TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/11/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 973/2025 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per a.t.p., dall'avv.
RU RZ, presso il cui studio in Barletta, alla via Regina
Margherita n. 13, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 5.02.2025, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'indennità quale cieca totale o parziale, escluso dal consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
2. Ancora in via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
3. Inoltre, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_1
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2 Il merito
4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Com'è noto, sono considerati ciechi civili i soggetti che, a seguito di visita medica presso la competente Commissione Sanitaria, siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.
I ciechi civili si distinguono in ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, e ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti).
A coloro che siano riconosciuti ciechi civili assoluti (da intendersi per tale la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra o della luce ai sensi dell'art. 11 della L. n. 382/1970) è concesso una pensione di inabilità, purché il richiedente sia maggiorenne, abbia un reddito annuo inferiore ad un limite annualmente stabilito dalla legge, sia cittadino italiano e sia residente in Italia
(nel corso degli anni il diritto a percepire la pensione di cieco assoluto è stato esteso anche ai cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea e ai loro familiari residenti in Italia, nonché agli stranieri titolari di carta di soggiorno e ai
'soggiornanti di lungo periodo, purché residenti da almeno 5 anni').
Il diritto a percepire la pensione di cieco assoluto spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età e, al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione anche i ciechi civili che presentano domanda dopo il compimento del 65° anno di età.
In favore dei ciechi assoluti è riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, in virtù della sola minorazione e a prescindere dalle condizioni economiche e dell'età dell'interessato (ai sensi delle leggi n. 406/1968,
n.382/1970, n. 682/1979, n. 508/1988 e n. 289/1990).
L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta, in misura ridotta, anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. Essa spetta anche ai minori ciechi civili assoluti.
3 Invece in favore dei ciechi parziali, cd. ciechi ventesimisti, spetta una pensione, qualora non siano superate determinate soglie di reddito annualmente stabilite, nonché una indennità speciale al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età e dall'eventuale ricovero in istituto (l. 508/1988 - l. 289/1990).
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che la ricorrente, a causa delle patologie sofferte, sia da ritenersi cieca parziale a decorrere dal 28.11.2023, data della domanda amministrativa.
Più specificamente, la consulente d'ufficio, dott.ssa , specializzata Persona_1 in oculistica, ha osservato che “La periziata è affetta da una retinopatia diabetica proliferante e da un glaucoma in entrambi gli occhi. Tali patologie oculari sono ben correlate con uno stato di ipovisione.
Dall'attenta valutazione dello stato anatomo funzionale dell'apparato visivo accertato durante la visita peritale e dalla consultazione della documentazione clinica e diagnostica presente in atti, si può affermare che le patologie visive da cui la periziata è affetta possono determinare uno stato di ipovisione a causa sia di un danneggiamento delle fibre del nervo ottico, per la presenza di un glaucoma, sia delle cellule retiniche a causa della retinopatia diabetica proliferante per la quale, oltretutto, è stato eseguito un trattamento fotoretinico per 360° determinando un'atrofia del complesso EPR fotorecettore ( come da OCT del 06/12/2018 presente in atti).
L'entità del visus accertato nella visita eseguita nel corso delle operazioni peritali, verosimilmente è compatibile con un grado di cecità con residuo visivo inferiore ad
1/20.”.
Sulla base di ciò ha così concluso: “Cieca con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione a far data dalla domanda amministrativa del 28.11.2023”.
Le conclusioni raggiunte dalla consulente d'ufficio risultano pienamente condivisibili perché in linea con la documentazione medica in atti e con i parametri medico legali di riferimento.
4 Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo a di cecità parziale - cd. ciechi Parte_1 ventesimisti - a far data dal 01.12.2023, primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa, con conseguente diritto a percepire le prestazioni connesse a tale condizione.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito (cfr. Cass. n. 19482/18), delle ragioni della decisione, della natura della controversia, e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. RU RZ che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 973/2025, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente di cecità parziale – cd. ciechi ventesimisti dal Parte_1
01.12.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa), con conseguente diritto a percepire le prestazioni connesse a tale condizione;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 3.867,00 per compenso al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. RU RZ;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 26.11.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
5