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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.4122 del 2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato il [...] a [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, alla Via Duca D'Aosta, n.61, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Gabriella Lauretta, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Trecase (Na), alla Via Vesuvio, n. 53
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.6.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione, cat. INVCIV n. 07354107, con decorrenza dall'1/06/2010; CP_ che l' con provvedimento emesso in data 6/11/2016, faceva la seguente comunicazione: “la informiamo che abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della sua pensione numero 07354107 categoria INVCIV a decorrere dal 1gennaio 2014, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2014” (cfr. doc. 1 ; CP_1 che l' costituiva un indebito assistenziale, in capo al ricorrente, per un importo CP_1 pari ad € 1.996,08 relativo alla pensione cat. Invciv n. 07354107, percepita dal ricorrente per il periodo dall' 1.1.2015 al 30.11.2016, in quanto lo stesso aveva ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto.
Tanto premesso, dedotta la illegittimità del recupero, per tutte le ragioni esposte in ricorso, adiva questo Tribunale chiedendo annullarsi l'indebito, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo, per tutti i CP_1 profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione. Lette le note di udienza, letto l'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
***** In punto di fatto va rilevato che l'indebito in esame è scaturito dalla richiesta dell' di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, in relazione alla pensione di CP_1 invalidità civile di titolarità del ricorrente, per presunto superamento del limite reddituale.
1 Con lettera raccomandata, notificata il 5.12.2016, al ricorrente veniva comunicato che,
a seguito di ricalcolo della prestazione cat. INV CIV n. 07354107, risultava un pagamento superiore a quanto dovuto di € 1.996,08, per il periodo dal gennaio 2015 al novembre 2016, per superamento dei limiti reddituali. Secondo la ricostruzione , nel caso in esame i CP_1 redditi rilevati sono quelli relativi all'anno 2014 del ricorrente, presentati in data 7.1.2016; il limite reddituale per il godimento dell'assegno sociale (dopo trasformazione dell'invalidità civile per limiti di età), pertanto, risultava ampiamente superato e non spettante per gli anni 2015 e 2016. Sulla base di tale nuova situazione reddituale, dal ricalcolo è derivato il detto debito. Come si rileva dagli atti in data 26.01.2016 il ricorrente ha comunicato all'Istituto i redditi del 2014 con 2 dichiarazioni (docc. nn. 2-3). In data 26.07.2017 ha poi presentato il modello 730/2017 redditi 2016.
Nella ipotesi in esame, la prestazione erogata (assegno sociale) è stata ridotta all'importo mensile di euro 364,90, in luogo di € 448,07, come si desume dal modello TE08 in atti.
Tuttavia, come si evince dalla documentazione in atti, non è avvenuto il superamento del limite reddituale per beneficiare della prestazione;
il ricorrente ed il coniuge non superavano il reddito coniugale di € 11.637,86; l'indebito non ha ragion di essere. Pertanto, il ricorso deve accolto. Spese secondo soccombenza.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara nulla dovuto dal ricorrente all' , per l'indebito per CP_1 cui è causa ed ordina all' la restituzione di quanto eventualmente medio tempore CP_1 decurtato;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.314 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Gabriella Lauretta.
Torre Annunziata, 6.3.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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