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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2390/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Divisione di beni non caduti in successione”; tra
, nata ad [...] il [...] e residente a [...], Parte_1
Corso Peschiera n. 337, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio C.F._1
LL in virtù di procura redatta su foglio separato da intendersi parte integrante dell'atto di citazione;
-attrice-
e cod. fisc. e P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., con CP_1 P.IVA_1 sede in Cassano delle Murge (BA) alla via Mameli n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona
OV (cf. ), con studio in Bari alla via Argiro n. 25, e con la medesima C.F._2 elettivamente domiciliata alla pec in virtù di mandato in calce alla Email_1 comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto-
Conclusioni delle parti per l'attrice:
“Piaccia al Tribunale adito: in via principale
1) ordinare lo scioglimento della comunione dell'unità immobiliare sita in Castellaneta (TA), località Bosco Pineto (Castellaneta Marina), alla via Sputnik n. 9, censita in catasto al foglio 125, ptc. 269, sub 5, assegnando la piena proprietà della stessa in favore di e dando Parte_1 atto che la stessa ha espressamente richiesto che la base imponibile dell'emananda Parte_1
1 sentenza, al fine dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e per ogni altro effetto di legge, sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e
5, del D.P.R. 131/1986, all'uopo dichiarando che trattasi di trasferimento della proprietà di immobile ad uso abitativo a persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
in subordine, per il solo caso di mancato accoglimento della domanda di assegnazione (e fatto salvo il gravame) 2) disporre la divisione in natura della stessa unità immobiliare in due distinte porzioni autonome e indipendenti, con le modalità e con i conguagli in denaro determinati dal CTU ing. nella perizia depositata in atti, nonché con Persona_1 attribuzione in favore di della quota che verrà ritenuta appropriata (in ragione di Parte_1 quanto risultante al punto “5” delle premesse del presente atto); in via di ulteriore subordine, ove per qualsiasi ragione non dovessero trovare accoglimento le precedenti domande di assegnazione o di divisione in natura (e fatto salvo il gravame) 3) ordinarne la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e disporre la ripartizione tra i comproprietari della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% per ognuno di essi); in ogni caso 4) condannare la società convenuta al pagamento di tutte le spese di lite, ivi incluse quelle relative alla CTU, o, in subordine, compensare le stesse tra le parti, anche in questo caso con inclusione delle spese di CTU, originariamente poste a carico esclusivo di parte attrice con provvedimento del 16.4.2025”. per la società convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni altra contraria istanza rigettata e disattesa:
1) ordinare lo scioglimento della comunione dell'unità immobiliare sita in Castellaneta (TA), località Bosco Pineto (Castellaneta Marina), alla via Sputnik n. 9, censita in catasto al foglio 125, ptc. 269, sub 5, rigettando l'avversa domanda di divisione del bene in natura, poiché il bene non è
“comodamente” divisibile alla luce delle criticità e motivazioni evidenziate in atti;
2) disporre
l'assegnazione del bene indiviso oggetto del presente giudizio in favore dell'attrice Ing. Pt_1
così come pure dalla medesima richiesto, con obbligo di quest'ultima di versare il
[...] conguaglio determinato dal CTU in favore dell'altro comproprietario, ovvero, in subordine, disporre la vendita a terzi del bene con suddivisione del ricavato come per legge;
3) con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE-FATTO E DIRITTO
Oggetto del presente giudizio è la domanda di scioglimento della comunione tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Castellaneta (TA), località Bosco Pineto (Castellaneta Marina), alla via
Sputnik n. 9, censita in catasto al foglio 125, ptc. 269, sub 5.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha chiesto l'assegnazione del bene ai sensi dell'art. 720 c.c., domanda cui ha dichiarato di aderire la società convenuta.
2 Dalla relazione di consulenza a firma dell'Ing. depositata in data 15.04.2025 risulta che: Per_1
L'immobile ubicato alla via Sputnik n.9 in Castellaneta Marina si compone di un piano terra e di un primo piano, con mq. 680,00 di terreno giardino pertinenziale.
L'immobile è indicato in Catasto NCEU al Fg. 125, P.lla 269, sub. 5, cat. A/7, cl. 1, Cons. 6 vani, rendita cat. € 511,29 in località Bosco Pineto nel comprensorio di Castellaneta Marina del comune di Castellaneta, con superficie complessiva dei due piani dell'edificio da dividere di mq.137,00 e di mq.113,00 escluse superfici scoperte.
Il piano terra presenta una superficie di circa mq.72,00 e il primo piano un'area di circa mq.41,00.
La dimensione della superficie di terreno coperta occupata in pianta dall'immobile risulta di circa mq. 102,00 di ampiezza.
L'immobile, realizzato in data anteriore al 1° settembre 1967, risulta composto da:
Piano Terra: n.2 vani, soggiorno cucina, bagno e veranda antistante al soggiorno cucina di dimensioni di circa mq. 30,00 con tetto inclinato e copertura in tegole.
1° Piano: n. 2 vani, bagno e veranda in parte coperta, con copertura a tetto inclinato con soprastanti tegole della superficie di circa mq.18,00 al 1° piano;
l'immobile del 1° piano presenta una minor superficie interna abitabile rispetto al piano terra.
Dalla documentazione si riscontra che in data 31.12.1972 venne rilasciata per l'immobile, realizzato prima del 01.09.67, l'abitabilità; in seguito, per le successive modifiche dell'immobile, venne rilasciata la concessione edilizia n.6/99 del 20.05.1999 per l'esecuzione dei lavori di demolizione parziale al primo piano e ampliamento al piano terra e successivamente anche la concessione del
01.02.2001 n.02/01 dal Comune. In data 14.10.2013 è stata, inoltre, presentata al comune di
Castellaneta una SCIA, prot. n.24458, con ultimazione lavori del 21.11.13, prot. 280, per manutenzione straordinaria con variazione degli alloggi per opere interne. In relazione a tutte le varie concessioni avvenute nel tempo e in base a quanto risulta riportato nella documentazione tecnica depositata presso l'ufficio tecnico comunale l'immobile non risulterebbe presentare, pertanto non denota, irregolarità urbanistiche e quindi non appare necessaria alcuna sanatoria o regolarizzazione.
Il consulente dell'ufficio ha ritenuto la comoda divisibilità del bene, tuttavia, la domanda congiunta di assegnazione dell'intero cespite, di cui è stata accertata la regolarità urbanistica e catastale, alla sig.ra , con versamento del relativo conguaglio in favore della società Parte_1 comproprietaria al 50%, consente di ritenere superata ogni contestazione delle parti sul punto.
Tanto premesso, in ordine alla stima dell'immobile di proprietà comune tra le parti, il CTU ha condivisibilmente determinato il valore del costo unitario riferito alla superficie degli alloggi in €
3 1.500/mq e, precisando alle pp. 13 e 14 dell'elaborato di consulenza i criteri utilizzati, ha pertanto concluso nel senso che l'attuale valore di mercato del bene è pari ad € 300.060,00.
Per effetto della assegnazione dell'intero bene all'attrice, come richiesto dalle parti, la stessa sarà tenuta a versare in favore della società a somma di € 150.030,00. CP_1
In tema di divisione ereditaria, l'addebito dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., a carico del condividente assegnatario dell'intero bene ed a favore di quello non assegnatario, prescinde invero dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice, perseguendo la sentenza di scioglimento della comunione l'effetto di perequare il valore delle rispettive quote (v. Cass., ordinanza n. 12779 del 23 maggio 2013).
E' accoglibile, inoltre, la richiesta avanzata dalla sig.ra in sede di precisazione Parte_1 delle conclusioni di dare atto in sentenza della propria dichiarazione che la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e per ogni altro effetto di legge, sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R.
131/1986, all'uopo dichiarando che trattasi di trasferimento della proprietà di immobile ad uso abitativo a persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora l'acquisto avvenga con provvedimento giudiziale, la relativa dichiarazione deve infatti essere resa, per usufruire dei relativi benefici, prima della registrazione del provvedimento (nella fattispecie di assegnazione), che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene (v. Cass. ord. 16 maggio 2018, n.
11907; v. anche Cass. ord. 27 febbraio 2020, n. 5349) e può essere pertanto resa al giudice, il quale la riceve e ne dà atto, salva ogni diversa determinazione degli enti impositori.
Ricorrono, infine, i presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca legale di cui all'art. 2817, c.c., atteso che il conguaglio non risulta essere stato versato dall'attrice.
In punto di spese, il principio dell'interesse beneficiato dalla decisione giudiziale ex art. 91 c.p.c. comporta, infine, che il procedimento rispondendo per l'interesse collettivo di tutti i partecipanti alla comunione, si applichi la distribuzione proporzionale degli oneri economici, salvo per le spese derivanti da iniziative non giustificate o resistenze infondate, ipotesi in cui torna in vigore il criterio della soccombenza.
Nella fattispecie in esame, conclusasi con un sostanziale accordo, non ricorrono i presupposti per derogare all'interpretazione prevalente, con l'effetto che tutte le spese del presente devono essere interamente compensate, e che le spese di CTU debbano gravare sulle parti in solido tra loro (in ordine a tale ultimo aspetto v. la recente Cass. ord. n. 20606 del 22 luglio 2025).
4 P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente decidendo sulla domanda, così statuisce:
1) DISPONE lo scioglimento della comunione tra la sig.ra , nata ad Parte_1
Acquaviva delle Fonti (BA) il 16.01.1994 e residente a [...], Corso Peschiera n. 337, cod. fisc.
, e la società cod. fisc. e P. IVA , in persona C.F._1 CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con sede in Cassano delle Murge (BA) alla via Mameli n. 5, avente ad oggetto l'immobile sito in Castellaneta, nella frazione di Castellaneta Marina (TA) e ubicato in località Bosco Pineto, alla via Sputnik n. 9 in località Bosco Pineto, identificato nell'NCEU al foglio
125, p.lla 269, sub. 5 del Comune di Castellaneta, con dati classamento cat. A/7, cl. 1, Cons. 6 vani,
R.C. € 511,29, composto da P.T. e 1°P.;
2) ASSEGNA alla sig.ra , nata ad [...] il [...] Parte_1
e residente a Torino, Corso Peschiera n. 337, cod. fisc. , in piena proprietà e C.F._1 per l'intero l'immobile sito in Castellaneta, nella frazione di Castellaneta Marina (TA) e ubicato in località Bosco Pineto, alla via Sputnik n. 9 in località Bosco Pineto, identificato nell'NCEU al foglio
125, p.lla 269, sub. 5 del Comune di Castellaneta, con dati classamento cat. A/7, cl. 1, Cons. 6 vani,
R.C. € 511,29, composto da P.T. e 1°P.;
3) DISPONE che la sig.ra , nata ad [...] il [...] Parte_1
e residente a Torino, Corso Peschiera n. 337, cod. fisc. , versi a titolo di C.F._1 conguaglio in favore della convenuta società cod. fisc. e P. IVA , in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cassano delle Murge (BA) alla via Mameli n. 5, comproprietaria al 50%, la somma di € 150.030,00.
4) DA' ATTO che la sig.ra , nata ad [...] il [...] Parte_1
e residente a [...], Corso Peschiera n. 337, cod. fisc. ha reso dichiarazione C.F._1 con la quale ha richiesto che la base imponibile dell'assegnazione disposta con il presente provvedimento, al fine dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e per ogni altro effetto di legge, sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi
4 e 5, del D.P.R. 131/1986, all'uopo dichiarando che trattasi di trasferimento della proprietà di immobile ad uso abitativo a persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
5) DICHIARA che sussistono i presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca legale di cui all'art. 2817,
c.c.;
6) ORDINA al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Taranto di procedere alla trascrizione del presente provvedimento, con esonero dello stesso da ogni responsabilità;
5 7) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese di CTU.
Taranto, 06.10.2025.
Il P.I. (dott.ssa S. D'Errico)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2390/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Divisione di beni non caduti in successione”; tra
, nata ad [...] il [...] e residente a [...], Parte_1
Corso Peschiera n. 337, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio C.F._1
LL in virtù di procura redatta su foglio separato da intendersi parte integrante dell'atto di citazione;
-attrice-
e cod. fisc. e P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., con CP_1 P.IVA_1 sede in Cassano delle Murge (BA) alla via Mameli n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona
OV (cf. ), con studio in Bari alla via Argiro n. 25, e con la medesima C.F._2 elettivamente domiciliata alla pec in virtù di mandato in calce alla Email_1 comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto-
Conclusioni delle parti per l'attrice:
“Piaccia al Tribunale adito: in via principale
1) ordinare lo scioglimento della comunione dell'unità immobiliare sita in Castellaneta (TA), località Bosco Pineto (Castellaneta Marina), alla via Sputnik n. 9, censita in catasto al foglio 125, ptc. 269, sub 5, assegnando la piena proprietà della stessa in favore di e dando Parte_1 atto che la stessa ha espressamente richiesto che la base imponibile dell'emananda Parte_1
1 sentenza, al fine dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e per ogni altro effetto di legge, sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e
5, del D.P.R. 131/1986, all'uopo dichiarando che trattasi di trasferimento della proprietà di immobile ad uso abitativo a persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
in subordine, per il solo caso di mancato accoglimento della domanda di assegnazione (e fatto salvo il gravame) 2) disporre la divisione in natura della stessa unità immobiliare in due distinte porzioni autonome e indipendenti, con le modalità e con i conguagli in denaro determinati dal CTU ing. nella perizia depositata in atti, nonché con Persona_1 attribuzione in favore di della quota che verrà ritenuta appropriata (in ragione di Parte_1 quanto risultante al punto “5” delle premesse del presente atto); in via di ulteriore subordine, ove per qualsiasi ragione non dovessero trovare accoglimento le precedenti domande di assegnazione o di divisione in natura (e fatto salvo il gravame) 3) ordinarne la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e disporre la ripartizione tra i comproprietari della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% per ognuno di essi); in ogni caso 4) condannare la società convenuta al pagamento di tutte le spese di lite, ivi incluse quelle relative alla CTU, o, in subordine, compensare le stesse tra le parti, anche in questo caso con inclusione delle spese di CTU, originariamente poste a carico esclusivo di parte attrice con provvedimento del 16.4.2025”. per la società convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni altra contraria istanza rigettata e disattesa:
1) ordinare lo scioglimento della comunione dell'unità immobiliare sita in Castellaneta (TA), località Bosco Pineto (Castellaneta Marina), alla via Sputnik n. 9, censita in catasto al foglio 125, ptc. 269, sub 5, rigettando l'avversa domanda di divisione del bene in natura, poiché il bene non è
“comodamente” divisibile alla luce delle criticità e motivazioni evidenziate in atti;
2) disporre
l'assegnazione del bene indiviso oggetto del presente giudizio in favore dell'attrice Ing. Pt_1
così come pure dalla medesima richiesto, con obbligo di quest'ultima di versare il
[...] conguaglio determinato dal CTU in favore dell'altro comproprietario, ovvero, in subordine, disporre la vendita a terzi del bene con suddivisione del ricavato come per legge;
3) con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE-FATTO E DIRITTO
Oggetto del presente giudizio è la domanda di scioglimento della comunione tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Castellaneta (TA), località Bosco Pineto (Castellaneta Marina), alla via
Sputnik n. 9, censita in catasto al foglio 125, ptc. 269, sub 5.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha chiesto l'assegnazione del bene ai sensi dell'art. 720 c.c., domanda cui ha dichiarato di aderire la società convenuta.
2 Dalla relazione di consulenza a firma dell'Ing. depositata in data 15.04.2025 risulta che: Per_1
L'immobile ubicato alla via Sputnik n.9 in Castellaneta Marina si compone di un piano terra e di un primo piano, con mq. 680,00 di terreno giardino pertinenziale.
L'immobile è indicato in Catasto NCEU al Fg. 125, P.lla 269, sub. 5, cat. A/7, cl. 1, Cons. 6 vani, rendita cat. € 511,29 in località Bosco Pineto nel comprensorio di Castellaneta Marina del comune di Castellaneta, con superficie complessiva dei due piani dell'edificio da dividere di mq.137,00 e di mq.113,00 escluse superfici scoperte.
Il piano terra presenta una superficie di circa mq.72,00 e il primo piano un'area di circa mq.41,00.
La dimensione della superficie di terreno coperta occupata in pianta dall'immobile risulta di circa mq. 102,00 di ampiezza.
L'immobile, realizzato in data anteriore al 1° settembre 1967, risulta composto da:
Piano Terra: n.2 vani, soggiorno cucina, bagno e veranda antistante al soggiorno cucina di dimensioni di circa mq. 30,00 con tetto inclinato e copertura in tegole.
1° Piano: n. 2 vani, bagno e veranda in parte coperta, con copertura a tetto inclinato con soprastanti tegole della superficie di circa mq.18,00 al 1° piano;
l'immobile del 1° piano presenta una minor superficie interna abitabile rispetto al piano terra.
Dalla documentazione si riscontra che in data 31.12.1972 venne rilasciata per l'immobile, realizzato prima del 01.09.67, l'abitabilità; in seguito, per le successive modifiche dell'immobile, venne rilasciata la concessione edilizia n.6/99 del 20.05.1999 per l'esecuzione dei lavori di demolizione parziale al primo piano e ampliamento al piano terra e successivamente anche la concessione del
01.02.2001 n.02/01 dal Comune. In data 14.10.2013 è stata, inoltre, presentata al comune di
Castellaneta una SCIA, prot. n.24458, con ultimazione lavori del 21.11.13, prot. 280, per manutenzione straordinaria con variazione degli alloggi per opere interne. In relazione a tutte le varie concessioni avvenute nel tempo e in base a quanto risulta riportato nella documentazione tecnica depositata presso l'ufficio tecnico comunale l'immobile non risulterebbe presentare, pertanto non denota, irregolarità urbanistiche e quindi non appare necessaria alcuna sanatoria o regolarizzazione.
Il consulente dell'ufficio ha ritenuto la comoda divisibilità del bene, tuttavia, la domanda congiunta di assegnazione dell'intero cespite, di cui è stata accertata la regolarità urbanistica e catastale, alla sig.ra , con versamento del relativo conguaglio in favore della società Parte_1 comproprietaria al 50%, consente di ritenere superata ogni contestazione delle parti sul punto.
Tanto premesso, in ordine alla stima dell'immobile di proprietà comune tra le parti, il CTU ha condivisibilmente determinato il valore del costo unitario riferito alla superficie degli alloggi in €
3 1.500/mq e, precisando alle pp. 13 e 14 dell'elaborato di consulenza i criteri utilizzati, ha pertanto concluso nel senso che l'attuale valore di mercato del bene è pari ad € 300.060,00.
Per effetto della assegnazione dell'intero bene all'attrice, come richiesto dalle parti, la stessa sarà tenuta a versare in favore della società a somma di € 150.030,00. CP_1
In tema di divisione ereditaria, l'addebito dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., a carico del condividente assegnatario dell'intero bene ed a favore di quello non assegnatario, prescinde invero dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice, perseguendo la sentenza di scioglimento della comunione l'effetto di perequare il valore delle rispettive quote (v. Cass., ordinanza n. 12779 del 23 maggio 2013).
E' accoglibile, inoltre, la richiesta avanzata dalla sig.ra in sede di precisazione Parte_1 delle conclusioni di dare atto in sentenza della propria dichiarazione che la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e per ogni altro effetto di legge, sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R.
131/1986, all'uopo dichiarando che trattasi di trasferimento della proprietà di immobile ad uso abitativo a persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora l'acquisto avvenga con provvedimento giudiziale, la relativa dichiarazione deve infatti essere resa, per usufruire dei relativi benefici, prima della registrazione del provvedimento (nella fattispecie di assegnazione), che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene (v. Cass. ord. 16 maggio 2018, n.
11907; v. anche Cass. ord. 27 febbraio 2020, n. 5349) e può essere pertanto resa al giudice, il quale la riceve e ne dà atto, salva ogni diversa determinazione degli enti impositori.
Ricorrono, infine, i presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca legale di cui all'art. 2817, c.c., atteso che il conguaglio non risulta essere stato versato dall'attrice.
In punto di spese, il principio dell'interesse beneficiato dalla decisione giudiziale ex art. 91 c.p.c. comporta, infine, che il procedimento rispondendo per l'interesse collettivo di tutti i partecipanti alla comunione, si applichi la distribuzione proporzionale degli oneri economici, salvo per le spese derivanti da iniziative non giustificate o resistenze infondate, ipotesi in cui torna in vigore il criterio della soccombenza.
Nella fattispecie in esame, conclusasi con un sostanziale accordo, non ricorrono i presupposti per derogare all'interpretazione prevalente, con l'effetto che tutte le spese del presente devono essere interamente compensate, e che le spese di CTU debbano gravare sulle parti in solido tra loro (in ordine a tale ultimo aspetto v. la recente Cass. ord. n. 20606 del 22 luglio 2025).
4 P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente decidendo sulla domanda, così statuisce:
1) DISPONE lo scioglimento della comunione tra la sig.ra , nata ad Parte_1
Acquaviva delle Fonti (BA) il 16.01.1994 e residente a [...], Corso Peschiera n. 337, cod. fisc.
, e la società cod. fisc. e P. IVA , in persona C.F._1 CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con sede in Cassano delle Murge (BA) alla via Mameli n. 5, avente ad oggetto l'immobile sito in Castellaneta, nella frazione di Castellaneta Marina (TA) e ubicato in località Bosco Pineto, alla via Sputnik n. 9 in località Bosco Pineto, identificato nell'NCEU al foglio
125, p.lla 269, sub. 5 del Comune di Castellaneta, con dati classamento cat. A/7, cl. 1, Cons. 6 vani,
R.C. € 511,29, composto da P.T. e 1°P.;
2) ASSEGNA alla sig.ra , nata ad [...] il [...] Parte_1
e residente a Torino, Corso Peschiera n. 337, cod. fisc. , in piena proprietà e C.F._1 per l'intero l'immobile sito in Castellaneta, nella frazione di Castellaneta Marina (TA) e ubicato in località Bosco Pineto, alla via Sputnik n. 9 in località Bosco Pineto, identificato nell'NCEU al foglio
125, p.lla 269, sub. 5 del Comune di Castellaneta, con dati classamento cat. A/7, cl. 1, Cons. 6 vani,
R.C. € 511,29, composto da P.T. e 1°P.;
3) DISPONE che la sig.ra , nata ad [...] il [...] Parte_1
e residente a Torino, Corso Peschiera n. 337, cod. fisc. , versi a titolo di C.F._1 conguaglio in favore della convenuta società cod. fisc. e P. IVA , in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cassano delle Murge (BA) alla via Mameli n. 5, comproprietaria al 50%, la somma di € 150.030,00.
4) DA' ATTO che la sig.ra , nata ad [...] il [...] Parte_1
e residente a [...], Corso Peschiera n. 337, cod. fisc. ha reso dichiarazione C.F._1 con la quale ha richiesto che la base imponibile dell'assegnazione disposta con il presente provvedimento, al fine dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e per ogni altro effetto di legge, sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi
4 e 5, del D.P.R. 131/1986, all'uopo dichiarando che trattasi di trasferimento della proprietà di immobile ad uso abitativo a persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
5) DICHIARA che sussistono i presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca legale di cui all'art. 2817,
c.c.;
6) ORDINA al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Taranto di procedere alla trascrizione del presente provvedimento, con esonero dello stesso da ogni responsabilità;
5 7) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese di CTU.
Taranto, 06.10.2025.
Il P.I. (dott.ssa S. D'Errico)
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