CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6548 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 1259/2021
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Cecilia De SAtis Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) e n.q. di eredi di Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
assistito e difeso dall'Avv. STANISCIA NICOLA Per_1
appellanti e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. FIGURELLI Controparte_1 P.IVA_1
TERESA
Appellato
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza adotta dal Tribunale di Roma nel giudizio n.
9231/2020 R.G. del 4 febbraio 2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc gli appellanti proponevano azione avanti il Tribunale di Roma, dichiarando: di essere creditori di in quanto eredi del Controparte_1
signor giusta ordinanza di assegnazione, di somma emessa a Persona_1
definizione di pignoramento presso terzi nei confronti dell' NP , avente R.G.E.
35889/07; - di avere ricevuto a seguito della predetta procedura esecutiva, in data
4.3.2008 due assegni circolari: assegno circolare n. 3500196924-03 per € 2.410,94 e assegno circolare n. 3204002078-04 per € 5.400,00 a definizione della pretesa;
- di avere smarrito per lungo tempo i suddetti assegni circolari e di averli successivamente ritrovati;
- di non avere mai portato all' incasso i suddetti assegni circolari nei tre anni successivi all'emissione .
Pertanto, sostenevano i ricorrenti, il proprio diritto, in forza della disciplina posta dalla L. 266/2005, di ottenere l'emissione di un nuovo assegno da parte della IN
SA OL PA, sul presupposto che essa, avendo emesso l'assegno circolare, avesse titolo per ripetere le somme che, a seguito della prescrizione dell'assegno stesso essi non avevano potuto incassare.
Si costituiva la resistente IN SA OL PA , contestando integralmente tutte le pretese di parte ricorrente, chiedendo il rigetto delle stesse in quanto infondate in fatto ed in diritto, eccependo la carenza di legittimazione attiva de dei signori Pt_1
e , in quanto la documentazione prodotta dagli stessi, non era
[...] Parte_2
sufficiente a dimostrare la loro qualità di eredi del signor e nemmeno Persona_1
la loro legittimità ad incassare la provvista derivante dagli assegni intestati al medesimo beneficiario . Nel merito la resistente eccepiva Persona_1
l'infondatezza della pretesa e la carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che la banca aveva adempiuto a suo tempo all'obbligazione con l'emissione e la consegna dell'assegno circolare oggetto di giudizio derivante dal titolo esecutivo costituito dalla menzionata ordinanza di assegnazione e di non ritenersi allo stato più obbligata al compimento di qualsivoglia altra attività, se non di riversare , come avvenuto, la provvista con rimborso presso il MEF fondi dormienti per il mancato incasso da parte del beneficiario degli assegni circolari nei tre anni a sua disposizione. Eccepiva, quindi la il proprio difetto di legittimazione passiva nella richiesta nei propri confronti CP_2
di emissione di nuovo assegno o equivalente numerario, deducendo che fosse l'Inps il solo soggetto legittimato, qualora vi fosse ancora il diritto di credito del titolare sulla provvista derivante dall'assegno prescritto.
pag. 2/7 Con ordinanza ex art 702 bis cpc il Tribunale Civile di Roma in data 5/2/21 rigettava la domanda degli odierni appellanti accogliendo in via principale ed assorbente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti avanzata dalla parte resistente.
Il giudice di primo grado rilevava la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti
“considerato che …i ricorrenti, che assumono di essere attualmente titolari di tale credito per averlo acquistato in via ereditaria dal loro dante causa , Persona_1
non hanno però fornito alcuna prova della loro asserita qualità di eredi di quest'ultimo giacché non hanno dimostrato né il decesso di (, né il loro titolo a Persona_1
succedere.”
I ricorrenti appellavano la predetta ordinanza incardinando il presente procedimento censurando il giudice di primo grado per VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 100, 110, 111,
112, 122, 123 e 702 bis /quater CPC;
ART. 2697 CC. e depositando un decreto di successione di deceduto in data 23/2/2004, della competente Persona_2
Autorità Croata, di cui l'appellata banca ne chiedeva lo stralcio dal procedimento in quanto era documento che poteva già essere acquisito nel primo grado di giudizio in quanto nella disponibilità dei ricorrenti, chiedendo, comunque, l'integrale rigetto dell'appello proposto atteso che esaminando il decreto di successione non è possibile, con gli elementi a disposizione, individuare se il de cuius di cui al Persona_2
predetto decreto di successione sia la stessa persona del beneficiario degli assegni circolari prescritti o se piuttosto si tratti di caso di quasi omonimia poiché da nessuna parte è riportato il codice fiscale del beneficiario dell'assegno, né è possibile individuare se il de cuius indicato nell'atto della controparte sia la stessa persona che
è beneficiaria degli assegni circolari oggetto di giudizio e , da ultimo il de cuius indicato nell'atto di successione è deceduto in data 23/2/2004 , quindi è impossibile che sia deceduto 3 anni prima che venisse proposta dallo stesso l'azione dinanzi al Tribunale di
Roma rge 35889 del 2007 del pignoramento presso terzi da cui deriverebbero gli assegni circolari consegnati al beneficiario .
pag. 3/7 All'esito si osserva:
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Il rilevato difetto di legittimazione degli odierni appellanti non è contraddetto dalla documentazione prodotta nel presente grado di giudizio.
In vero il decreto di successione depositato riguarda il decesso di tale
[...]
avvenuto il 23/02/2004 soggetto che non può coincidere con colui il quale ha Per_2
ottenuto, dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Roma, l'assegnazione delle somme in questa sede reclamate, atteso che il procedimento in questione è stato introdotto tre anni dopo il predetto decesso, in virtù del fatto che l'ordinanza di assegnazione è stata adottata nel giudizio che reca il numero di registro generale
35889/2007 e che, pertanto, non vi poteva aver partecipato il de ciuius venuto a mancare tre anni prima.
In ogni caso va rilevato che l'istituto bancario appellato ha compiutamente adempiuto ai propri obblighi, derivanti dall'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, provvedendo a trasmettere, a mezzo assegno circolare, la somma del debitore NP, dallo stesso detenuta, al creditore .
Ciò in linea all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “ In caso di espropriazione presso terzi, il decorso del termine triennale di prescrizione per
l'incasso dell'assegno circolare emesso da una banca, quale terzo pignorato, per ottemperare all'ordinanza di assegnazione, comporta il venir meno di ogni possibile azione nei riguardi dell'emittente da parte del creditore procedente, beneficiario dell'assegno, il quale non può ottenere, in un autonomo giudizio di cognizione, la condanna dell'istituto di credito alla riemissione dell'assegno o al pagamento della relativa provvista, essendosi estinta ogni obbligazione cartolare, ed essendo, di regola, carente di interesse ad agire sulla base del rapporto causale sottostante l'emissione dell'assegno” Cass. 3/4/2024 n. 8793
Nessun ulteriore obbligo incombe su IN SA OL s.p.a. dopo aver dato compiutamente esecuzione all'ordine del giudice dell'esecuzione.
pag. 4/7 Deve pertanto ritenersi che nessuna responsabilità sia da addebitare ad IN SA
OL.
Errano inoltre, gli appellanti laddove affermano che IN SA OL abbia richiesto l'emissione gli assegni in argomento poiché la banca si è limitata a trasferire al– creditore pignorante - unicamente le somme da essa detenute (quale terzo pignorato)
e di spettanza del debitore esecutato (l'NP) e non, quindi, somme proprie. In altre parole la provvista degli assegni circolari, il cui importo oggi si reclama, non è stata costituta da IN SA OL S.p.A..
Soccorre al riguardo l'art. 546 c.p.c. il quale nel delineare gli obblighi del terzo espressamente lo qualifica quale “custode” delle somme pignorate.
Inoltre, a ben vedere, atteso che in seguito dell'assegnazione al creditore esecutante della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato, sicchè, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, nei confronti del creditore esecutante, tale pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore-esecutato ( Cass. n. 2745/ 2007).
Inoltre IN SA OL s.p.a. ha perso la provvista dell'assegno nel momento in cui lo ha versato a CONSAP atteso che non poteva neanche ipoteticamente richiedere alla
CONSAP la restituzione della provvista degli assegni non avendo ottenuto la restituzione dei medesimi assegni circolari.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da prospetto che segue, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà (contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti) e del valore pag. 5/7 dell'affare (decisum), delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate:
Studio € 1,134, fase introduttiva € 921, istruttoria / trattazione € 1843, fase decisionale
€ 1911 per un totale di € 5.809,00
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
n.q. di eredi di nei confronti di Parte_2 Persona_1 Controparte_3
, contro l'ordinanza emessa ex art 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Roma nel
[...]
giudizio n. 9231/2020 R.G. in data 4 febbraio 2021
così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
al rimborso, in solido, in favore di , delle spese Per_1 Controparte_3
di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, in solido, da parte di e n.q. di Parte_1 Parte_2
eredi di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Persona_1
pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 28/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Pierluigi De Nardis Cecilia De SAtis
pag. 6/7 pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 1259/2021
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Cecilia De SAtis Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) e n.q. di eredi di Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
assistito e difeso dall'Avv. STANISCIA NICOLA Per_1
appellanti e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. FIGURELLI Controparte_1 P.IVA_1
TERESA
Appellato
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza adotta dal Tribunale di Roma nel giudizio n.
9231/2020 R.G. del 4 febbraio 2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc gli appellanti proponevano azione avanti il Tribunale di Roma, dichiarando: di essere creditori di in quanto eredi del Controparte_1
signor giusta ordinanza di assegnazione, di somma emessa a Persona_1
definizione di pignoramento presso terzi nei confronti dell' NP , avente R.G.E.
35889/07; - di avere ricevuto a seguito della predetta procedura esecutiva, in data
4.3.2008 due assegni circolari: assegno circolare n. 3500196924-03 per € 2.410,94 e assegno circolare n. 3204002078-04 per € 5.400,00 a definizione della pretesa;
- di avere smarrito per lungo tempo i suddetti assegni circolari e di averli successivamente ritrovati;
- di non avere mai portato all' incasso i suddetti assegni circolari nei tre anni successivi all'emissione .
Pertanto, sostenevano i ricorrenti, il proprio diritto, in forza della disciplina posta dalla L. 266/2005, di ottenere l'emissione di un nuovo assegno da parte della IN
SA OL PA, sul presupposto che essa, avendo emesso l'assegno circolare, avesse titolo per ripetere le somme che, a seguito della prescrizione dell'assegno stesso essi non avevano potuto incassare.
Si costituiva la resistente IN SA OL PA , contestando integralmente tutte le pretese di parte ricorrente, chiedendo il rigetto delle stesse in quanto infondate in fatto ed in diritto, eccependo la carenza di legittimazione attiva de dei signori Pt_1
e , in quanto la documentazione prodotta dagli stessi, non era
[...] Parte_2
sufficiente a dimostrare la loro qualità di eredi del signor e nemmeno Persona_1
la loro legittimità ad incassare la provvista derivante dagli assegni intestati al medesimo beneficiario . Nel merito la resistente eccepiva Persona_1
l'infondatezza della pretesa e la carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che la banca aveva adempiuto a suo tempo all'obbligazione con l'emissione e la consegna dell'assegno circolare oggetto di giudizio derivante dal titolo esecutivo costituito dalla menzionata ordinanza di assegnazione e di non ritenersi allo stato più obbligata al compimento di qualsivoglia altra attività, se non di riversare , come avvenuto, la provvista con rimborso presso il MEF fondi dormienti per il mancato incasso da parte del beneficiario degli assegni circolari nei tre anni a sua disposizione. Eccepiva, quindi la il proprio difetto di legittimazione passiva nella richiesta nei propri confronti CP_2
di emissione di nuovo assegno o equivalente numerario, deducendo che fosse l'Inps il solo soggetto legittimato, qualora vi fosse ancora il diritto di credito del titolare sulla provvista derivante dall'assegno prescritto.
pag. 2/7 Con ordinanza ex art 702 bis cpc il Tribunale Civile di Roma in data 5/2/21 rigettava la domanda degli odierni appellanti accogliendo in via principale ed assorbente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti avanzata dalla parte resistente.
Il giudice di primo grado rilevava la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti
“considerato che …i ricorrenti, che assumono di essere attualmente titolari di tale credito per averlo acquistato in via ereditaria dal loro dante causa , Persona_1
non hanno però fornito alcuna prova della loro asserita qualità di eredi di quest'ultimo giacché non hanno dimostrato né il decesso di (, né il loro titolo a Persona_1
succedere.”
I ricorrenti appellavano la predetta ordinanza incardinando il presente procedimento censurando il giudice di primo grado per VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 100, 110, 111,
112, 122, 123 e 702 bis /quater CPC;
ART. 2697 CC. e depositando un decreto di successione di deceduto in data 23/2/2004, della competente Persona_2
Autorità Croata, di cui l'appellata banca ne chiedeva lo stralcio dal procedimento in quanto era documento che poteva già essere acquisito nel primo grado di giudizio in quanto nella disponibilità dei ricorrenti, chiedendo, comunque, l'integrale rigetto dell'appello proposto atteso che esaminando il decreto di successione non è possibile, con gli elementi a disposizione, individuare se il de cuius di cui al Persona_2
predetto decreto di successione sia la stessa persona del beneficiario degli assegni circolari prescritti o se piuttosto si tratti di caso di quasi omonimia poiché da nessuna parte è riportato il codice fiscale del beneficiario dell'assegno, né è possibile individuare se il de cuius indicato nell'atto della controparte sia la stessa persona che
è beneficiaria degli assegni circolari oggetto di giudizio e , da ultimo il de cuius indicato nell'atto di successione è deceduto in data 23/2/2004 , quindi è impossibile che sia deceduto 3 anni prima che venisse proposta dallo stesso l'azione dinanzi al Tribunale di
Roma rge 35889 del 2007 del pignoramento presso terzi da cui deriverebbero gli assegni circolari consegnati al beneficiario .
pag. 3/7 All'esito si osserva:
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Il rilevato difetto di legittimazione degli odierni appellanti non è contraddetto dalla documentazione prodotta nel presente grado di giudizio.
In vero il decreto di successione depositato riguarda il decesso di tale
[...]
avvenuto il 23/02/2004 soggetto che non può coincidere con colui il quale ha Per_2
ottenuto, dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Roma, l'assegnazione delle somme in questa sede reclamate, atteso che il procedimento in questione è stato introdotto tre anni dopo il predetto decesso, in virtù del fatto che l'ordinanza di assegnazione è stata adottata nel giudizio che reca il numero di registro generale
35889/2007 e che, pertanto, non vi poteva aver partecipato il de ciuius venuto a mancare tre anni prima.
In ogni caso va rilevato che l'istituto bancario appellato ha compiutamente adempiuto ai propri obblighi, derivanti dall'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, provvedendo a trasmettere, a mezzo assegno circolare, la somma del debitore NP, dallo stesso detenuta, al creditore .
Ciò in linea all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “ In caso di espropriazione presso terzi, il decorso del termine triennale di prescrizione per
l'incasso dell'assegno circolare emesso da una banca, quale terzo pignorato, per ottemperare all'ordinanza di assegnazione, comporta il venir meno di ogni possibile azione nei riguardi dell'emittente da parte del creditore procedente, beneficiario dell'assegno, il quale non può ottenere, in un autonomo giudizio di cognizione, la condanna dell'istituto di credito alla riemissione dell'assegno o al pagamento della relativa provvista, essendosi estinta ogni obbligazione cartolare, ed essendo, di regola, carente di interesse ad agire sulla base del rapporto causale sottostante l'emissione dell'assegno” Cass. 3/4/2024 n. 8793
Nessun ulteriore obbligo incombe su IN SA OL s.p.a. dopo aver dato compiutamente esecuzione all'ordine del giudice dell'esecuzione.
pag. 4/7 Deve pertanto ritenersi che nessuna responsabilità sia da addebitare ad IN SA
OL.
Errano inoltre, gli appellanti laddove affermano che IN SA OL abbia richiesto l'emissione gli assegni in argomento poiché la banca si è limitata a trasferire al– creditore pignorante - unicamente le somme da essa detenute (quale terzo pignorato)
e di spettanza del debitore esecutato (l'NP) e non, quindi, somme proprie. In altre parole la provvista degli assegni circolari, il cui importo oggi si reclama, non è stata costituta da IN SA OL S.p.A..
Soccorre al riguardo l'art. 546 c.p.c. il quale nel delineare gli obblighi del terzo espressamente lo qualifica quale “custode” delle somme pignorate.
Inoltre, a ben vedere, atteso che in seguito dell'assegnazione al creditore esecutante della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato, sicchè, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, nei confronti del creditore esecutante, tale pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore-esecutato ( Cass. n. 2745/ 2007).
Inoltre IN SA OL s.p.a. ha perso la provvista dell'assegno nel momento in cui lo ha versato a CONSAP atteso che non poteva neanche ipoteticamente richiedere alla
CONSAP la restituzione della provvista degli assegni non avendo ottenuto la restituzione dei medesimi assegni circolari.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da prospetto che segue, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà (contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti) e del valore pag. 5/7 dell'affare (decisum), delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate:
Studio € 1,134, fase introduttiva € 921, istruttoria / trattazione € 1843, fase decisionale
€ 1911 per un totale di € 5.809,00
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
n.q. di eredi di nei confronti di Parte_2 Persona_1 Controparte_3
, contro l'ordinanza emessa ex art 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Roma nel
[...]
giudizio n. 9231/2020 R.G. in data 4 febbraio 2021
così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
al rimborso, in solido, in favore di , delle spese Per_1 Controparte_3
di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, in solido, da parte di e n.q. di Parte_1 Parte_2
eredi di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Persona_1
pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 28/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Pierluigi De Nardis Cecilia De SAtis
pag. 6/7 pag. 7/7