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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Viterbo Sezione Civile RG 1728/2024
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel.
D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso la seguente
Sentenza sulla domanda proposta da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZONI Parte_1 C.F._1
VALERIA ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
VINCENZONI VALERIA ANDREA
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GORZIGLIA DOMENICO, elettivamente domiciliato in via Cavour, 97 01100 Viterbo presso il difensore avv. GORZIGLIA DOMENICO
Resistente
In relazione al
RICORSO per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Montefiascone in data 29.05.2004 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Montefiascone al n.3 P.I., Anno 2004; (e per la modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale omologata con provvedimento del Tribunale di Viterbo n. 2095/08 in data 29/10/2008. con l'intervento del P.M presso il Tribunale di Viterbo
Visto il verbale di udienza del 13.01.2025 nel corso della quale, in seguito al tentativo di conciliazione disposto dal Giudice, hanno positivamente raggiunto l'accordo di cui al verbale di udienza che di seguito si riporta:
“ 1. le parti vivranno separatamente serbandosi reciproco rispetto;
2. In considerazione delle rispettive condizioni economiche le parti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
pagina1 di 3 3. I coniugi dichiarano concordemente di non aver nulla a che pretendere per reciproche anticipazioni nell'acquisto di autovetture e di mobilio per l'arredo della casa coniugale;
4. I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
5. I coniugi dichiarano di prestare il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o altro documento valido per l'espatrio.
Rilevato e Ritenuto:
Che sulla base degli atti depositati ed all'esito dell'audizione delle parti è possibile adottare le decisioni con riguardo alle determinazioni economiche, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria;
Ciò premesso, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in considerazione del venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
La circostanza che le parti si fossero separate consensualmente avvalora tale conclusione.
Sussistono, inoltre, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Dai documenti acquisiti risulta, infatti, che dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale per la separazione sino al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge. Inoltre, non è stata eccepita l'interruzione della separazione per la sopravvenuta conciliazione delle parti.
Pertanto, dovrà essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e . Parte_1 Controparte_1
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando anche in parziale modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale omologata con provvedimento del Tribunale di Viterbo n. 2095/08 in data 29/10/2008
dispone
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Montefiascone in data Parte_1 Controparte_1
29.05.2004 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Montefiascone al n.3 P.I., Anno 2004; 2) Le parti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
3) Le parti dichiarano concordemente di non aver nulla a che pretendere per reciproche anticipazioni nell'acquisto di autovetture e di mobilio per l'arredo della casa coniugale;
pagina2 di 3 4) I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
5) I coniugi dichiarano di prestare il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o altro documento valido per l'espatrio. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile di Viterbo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e alla legge 898/1970.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 3 Marzo 2025. Il Giudice Est. (Francesco Scavo Lombardo)
IL PRESIDENTE
(Eugenio Maria Turco)
pagina3 di 3
Tribunale di Viterbo Sezione Civile RG 1728/2024
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel.
D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso la seguente
Sentenza sulla domanda proposta da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZONI Parte_1 C.F._1
VALERIA ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
VINCENZONI VALERIA ANDREA
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GORZIGLIA DOMENICO, elettivamente domiciliato in via Cavour, 97 01100 Viterbo presso il difensore avv. GORZIGLIA DOMENICO
Resistente
In relazione al
RICORSO per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Montefiascone in data 29.05.2004 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Montefiascone al n.3 P.I., Anno 2004; (e per la modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale omologata con provvedimento del Tribunale di Viterbo n. 2095/08 in data 29/10/2008. con l'intervento del P.M presso il Tribunale di Viterbo
Visto il verbale di udienza del 13.01.2025 nel corso della quale, in seguito al tentativo di conciliazione disposto dal Giudice, hanno positivamente raggiunto l'accordo di cui al verbale di udienza che di seguito si riporta:
“ 1. le parti vivranno separatamente serbandosi reciproco rispetto;
2. In considerazione delle rispettive condizioni economiche le parti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
pagina1 di 3 3. I coniugi dichiarano concordemente di non aver nulla a che pretendere per reciproche anticipazioni nell'acquisto di autovetture e di mobilio per l'arredo della casa coniugale;
4. I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
5. I coniugi dichiarano di prestare il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o altro documento valido per l'espatrio.
Rilevato e Ritenuto:
Che sulla base degli atti depositati ed all'esito dell'audizione delle parti è possibile adottare le decisioni con riguardo alle determinazioni economiche, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria;
Ciò premesso, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in considerazione del venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
La circostanza che le parti si fossero separate consensualmente avvalora tale conclusione.
Sussistono, inoltre, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Dai documenti acquisiti risulta, infatti, che dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale per la separazione sino al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge. Inoltre, non è stata eccepita l'interruzione della separazione per la sopravvenuta conciliazione delle parti.
Pertanto, dovrà essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e . Parte_1 Controparte_1
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando anche in parziale modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale omologata con provvedimento del Tribunale di Viterbo n. 2095/08 in data 29/10/2008
dispone
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Montefiascone in data Parte_1 Controparte_1
29.05.2004 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Montefiascone al n.3 P.I., Anno 2004; 2) Le parti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
3) Le parti dichiarano concordemente di non aver nulla a che pretendere per reciproche anticipazioni nell'acquisto di autovetture e di mobilio per l'arredo della casa coniugale;
pagina2 di 3 4) I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
5) I coniugi dichiarano di prestare il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o altro documento valido per l'espatrio. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile di Viterbo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e alla legge 898/1970.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 3 Marzo 2025. Il Giudice Est. (Francesco Scavo Lombardo)
IL PRESIDENTE
(Eugenio Maria Turco)
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