avv. ”. CP_4
In ultima analisi, tali dichiarazioni lasciano agevolmente intendere che i convenuti fossero pienamente consapevoli dell'incarico conferito al professionista e della conseguente opera da questi prestata, della quale, come appare ampiamente documentato e provato, i medesimi si sono pag. 7/8 avvalsi, anche ammettendo che tanto sia avvenuto per il tramite del proprio legale di fiducia nell'indicato processo penale.
Tanto chiarito, in ordine al quantum, va in via assorbente rilevato che nessuna specifica contestazione risulta mossa all'avviso di parcella, in atti, notificato ai debitori, il cui importo, alla luce del quadro istruttorio sopra delineato, è da reputarsi congruo in relazione all'attività prestata dal dott.
. Parte_1
Per tutto quanto dianzi esposto, la domanda va accolta ed i convenuti vanno condannati al pagamento della somma di € 25.999,99, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza (e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
, al CP_1 CP_2 Controparte_3
pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 25.999,99, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio, che liquida in € 5.07700, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Nola, in data 20/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
Si dà atto che per problemi tecnici il deposito del giorno 20.2.2025 non è andato a buon fine
pag. 8/8