Articolo 3 della Legge 23 febbraio 1960, n. 186
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 aprile 1960
Art. 3.
Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili.
Entrata in vigore il 7 aprile 1960