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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Giovanni Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8451 R.G. 2021, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente
TRA
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Conte e dall'avv. Mario Lettieri.
ATTRICE
E
( , in persona del legale rappresenta pro tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Cappuccio e dall'avv. Monica Lamuro
CONVENUTA
NONCHE'
( , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresenta pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nando Costa
CHIAMATA IN CAUSA
E
( ) e Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
( , in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_4
CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti costituite reiteravano le conclusioni e le istanze svolte in corso di causa;
la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini previsti dal vecchio testo dell'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata.
L'istante società, a mezzo del proprio amministratore e legale rappresentante, deduce di essersi resa conto, nell'anno 2019, da una verifica degli estratti, che sul conto corrente n. 2928 acceso presso IP BA SP (ora la convenuta , risultavano addebitati assegni CP_1 “di cui non ricordava in alcun modo l'emissione e la sottoscrizione”. In particolare si trattava di n. 11 assegni di vario importo tutti emessi tra il 20-03-2018 e l'11-06-2018 per complessive
Euro 39.260,oo che “risultavano del tutto privi di qualsivoglia supporto causale” e dei quali, una volta ottenutane copia, l'amministratore della società istante aveva potuto constatare “che ognuno recava icto oculi firma apocrifa” (cfr. premessa citazione introduttiva).
La società istante, deducendo che la banca convenuta era responsabile del pagamento degli assegni in questione privi di firma autentica ne chiedeva la condanna al pagamento in suo favore dell'importo di Euro 39.260,oo oltre interessi legali ed oltre al risarcimento dei danni da determinarsi secondo equità.
La banca convenuta nel costituirsi tempestivamente in giudizio resisteva alla domanda deducendo che, anche per il caso in cui fosse stata accertata la apocrifia delle firme apposte agli assegni in questione, andava riconosciuta una responsabilità quanto meno concorrente in capo alla stessa parte istante. La convenuta chiedeva essere autorizzata a chiamare in causa alcuni dei beneficiari dei titoli in oggetto. Effettuata la chiamata in causa si costituiva delle tre parti chiamate la sola di che resisteva alla domanda. Controparte_2 Controparte_2
In corso di causa è stata espletata CTU grafologica (per altro sulla copia degli assegni in oggetto non essendo stati depositati gli originali non in possesso della banca convenuta in quanto negoziati con procedura di check truncation) all'esito della quale non sembrano sussistere dubbi che, per lo meno per la maggior parte degli assegni contestati, la firma apposta non è effettivamente attribuibile a quale legale rappresentante della CP_5
società istante.
Gli esiti della espletata CTU, tuttavia, non sembrano sufficienti ad integrare una responsabilità in capo alla banca convenuta e ad escludere la decisiva responsabilità
(valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cc) in capo alla stessa società istante derivata dalla negoziazione degli assegni.
In primo luogo va sottolineato come – circostanza non contestata – gli assegni in questione sono stati tutti negoziati in check truncation e cioè senza materialità, per cui non risultano restituiti alla banca trattaria (la convenuta) ma trattenuti dalle banche negoziatrici. Si trattava di assegni originali e cioè non falsificati nella materialità (pure questa è una circostanza non contestata) e la banca convenuta non poteva rendersi conto (in quanto non li ha negoziati né li ha visionati materialmente) della apocrifia della apparente firma apposta da . CP_5
Deve inoltre sottolinearsi come la parte istante, nella premessa della citazione introduttiva del presente giudizio, in alcun modo riferisce in ordine alle modalità di custodia dei due carnet da cui sono stati tratti gli 11 assegni contestati e non fornisce alcuna spiegazione in ordine alle possibili modalità con le quali tali assegni sono stati sottratti dai due carnet per essere poi illecitamente negoziati con firma falsa.
Inoltre la parte istante non ha contestato di aver ricevuto regolarmente gli estratti conto trimestrali per cui appare poco credibile che si sia resa conto solo nel 2019 (“in via del tutto casuale”) di assegni di cui non ricordava la emissione ma emessi tra il marzo ed il giugno
2018.
Va ancora sottolineato come – ed anche questa è una circostanza documentata dalla banca convenuta e comunque non contestata dalla parte istante – nel periodo relativo alla emissione degli assegni qui in contestazione la movimentazione del conto risulta caratterizzata esclusivamente quanto al “dare” proprio dall'addebito degli assegni qui disconosciuti e quanto all' “avere” dall'accredito (praticamente contestuale all'addebito degli assegni oggetto di pagamenti tardivi) di bonifici derivanti per lo più da finanziamenti in conto soci di tale sig.
(estraneo al presente procedimento) di importo esattamente corrispondente a quello Per_1
degli assegni di volta in volta addebitati.
Inoltre tutti gli assegni, come dedotto dalla banca convenuta, risultavano emessi in assenza di provvista e pagati tardivamente con le rimesse sopra indicate e giusta preavvisi di revoca da parte della banca (cfr. documentazione esibita) con conseguente addebito di interessi passivi mai contestati (nemmeno nel presente procedimento) dal legale rappresentante della società istante e a fronte dei quali il PE in data 20-06-2018 rilasciava specifica autorizzazione (cfr. documentazione esibita dalla banca). Trattasi in altre parole di assegni la cui provvista veniva di volta in volta ricostituita a dimostrazione di un sostanziale ratifica della avvenuta negoziazione dei titoli.
Infine deve sottolinearsi come la parte istante non ha specificamente contestato l'assenza dei rapporti causali sottostanti i singoli assegni per cui è causa deducendo ad esempio l'estraneità dei soggetti beneficiari dei titoli a qualsiasi rapporto con la società.
Per tali ragioni deve escludersi qualsiasi responsabilità in capo alla banca convenuta e non va esaminata la domanda proposta da essa banca solo in via subordinata nei confronti delle parti chiamate in causa.
Le ragioni della decisione costituiscono gravi motivi per compensare interamente tra tutte le parti le spese del procedimento e per porre definitivamente a carico di attrice e banca convenuta per la giusta metà ciascuna (in conformità del decreto di liquidazione emesso in corso di causa) le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda così provvede: rigetta la domanda attorea;
compensa tra tutte le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di parte istante e convenuta per la giusta metà ciascuna CP_1
le spese di CTU come già liquidate in virtù di apposito decreto emesso in corso di causa.
Così deciso in Napoli in data 15 aprile 2025.
IL GIUDICE UNICO