Sentenza 13 agosto 2021
Rigetto
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 16 aprile 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 30 giugno 2025, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), e dell'art. 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00019/2025REG.PROV.COLL.
N. 01706/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1706 del 2022, proposto da
Imprese EN s.r.l. (già, NZ EN s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca De Nora e Matteo Salvi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
Provincia di Bergamo, Comune di Antegnate, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, (Sezione Prima) n. 756 del 2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il Cons. Stefano Fantini; preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Salvi, De Nora e Pujatti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La Imprese EN s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 13 agosto 2021, n. 756 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia in data 20 settembre 2015 nella parte in cui l’area di scavo dell’ambito ATEg40 è stata riportata sulla planimetria di ambito con una estensione tale da non permettere la coltivazione dei quantitativi previsti nella scheda.
La NZ PR s.r.l. è impresa che opera da decenni nel settore degli inerti da cava ed in tale veste ha presentato alle amministrazioni competenti la propria istanza di inserimento di un’area, nella propria disponibilità, sita in Comune di Antegnate, nel nuovo piano delle cave della Provincia di Bergamo.
Con la delibera parzialmente impugnata in primo grado il Consiglio regionale ha approvato il nuovo piano delle cave, nel cui contesto ha trovato inserimento l’ambito estrattivo di pertinenza della società appellante, denominato ATEg40. Dalla scheda di piano si evince che nel predetto ambito è stata prevista una produzione nel decennio di 2.000.000 di mc. e una riserva di 1.000.000 di mc.
Sennonché, nel corso della redazione del progetto di gestione produttiva dell’ambito territoriale estrattivo (prodromico al rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava), i tecnici hanno rilevato che, per asserito errore materiale, l’estensione dell’ambito consente al più l’escavazione di mc. 1.975.000 (inferiore alla produzione consentita nel decennio), escludendo altresì la futura, seppure eventuale, coltivazione della riserva, pari a mc. 1.000.000.
Con il ricorso in primo grado la NZ EN s.r.l. ha impugnato la deliberazione consiliare nell’assunto dell’erroneità materiale del perimetro dell’ambito di scavo, che, in conformità della scheda tecnica ATEg40, avrebbe dovuto avere dimensioni tali da consentire non solo l’escavazione di quantità estraibili nel decennio, ma anche, in caso di particolare necessità, non prevedibili al momento della redazione del piano (anche della quota di riserva residua).
2. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso nella considerazione che non sia ravvisabile un errore materiale, in quanto la discrasia di cui si duole la società ricorrente non emerge ictu oculi ; ha poi affermato che non è proprio ravvisabile il contrasto con il piano cave, in quanto « la previsione della quantità di sabbia e ghiaia scavabile costituisce il limite massimo di materiale estraibile, ma non attribuisce né un obbligo, né soprattutto un diritto in tal senso »; nella specie il limite massimo è raggiungibile dalla ricorrente, e resterebbe fuori eventualmente la quota di riserva.
3.- Con il ricorso in appello la Imprese Parenti s.r.l. ha dedotto l’erroneità della sentenza, allegando la configurabilità dell’errore materiale e della discrasia con le previsioni del piano delle cave.
4. – Si è costituita in resistenza la Regione Lombardia chiedendo la reiezione del ricorso in appello.
5. - All’udienza pubblica del 27 giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.-Il primo motivo di appello critica la statuizione che ha ritenuto insussistente l’errore materiale nell’atto amministrativo, deducendo, al contrario, che si verta al cospetto di una divergenza tra la dichiarazione e la volontà, emergendo una inesattezza di calcolo nell’elaborazione della proporzione tra la quantità complessiva escavabile attribuita all’ambito (quantificato in 3.000.000 di mc.) e la superficie d’ambito necessaria all’intera coltivazione, considerando l’eventualità di utilizzo della riserva residua; in altri termini, per l’appellante, l’estensore della scheda grafica dell’ambito avrebbe tenuto in considerazione solamente le quantità escavabili nel decennio e non considerato anche quelle potenzialmente coltivabili in caso di necessità di sopperire ad esigenze non programmabili (per l’appunto, la riserva).
Il motivo è infondato.
Affinchè ricorra un’ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che lo stesso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra la manifestazione della volontà esternata nell’atto e la volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto (Cons. Stato, V, 11 luglio 2014, n. 3558).
Seguendo tali coordinate ermeneutiche, nella fattispecie controversa non è ravvisabile alcun elemento che possa indurre ad ammettere un errore materiale nell’approvazione del piano delle cave della Provincia di Bergamo, con riguardo alla planimetria concernente l’ambito estrattivo ATEg40.
2. – Il secondo motivo deduce che la quota di riserva rientra nel limite massimo estraibile e dunque, al ricorrere di date condizioni, può comunque essere coltivata; conseguentemente l’estensione del perimetro dell’ambito deve essere tale da consentire, verificatesi le condizioni, di procedere all’escavazione della stessa, ma ciò, in ragione dei ristretti limiti, non può avvenire per l’ATEg40.
Il motivo è infondato.
Come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, « la previsione della quantità di sabbia e ghiaia scavabile costituisce il limite massimo di materiale estraibile, ma non attribuisce né un obbligo, né soprattutto un diritto in tal senso ». Ulteriore corollario è che la quota di riserva, essendo del tutto eventuale, non è inclusa nel limite massimo autorizzato dalla Provincia di Bergamo nel 2018, per una volumetria di materiale utile di 1.900.000 mc. Ha chiarito, a questo riguardo, la Regione Lombardia che il procedimento di VAS ha ritenuto le richieste di ampliamento in contrasto con gli obiettivi di piano e soprattutto con il principio di riduzione del consumo del suolo.
Peraltro non risulta che la società appellante abbia mai richiesto l’ampliamento del materiale estraibile nel corso del procedimento di approvazione del piano delle cave.
3. - In definitiva, alla stregua di quanto esposto, il ricorso in appello va respinto.
Sussistono comunque, in ragione della peculiarità della controversia, connotata anche da profili in fatto, le ragioni previste dalla legge per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO