Articolo 38 della Legge 11 giugno 1962, n. 588
Articolo 37Articolo 39
Versione
18 luglio 1962
Art. 38.
E' autorizzata la concessione di contributi, in misura non superiore al 4,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive e di altre attrezzature complementari, anche di carattere sportivo, nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche.
I mutui di cui al precedente comma che, in deroga, alle vigenti leggi in materia, avranno un periodo di preammortamento di tre anni e un periodo di ammortamento di venti anni, non potranno superare il 75 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile.
E' altresi' autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito per la concessione di garanzie sussidiarie, sino al limita del 30 per cento dei mutui concessi, da regolarsi con un apposito fondo cui faranno anche carico gli oneri relativi al periodo di preammortamento e a quello di ammortamento eccedente la durata normale.
Entrata in vigore il 18 luglio 1962