CA
Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 255/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2067/2023 del 25.07.2023, corretta il 9.1.2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Trinitapoli alla via S. Francesco d'Assisi, presso Parte_1 lo studio degli avv.ti Giuseppe Brandi e Anna Frontino, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
-Appellante –
CONTRO
elettivamente domiciliata in Trinitapoli alla Via XX Settembre n° 4, Controparte_1 presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Pecorelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16.4.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 22.4.2021 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Foggia, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1 dichiarare l'inesistenza del diritto a stendere i panni, di cui in narrativa, ed ordinare la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà dell'attore; 2) condannare altresì la convenuta al risarcimento del danno da liquidare anche in via equitativa;
3) con vittorie di spese e competenze da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori perché anticipatari”.
1 A fondamento della domanda l'attore deduceva: -di essere proprietario dell'appartamento e della veranda siti al piano rialzato di Via Quasimodo n. 6 in Trinitapoli, contraddistinto al Catasto al foglio 26, part. 794 - sub 5; b) che è proprietaria dell'appartamento posto Controparte_1
al primo piano e continua a stendere i panni sugli stendini apposti al di fuori dei balconi;
c) parte della veranda del è ricoperta da lamiera coibentata e la con due stendini Parte_1 CP_1
apposti su due lati del suo balcone, stende i panni, che pendono sia sulla parte di veranda coperta da lamiera, sia sulla parte scoperta, per cui i panni gocciolano sulla veranda e sulla lamiera di proprietà del creando ruggine e talvolta, cadendo, ostruiscono il canale di scolo;
d) la Parte_1
fa cadere mollette, bicchieri di plastica, panni, stracci e tappi di plastica su detta CP_1
copertura; e) lo stendere dei panni, esercitato dalla convenuta senza alcun diritto, è foriero di grave pregiudizio per l'attore; f) l'azione con la quale il proprietario di una veranda chiede la rimozione degli stenditoi, collocati sul balcone della ed aggettanti sulla veranda stessa, CP_1
con conseguenti immissioni, deve essere qualificata come negatoria servitutis ai sensi dell'art. 949
c.c., implicando i fatti posti in essere dalla l'affermazione di un diritto di natura reale CP_1
sulla terrazza/veranda, il cui esercizio, per il tempo prescritto dalla legge, potrebbe comportare l'acquisto per usucapione della servitù.
Si costituiva in giudizio che eccepiva, in via preliminare, la propria Controparte_1
carenza di legittimazione passiva, per non essere proprietaria del bene immobile posto al primo piano di Via Quasimodo n. 6; nel merito, contestava la domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 20.2.2022 il Tribunale, rilevata la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla convenuta e ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti, rinviava la causa per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 2.3.2022 il Tribunale rigettava l'istanza di revoca proposta dall'attore e confermava l'ordinanza del 20.2.2022, ritenendo che “i mezzi istruttori articolati da parte attrice non possano condurre all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, atteso che Parte_1
non solo non ha allegato né nella parte in fatto né nella parte in diritto il danno che allo stesso sarebbe derivato dall'altrui condotta, essendosi limitato ad avanzare istanza risarcitoria nelle sole conclusioni, ma neppure ha formulato capitoli di prova atti a provare l'esistenza di qualsivoglia danno, che –si ripete- è stato solo genericamente richiesto da parte attrice”.
Pertanto, senza attività istruttoria, con sentenza n. 2067/2023, pubblicata il 25.7.2023
(successivamente corretta il 9.1.2024), il Tribunale di Foggia così provvedeva: “1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta relativamente alla domanda di negatoria servitutis proposta ex parte actoris. 2) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attore in danno della convenuta perché infondata. 3) Condanna l'attore al rimborso, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
2 spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge”.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 21.2.2024, ha proposto tempestivo appello , chiedendo, per i motivi di seguito esposti, l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni: ““Accogliere il presente appello per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2067/2023 del Tribunale di Foggia, mai notificata, accogliere la domanda di risarcimento danni e di rideterminazione delle spese e competenze legali liquidate erroneamente in sentenza
e conseguentemente disattendere le eccezioni dell'appellato per i motivi esposti nel presente atto;
IN VIA
ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione delle richieste istruttorie rigettate in primo grado (interrogatorio formale della sig.ra e prova testimoniale a mezzo della sig.ra sulle Controparte_1 Testimone_1
circostanza articolate nella Memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. dell'8/11/2021) per le ragioni esposte nel presente atto;
Con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori perché anticipatari. Con la più ampia riserva di richieste istruttorie”.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito la manifesta infondatezza dell'appello, Controparte_1
istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via principale e nel merito a) rigettare
l'appello proposto dal Sig. poiché manifestamente infondato sia in fatto che in Parte_1
diritto, per tutti i motivi esplicitati nel presente libello defensionale”; In di mero subordine b) nella denegata ipotesi di ammissione delle richieste istruttorie di parte appellante, ammettere la prova contraria diretta a mezzo della Sig.ra (come innanzi generalizzata nata a [...] l'[...] ed ivi Parte_2
residente a[...]), sui capitoli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della memoria ex art. 183, sesto comma, n° 2, c.p.c. della difesa avversa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura del
15%”.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 16.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
1.In rito, deve preliminarmente osservarsi che la mancata proposizione di censure avverso il primo capo della sentenza (di declaratoria di difetto di legittimazione passiva della convenuta relativamente alla domanda di negatoria servitutis), autonomo e non dipendente dagli altri capi, determina ex art. 329 co. 2 cpc l'acquiescenza cd. “impropria”, con l'immediata formazione del giudicato formale cd. “interno” parziale sul capo della pronunzia non impugnato.
2.Con il primo motivo di gravame-“mancata comparizione procedimento di mediazione”-
l'appellante, invocando l'art. 8 co. 4 bis D. L.vo n. 28/2010, deduce che il primo Giudice avrebbe dovuto desumere argomenti di prova, ex art. 116 c.p.c., ai fini della decisione della causa, dal contegno di parte convenuta, che non si presentava alla mediazione obbligatoria, senza motivo,
3 atteso che, dal verbale negativo di mediazione, risulta che dalla “…non è pervenuta alcuna CP_1
comunicazione…giustificante l'odierna assenza della stessa”.
Richiama, inoltre, l'art. 7 D. L.vo n. 149/2022, introduttivo dell'art. 12 bis D. L.vo 28/2010, che prevede conseguenze processuali e sanzioni più severe per la parte che non si presenta alla mediazione.
Sostiene che la partecipazione della alla mediazione avrebbe consentito alle parti di CP_1
trovare una soluzione alternativa all'instaurarsi del giudizio e lo avrebbe evitato;
in quella sede, la avrebbe potuto dichiarare di non essere proprietaria dell'immobile, evitando un CP_1
giudizio e un notevole dispendio economico per parte attrice. Avrebbe inoltre evitato l'instaurarsi di un altro giudizio, nei confronti del legittimo proprietario dell'immobile.
3.Il motivo è privo di pregio e va rigettato.
Deve innanzitutto rilevarsi che l'art. 12 bis D. Lgs. 28/2010, introdotto dall'art. 7 D. L.vo 10.10.2022
n. 149, non è applicabile ratione temporis al presente giudizio, ove si consideri che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato il 22.4.2021.
L'art. 8 co. 4 bis del d.lgs. n. 28/2010 , nella formulazione applicabile ratione temporis, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, prevede due tipi di conseguenze, rilevanti sul piano processuale: a) dalla mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, in base all'art. 116, comma 2, c.p.c.; b) il giudice condanna la parte costituita la quale, nei casi di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, in assenza di giustificato motivo non abbia partecipato al procedimento di mediazione a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Tanto premesso, deve osservarsi che l'appellante, a fronte della doglianza, non ha formulato alcuna richiesta di riforma della sentenza conseguente all'accoglimento del motivo articolato: essendo documentalmente provato che la non è proprietaria dell'immobile, non si CP_1
apprezza quale argomento di prova, ex art. 116 c.p.c., il primo giudice avrebbe potuto desumere dalla sua mancata partecipazione alla mediazione. A ciò aggiungasi che, a mente dell'art. 8 co. 4 bis D. L.vo 28/2010, il giudice non è obbligato a desumere argomenti di prova, prevedendo la norma (con la locuzione “può”) una facoltà rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
In secondo luogo, l'appellante, nel dolersi della mancata partecipazione della alla CP_1
mediazione, non chiede neanche che la stessa venga condannata a pagare un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Dalla esposizione del motivo pare, piuttosto, che l'appellante pretenda di imputare al comportamento della l'instaurazione CP_1
del giudizio e che, quindi, si dolga, sostanzialmente, della condanna alle spese nei suoi confronti.
4 La doglianza dell'appellante, anche ove volta a tale scopo, a fronte della mancata partecipazione dell'appellata al prefissato incontro di mediazione obbligatoria, non ha alcun fondamento giuridico e deve essere di conseguenza respinta.
Non vi è alcuna norma nel D. L.vo 28/2010 cit. che preveda la condanna alle spese della parte che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato all'incontro di mediazione, né che possa giustificare in tale ipotesi la compensazione delle spese di lite, in un caso, come quello che ci occupa, di totale soccombenza della controparte.
Come osservato dalla S.C. (Cass. civ. sez. II, 01/03/2022, n.6730) <<e vero che il d.lgs. n. del>
2010, art. 8, comma 4-bis dispone che "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio", ma si tratta di un potere discrezionale del giudice, non certo di un suo obbligo. Quanto poi al rilievo per cui dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione sarebbe conseguita l'impossibilità per la Corte
d'appello di condannare i ricorrenti al rimborso delle spese del processo alle controparti e per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non si considera che i soggetti che non hanno partecipato alla mediazione sono le controparti, risultate totalmente vittoriose, e che la mancata ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice è prevista per la sola ipotesi del rifiuto della proposta del mediatore quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della medesima proposta
(D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 13)>>.
L'errata individuazione della controparte processuale – e, dunque, trattandosi di azione reale, del proprietario dell'immobile - è imputabile esclusivamente al che, agevolmente, avrebbe Parte_1
potuto individuare il proprietario dell'immobile sovrastante al suo, mediante una mera visura catastale.
Dunque, prima di intraprendere avventatamente l'azione nei confronti della sarebbe CP_1
stato sufficiente, per il accertarsi documentalmente della titolarità dell'immobile Parte_1
sovrastante al suo.
A ciò aggiungasi la considerazione che intendendo il - come dallo stesso sostenuto – Parte_1
chiedere il risarcimento dei danni contro la la dichiarazione che la stessa avrebbe reso CP_1
in sede di mediazione, circa il reale proprietario dell'immobile, non avrebbe evitato il giudizio.
4.Con il secondo motivo- “spese legali”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese legali nella misura di € 3.890,00, oltre accessori.
Sotto un primo profilo, deduce che erroneamente il primo giudice ha applicato lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, con valore di riferimento da €
5.201,00 a € 26.000,00, anziché quello indicato dall'attore all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo, ossia da € 1.100,00 ad € 5.200,00.
5 Sotto altro profilo deduce che, pur volendo seguire il ragionamento del Tribunale, applicando i valori minimi di cui allo scaglione tra € 5201,00 ed € 26.000,00, si ottiene un totale di € 2.540,00 e non € 3.809,00, liquidati in primo grado.
Infine, denuncia la violazione del dovere di lealtà processuale delle parti, di cui all'art. 88 cpc, in quanto, se la convenuta avesse partecipato all'incontro di mediazione, sarebbe emersa in quella sede la sua carenza di legittimazione passiva, e le parti avrebbero potuto addivenire ad una soluzione bonaria della controversia.
5.Il motivo è solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Il Tribunale ha correttamente ricondotto la causa allo scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, ai sensi dell'art. 15 c.p.c.
Invero, avendo la causa ad oggetto actio negatoria servitutis, in applicazione dell'art. 15 c.p.c. “il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda….
Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti;
e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile”.
Nel caso di specie, nessun elemento aveva fornito l'attore in primo grado circa la rendita catastale del fabbricato, nè aveva fornito altri elementi per determinare il valore della causa, sicchè il valore della stessa non poteva che essere considerato indeterminabile;
ciò, anche ove che si consideri che l'attore aveva formulato nelle conclusioni anche una domanda di risarcimento danni, senza quantificarne l'importo, essendosi interamente rimesso al giudice per la sua determinazione equitativa.
Non può pertanto revocarsi in dubbio che il valore della causa sia stato correttamente ritenuto dal primo giudice di valore indeterminabile, a complessità bassa.
Nessun rilievo può assumere, in senso contrario, l'indicazione del valore fornito dall'attore all'atto della iscrizione a ruolo della causa, che non è affatto vincolante per il giudice.
Invero, “La dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda. La dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è, infatti, indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito, deve decisamente escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della domanda nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”( cfr. Cassazione civile sez.
VI, 15/06/2022, n.19233; Cassazione civile sez. trib., 11/05/2023, n.12770; in senso sostanzialmente conforme, Cassazione civile sez. III, 05/04/2024, n.9169).
6 Il primo giudice, tuttavia, nonostante abbia correttamente ritenuto di applicare i valori minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, riferendosi al valore della causa che va da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 (osservando che “facendo applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di valore di riferimento, stante la non complessità della lite e l'assenza di questioni di fatto e di diritto di non particolare rilevanza (ai sensi dell'art. 15 c.p.c. indeterminabile a complessità bassa, con lo scaglione di riferimento-valore della causa che va da € 5.201,00 a € 26.000,00, atteso che l'art. 5, co. 6, D.M. 55/2014 deve essere interpretato nel senso di consentire l'applicazione alla causa di valore indeterminabile anche di tale scaglione, in quanto lo scaglione in oggetto contiene comunque il dato minimo fissato dalla legge per le cause di valore indeterminabile, sia pure nella sua massima estensione”), ha poi, di fatto, liquidato i compensi facendo applicazione dei valori minimi dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00.
Invero, applicando i valori minimi dello scaglione (ritenuto applicabile dal Tribunale) da €
5.200,01 ad € 26.000,00, si ottiene un importo complessivo di € 2.540,00, così determinato:
Fase di studio € 460,00
Fase introduttiva € 389,00
Fase di istruttoria/trattazione € 840,00
Fase decisionale € 851,00
Pertanto, in parziale accoglimento del secondo motivo di gravame, le spese di lite vanno rideterminate in € 2.540,00.
Quanto alla asserita violazione dell'art. 88 c.p.c., si richiama quanto già osservato sub 3.
6.Con il terzo motivo- “sbarramento istruttorio”-, l'appellante lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e contesta l'ordinanza del 20/02/2022 del Tribunale, ribadita con ordinanza del 02/03/2022, che ha ritenuto generici ed irrilevanti i capitoli di prova orale articolati. Deduce che, invece, i capitoli di prova vertono su circostanze specifiche, volte a dimostrare il danno, derivante da immissioni e turbative, già visibile nelle fotografie allegate agli atti di causa. Aggiunge che la era legittimata passivamente rispetto alla domanda CP_1
risarcitoria.
7.Il motivo è privo di pregio.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che “Anche la domanda risarcitoria proposta da parte attrice deve essere rigettata, atteso che, i mezzi istruttori articolati a tal proposito non possono condurre all'accoglimento della domanda, atteso che, non solo non ha allegato, né nella parte in Parte_1
fatto, né nella parte in diritto, il danno che allo stesso sarebbe derivato dall'altrui condotta, essendosi limitato ad avanzare istanza risarcitoria nelle sole conclusioni, ma neppure ha formulato capitoli di prova atti a provare l'esistenza di qualsivoglia danno, che - si ripete - è stato solo genericamente richiesto da parte attrice”.
7 Le doglianze prospettate con il motivo di appello non sono in grado di invalidare i rilievi argomentativi del giudice di prime cure, fondati sul conferente richiamo al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e sul corretto rilievo dell'assenza di qualsivoglia allegazione circa la natura o tipologia di danno asseritamente patito dall'attore.
I capitoli di prova per interpello e testi, articolati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dell'attore, oltre ad essere generici, in quanto del tutto privi di riferimenti temporali, non sono idonei a fornire la prova di alcun danno, peraltro neanche specificamente esplicitato dall'attore, né, tantomeno, apprezzabile dalle fotografie versate in atti.
Il insiste nel pretendere un risarcimento del danno, senza aver mai dedotto quale tipo Parte_1
di pregiudizio, giuridicamente apprezzabile, abbia patito in conseguenza della condotta della
Per completezza, deve osservarsi che la mancanza di riferimenti temporali, nei capitoli CP_1
di prova articolati da parte attrice, non consente in alcun modo di ricondurre le condotte, asseritamente causative di non meglio definiti danni, alla (coniuge del proprietario CP_1
dell'immobile) o ai conduttori , precedenti occupanti dell'immobile, nei cui Controparte_2
confronti, pure, il nel 2020 (poco prima dell'introduzione del giudizio, nel 2021), aveva Parte_1
mosso, per iscritto, contestazioni di condotte analoghe a quelle poi imputate alla CP_1
nell'atto introduttivo del presente giudizio (cfr. missiva del 15.6.2020, doc. 9d fasc. I grado appellata).
In definitiva, correttamente il Tribunale ha ritenuto inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione le prove orali richieste dall'appellante.
8. Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
Considerato l'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento del gravame per quanto di ragione, si stima equo (cfr. Cass. Sez. Unite sent. n. 32061/2022) compensare per 1/4 tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, e condannare il alla rifusione, in favore dell'appellata, dei Parte_1
residui ¾ delle spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei paramenti di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, con lo scaglione di riferimento- valore della causa che va da
5.200,01 a 26.000,00.
P.Q.M.
8 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
3696/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 25.07.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento del gravame, ed in riforma del capo sub 3) della sentenza appellata, liquida in complessivi € 2.540,00 le spese di lite (compenso professionale), e, per l'effetto, condanna il alla rifusione, in favore della dei ¾ di detta Parte_1 CP_1
somma, pari ad € 1.905,00, oltre RFSG nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con compensazione tra le parti del residuo quarto;
2. compensa per ¼ tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, dei restanti ¾, che si liquidano (nella misura già ridotta) in € 2.178,37, oltre nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge. CP_3
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 16 aprile
2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 255/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2067/2023 del 25.07.2023, corretta il 9.1.2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Trinitapoli alla via S. Francesco d'Assisi, presso Parte_1 lo studio degli avv.ti Giuseppe Brandi e Anna Frontino, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
-Appellante –
CONTRO
elettivamente domiciliata in Trinitapoli alla Via XX Settembre n° 4, Controparte_1 presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Pecorelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16.4.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 22.4.2021 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Foggia, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1 dichiarare l'inesistenza del diritto a stendere i panni, di cui in narrativa, ed ordinare la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà dell'attore; 2) condannare altresì la convenuta al risarcimento del danno da liquidare anche in via equitativa;
3) con vittorie di spese e competenze da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori perché anticipatari”.
1 A fondamento della domanda l'attore deduceva: -di essere proprietario dell'appartamento e della veranda siti al piano rialzato di Via Quasimodo n. 6 in Trinitapoli, contraddistinto al Catasto al foglio 26, part. 794 - sub 5; b) che è proprietaria dell'appartamento posto Controparte_1
al primo piano e continua a stendere i panni sugli stendini apposti al di fuori dei balconi;
c) parte della veranda del è ricoperta da lamiera coibentata e la con due stendini Parte_1 CP_1
apposti su due lati del suo balcone, stende i panni, che pendono sia sulla parte di veranda coperta da lamiera, sia sulla parte scoperta, per cui i panni gocciolano sulla veranda e sulla lamiera di proprietà del creando ruggine e talvolta, cadendo, ostruiscono il canale di scolo;
d) la Parte_1
fa cadere mollette, bicchieri di plastica, panni, stracci e tappi di plastica su detta CP_1
copertura; e) lo stendere dei panni, esercitato dalla convenuta senza alcun diritto, è foriero di grave pregiudizio per l'attore; f) l'azione con la quale il proprietario di una veranda chiede la rimozione degli stenditoi, collocati sul balcone della ed aggettanti sulla veranda stessa, CP_1
con conseguenti immissioni, deve essere qualificata come negatoria servitutis ai sensi dell'art. 949
c.c., implicando i fatti posti in essere dalla l'affermazione di un diritto di natura reale CP_1
sulla terrazza/veranda, il cui esercizio, per il tempo prescritto dalla legge, potrebbe comportare l'acquisto per usucapione della servitù.
Si costituiva in giudizio che eccepiva, in via preliminare, la propria Controparte_1
carenza di legittimazione passiva, per non essere proprietaria del bene immobile posto al primo piano di Via Quasimodo n. 6; nel merito, contestava la domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 20.2.2022 il Tribunale, rilevata la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla convenuta e ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti, rinviava la causa per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 2.3.2022 il Tribunale rigettava l'istanza di revoca proposta dall'attore e confermava l'ordinanza del 20.2.2022, ritenendo che “i mezzi istruttori articolati da parte attrice non possano condurre all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, atteso che Parte_1
non solo non ha allegato né nella parte in fatto né nella parte in diritto il danno che allo stesso sarebbe derivato dall'altrui condotta, essendosi limitato ad avanzare istanza risarcitoria nelle sole conclusioni, ma neppure ha formulato capitoli di prova atti a provare l'esistenza di qualsivoglia danno, che –si ripete- è stato solo genericamente richiesto da parte attrice”.
Pertanto, senza attività istruttoria, con sentenza n. 2067/2023, pubblicata il 25.7.2023
(successivamente corretta il 9.1.2024), il Tribunale di Foggia così provvedeva: “1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta relativamente alla domanda di negatoria servitutis proposta ex parte actoris. 2) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attore in danno della convenuta perché infondata. 3) Condanna l'attore al rimborso, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
2 spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge”.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 21.2.2024, ha proposto tempestivo appello , chiedendo, per i motivi di seguito esposti, l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni: ““Accogliere il presente appello per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2067/2023 del Tribunale di Foggia, mai notificata, accogliere la domanda di risarcimento danni e di rideterminazione delle spese e competenze legali liquidate erroneamente in sentenza
e conseguentemente disattendere le eccezioni dell'appellato per i motivi esposti nel presente atto;
IN VIA
ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione delle richieste istruttorie rigettate in primo grado (interrogatorio formale della sig.ra e prova testimoniale a mezzo della sig.ra sulle Controparte_1 Testimone_1
circostanza articolate nella Memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. dell'8/11/2021) per le ragioni esposte nel presente atto;
Con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori perché anticipatari. Con la più ampia riserva di richieste istruttorie”.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito la manifesta infondatezza dell'appello, Controparte_1
istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via principale e nel merito a) rigettare
l'appello proposto dal Sig. poiché manifestamente infondato sia in fatto che in Parte_1
diritto, per tutti i motivi esplicitati nel presente libello defensionale”; In di mero subordine b) nella denegata ipotesi di ammissione delle richieste istruttorie di parte appellante, ammettere la prova contraria diretta a mezzo della Sig.ra (come innanzi generalizzata nata a [...] l'[...] ed ivi Parte_2
residente a[...]), sui capitoli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della memoria ex art. 183, sesto comma, n° 2, c.p.c. della difesa avversa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura del
15%”.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 16.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
1.In rito, deve preliminarmente osservarsi che la mancata proposizione di censure avverso il primo capo della sentenza (di declaratoria di difetto di legittimazione passiva della convenuta relativamente alla domanda di negatoria servitutis), autonomo e non dipendente dagli altri capi, determina ex art. 329 co. 2 cpc l'acquiescenza cd. “impropria”, con l'immediata formazione del giudicato formale cd. “interno” parziale sul capo della pronunzia non impugnato.
2.Con il primo motivo di gravame-“mancata comparizione procedimento di mediazione”-
l'appellante, invocando l'art. 8 co. 4 bis D. L.vo n. 28/2010, deduce che il primo Giudice avrebbe dovuto desumere argomenti di prova, ex art. 116 c.p.c., ai fini della decisione della causa, dal contegno di parte convenuta, che non si presentava alla mediazione obbligatoria, senza motivo,
3 atteso che, dal verbale negativo di mediazione, risulta che dalla “…non è pervenuta alcuna CP_1
comunicazione…giustificante l'odierna assenza della stessa”.
Richiama, inoltre, l'art. 7 D. L.vo n. 149/2022, introduttivo dell'art. 12 bis D. L.vo 28/2010, che prevede conseguenze processuali e sanzioni più severe per la parte che non si presenta alla mediazione.
Sostiene che la partecipazione della alla mediazione avrebbe consentito alle parti di CP_1
trovare una soluzione alternativa all'instaurarsi del giudizio e lo avrebbe evitato;
in quella sede, la avrebbe potuto dichiarare di non essere proprietaria dell'immobile, evitando un CP_1
giudizio e un notevole dispendio economico per parte attrice. Avrebbe inoltre evitato l'instaurarsi di un altro giudizio, nei confronti del legittimo proprietario dell'immobile.
3.Il motivo è privo di pregio e va rigettato.
Deve innanzitutto rilevarsi che l'art. 12 bis D. Lgs. 28/2010, introdotto dall'art. 7 D. L.vo 10.10.2022
n. 149, non è applicabile ratione temporis al presente giudizio, ove si consideri che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato il 22.4.2021.
L'art. 8 co. 4 bis del d.lgs. n. 28/2010 , nella formulazione applicabile ratione temporis, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, prevede due tipi di conseguenze, rilevanti sul piano processuale: a) dalla mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, in base all'art. 116, comma 2, c.p.c.; b) il giudice condanna la parte costituita la quale, nei casi di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, in assenza di giustificato motivo non abbia partecipato al procedimento di mediazione a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Tanto premesso, deve osservarsi che l'appellante, a fronte della doglianza, non ha formulato alcuna richiesta di riforma della sentenza conseguente all'accoglimento del motivo articolato: essendo documentalmente provato che la non è proprietaria dell'immobile, non si CP_1
apprezza quale argomento di prova, ex art. 116 c.p.c., il primo giudice avrebbe potuto desumere dalla sua mancata partecipazione alla mediazione. A ciò aggiungasi che, a mente dell'art. 8 co. 4 bis D. L.vo 28/2010, il giudice non è obbligato a desumere argomenti di prova, prevedendo la norma (con la locuzione “può”) una facoltà rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
In secondo luogo, l'appellante, nel dolersi della mancata partecipazione della alla CP_1
mediazione, non chiede neanche che la stessa venga condannata a pagare un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Dalla esposizione del motivo pare, piuttosto, che l'appellante pretenda di imputare al comportamento della l'instaurazione CP_1
del giudizio e che, quindi, si dolga, sostanzialmente, della condanna alle spese nei suoi confronti.
4 La doglianza dell'appellante, anche ove volta a tale scopo, a fronte della mancata partecipazione dell'appellata al prefissato incontro di mediazione obbligatoria, non ha alcun fondamento giuridico e deve essere di conseguenza respinta.
Non vi è alcuna norma nel D. L.vo 28/2010 cit. che preveda la condanna alle spese della parte che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato all'incontro di mediazione, né che possa giustificare in tale ipotesi la compensazione delle spese di lite, in un caso, come quello che ci occupa, di totale soccombenza della controparte.
Come osservato dalla S.C. (Cass. civ. sez. II, 01/03/2022, n.6730) <<e vero che il d.lgs. n. del>
2010, art. 8, comma 4-bis dispone che "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio", ma si tratta di un potere discrezionale del giudice, non certo di un suo obbligo. Quanto poi al rilievo per cui dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione sarebbe conseguita l'impossibilità per la Corte
d'appello di condannare i ricorrenti al rimborso delle spese del processo alle controparti e per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non si considera che i soggetti che non hanno partecipato alla mediazione sono le controparti, risultate totalmente vittoriose, e che la mancata ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice è prevista per la sola ipotesi del rifiuto della proposta del mediatore quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della medesima proposta
(D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 13)>>.
L'errata individuazione della controparte processuale – e, dunque, trattandosi di azione reale, del proprietario dell'immobile - è imputabile esclusivamente al che, agevolmente, avrebbe Parte_1
potuto individuare il proprietario dell'immobile sovrastante al suo, mediante una mera visura catastale.
Dunque, prima di intraprendere avventatamente l'azione nei confronti della sarebbe CP_1
stato sufficiente, per il accertarsi documentalmente della titolarità dell'immobile Parte_1
sovrastante al suo.
A ciò aggiungasi la considerazione che intendendo il - come dallo stesso sostenuto – Parte_1
chiedere il risarcimento dei danni contro la la dichiarazione che la stessa avrebbe reso CP_1
in sede di mediazione, circa il reale proprietario dell'immobile, non avrebbe evitato il giudizio.
4.Con il secondo motivo- “spese legali”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese legali nella misura di € 3.890,00, oltre accessori.
Sotto un primo profilo, deduce che erroneamente il primo giudice ha applicato lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, con valore di riferimento da €
5.201,00 a € 26.000,00, anziché quello indicato dall'attore all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo, ossia da € 1.100,00 ad € 5.200,00.
5 Sotto altro profilo deduce che, pur volendo seguire il ragionamento del Tribunale, applicando i valori minimi di cui allo scaglione tra € 5201,00 ed € 26.000,00, si ottiene un totale di € 2.540,00 e non € 3.809,00, liquidati in primo grado.
Infine, denuncia la violazione del dovere di lealtà processuale delle parti, di cui all'art. 88 cpc, in quanto, se la convenuta avesse partecipato all'incontro di mediazione, sarebbe emersa in quella sede la sua carenza di legittimazione passiva, e le parti avrebbero potuto addivenire ad una soluzione bonaria della controversia.
5.Il motivo è solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Il Tribunale ha correttamente ricondotto la causa allo scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, ai sensi dell'art. 15 c.p.c.
Invero, avendo la causa ad oggetto actio negatoria servitutis, in applicazione dell'art. 15 c.p.c. “il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda….
Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti;
e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile”.
Nel caso di specie, nessun elemento aveva fornito l'attore in primo grado circa la rendita catastale del fabbricato, nè aveva fornito altri elementi per determinare il valore della causa, sicchè il valore della stessa non poteva che essere considerato indeterminabile;
ciò, anche ove che si consideri che l'attore aveva formulato nelle conclusioni anche una domanda di risarcimento danni, senza quantificarne l'importo, essendosi interamente rimesso al giudice per la sua determinazione equitativa.
Non può pertanto revocarsi in dubbio che il valore della causa sia stato correttamente ritenuto dal primo giudice di valore indeterminabile, a complessità bassa.
Nessun rilievo può assumere, in senso contrario, l'indicazione del valore fornito dall'attore all'atto della iscrizione a ruolo della causa, che non è affatto vincolante per il giudice.
Invero, “La dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda. La dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è, infatti, indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito, deve decisamente escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della domanda nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”( cfr. Cassazione civile sez.
VI, 15/06/2022, n.19233; Cassazione civile sez. trib., 11/05/2023, n.12770; in senso sostanzialmente conforme, Cassazione civile sez. III, 05/04/2024, n.9169).
6 Il primo giudice, tuttavia, nonostante abbia correttamente ritenuto di applicare i valori minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, riferendosi al valore della causa che va da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 (osservando che “facendo applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di valore di riferimento, stante la non complessità della lite e l'assenza di questioni di fatto e di diritto di non particolare rilevanza (ai sensi dell'art. 15 c.p.c. indeterminabile a complessità bassa, con lo scaglione di riferimento-valore della causa che va da € 5.201,00 a € 26.000,00, atteso che l'art. 5, co. 6, D.M. 55/2014 deve essere interpretato nel senso di consentire l'applicazione alla causa di valore indeterminabile anche di tale scaglione, in quanto lo scaglione in oggetto contiene comunque il dato minimo fissato dalla legge per le cause di valore indeterminabile, sia pure nella sua massima estensione”), ha poi, di fatto, liquidato i compensi facendo applicazione dei valori minimi dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00.
Invero, applicando i valori minimi dello scaglione (ritenuto applicabile dal Tribunale) da €
5.200,01 ad € 26.000,00, si ottiene un importo complessivo di € 2.540,00, così determinato:
Fase di studio € 460,00
Fase introduttiva € 389,00
Fase di istruttoria/trattazione € 840,00
Fase decisionale € 851,00
Pertanto, in parziale accoglimento del secondo motivo di gravame, le spese di lite vanno rideterminate in € 2.540,00.
Quanto alla asserita violazione dell'art. 88 c.p.c., si richiama quanto già osservato sub 3.
6.Con il terzo motivo- “sbarramento istruttorio”-, l'appellante lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e contesta l'ordinanza del 20/02/2022 del Tribunale, ribadita con ordinanza del 02/03/2022, che ha ritenuto generici ed irrilevanti i capitoli di prova orale articolati. Deduce che, invece, i capitoli di prova vertono su circostanze specifiche, volte a dimostrare il danno, derivante da immissioni e turbative, già visibile nelle fotografie allegate agli atti di causa. Aggiunge che la era legittimata passivamente rispetto alla domanda CP_1
risarcitoria.
7.Il motivo è privo di pregio.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che “Anche la domanda risarcitoria proposta da parte attrice deve essere rigettata, atteso che, i mezzi istruttori articolati a tal proposito non possono condurre all'accoglimento della domanda, atteso che, non solo non ha allegato, né nella parte in Parte_1
fatto, né nella parte in diritto, il danno che allo stesso sarebbe derivato dall'altrui condotta, essendosi limitato ad avanzare istanza risarcitoria nelle sole conclusioni, ma neppure ha formulato capitoli di prova atti a provare l'esistenza di qualsivoglia danno, che - si ripete - è stato solo genericamente richiesto da parte attrice”.
7 Le doglianze prospettate con il motivo di appello non sono in grado di invalidare i rilievi argomentativi del giudice di prime cure, fondati sul conferente richiamo al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e sul corretto rilievo dell'assenza di qualsivoglia allegazione circa la natura o tipologia di danno asseritamente patito dall'attore.
I capitoli di prova per interpello e testi, articolati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dell'attore, oltre ad essere generici, in quanto del tutto privi di riferimenti temporali, non sono idonei a fornire la prova di alcun danno, peraltro neanche specificamente esplicitato dall'attore, né, tantomeno, apprezzabile dalle fotografie versate in atti.
Il insiste nel pretendere un risarcimento del danno, senza aver mai dedotto quale tipo Parte_1
di pregiudizio, giuridicamente apprezzabile, abbia patito in conseguenza della condotta della
Per completezza, deve osservarsi che la mancanza di riferimenti temporali, nei capitoli CP_1
di prova articolati da parte attrice, non consente in alcun modo di ricondurre le condotte, asseritamente causative di non meglio definiti danni, alla (coniuge del proprietario CP_1
dell'immobile) o ai conduttori , precedenti occupanti dell'immobile, nei cui Controparte_2
confronti, pure, il nel 2020 (poco prima dell'introduzione del giudizio, nel 2021), aveva Parte_1
mosso, per iscritto, contestazioni di condotte analoghe a quelle poi imputate alla CP_1
nell'atto introduttivo del presente giudizio (cfr. missiva del 15.6.2020, doc. 9d fasc. I grado appellata).
In definitiva, correttamente il Tribunale ha ritenuto inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione le prove orali richieste dall'appellante.
8. Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
Considerato l'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento del gravame per quanto di ragione, si stima equo (cfr. Cass. Sez. Unite sent. n. 32061/2022) compensare per 1/4 tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, e condannare il alla rifusione, in favore dell'appellata, dei Parte_1
residui ¾ delle spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei paramenti di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, con lo scaglione di riferimento- valore della causa che va da
5.200,01 a 26.000,00.
P.Q.M.
8 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
3696/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 25.07.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento del gravame, ed in riforma del capo sub 3) della sentenza appellata, liquida in complessivi € 2.540,00 le spese di lite (compenso professionale), e, per l'effetto, condanna il alla rifusione, in favore della dei ¾ di detta Parte_1 CP_1
somma, pari ad € 1.905,00, oltre RFSG nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con compensazione tra le parti del residuo quarto;
2. compensa per ¼ tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, dei restanti ¾, che si liquidano (nella misura già ridotta) in € 2.178,37, oltre nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge. CP_3
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 16 aprile
2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
9