TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 16/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7107 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco di Natale Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno sociale (art. 3 L. n. 335/1995)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.8.2024, – premesso di essere stata Parte_1
beneficiaria di assegno sociale cat. AS n. 04014417 e di essersi vista revocare la suddetta prestazione, con richiesta di restituzione di quanto corrispostole nel 2023 – adiva l'intestato
Tribunale, esponendo: che, in data 15.1.2024, essa istante aveva inoltrato apposita domanda di ricostituzione reddituale onde ottenere il ripristino della prestazione medesima;
che l' , con missiva dell'1.2.2024, aveva comunicato il rigetto di detta domanda, asserendo CP_2 che “nel corso del 2023 vi (era) stata una vendita di immobili da parte del coniuge di importo elevato pertanto non spetta l'assegno sociale per tutto il 2023”; che, nelle more, aveva CP_ ricevuto un'ulteriore missiva, datata 14.3.2024, con la quale l' le aveva comunicato un indebito pari ad euro 3.303,96, asseritamente maturato in conseguenza dell'erogazione dei ratei dell'assegno sociale per il periodo dall'1.1.2023 al 31.12.2023, con revoca della prestazione a partire dall'1.1.2024. Assumendo di avere diritto a beneficiare dell'assegno sociale nell'anno 2023, poiché in possesso sia del requisito anagrafico (avendo un'età superiore ai 66 anni e 7 mesi), sia di quello reddituale (in quanto coniugata e titolare di un reddito personale pari ad euro zero e coniugale pari ad euro 6.240,00, come tale inferiore a quello previsto dalla legge e pari ad euro 13.085,02), la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno sociale per l'intero anno 2023 dichiarando
l'irripetibilità della somma di euro 3.303,96, nonché al ripristino dell'assegno sociale a far data 01.01.2024 per un importo mensile pari ad euro 526,54, ovvero della minore o maggiore somma risultante dalla effettuanda istruttoria;
2. per l'effetto, ordinare all' di CP_1
corrispondere in favore dell'istante la somma maturata a titolo di arretrati a far data dal
1.01.2024 al 1.07.2024 pari ad euro 3.685,78 o di quella maggiore o minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge”. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che nulla avrebbe potuto riconoscersi alla ricorrente per l'anno 2023, avendo costei acquistato dal proprio coniuge, dietro un corrispettivo di euro 70.770,59 e senza peraltro notiziarne l'Istituto, un compendio immobiliare avente un valore di euro 41.300,00.
Evidenziava, altresì, che, nell'anno 2024, l'assegno sociale era stato ripristinato con il riconoscimento di un rateo mensile di euro 344,67.
Aggiungeva che i ratei della prestazione per il periodo da gennaio ad aprile 2024 erano stati posti in compensazione a parziale copertura dell'indebito (ridottosi, quindi, ad euro 3.303,92), laddove quelli inerenti al periodo da maggio a luglio dello stesso anno erano stati pagati “con la trattenuta mensile di euro 80,00 a giugno e luglio”.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 16.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema d'indebito (previdenziale ovvero, come nella specie, assistenziale), spetta a colui che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo
CP_ obbligo di restituire quanto l' previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (per tutte: Cass. S.U. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare
2 genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198).
2.2. Nella specie, l' comunicava a mediante lettera del 14.3.2024, il CP_2 Parte_1
ricalcolo dell'assegno sociale (pacificamente liquidato con decorrenza 1.1.2023), quantificando a suo carico un debito di euro 3.303,92, fino al 30.4.2024 (cfr. doc. 4, fascicolo di parte ricorrente).
CP_ La causale dell'indebito risulta, poi, ben spiegata nella missiva datata 1.2.2024, con cui l' nel rigettare la domanda di ricostituzione della prestazione per motivi reddituali, presentata il
15.1.2024, evidenziava che, nel corso dell'anno 2023, vi era stata “una vendita di immobili da parte del coniuge di importo elevato”, con conseguente non spettanza dell'assegno sociale
“per tutto il 2023” (cfr. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente).
Com'è evidente, la pretesa restitutoria avanzata dall'Ente poggia sull'asserita insussistenza del requisito reddituale previsto dalla legge ai fini della fruizione della prestazione in oggetto.
2.3. Tale essendo la ragione dell'indebito, giova a questo punto rammentare che l'assegno sociale si inserisce nel novero delle prestazioni economiche di assistenza sociale e costituisce, dunque, una prestazione erogata agli ultrasessantacinquenni, istituita in attuazione dell'art. 38 Cost., per far fronte al “particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza, risultando altre prestazioni - assistenza sanitaria, indennità di accompagnamento - preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidità o non autosufficienza, insorte in un momento nel quale non vi è più ragione per annettere significato alla riduzione della capacità lavorativa, elemento che, per contro, caratterizza le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti infrasessantacinquenni” (v. Corte cost. nn. 152 del 2020, 12 del 2019 e 400 del 1999).
Come rimarcato da Cass. n. 9560 del 2021, in continuità con Cass. n. 14513 del 2020, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale, ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, presuppone, oltre al requisito anagrafico, la sussistenza di uno stato di bisogno dell'assistito, ancorato al criterio oggettivo del limite reddituale normativamente fissato, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, sempre che non vi sia stato un intento fraudolento nel preordinare tale stato di bisogno (Cass. n. 24954/2021), poichè detto stato deve essere effettivo e non apparente (Cass. n. 33532/2023).
3 Occorre soggiungere che – come sancito dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995 – il reddito “è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”, mentre alla sua formazione “concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”.
2.4. Pacifico il requisito anagrafico, è in discussione nella fattispecie esclusivamente la sussistenza del requisito reddituale.
Orbene, nel periodo d'imposta 2023 l'odierna istante non conseguiva alcun reddito, laddove il coniuge maturava un reddito complessivo di euro 6.240,00, come tale Persona_1 inferiore alla soglia all'uopo prevista per la fruizione del beneficio (pari – per la suddetta annualità – ad euro 13.085,02).
Tanto si evince dai modelli 730-2023, versati in atti dalla ricorrente (doc. 5).
2.5. A fondamento della pretesa restitutoria l' adduce, tuttavia, l'atto di compravendita CP_2
del 13.11.2023, con il quale acquistava dal coniuge , dietro Parte_1 Per_1
pagamento del corrispettivo di euro 70.770.59, la quota ideale di comproprietà, pari ad ½ indivisa dell'intero, delle unità immobiliari ivi descritte.
Sennonchè, l'importo innanzi indicato – lungi dal poter essere assimilato ad una qualche forma di reddito – costituisce solo il prezzo della vendita immobiliare.
Ed invero, come puntualizzato dalla giurisprudenza di merito,
“Il corrispettivo della vendita di immobili - tra l'altro - non è assoggettato ad imposta sul reddito delle persone fisiche, a meno che gli stessi non siano stati alienati prima del decorso di 5 anni dal loro acquisto, ed in tal caso l'alienante dovrà corrispondere un'imposta calcolata sull'eventuale incremento di valore dell'immobile e non sull'intero prezzo” (Corte
d'Appello di Roma-Sez. Lav., 25 gennaio 2018, n. 251).
In altri termini, ad esser tassata - in ipotesi di cessione a titolo oneroso di beni immobili - sarà la c.d. plusvalenza conseguita dall'alienazione, come si evince, del resto, dal dettato dell'art. 67, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. T.U.I.R.).
Nella specie, tuttavia, non v'è prova, né, ancor prima, specifica allegazione che la compravendita in questione abbia prodotto una plusvalenza rilevante ai fini della determinazione del reddito.
D'altro canto, l'operazione in esame non può neppure integrare un indice dal quale desumere, in via presuntiva, l'assenza di uno stato di bisogno, giacchè, a voler opinare nel senso CP_ auspicato dall' si attribuirebbe rilievo ai redditi potenziali del beneficiario,
4 contrariamente a quanto affermato dal più recente orientamento di legittimità che, come si è detto, valorizza il reddito effettivo e non l'astratta o potenziale capacità economica del soggetto.
2.6. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi l'irripetibilità della CP_ somma di euro 3.303,92, quale pretesa dall' con missiva del 14.3.2024 a titolo di ratei dell'assegno sociale indebitamente corrisposti per l'anno 2023.
Quanto, poi, all'anno 2024, l' ha dedotto quanto segue: “Nell'anno 2024, l'assegno CP_2 sociale le è stato concesso con una rata mensile di euro 344,67. L'importo da gennaio ad aprile 2024 per € 1.378,68 è stato compensato con quanto dovuto dalla ricorrente per
l'indebito, che si è così ridotto a € 3.303,92 (doc. 04 a debito 14 03 2024). Per i Parte_2 periodi successivi, l'assegno sociale è stato pagato come da cedolini allegati a cui si rinvia, dai quali risulta l'importo mensile dell'assegno per € 344,67 e il recupero nei cedolini di giugno e luglio di € 80,00 mensili per indebito (doc.ti da 05 cedolino 05 2024 a 07 cedolino
07 2024)” (pagg. 2 e 3 della memoria).
Orbene, posto che, per un verso, il maggior importo mensile di euro 526,54, quale rivendicato dalla ricorrente per l'anno 2024, non trova alcun riscontro documentale e che, per altro verso, la prestazione assistenziale è stata, di fatto, ripristinata a partire da maggio dello stesso anno,
CP_ l' va condannato a restituire a la somma di euro 1.378,68, che l'Ente ha Parte_1
utilizzato a parziale copertura del superiore indebito di euro 4.682,60, nonché le somme recuperate sui cedolini di giugno e luglio, in misura di euro 80,00 mensili (docc. 6-7,
CP_ fascicolo dell' .
Su dette somme competono gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore inferiore ad euro 5.200,00, tenuto conto dell'importo originario dell'indebito), con l'aumento del 10% per l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la CP_ consultazione dei documenti – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7107/2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
5 a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di euro 3.303,92,
CP_ quale pretesa dall' con missiva del 14.3.2024;
b) condanna l' resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di CP_2
euro 1.378,68, a titolo di ratei dell'assegno sociale per il periodo da gennaio ad aprile 2024, nonché delle somme trattenute sui ratei di giugno e luglio 2024, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.443,20, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 16/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7107 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco di Natale Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno sociale (art. 3 L. n. 335/1995)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.8.2024, – premesso di essere stata Parte_1
beneficiaria di assegno sociale cat. AS n. 04014417 e di essersi vista revocare la suddetta prestazione, con richiesta di restituzione di quanto corrispostole nel 2023 – adiva l'intestato
Tribunale, esponendo: che, in data 15.1.2024, essa istante aveva inoltrato apposita domanda di ricostituzione reddituale onde ottenere il ripristino della prestazione medesima;
che l' , con missiva dell'1.2.2024, aveva comunicato il rigetto di detta domanda, asserendo CP_2 che “nel corso del 2023 vi (era) stata una vendita di immobili da parte del coniuge di importo elevato pertanto non spetta l'assegno sociale per tutto il 2023”; che, nelle more, aveva CP_ ricevuto un'ulteriore missiva, datata 14.3.2024, con la quale l' le aveva comunicato un indebito pari ad euro 3.303,96, asseritamente maturato in conseguenza dell'erogazione dei ratei dell'assegno sociale per il periodo dall'1.1.2023 al 31.12.2023, con revoca della prestazione a partire dall'1.1.2024. Assumendo di avere diritto a beneficiare dell'assegno sociale nell'anno 2023, poiché in possesso sia del requisito anagrafico (avendo un'età superiore ai 66 anni e 7 mesi), sia di quello reddituale (in quanto coniugata e titolare di un reddito personale pari ad euro zero e coniugale pari ad euro 6.240,00, come tale inferiore a quello previsto dalla legge e pari ad euro 13.085,02), la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno sociale per l'intero anno 2023 dichiarando
l'irripetibilità della somma di euro 3.303,96, nonché al ripristino dell'assegno sociale a far data 01.01.2024 per un importo mensile pari ad euro 526,54, ovvero della minore o maggiore somma risultante dalla effettuanda istruttoria;
2. per l'effetto, ordinare all' di CP_1
corrispondere in favore dell'istante la somma maturata a titolo di arretrati a far data dal
1.01.2024 al 1.07.2024 pari ad euro 3.685,78 o di quella maggiore o minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge”. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che nulla avrebbe potuto riconoscersi alla ricorrente per l'anno 2023, avendo costei acquistato dal proprio coniuge, dietro un corrispettivo di euro 70.770,59 e senza peraltro notiziarne l'Istituto, un compendio immobiliare avente un valore di euro 41.300,00.
Evidenziava, altresì, che, nell'anno 2024, l'assegno sociale era stato ripristinato con il riconoscimento di un rateo mensile di euro 344,67.
Aggiungeva che i ratei della prestazione per il periodo da gennaio ad aprile 2024 erano stati posti in compensazione a parziale copertura dell'indebito (ridottosi, quindi, ad euro 3.303,92), laddove quelli inerenti al periodo da maggio a luglio dello stesso anno erano stati pagati “con la trattenuta mensile di euro 80,00 a giugno e luglio”.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 16.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema d'indebito (previdenziale ovvero, come nella specie, assistenziale), spetta a colui che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo
CP_ obbligo di restituire quanto l' previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (per tutte: Cass. S.U. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare
2 genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198).
2.2. Nella specie, l' comunicava a mediante lettera del 14.3.2024, il CP_2 Parte_1
ricalcolo dell'assegno sociale (pacificamente liquidato con decorrenza 1.1.2023), quantificando a suo carico un debito di euro 3.303,92, fino al 30.4.2024 (cfr. doc. 4, fascicolo di parte ricorrente).
CP_ La causale dell'indebito risulta, poi, ben spiegata nella missiva datata 1.2.2024, con cui l' nel rigettare la domanda di ricostituzione della prestazione per motivi reddituali, presentata il
15.1.2024, evidenziava che, nel corso dell'anno 2023, vi era stata “una vendita di immobili da parte del coniuge di importo elevato”, con conseguente non spettanza dell'assegno sociale
“per tutto il 2023” (cfr. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente).
Com'è evidente, la pretesa restitutoria avanzata dall'Ente poggia sull'asserita insussistenza del requisito reddituale previsto dalla legge ai fini della fruizione della prestazione in oggetto.
2.3. Tale essendo la ragione dell'indebito, giova a questo punto rammentare che l'assegno sociale si inserisce nel novero delle prestazioni economiche di assistenza sociale e costituisce, dunque, una prestazione erogata agli ultrasessantacinquenni, istituita in attuazione dell'art. 38 Cost., per far fronte al “particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza, risultando altre prestazioni - assistenza sanitaria, indennità di accompagnamento - preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidità o non autosufficienza, insorte in un momento nel quale non vi è più ragione per annettere significato alla riduzione della capacità lavorativa, elemento che, per contro, caratterizza le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti infrasessantacinquenni” (v. Corte cost. nn. 152 del 2020, 12 del 2019 e 400 del 1999).
Come rimarcato da Cass. n. 9560 del 2021, in continuità con Cass. n. 14513 del 2020, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale, ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, presuppone, oltre al requisito anagrafico, la sussistenza di uno stato di bisogno dell'assistito, ancorato al criterio oggettivo del limite reddituale normativamente fissato, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, sempre che non vi sia stato un intento fraudolento nel preordinare tale stato di bisogno (Cass. n. 24954/2021), poichè detto stato deve essere effettivo e non apparente (Cass. n. 33532/2023).
3 Occorre soggiungere che – come sancito dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995 – il reddito “è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”, mentre alla sua formazione “concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”.
2.4. Pacifico il requisito anagrafico, è in discussione nella fattispecie esclusivamente la sussistenza del requisito reddituale.
Orbene, nel periodo d'imposta 2023 l'odierna istante non conseguiva alcun reddito, laddove il coniuge maturava un reddito complessivo di euro 6.240,00, come tale Persona_1 inferiore alla soglia all'uopo prevista per la fruizione del beneficio (pari – per la suddetta annualità – ad euro 13.085,02).
Tanto si evince dai modelli 730-2023, versati in atti dalla ricorrente (doc. 5).
2.5. A fondamento della pretesa restitutoria l' adduce, tuttavia, l'atto di compravendita CP_2
del 13.11.2023, con il quale acquistava dal coniuge , dietro Parte_1 Per_1
pagamento del corrispettivo di euro 70.770.59, la quota ideale di comproprietà, pari ad ½ indivisa dell'intero, delle unità immobiliari ivi descritte.
Sennonchè, l'importo innanzi indicato – lungi dal poter essere assimilato ad una qualche forma di reddito – costituisce solo il prezzo della vendita immobiliare.
Ed invero, come puntualizzato dalla giurisprudenza di merito,
“Il corrispettivo della vendita di immobili - tra l'altro - non è assoggettato ad imposta sul reddito delle persone fisiche, a meno che gli stessi non siano stati alienati prima del decorso di 5 anni dal loro acquisto, ed in tal caso l'alienante dovrà corrispondere un'imposta calcolata sull'eventuale incremento di valore dell'immobile e non sull'intero prezzo” (Corte
d'Appello di Roma-Sez. Lav., 25 gennaio 2018, n. 251).
In altri termini, ad esser tassata - in ipotesi di cessione a titolo oneroso di beni immobili - sarà la c.d. plusvalenza conseguita dall'alienazione, come si evince, del resto, dal dettato dell'art. 67, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. T.U.I.R.).
Nella specie, tuttavia, non v'è prova, né, ancor prima, specifica allegazione che la compravendita in questione abbia prodotto una plusvalenza rilevante ai fini della determinazione del reddito.
D'altro canto, l'operazione in esame non può neppure integrare un indice dal quale desumere, in via presuntiva, l'assenza di uno stato di bisogno, giacchè, a voler opinare nel senso CP_ auspicato dall' si attribuirebbe rilievo ai redditi potenziali del beneficiario,
4 contrariamente a quanto affermato dal più recente orientamento di legittimità che, come si è detto, valorizza il reddito effettivo e non l'astratta o potenziale capacità economica del soggetto.
2.6. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi l'irripetibilità della CP_ somma di euro 3.303,92, quale pretesa dall' con missiva del 14.3.2024 a titolo di ratei dell'assegno sociale indebitamente corrisposti per l'anno 2023.
Quanto, poi, all'anno 2024, l' ha dedotto quanto segue: “Nell'anno 2024, l'assegno CP_2 sociale le è stato concesso con una rata mensile di euro 344,67. L'importo da gennaio ad aprile 2024 per € 1.378,68 è stato compensato con quanto dovuto dalla ricorrente per
l'indebito, che si è così ridotto a € 3.303,92 (doc. 04 a debito 14 03 2024). Per i Parte_2 periodi successivi, l'assegno sociale è stato pagato come da cedolini allegati a cui si rinvia, dai quali risulta l'importo mensile dell'assegno per € 344,67 e il recupero nei cedolini di giugno e luglio di € 80,00 mensili per indebito (doc.ti da 05 cedolino 05 2024 a 07 cedolino
07 2024)” (pagg. 2 e 3 della memoria).
Orbene, posto che, per un verso, il maggior importo mensile di euro 526,54, quale rivendicato dalla ricorrente per l'anno 2024, non trova alcun riscontro documentale e che, per altro verso, la prestazione assistenziale è stata, di fatto, ripristinata a partire da maggio dello stesso anno,
CP_ l' va condannato a restituire a la somma di euro 1.378,68, che l'Ente ha Parte_1
utilizzato a parziale copertura del superiore indebito di euro 4.682,60, nonché le somme recuperate sui cedolini di giugno e luglio, in misura di euro 80,00 mensili (docc. 6-7,
CP_ fascicolo dell' .
Su dette somme competono gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore inferiore ad euro 5.200,00, tenuto conto dell'importo originario dell'indebito), con l'aumento del 10% per l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la CP_ consultazione dei documenti – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7107/2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
5 a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di euro 3.303,92,
CP_ quale pretesa dall' con missiva del 14.3.2024;
b) condanna l' resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di CP_2
euro 1.378,68, a titolo di ratei dell'assegno sociale per il periodo da gennaio ad aprile 2024, nonché delle somme trattenute sui ratei di giugno e luglio 2024, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.443,20, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6