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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 13101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13101/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BARBA SEBASTIANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio in GIAVENO il 20/01/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/5/2017 e il 17/7/2020. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli congiuntamente ad entrambi i coniugi, con loro stabile collocamento e residenza presso la madre, nella casa coniugale sita in Avigliana Via G. Garibaldi n. 45, che è assegnata alla moglie in uno al relativo arredo;
DISPONE che il sig. potrà esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli, secondo gli accordi Pt_1 di volta in volta presi con la madre, con preavviso telefonico alla stessa di 48 ore ed in ogni caso, in difetto di accordo, il marito potrà esercitare il predetto diritto come di seguito:
-a settimane alterne nei W.E. dal venerdì sera fino alla domenica sera ore 20,00, nonché sempre il giorno del mercoledì fino alle ore 20,00; nelle vacanze di Natale con alternanza negli anni successivi, rispettivamente gli anni pari con la madre dal 23/12 al 01/01 ore 20,00 e con il padre il periodo seguente dalla sera del 01/01 al 06/01 ore 20,00 e quindi negli anni dispari con il padre dal 23/12 al 01/01 ore 20,00 e con la madre il periodo seguente dalla sera del 01/01 al 06/01;
Le vacanze di Pasqua negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre e quindi con alternanza;
almeno 15 giorni consecutivi nelle vacanze estive.
Entrambi i coniugi si obbligano a garantire contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore nei periodi di vacanza, trascorsi fuori dalla casa di residenza.
pagina 2 di 3 DISPONE che, ove applicata la calendarizzazione, la stessa rimarrà invariata anche durante i periodi di sospensione scolastica;
nel caso di assenza o malattia di uno dei due genitori, l'altro dovrà essere tempestivamente informato onde poter condividere l'organizzazione dei figli, che verranno presi in carico dall'altro genitore. Se ciò non sarà possibile del tutto o per il tempo in cui non sarà possibile, i genitori chiederanno la collaborazione dei nonni e dei parenti resisi disponibili;
DA' ATTO che nell'ottica del mantenimento delle relazioni attuali con parenti e affini, entrambi i genitori prestano il consenso affinché i figli frequentino i nonni e gli altri parenti significativi e importanti dal punto di vista affettivo;
DISPONE che il signor si impegna a corrispondere alla signora Parte_1 [...]
l'importo complessivo di €. 300,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Parte_2 Istat, (€. 150,00 per ciascun ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa Ordine Avvocati/Tribunale di Torino dellì 15 marzo 2016 a titolo di mantenimento dei figli Per_3
e ;
[...] Persona_4
DA' ATTO che l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra nella Parte_2 misura del 100%;
DA' ATTO che le detrazioni fiscali di base per i figli a carico saranno richieste da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
le spese straordinarie detraibili spetteranno ad entrambi i genitori proporzionalmente alla quota di corresponsione;
DA' ATTO che le spese relative alle vacanze dei figli non sono oggetto di condivisione di spesa. Ciascun genitore effettuerà la spesa relativa alle vacanze da trascorrere con i figli, informando l'altro genitore sulla destinazione prescelta;
DA' ATTO che i coniugi rinunciano a formulare reciproche richieste di mantenimento;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano inoltre di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo;
DA' ATTO che le parti dichiarano fin d'ora il reciproco assenso all'espatrio dei figli con l'altro coniuge, acconsentendo all'inserimento degli stessi sul passaporto di entrambi i genitori.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13101/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BARBA SEBASTIANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio in GIAVENO il 20/01/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/5/2017 e il 17/7/2020. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli congiuntamente ad entrambi i coniugi, con loro stabile collocamento e residenza presso la madre, nella casa coniugale sita in Avigliana Via G. Garibaldi n. 45, che è assegnata alla moglie in uno al relativo arredo;
DISPONE che il sig. potrà esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli, secondo gli accordi Pt_1 di volta in volta presi con la madre, con preavviso telefonico alla stessa di 48 ore ed in ogni caso, in difetto di accordo, il marito potrà esercitare il predetto diritto come di seguito:
-a settimane alterne nei W.E. dal venerdì sera fino alla domenica sera ore 20,00, nonché sempre il giorno del mercoledì fino alle ore 20,00; nelle vacanze di Natale con alternanza negli anni successivi, rispettivamente gli anni pari con la madre dal 23/12 al 01/01 ore 20,00 e con il padre il periodo seguente dalla sera del 01/01 al 06/01 ore 20,00 e quindi negli anni dispari con il padre dal 23/12 al 01/01 ore 20,00 e con la madre il periodo seguente dalla sera del 01/01 al 06/01;
Le vacanze di Pasqua negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre e quindi con alternanza;
almeno 15 giorni consecutivi nelle vacanze estive.
Entrambi i coniugi si obbligano a garantire contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore nei periodi di vacanza, trascorsi fuori dalla casa di residenza.
pagina 2 di 3 DISPONE che, ove applicata la calendarizzazione, la stessa rimarrà invariata anche durante i periodi di sospensione scolastica;
nel caso di assenza o malattia di uno dei due genitori, l'altro dovrà essere tempestivamente informato onde poter condividere l'organizzazione dei figli, che verranno presi in carico dall'altro genitore. Se ciò non sarà possibile del tutto o per il tempo in cui non sarà possibile, i genitori chiederanno la collaborazione dei nonni e dei parenti resisi disponibili;
DA' ATTO che nell'ottica del mantenimento delle relazioni attuali con parenti e affini, entrambi i genitori prestano il consenso affinché i figli frequentino i nonni e gli altri parenti significativi e importanti dal punto di vista affettivo;
DISPONE che il signor si impegna a corrispondere alla signora Parte_1 [...]
l'importo complessivo di €. 300,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Parte_2 Istat, (€. 150,00 per ciascun ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa Ordine Avvocati/Tribunale di Torino dellì 15 marzo 2016 a titolo di mantenimento dei figli Per_3
e ;
[...] Persona_4
DA' ATTO che l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra nella Parte_2 misura del 100%;
DA' ATTO che le detrazioni fiscali di base per i figli a carico saranno richieste da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
le spese straordinarie detraibili spetteranno ad entrambi i genitori proporzionalmente alla quota di corresponsione;
DA' ATTO che le spese relative alle vacanze dei figli non sono oggetto di condivisione di spesa. Ciascun genitore effettuerà la spesa relativa alle vacanze da trascorrere con i figli, informando l'altro genitore sulla destinazione prescelta;
DA' ATTO che i coniugi rinunciano a formulare reciproche richieste di mantenimento;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano inoltre di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo;
DA' ATTO che le parti dichiarano fin d'ora il reciproco assenso all'espatrio dei figli con l'altro coniuge, acconsentendo all'inserimento degli stessi sul passaporto di entrambi i genitori.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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