Sentenza 9 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00250/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2025, proposto da
SA CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta CH, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro il 10 ottobre 2017, n. 1296/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. ES LA e udito il difensore di parte ricorrente;
Osservato che IT CH ha agito in giudizio d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’ottemperanza del decreto ingiuntivo meglio indicato in epigrafe;
Osservato che, nelle more della trattazione del ricorso, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha corrisposto le somme portate dal titolo e ha anche rimborsato il contributo unificato anticipato per l’introduzione del giudizio di ottemperanza;
Ritenuto, pertanto, che la materia del contendere sia cessata;
Ritenuto che le spese di lite, escluso il contributo unificato, già rimborsato, vadano poste a carico dell’amministrazione, in considerazione del fatto che il ricorrente è stato costretto all’azione giudiziaria dal ritardo dell’amministrazione nel pagamento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria alla rifusione, in favore di IT CH, delle competenze di lite, che liquida in € 1.286,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO EA, Presidente
ES LA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES LA | VO EA |
IL SEGRETARIO