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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/10/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1939/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa LE NO Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1939/2025 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IA CR OD
e
(c.f. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. IA CR OD
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in data 22.05.2000 in Lenola (LT), sentenza del Tribunale di Firenze n. 144/2019 depositata in data 16/1/2019
(procedimento n. 14390/2018), rilevato il raggiungimento della maggiore età nonché dell'indipendenza economica ottenuta dai figli dei ricorrenti, e Per_1
quale circostanza sopravvenuta rispetto al tempo del divorzio con Per_2 conseguente necessaria modifica delle condizioni illo tempore previste in loro favore, in particolare quanto al contributo di mantenimento posto a carico del signor da corrispondere in favore dei entrambi i figli, la cui Controparte_1 somma viene tuttora trattenuta direttamente dal Comando di Livorno, direttamente dallo stipendio mensile del Sig. , con ricorso congiunto CP_1
1 depositato in data 29/5/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori
[...]
e chiedevano la modifica delle condizioni del CP_1 Parte_1 divorzio rassegnando le conclusioni che si riportano “[…] Previo accertamento dei fatti in narrativa, Voglia il Giudice modificare la Sentenza di Divorzio n. 144/2019 del Tribunale di Firenze, reso nel giudizio avente n. 14390/2018 dal Giudice istruttore
Dssa Virginia Mazzeo, in punto economico ovvero revocare l'onere di contribuzione del padre a favore dei figli, stante il fatto che e ad oggi sono Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, svolgendo regolare attività lavorativa;
consequenzialmente, Vorrà il Giudice adito disporre a far data dalla domanda
l'interruzione della trattenuta delle somme previste in Divorzio dallo stipendio del Sig.
esonerando il datore di lavoro dal versamento delle suddette somma a favore CP_1 della Sig.ra per le ragioni sopra esposte.” Pt_1
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti, in particolare della documentazione relativa alla posizione economica dei figli dei ricorrenti, e a dimostrazione della Per_1 Per_2 raggiunta indipendenza economica da parte loro.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese compensate tra le parti
P.Q.M.
A modifica della sentenza n.144/2019 depositata in data 16/1/2019, emessa dal
Tribunale di Firenze (procedimento n.14390/2018), il Tribunale così statuisce:
a) revoca il contributo al mantenimento posto a carico del signor
[...]
in favore di e , con cessazione, dalla data CP_1 Per_1 Parte_2 della domanda, di ogni trattenuta effettuata dal datore di lavoro in ragione delle precedenti statuizioni, oggi modificate;
b) fermo il resto.
c)spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 2/10/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa LE NO)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa LE NO Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1939/2025 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IA CR OD
e
(c.f. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. IA CR OD
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in data 22.05.2000 in Lenola (LT), sentenza del Tribunale di Firenze n. 144/2019 depositata in data 16/1/2019
(procedimento n. 14390/2018), rilevato il raggiungimento della maggiore età nonché dell'indipendenza economica ottenuta dai figli dei ricorrenti, e Per_1
quale circostanza sopravvenuta rispetto al tempo del divorzio con Per_2 conseguente necessaria modifica delle condizioni illo tempore previste in loro favore, in particolare quanto al contributo di mantenimento posto a carico del signor da corrispondere in favore dei entrambi i figli, la cui Controparte_1 somma viene tuttora trattenuta direttamente dal Comando di Livorno, direttamente dallo stipendio mensile del Sig. , con ricorso congiunto CP_1
1 depositato in data 29/5/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori
[...]
e chiedevano la modifica delle condizioni del CP_1 Parte_1 divorzio rassegnando le conclusioni che si riportano “[…] Previo accertamento dei fatti in narrativa, Voglia il Giudice modificare la Sentenza di Divorzio n. 144/2019 del Tribunale di Firenze, reso nel giudizio avente n. 14390/2018 dal Giudice istruttore
Dssa Virginia Mazzeo, in punto economico ovvero revocare l'onere di contribuzione del padre a favore dei figli, stante il fatto che e ad oggi sono Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, svolgendo regolare attività lavorativa;
consequenzialmente, Vorrà il Giudice adito disporre a far data dalla domanda
l'interruzione della trattenuta delle somme previste in Divorzio dallo stipendio del Sig.
esonerando il datore di lavoro dal versamento delle suddette somma a favore CP_1 della Sig.ra per le ragioni sopra esposte.” Pt_1
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti, in particolare della documentazione relativa alla posizione economica dei figli dei ricorrenti, e a dimostrazione della Per_1 Per_2 raggiunta indipendenza economica da parte loro.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese compensate tra le parti
P.Q.M.
A modifica della sentenza n.144/2019 depositata in data 16/1/2019, emessa dal
Tribunale di Firenze (procedimento n.14390/2018), il Tribunale così statuisce:
a) revoca il contributo al mantenimento posto a carico del signor
[...]
in favore di e , con cessazione, dalla data CP_1 Per_1 Parte_2 della domanda, di ogni trattenuta effettuata dal datore di lavoro in ragione delle precedenti statuizioni, oggi modificate;
b) fermo il resto.
c)spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 2/10/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa LE NO)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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