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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/07/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8708/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta mandato procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
Maria Maddalena Gaeta, presso il cui studio, sito in in Salerno alla via
Renato De Martino n. 34, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa quale procuratrice CP_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti autenticata nella firma dal Notaio da Messina Persona_1
il 02/8/2018, Rep. n. 36936, Racc. n. 13665, dagli Avv.ti Alessandro
Barbaro e Andrea Aloi, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio, sito in Salerno alla via Alberto Pirro n. 2;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 16/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter Proc. N.R.G.A.C. 8708/2020 - Sentenza c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1511/2020, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad € 68.894,90 quale saldo debitore del conto corrente n. 1617653 con concessione di affidamento, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la fideiussione da lui rilasciata è affetta da nullità, in quanto contenente le clausole di cui all'Accordo ABI del 2003 ritenute anticoncorrenziali con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, nonché contenenti clausole vessatorie, quali quelle limitative della possibilità di sollevare eccezioni e decadenze;
quale secondo motivo di opposizione, che nel caso di fideiussioni “omnibus” il garante è liberato laddove la Banca continui a fare credito alla debitrice senza cautela, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche di quest'ultima; quale terzo motivo di opposizione, che nel contratto oggetto di causa sono stati pattuiti ed applicati interessi usurari, nonchè la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del divieto di anatocismo;
quale quarto motivo di opposizione, che l'opposta non avrebbe fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato Parte_1
le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 1511/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato MARIA MADDALENA GAETA, dichiaratasi anticipataria.
Si costituiva in giudizio la e per essa quale Controparte_1
procuratrice deducendo: che la garanzia rilasciata dal sig. CP_2
Proc. N.R.G.A.C. 8708/2020 - Sentenza APICELLA è perfettamente valida, non avendo l'opponente fornito la prova dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte”, oltre ad essere tale nullità, al più, parziale;
che gli interessi pattuiti ed applicati non sono usurari, oltre ad essere stata la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori validamente pattuita;
che essa ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito attivato in via monitoria.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa Controparte_1
quale procuratrice ha formulato le seguenti conclusioni: CP_2
rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1511/2020; in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. pagamento, Parte_1
in suo favore, della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed onerava la parte opposta di provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva la parte opponente (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il 10/6/2022 da parte opposta).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è
Proc. N.R.G.A.C. 8708/2020 - Sentenza procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 10/6/2022).
2 – Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che la fideiussione da essa rilasciata è affetta da nullità, in quanto contenente le clausole di cui all'Accordo ABI del 2003 ritenute anticoncorrenziali con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, nonché contenenti clausole vessatorie, quali quelle limitative della possibilità di sollevare eccezioni e decadenze.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Sul punto, infatti, si richiama qui il precedente reso dal Tribunale di Milano,
Sez. XIV, con sentenza n. 294/2022 in una vicenda del tutto analoga a quella oggetto di causa, che si è espressa nei seguenti termini: “Quanto alla domanda di nullità, è, anzitutto, noto che le clausole dello schema ABI, ritenute da Banca d'Italia sbocco dell'intesa illecita, sono le seguenti: la n. 2
(c.d. clausola di reviviscenza); la n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 cc) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza). Attraverso tali articoli, la Banca d'Italia ha ritenuto che abbia previsto, per la fideiussione CP_3
omnibus, disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90, avendo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Giova subito osservare che la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 41994/2021, a sezioni unite, nell'ammettere la cd tutela reale, cioè la sanzione della nullità, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, per il caso di violazione della disciplina antitrust in questione, ha ritenuto che si configuri qui mera nullità parziale, limitata, cioè,
Proc. N.R.G.A.C. 8708/2020 - Sentenza alle sole clausole contrattuali illecite, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.
Secondo la citata pronuncia, l'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto ha portata eccezionale, ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (così a par. 2.15.1). Tale prova consiste, poi, nella dimostrazione che “la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(ivi, par. 2.15.2). Nel caso concreto, peraltro, si può ben ritenere, sotto il profilo logico indiziario - in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario - che il fideiussore avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia. Premesso che non rileva la questione circa la qualificazione giuridica del negozio in parola come contratto autonomo di garanzia - trattandosi di profilo di dedotta nullità speciale per attuazione dell'intesa a monte, restrittiva della libera concorrenza, in violazione, dunque, di norma imperativa, dettata a tutela del mercato in senso oggettivo, quale limite all'autonomia negoziale nella determinazione del contenuto del contratto, “nei limiti imposti dalla legge”, ex art.1322 primo comma cc - occorre sottolineare che la fideiussione omnibus per cui è lite risulta stipulata in data 21.12.2010, cioè a distanza di oltre cinque anni dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale
Proc. N.R.G.A.C. 8708/2020 - Sentenza abuso; per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. Poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, parte attrice è, pertanto, onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/90. Di ciò, tuttavia, l'attore ****** non ha dato prova alcuna, non avendo neppure depositato la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., né depositato documento o, quindi, articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2010 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Manca, dunque, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.”.
Applicando tali principi al caso di specie ne deriva che, essendo stata la garanzia posta a fondamento del ricorso monitorio sottoscritta dal sig.
in data 16/9/2008 (cfr. all. 5 della produzione della fase Pt_1
monitoria), in un momento successivo rispetto a quello oggetto di
Proc. N.R.G.A.C. 8708/2020 - Sentenza istruttoria di TA (2002-2005), il provvedimento della Banca d'Italia
n. 55/2005, pure ritualmente prodotto da parte opponente, non spiega in relazione ad essa alcuna efficacia probatoria – tanto meno privilegiata –, di talché l'opponente avrebbe dovuto, onde suffragare la sua doglianza, depositare documenti o articolare richieste di prova volte a dimostrare che nel 2008 un numero significativo di Istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Manca, dunque, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Quanto poi alla dedotta nullità delle clausole contenute nel contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. , in quanto vessatorie, la relativa Pt_1
doglianza appare essere non sorretta dalla condizione dell'azione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che poiché la nullità delle clausole vessatorie può essere solo parziale, come sancito dall'art. 36, co. 2,
Cod. Cons., ne consegue che non avendo l'opponente neppure allegato le conseguenze che deriverebbero dall'accertamento e declaratoria di nullità parziale della garanzia personale, l'eventuale pronuncia in tal senso non avrebbe alcun effetto pratico nei suoi confronti.
3 – Con il secondo motivo di opposizione il sig. ha dedotto che Pt_1
esso sarebbe liberato dalla propria obbligazione di garanzia, avendo la
Banca continuato a fare credito alla debitrice senza cautela, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche di quest'ultima.
Proc. N.R.G.A.C. 8708/2020 - Sentenza Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che (Cass. Civ., Sez.
I, n. 34685/2022) “Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito.”. Dunque, poiché l'opponente non ha fornito alcuna prova né del fatto oggettivo del peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice principale, né dell'elemento soggettivo della consapevolezza in capo alla Banca contraente di tale peggioramento, ne deriva che non può ritenersi che il sig. sia Pt_1
liberato dalla propria obbligazione di garanzia.
4 – Con il terzo motivo di opposizione l'opponente lamenta che nel contratto oggetto di causa sarebbero stati pattuiti ed applicati interessi usurari, nonchè la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del divieto di anatocismo.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Per ciò che riguarda la dedotta usurarietà degli interessi, le contestazioni di parte opponente sono del tutto generiche, non avendo questa neppure allegato, in concreto, quali clausole negoziali avrebbero previsto gli interessi in misura usuraria, nè tanto meno le circostanze che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., SS.UU., n. 19597/2020) rendono sufficientemente specifica e, quindi, ammissibile, la doglianza circa l'usurarietà degli interessi (ovvero il tasso in concreto applicato, quello
“soglia”, il trimestre di riferimento e la tipologia di operazione negoziale).
Proc. N.R.G.A.C. 8708/2020 - Sentenza Peraltro parte opponente non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la propria doglianza. Quanto alla eccepita illegittima capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi, essa risulta smentita documentalmente, essendo stata pattuita per iscritto la pari periodicità trimestrale degli interessi creditori e debitori nel contratto di conto corrente stipulato dalla società debitrice principale (cfr. ristampa integrale contratto depositata telematicamente da parte convenuta il
16/4/2024 in attuazione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).
5 – Con il quarto ed ultimo motivo di opposizione l'opponente si duole che l'opposta non avrebbe fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
L'opposta, infatti, ha fornito prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria producendo:
- Copia del contratto di conto corrente recante le condizioni economiche validamente pattuite (cfr. ristampa integrale depositata telematicamente il 16/4/2024);
- Estratti del conto corrente dall'accensione alla chiusura (cfr. all. alla comparsa di costituzione e risposta);
- Copia della fideiussione “omnibus” rilasciata dal sig. Parte_1
(cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria);
[...]
- Lettera di riconoscimento del debito e piano di rientro rateale sottoscritto anche dal sig. (cfr. all.ti 6 e 7 della Parte_1
produzione della fase monitoria).
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, pertanto, il Decreto Ingiuntivo n.
1511/2020 va confermato e, stante il disposto dell'art. 653, co. 1, c.p.c., va dichiarato esecutivo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Proc. N.R.G.A.C. 8708/2020 - Sentenza 6 - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di e, considerate la natura, il Parte_1
valore (€ 68.894,90, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale), nonché € 504,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (per la sola fase di attivazione), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
7 – Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla parte opposta il 10/6/2022), il sig. Parte_1
va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
[...]
una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 1511/2020 e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna alla refusione, in favore della Parte_1
e per essa quale procuratrice delle Controparte_1 CP_2
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.556,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Condanna al versamento, in favore dell'entrata Parte_1
del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato
Proc. N.R.G.A.C. 8708/2020 - Sentenza dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 20/7/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 8708/2020 - Sentenza