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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/06/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. V.G. 451 /2024 riservata in decisione all'udienza del 4.6.2025 ex art. 127 ter cpc, avente ad oggetto: Divorzio - giusta ricorso congiunto e cumulativo per previa separazione di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale n. 3 pubbl. il 9.1.2025 -
T R A (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Cosentino -giusta procura in atti-;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Angela Pezzimenti -giusta procura in atti -;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'1.8.2024 i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 14.8.1966 e che dall'unione nascevano i figli: (cl. 1967); , Persona_1 Per_2
(cl. 1968); (cl. 1972); tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti- chiedevano Per_3 congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con le pattuite condizioni e, al verificarsi della condizione sospensiva prevista dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con Sentenza parziale n. 3 pubbl. il 9.1.2025 veniva pronunciata la separazione consensuale tra i predetti coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del 4.6.2025 per i successivi adempimenti (verifica della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett.
Pag. 1 a 3 b) della L. 898/1970 e ss;
acquisizione della volontà di non volersi riconciliare e conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo).
Indi dal 5.6.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione. Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti e, quindi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale) e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (7.11.2024), è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, riportandosi per il divorzio alle condizioni dell'accordo di cui al ricorso introduttivo -come confermato con le note dep. il 3.6.2025- che di seguito pedissequamente si riportano:
“[Mandare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Joppolo (VV) di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge:]
-1) Confermare che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento personale essendo che entrambi sono pensionati.
-2) La casa coniugale rimarrà, come di fatto, di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
Pt_1
-3) Per ciò che riguarda la divisione del patrimonio economico, confermare quanto stabilito sopra in ordine alla divisione dei buoni fruttiferi postali.
Le parti, a seguito della divisione dei buoni così come sopra concordata saranno libere di esercitare qualsiasi diritto senza bisogno di alcuna reciproca autorizzazione”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative e agli interessi della prole, il
Tribunale ritiene di poter porre tale accordo alla base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e – smg- con le condizioni concordate e riportate in parte Pt_1 CP_1 motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Joppolo (VV), per la trascrizione,
Pag. 2 a 3 le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile), in conformità all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c. (R.A.M. anno 1966, Atto n. 16, Parte II, Serie A);
C) Spese compensate.
Così deciso nella C.C. dell'11.6.2025 .
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. V.G. 451 /2024 riservata in decisione all'udienza del 4.6.2025 ex art. 127 ter cpc, avente ad oggetto: Divorzio - giusta ricorso congiunto e cumulativo per previa separazione di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale n. 3 pubbl. il 9.1.2025 -
T R A (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Cosentino -giusta procura in atti-;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Angela Pezzimenti -giusta procura in atti -;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'1.8.2024 i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 14.8.1966 e che dall'unione nascevano i figli: (cl. 1967); , Persona_1 Per_2
(cl. 1968); (cl. 1972); tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti- chiedevano Per_3 congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con le pattuite condizioni e, al verificarsi della condizione sospensiva prevista dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con Sentenza parziale n. 3 pubbl. il 9.1.2025 veniva pronunciata la separazione consensuale tra i predetti coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del 4.6.2025 per i successivi adempimenti (verifica della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett.
Pag. 1 a 3 b) della L. 898/1970 e ss;
acquisizione della volontà di non volersi riconciliare e conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo).
Indi dal 5.6.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione. Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti e, quindi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale) e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (7.11.2024), è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, riportandosi per il divorzio alle condizioni dell'accordo di cui al ricorso introduttivo -come confermato con le note dep. il 3.6.2025- che di seguito pedissequamente si riportano:
“[Mandare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Joppolo (VV) di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge:]
-1) Confermare che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento personale essendo che entrambi sono pensionati.
-2) La casa coniugale rimarrà, come di fatto, di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
Pt_1
-3) Per ciò che riguarda la divisione del patrimonio economico, confermare quanto stabilito sopra in ordine alla divisione dei buoni fruttiferi postali.
Le parti, a seguito della divisione dei buoni così come sopra concordata saranno libere di esercitare qualsiasi diritto senza bisogno di alcuna reciproca autorizzazione”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative e agli interessi della prole, il
Tribunale ritiene di poter porre tale accordo alla base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e – smg- con le condizioni concordate e riportate in parte Pt_1 CP_1 motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Joppolo (VV), per la trascrizione,
Pag. 2 a 3 le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile), in conformità all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c. (R.A.M. anno 1966, Atto n. 16, Parte II, Serie A);
C) Spese compensate.
Così deciso nella C.C. dell'11.6.2025 .
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3