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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/10/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SA
Sez. Civile
R.G. 633/2025
Verbale di udienza
Oggi, all'udienza del 28/10/2025, alle ore 12:00, è stata chiamata la causa avente n. R.G. 633/2024.
È presente per parte opponente l'Avv. Ghiberti, il quale insiste nelle proprie istanze e conclusioni.
Per la convenuta opposta è presente l'avv. Daniela Giaccardi, la quale si oppone a tutte le domande formulate da controparte e ne chiede il rigetto, per i motivi ampiamente esposti in atti.
Le parti discutono oralmente la controversia. In particolare, eccepisce il mancato esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 28/2010 il cui testo viene esibito.
L'avv. Giaccardi contesta la tardività dell'eccezione, non formulata entro la prima udienza.
Il Giudice, all'esito della discussione, alle ore 12:43 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:55 il Giudice, esaurita la camera di consiglio, letti gli atti e le note depositate dalle parti, letto l'art. 281sexies c.p.c., sentite le parti e le rispettive conclusioni, all'esito della discussione orale dà lettura delle motivazioni e del dispositivo della sentenza dando atto che essa viene emessa unitamente al verbale depositato in forma telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SA
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Giovanni Maria Sacchi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 633/2025, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari, vertente tra nata a [...] in data [...] (c.f. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] in data [...] (c.f. ), così come Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Ghiberti e Gabriela Provaggi, come da procura in calce all'atto introduttivo;
- ATTORE OPPONENTE - contro
, con sede in Milano, Via San Giovanni sul Controparte_1
Muro n. 9, C.F. in forza di procura speciale notarile versata in atti, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Nicola Gianmaria Cassinelli, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA OPPOSTA –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anche alla luce della discussione orale tenutasi in data odierna, si ritiene innanzitutto che l'eccezione di improcedibilità sia tardiva, come previsto dall'art. 5bis che prevede che il Giudice provvede sulla improcedibilità all'esito della decisione sulla provvisoria esecuzione se formulata per poi disporre la mediazione, espressione che presuppone la tempestività della eccezione, da sollevarsi comunque entro la prima udienza ai sensi del comma 2.
Venendo al merito, si ritiene che debba essere confermato quanto statuito con l'ordinanza del 26.0.2025, di accoglimento della istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., alla quale integralmente si rinvia.
In particolare, come già chiarito in quella sede, con riguardo al difetto di titolarità attiva del credito, si ribadisce che tale contestazione sia cosa diversa dalla comunicazione rivolta al debitore ceduto, volta solo a rimuovere l'opponibilità di pagamenti effettuati in buona fede al cedente al pari di quanto previsto dall'art. 1264 c.c., ed è diffusa in giurisprudenza la convinzione che la prova della titolarità del diritto di credito sia il risultato di una pluralità di elementi indiziari acquisiti al processo che giudicante ha il compito di valorizzare e di valutare con prudente apprezzamento, e tra gli elementi documentali utili all'accertamento può concorrere, anche assumendo valore decisivo, la dichiarazione della cedente che il credito è stato trasferimento, purché rechi menzione della convenzione di cessione e gli estremi del credito ceduto (Cass. ord Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200). In particolare, ci si riferisce alla dichiarazione di avvenuta cessione della società subentrata per incorporazione alla cedente, avente una portata precisa e circoscritta, che l'opponente non ha specificamente contestato nei successivi scritti difensivi.
Con riguardo alla insufficienza del mero saldaconto in sede di opposizione a D.I, si ribadisce che tal asserzione, giuridicamente corretta, non elimina la valenza probatoria del contratto di mutuo e della contestuale quietanza di avvenuta dazione del denaro documentata contestualmente in sede notarile, assumendo la rimessa su conto corrente la forma di mera modalità di perfezionamento del prestito che non può ribaltare i principi generali in tema di onere probatorio.
Ed infatti, come già rilevato nella sopraindicata ordinanza alla quale si rinvia, il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui al D.lgs. n. 385 del 1993, art. 50 che consente alla di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili CP_2 da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale “non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca, ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte” (Cass. Civ. n. 21 del 02.01.2023; nello stesso senso le richiamate
Cass., Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209). In altri termini, è il debitore a dover provare la restituzione della somma erogata in prestito, a nulla rilevando che la dazione originaria di denario sia stata eseguita mediante versamento su di un conto corrente. Ad opinare diversamente, infatti, si invertirebbe l'onere della prova come delineato dalla nota Cass. civ.
13533/2001. Anche il secondo motivo di impugnazione non può, quindi, trovare accoglimento.
L'opposizione complessivamente proposta deve quindi essere rigettata. Quanto alle spese di lite,
l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime in virtù del principio di soccombenza e sulla base del diverso decisum, dovendosi fare riferimento per la loro determinazione al combinato disposto dell'art. 91 e ss. c.p.c. e DM 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, e relativa tabella allegata n. 2, fascia V (tutte le fasi escluso quella istruttoria ritenuta superflua, valori minimi alla luce della semplicità dell'attività difensiva profusa), dovendosi qui liquidare nei confronti della convenuta opposta
€ 9.887,00 per soli compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali al 15% degli onorari.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.824 emesso in data 31.12.2024, già dichiarato esecutivo, proposta da;
Parte_1 Parte_2
CONDANNA gli opponenti al pagamento delle spese legali sopportate dalla convenuta, pari ad €
9.887,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario pari al 15% degli onorari.
Così è deciso.
Savona, lì 28.10.2025 il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi