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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/12/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GA OM presidente
LL TT giudice relatore
Maria Federica Minervini giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 724/2024 promossa da
Parte_1
” (fall. 5/19 tribunale di Fermo), in persona del curatore fallimentare
[...]
autorizzato dal giudice delegato con decreto del 20.12.23, rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. Fabrizio Chioini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo,
c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione depositato in data 8 febbraio 2024
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Quinto e Simone Parissi ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dei nominati difensori, come da procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di risposta depositata in data 11 aprile 2024
1 CONVENUTI
Oggetto: azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore ex art. 2476 c.c.;
Conclusioni delle parti: precisate come da note scritte depositate nel termine di cui all'art. 189, comma primo, n. 1), c.c. e di seguito trascritte:
- per parte attrice: “Piaccia all'Onorevole Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in Materia di
Impresa, contrariis reiectis,
A) - dichiarare il signor , Amministratore Unico della società Controparte_1 [...]
”, responsabile per aver commesso le gravi inadempienze Parte_1 indicate nella narrativa della citazione introduttiva e degli atti successivi;
B) - per l'effetto, condannare lo stesso signor al risarcimento dei danni Controparte_1 per i motivi indicati nella citazione introduttiva e negli atti successivi in favore della
[...]
Parte_3
fino a concorrenza della somma di Euro trecentomila (€ 300.000,00), somma ridotta in
[...] via equitativa rispetto a quella di Euro 311.854,31 accertata nella relazione del Curatore ovvero di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'articolo 1226 del Codice Civile, oltre ad interessi legali
e rivalutazione monetaria;
C) - condannare il signor al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
Parte_3
della somma di Euro trentaquattromilaseicentoottanta (€ 34.680,00), quale compenso
[...] non dovuto a fronte dell'attività di amministratore per i motivi indicati nella narrativa della citazione introduttiva
e degli atti successivi, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo;
D) - con vittoria sia nelle spese che nelle competenze del presente giudizio e condanna alle spese delle spese di CTU (già pagate) e di CTP;
E) - munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione nonostante gravame come per legge.”.
- per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
- in via preliminare, per tutti i motivi spiegati in narrativa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto con ogni conseguente statuizione di legge;
nel caso in cui la Curatela del Controparte_2
Fallimento “ , depositi l'autorizzazione del comitato dei creditori alla Parte_3
2 formale rinuncia agli atti nei confronti del Sig. , condannare la Curatela attrice alla rifusione delle spese CP_2
e competenze di lite in favore del convenuto in quanto soccombente virtuale;
Controparte_2
- nel merito e comunque, rigettare la domanda di risarcimento avanzata dalla attrice in solido Pt_3 nei confronti dei Sig.ri e per essere la stessa totalmente infondata in fatto e Controparte_1 Controparte_2 in diritto;
- sempre nel merito, rigettare la domanda di restituzione della somma di € 34.680,00 avanzata dall'attrice nei confronti del Sig. per essere la stessa totalmente infondata e carente di ogni Controparte_1 presupposto di legge richiesto;
- condannare altresì l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1 e/o 3 c.p.c., in favore quantomeno del convenuto da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
Controparte_2
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ex art. 55/14 e ss.mm.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento della Pt_3
ha convenuto in giudizio, avanti questo tribunale, Parte_3 CP_1
e , rappresentando e deducendo che:
[...] Controparte_2
- con sentenza numero 10/2019 del 14.2.2019, il tribunale di Fermo ha dichiarato il fallimento della , nominando curatore Parte_3 Parte_2
(doc. n. 2 allegato all'atto di citazione);
[...]
- come riportato nella relazione ex art. 33 l.fall. del curatore (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione), dall'esame dei libri e delle scritture contabili della società fallita si è potuto evincere che la ha perso il capitale sociale e avrebbe dovuto essere sciolta ex art. Parte_3
2484, n. 4), c.c. già alla fine dell'esercizio 2016, alla luce delle rettifiche di bilancio operate, quando al contrario la società è stata messa in liquidazione solo il 6 dicembre 2018 ed è stata dichiarata fallita il 2 febbraio 2019 dietro presentazione di domanda di autofallimento;
- nelle more degli esercizi 2017 e 2018 l'amministratore ha intrapreso nuove iniziative imprenditoriali;
- secondo il curatore, in particolare, negli anni 2016 e 2017 i convenuti hanno falsificato i bilanci societari, contabilizzando ricavi di vendita e crediti verso clienti, nonostante la competenza di tale contabilizzazione appartenesse all'anno successivo, così ottenendo indebiti vantaggi, quali la sovrastima dei dati di bilancio dell'anno in corso, un'apparente solidità dello stato patrimoniale e la posticipazione dello stato di insolvenza;
3 - stando ai calcoli del curatore, nello specifico, i ricavi di vendita e i crediti verso clienti sono stati sovrastimati nell'anno 2016 di €. 575.383,69 e nell'anno 2017 di €. 690.301,47;
- grazie a tali falsificazioni la società ha potuto accedere ad affidamenti bancari - altrimenti non ottenibili - concessi dalla Banca Intesa San Paolo s.p.a. per un importo totale di €. 324.000,00;
- per tali fatti sono stati rinviati a giudizio innanzi presso il tribunale di Fermo gli odierni convenuti, accusati di aver commesso i reati di bancarotta semplice e di ricorso abusivo al credito, ed il relativo procedimento penale (RGNR 627/2021) pendente al momento dell'introduzione del giudizio (doc. n. 4 allegato all'atto di citazione).
Per tutte le circostanze di cui sopra, parte attrice ha proposto l'azione di responsabilità ex artt. 146, secondo comma, l.fall. e 2476 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2392, 2393, 2394,
2394bis, 2485 e 2486 c.c., nonché con l'art. 2043 c.c., nei confronti di e Controparte_1
nelle rispettive qualità di amministratore unico e direttore generale della Controparte_2 [...]
chiedendo la condanna in solido degli odierni convenuti al risarcimento dei Parte_3 danni causati alla società ed ai terzi creditori, quantificati in €. 300.000 (differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
nonché domanda di condanna di alla restituzione della somma di €. 34.680,00, quale Controparte_1 compenso a lui versato per l'attività di amministratore nell'anno 2016, quando la società era già in stato di insolvenza.
2. I convenuti hanno contestato tutto quanto sostenuto da parte attrice e chiesto il rigetto delle domande attoree eccependo e deducendo:
i) il difetto di legittimazione passiva di atteso che egli non ha mai Controparte_2 ricoperto il ruolo di direttore generale, essendo stato nominato, piuttosto, direttore amministrativo della con poteri dotati di autonomia limitata e senza alcun Parte_3 compenso ulteriore, come da verbale di assemblea del 9.9.2013;
ii) l'infondatezza e il difetto di prova delle condotte contestate agli odierni convenuti;
iii) l'inutilizzabilità nel caso di specie del criterio differenziale per la quantificazione dei danni, dato che la curatela ha avuto a disposizione tutte le scritture contabili, mentre suddetto criterio può essere utilizzato solo nel caso di impossibilità di ricostruire i dati in modo così analitico da individuare le conseguenze dannose dei singoli atti illegittimi;
iv) l'inammissibilità di un'azione di responsabilità esperita al fine di ottenere la restituzione
4 dei compensi ricevuti da controparte avrebbe potuto esperire, al massimo, CP_1 un'azione ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 67 l.fall., i cui termini, tuttavia, sono ormai spirati.
Per tutti i motivi di cui sopra, i convenuti hanno chiesto in via preliminare l'estromissione dal giudizio di e nel merito l'integrale rigetto delle domande avanzate da parte Controparte_2 attrice.
3. Le parti hanno depositato le relative memorie istruttorie ex art. 171ter c.p.c..
Con ordinanza del 1.7.2024 il giudice istruttore ha ammesso tutti i mezzi di prova indicati da parte attrice (interrogatorio formale di prova testimoniale, un Parte_4 testimone, e CTU).
Alla successiva udienza dell'11.10.2024 sono stati espletati l'interrogatorio formale di e e l'escussione del testimone Controparte_1 Controparte_2 Testimone_1
Alla seguente udienza del 15.11.2024 il giudice istruttore ha conferito al CTU designato i seguenti quesiti: “1) accerti il CTU la data in cui si è verificata una causa di scioglimento della società ex art.
2484 c.c., previa rettifica se del caso dei bilanci;
2) accerti il CTU se sussistono i profili di colpa allegati in citazione in capo ai convenuti;
3) accerti e quantifichi i danni prodotti al patrimonio dell'impresa causalmente riconducibili alle condotte colpose loro rispettivamente imputabili;
salvo che dagli atti di causa risulti la prova di un diverso ammontare, provveda a quantificare – ove possibile – il danno in misura pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di dichiarazione di fallimento e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Solo in subordine, ove per cause dovute alla irregolarità o incompletezza della documentazione consegnata al curatore dall'amministratore o per altre specifiche ragioni non possa utilizzarsi il criterio dei c.d. netti patrimoniali, determini il danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nel fallimento”. La CTU è stata depositata il 24.4.2025.
Con successiva ordinanza del 6.6.2025, il giudice istruttore ha fissato l'udienza del
7.11.2025 per la remissione della causa al collegio per la decisione e ha assegnato alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. (60;30;15).
Le parti hanno depositato i relativi scritti. Al riguardo si precisa che con le note di precisazione delle conclusioni depositate nel primo termine di cui all'art. 189 c.p.c. parte attrice ha rinunciato alla domanda spiegata nei confronti di viceversa, parte convenuta Controparte_2
5 ha avanzato domanda di condanna ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. nei confronti della curatela.
4. Attesa l'intervenuta rinuncia da parte dell'attrice alla domanda proposta nei confronti di l'odierno scrutinio concerne la sola posizione dell'amministratore unico Controparte_2
salvo quando si dirà in merito alla condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Controparte_1
Le domande spiegate da parte attrice sono infondate e vanno rigettate per le seguenti motivazioni.
Giova qui richiamare i principi di diritto consolidati in merito alla responsabilità dell'amministratore.
4.1. L'art. 2476, primo comma, c.c. prevede che “gli amministratori sono responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per
l'amministrazione della società. […]”.
In punto di riparto dell'onere della prova, in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere data prova previa conferente indicazione, l'inadempimento - da parte dell'amministratore - degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi: per gli amministratori di s.r.l., al pari di quelli delle s.p.a., è richiesta la diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. per il professionista.
Ai fini della risarcibilità del preteso danno, l'attore deve poi anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960 del
2005).
A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU
26972 del 2008) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto
6 di danno-conseguenza. Dunque la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori, e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti. Infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr.
Cass. 22911 del 2010).
4.2. La responsabilità nei confronti dei creditori sociali, di natura extracontrattuale in quanto presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio fra le parti, sussiste invece nel caso in cui il comportamento degli amministratori sia stato tale da determinare una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo, per difetto, ad assolvere alla sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.) al soddisfacimento dei debiti assunti nei confronti dei creditori sociali, con conseguente responsabilità degli amministratori, tenuti a risarcire il relativo danno.
Già prima della novella apportata dal d. lgs. n. 14 del 2019, non si dubitava che, benché
l'art. 2476, sesto comma, c.c. prevedeva espressamente la responsabilità dell'amministratore solo per i danni sofferti direttamente dal singolo socio o dal terzo, detta tutela spettasse appunto anche ai creditori sociali, con conseguente responsabilità in capo agli amministratori. La norma è stata poi introdotta all'attuale sesto comma.
In caso di fallimento, oggi liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, sia quella sociale sia quella esercitabile dai creditori (cfr. a quest'ultimo
7 riguardo Cass. S.U. n. 1641 del 2017), è esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146
l.fall., ora art. 255 c.c.i.
Invero, l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma secondo, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394
c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Peraltro, tali azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione (cfr. e multis Cass. n.
3552 del 2023, Cass. n. 24715 del 2015; Cass. n. 10378 e 15955 del 2012, Cass. n. 17033 del 2008).
Il curatore oltre ad essere legittimato ad esercitare l'azione civile in sede penale per il risarcimento del danno da bancarotta preferenziale (art. 216, comma terzo l.fall.), è legittimato anche ad esercitare in sede civile la stessa azione ex artt. 185 c.p.c., 2043 e 2059 c.c.
Inoltre egli è legittimato ad esperire, questa volta solo in sede civile, azione per il danno derivante dall'illecito costituito dalla condotta corrispondente a quella penalmente rilevante, e cioè il pagamento preferenziale, che è connotata da elementi di disvalore (la violazione del divieto di effettuare pagamenti preferenziali, che deriva da norma inderogabile: art. 2741 c.c.) più che sufficienti per fondare l'illecito civile e la responsabilità degli amministratori che violano quella regola, essendo invece irrilevanti gli elementi che integrano in modo specifico la fattispecie penalmente rilevante (animus favendi: scopo di favore taluno dei creditori).
In particolare, gli “obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale” (art. 2394, comma primo, c.c.), la cui violazione genera responsabilità degli amministratori verso i creditori, vanno considerati e interpretati, appunto, in relazione alla funzione di garanzia che il patrimonio sociale svolge verso i creditori stessi, specie proprio quando il patrimonio “risulta insufficiente per il soddisfacimento dei loro crediti” (art. 2394, comma secondo, c.c.).
Ne discende che, tra tali obblighi, è da annoverare certamente quello del rispetto della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.), con la conseguenza che il pagamento preferenziale, essendo lesivo di quell'integrità patrimoniale, risulta potenziale fonte di danno per i creditori sociali. Tale
8 potenzialità si realizza al momento dell'apertura formale del concorso dei creditori, con l'inizio della procedura concorsuale.
Il danno che connota tanto il delitto quanto l'illecito civile è dunque danno alla par condicio creditorum , perciò alla massa dei creditori, non ad uno od alcuno di essi in particolare, e si configura come danno da mancata falcidia del credito pagato per intero ovvero da maggiore falcidia dei crediti ammessi, essendo dunque pari alla differenza tra quanto il creditore ha acquisito a titolo di pagamento e quanto avrebbe acquisito in moneta fallimentare, tale essendo l'ammontare della somma che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata ripartita, secondo le relative regole, tra tutti gli altri creditori (cfr. tribunale di Milano 28 luglio 2022, la cui motivazione si cita ampiamente;
tribunale di Milano 14 settembre 2021; tribunale Catanzaro 15 gennaio 2024; Cass., sez. un., n.
2079 del 2006; Cass. n. 8426 del 2013).
Il pagamento preferenziale costituisce, da parte degli amministratori, una violazione di legge (art. 2471 ed art. 216 l.fall.) che arreca danno alla massa dei creditori ed esso genera responsabilità degli amministratori ex artt. 1173, 1218 (o 2043) e 2394 c.c.
Il danno prodotto dal pagamento preferenziale non è un danno diretto al patrimonio della società fallita, ma appunto allo stesso considerato per la sua funzione di garanzia sub specie di ripartizione secondo il principio par condicio creditorum e l'azione risarcitoria non mira a reintegrare il patrimonio sociale ma a risarcire la procedura del danno procurato alla massa dei creditori, nei termini suindicati. Tuttavia, è ben possibile ipotizzare che il pagamento preferenziale possa determinare danni patrimoniali diretti per effetto della illegittima dispersione di liquidità.
L'azione di responsabilità verso i creditori non può essere confusa con le azioni revocatorie di cui agli artt. 66 e 67 l.fall., poiché quelle sono dirette contro i creditori che hanno ricevuto i pagamenti, questa nei confronti dell'amministratore che li ha effettuati e i presupposti delle due azioni sono ben diversi. Ora, è vero che il danno che le due azioni mirano a ristorare è lo stesso, ma ciò significa solo che il curatore ha a disposizione due azioni diverse per ottenere il risarcimento dello stesso danno, salvo che, come ovvio, non può ottenere due volte il risarcimento di quello stesso danno. Dunque le due azioni, revocatoria e risarcitoria, in linea generale e di principio, concorrono, salvo il limite appena evidenziato.
4.3. In relazione all'ambito di applicabilità dell'art. 2476 c.c. e quindi anche del potere di intervento del tribunale, va poi ricordato che la responsabilità dell'organo amministrativo può essere desunto non da una scelta di gestione - come tale non sindacabile in quanto conseguente
9 a scelte di natura imprenditoriale, ontologicamente connotate da rischio (c.d. business judgment rule)
- ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta. In altre parole in questi casi - si esclude evidentemente l'ipotesi del dolo - è solo l'omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell'atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell'obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società o dei terzi (cfr. Cass. 3652 del
1997; Cass. 5718 del 2004; Cass. 3409 del 2013; Cass. 1783 del 2015).
Pertanto, il giudizio sulla sussistenza, in relazione ad una determinata operazione, di una violazione da parte dell'amministratore della clausola generale di agire con diligenza può riguardare non le scelte di gestione, caratterizzate da rischio e rientranti nella libertà imprenditoriale (art. 41, comma primo, Cost.), ma solo la diligenza mostrata dall'amministratore stesso nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.
4.4. In punto di quantificazione del danno, si è registrato nel corso del tempo una significativa evoluzione giurisprudenziale che ha segnato il passaggio da una responsabilità oggettiva ad una responsabilità per danni.
Al più risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno imputabile agli amministratori per condotte illecite poteva essere commisurato alla differenza fra attivo realizzato e il passivo accertato in sede fallimentare, oggetto di numerose critiche ad opera della dottrina, si
è andato affermando un orientamento giurisprudenziale, ormai pacificamente consolidato (Cass.
n. 7606 del 2011; Cass. n. 5876 del 2011; Cass. n. 16050 del 2009; Cass. n. 9616 del 2009; Cass.
n. 16211 del 2007; Cass. n. 3032 del 2005; Cass. n. 2538 del 2005; Cass. n. 10488 del 1998; Cass.
n. 9252 del 1997), in base al quale viene riconosciuto come risarcibile il solo danno che sia conseguenza immediata e diretta delle condotte antigiuridiche poste in essere dagli amministratori e di cui è necessario fornire idonea dimostrazione.
Tra i vari criteri equitativi elaborati dalla giurisprudenza per la quantificazione del danno si deve richiamare anche il criterio dei netti patrimoniali, oggi positivamente riconosciuto all'art. 2486, terzo comma, c.c., con le modifiche apportate dal codice della crisi (C. 4347/22; C.
24431/2019; C. 9983/2017; C. 2538/2005).
10 Entrambi i criteri sono frutto di una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226
c.c. Il terzo comma dell'art. 2486 c.c. ha mantenuto immutata la condotta inadempiente dell'amministratore e il diritto al risarcimento del danno cagionato, ma ha invece codificato il meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio, secondo i precedenti approdi della giurisprudenza, ritenuti legittimi dalla Corte di cassazione. Si tratta, dunque, dell'indicazione di un metodo ai fini risarcitori, il cui destinatario è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l'art. 2486, comma terzo, c.c., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto. La Cassazione ha da ultimo precisato che, avendo la norma tale contenuto, essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, perché rivolta a stabilire un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società (Cass. n. 5252 del 2024; Cass. n. 8069 del
2024).
Il criterio dei c.d. netti è utilizzato, in primo luogo, nel caso di intervenuta perdita del capitale sociale oltre un terzo (con conseguente obbligo per gli amministratori di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e di iscrizione nel registro delle imprese) ove l'amministratore violi l'obbligo di gestione conservativa dell'impresa ex art. 2486 c.c., sia possibile individuare il momento in cui il capitale sociale è andato perso, di talché il successivo aggravamento della situazione di crisi della società deve ascriversi all'ingiustificata e illegittima inerzia degli amministratori.
Ulteriore condizione per il ricorso a detto criterio è che deve essere impossibile una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili e a condizione che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore.
Il danno può essere quindi quantificato nella differenza che risulta dalla comparazione tra la situazione patrimoniale della società riferita alla data in cui si è verificato la causa di scioglimento o l'insolvenza, e la situazione patrimoniale riferita alla data della dichiarazione di fallimento.
11 Quando è invece allegato e provato un diverso ammontare del danno questo sarà liquidato in maniera specifica, e non invece ricorrendo al criterio residuale (cfr. Cass. n. 13220 del 2021;
Cass. n. 8069 del 2024).
L'ulteriore criterio residuale, c.d. del deficit fallimentare, seppur non più utilizzato in maniera primaria, ha mantenuto una funzione di criterio suppletivo quale parametro di riferimento utilizzato nell'ambito delle valutazioni equitative ex art. 1226, in tutte quelle situazioni
- quali, ad esempio, la mancata tenuta delle scritture contabili o la loro totale inattendibilità - nelle quali risultava impossibile fornire una quantificazione dei danni imputabili agli amministratori per le condotte illecite dai medesimi tenute e dimostrate (Cass. n. 27610 del 2019; corte appello
Catania, 16.1.2020; trib. Bologna, 2.12.2019).
Proprio con riferimento all'aspetto di utilizzabilità del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, si sono da ultimo espresse le sezioni unite della Cassazione (Cass. S.U. n.
9100 del 2015) che hanno precisato che è necessario individuare preliminarmente se e quale tra gli inadempimenti qualificati (specifici) in cui può incorrere l'amministratore di società, e che l'attore deve aver allegato quale ragione della sua domanda risarcitoria, sia astrattamente efficiente a produrre un danno che si assuma corrispondente all'intero deficit patrimoniale accumulato dalla società fallita e accertato nell'ambito della procedura concorsuale.
Lo potrebbero essere, in ipotesi, soltanto quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate da far pensare che, proprio a cagione di esse, l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza (ma, se avessero soltanto aggravato il dissesto, unicamente tale aggravamento potrebbe essere ricollegato a quelle violazioni).
Qualora, viceversa, una tale ampiezza di effetti dell'inadempimento allegato non sia neppure teoricamente concepibile, la pretesa d'individuare il danno risarcibile nella differenza tra passivo e attivo patrimoniale, accertati in sede fallimentare, risulta priva di ogni base logica: non fosse altro perché l'attività d'impresa è intrinsecamente connotata dal rischio di possibili perdite, il cui verificarsi non può quindi mai esser considerato per sé solo un sintomo significativo della violazione dei doveri gravanti sull'amministratore, neppure quando a costui venga addebitato di esser venuto meno al suo dovere di diligenza nella gestione, appunto in quanto non basta la gestione diligente dell'impresa a garantirne i risultati positivi.
12 Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare - in quanto tale e nella sua interezza - sia di regola la naturale conseguenza dell'essersi protratta la gestione dell'impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l'ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all'amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un'impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta l'immediata e automatica cessazione di ogni genere di costo legato all'esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell'attività d'impresa.
Se dunque, per le ragioni appena esposte, non pare predicabile che, in difetto di specifiche ragioni che lo giustifichino, il deficit patrimoniale fatto registrare dalla società in fallimento venga automaticamente posto a carico dell'amministratore come conseguenza della violazione da parte sua del generale obbligo di diligenza nella gestione dell'impresa sociale, tanto meno una simile conclusione sarebbe giustificabile quando l'inadempimento addebitato al medesimo amministratore si riferisca alla violazione di doveri specifici (come ad esempio la corretta tenuta delle scritture contabili), cui corrispondono comportamenti potenzialmente idonei a determinare,
a carico del patrimonio sociale, soltanto effetti altrettanto specifici e ben delimitati.
Le sezioni unite citate hanno quindi precisato che l'applicazione del principio della prossimità o disponibilità della prova, spesso invocato nel caso di mancanza delle scritture contabili della società, postula pur sempre che l'attore abbia allegato un inadempimento del convenuto almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui pretende il risarcimento. Solo a tale condizione si potrà ipotizzare il suo esonero dalla dimostrazione del nesso di causalità che (soprattutto in senso giuridico) deve esistere tra l'inadempimento e il danno, se la prova dipenda da fatti o circostanze di cui egli non è in grado di disporre e che sono invece nella disponibilità del convenuto. Ma la mancanza o l'irregolarità della contabilità sociale, come già detto, non sono legate da alcun potenziale nesso eziologico con il danno costituito dal deficit patrimoniale accertato in sede fallimentare.
13 5. Tanto precisato in punto di diritto, applicando i principi appena richiamati al caso di specie, si rileva, in primo luogo che, all'esito dell'istruttoria, l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, difettando agli atti la prova del fatto ( l'anticipata perdita del capitale sociale di quasi due anni) costituente il presupposto dell'allegato inadempimento dell'amministratore (la gestione non conservativa della società), causa del danno di cui è stato domandato il risarcimento (aggravamento della situazione debitoria nei confronti delle banche, dell'erario e enti di previdenza, dei fornitori, agenti, servizi, per compensi amministratori).
La curatela, infatti, ha sostenuto che l'inadempimento posto in essere dall'amministratore sarebbe consistito nella non corretta contabilizzazione nei bilanci del 2016 e 2017 dei ricavi di vendita e dei crediti verso clienti che sarebbero stati contabilizzati nell'anno precedente rispetto a quello di esatta competenza. Tale operazione, comportando la sovrastima dei dati di bilancio dell'anno in corso avrebbe posticipato la perdita del capitale sociale dal 2016, anno in cui la società avrebbe in realtà perso il suo intero capitale sociale, al 2018, anno in cui la società è stata infine sciolta ex art. 2484, n. 4), c.c., con conseguenti danni alla società per €. 300.000 conseguenza della protratta attività non conservativa posta in essere dall'amministratore.
Più nello specifico il curatore, nell'integrazione della relazione ex art. 33 (doc. n. 3 CP_3 allegato all'atto di citazione), ha allegato che, citando le singole rilevazioni effettuate nel 2016, a titolo di esempio:
“In data 30.12.2016 la società fallita ha registrato, con diverse scritture contabili del
seguente tenore “Cliente xxx a Ricavi Vendite LI/TE/EE” riportanti la descrizione “CRED.
V/CALZ. ” e annotate nel libro giornale dalla pag.2016/706 alla pag.2016/712 Controparte_4 rispettivamente dalla registrazione nr.9752 alla nr. 9845 (all.1), crediti verso clienti (all.2) e ricavi di vendita
LI (all.3), TE (all.4) e EE (all.5) anticipandone la competenza in relazione alla effettiva consegna dei prodotti finiti avvenuta nell'anno successivo, per importi corrispondenti agli imponibili delle fatture.
Successivamente, nell'anno 2017, vengono emesse nei confronti dei medesimi clienti le fatture di vendita.
Vengono nello specifico effettuate le seguenti registrazioni contabili “Cliente xxx a Cliente xxx”, annotate nel libro giornale dalla pag.2017/21 alla pag.2017/135 (all.6).
Con tale scrittura, contestualmente alla rilevazione del credito derivante dall'emissione della fattura di vendita, viene stornato l'importo dell'imponibile già registrato nel 2016 come sopra evidenziato.
Di seguito si riportano alcuni esempi relativi alle registrazioni effettuate in relazione a clienti EE, LI ed TE:
14 […]
Per effetto di tali scritture emerge come in relazione al predetto cliente:
a) I ricavi di vendita, posta attiva di Conto Economico, vengono contabilizzati nell'anno 2016 per €
20.452,10, senza l'emissione della fattura di vendita;
b) I crediti verso il cliente, inizialmente contabilizzati nel 2016 per € 20.452,10, vengono stornati nel
2017 per l'intero importo di € 20.452,10 (€ 19.847,90+€ 604,20);
c) Viene contestualmente creato nel 2017 il reale credito nei confronti del cliente derivante dall'emissione delle fatture di vendita nr.20 del 24/01/2017 di € 19.847,90 e nr.150 del 20/02/2017 di € 604,20.
[…]
Per effetto di tali scritture emerge come in relazione al predetto cliente:
a) I ricavi di vendita, posta attiva di Conto Economico, vengono contabilizzati nell'anno 2016 per €
8.772,30, senza l'emissione della fattura di vendita;
b) I crediti verso il cliente, inizialmente contabilizzati nel 2016 per € 8.772,30, vengono stornati nel
2017 per l'intero importo di € 8.772,30;
c) Viene contestualmente creato nel 2017 il reale credito nei confronti del cliente derivante dall'emissione della fattura di vendita nr.176 del 28/02/2017 di € 8.772,30” (pag. 3 a 5 della relazione cit.).
“[…]con l'artifizio sopra esposto la società fallita non abbia rispettato le normative civilistiche in materia di redazione del bilancio né i principi contabili di riferimento.
Sul piano civilistico, l'articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, cod. civ. stabilisce difatti che, nella redazione del bilancio, “(…) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento (…)”. Inoltre, la richiamata norma prevede che “(…) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (…)” (comma 1,
n. 4).
Sul punto, il principio contabile nazionale, Oic 11, che si occupa del bilancio di esercizio e, più specificamente, delle sue finalità e dei postulati, ha chiarito che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi incassi e pagamenti. Inoltre, il predetto principio contabile articola il tema della
“competenza economica”, distinguendo i profili relativi ai ricavi da quelli relativi ai costi.
I ricavi sono di competenza dell'esercizio quando – come regola generale – si verificano le seguenti due condizioni:
1. il processo produttivo del bene o servizio è stato completato;
15
2. lo scambio è già avvenuto, con un passaggio sostanziale e non solo formale del titolo di proprietà.
Questo momento viene individuato ed è rappresentato, sempre secondo il principio contabile, dalla spedizione dei beni o dal momento in cui i servizi «sono resi e sono fatturabili». Quindi, per i beni vi è un diretto riferimento alla loro spedizione” (pag. 18 e 19) Se le perdite fossero state correttamente contabilizzate vi sarebbe stata una sopravvenienza passiva tale da provocare lo scioglimento della società e la cessazione dell'attività già al
31/12/2016.
Pertanto, fin da tale data, vista la consapevolezza dell'occultamento operato come sopra descritto dato che la consegna e fatturazione dei prodotti finiti è stata fatto solo a distanza di pochi giorni dalla contabilizzazione invece del “ricavo”, l'organo amministrativo, nel caso l'amministratore unico e il direttore generale, hanno invece gestito la società in presenza di una causa di scioglimento con aggravamento della sua esposizione debitoria nei confronti dei creditori sociali, provocando un passivo fallimentare accertato di € 1.313.898,49 “a fronte di irrilevanti attività”.
Non vi sono allegazioni in ordine all'inesistenza dei ricavi.
A fronte di tali allegazioni, per provare la data in cui ciascun ricavo di vendita sarebbe dovuto essere contabilizzato la curatela ha depositato le situazioni contabili, il libro giornale, i mastrini contabili.
La CTU ha evidenziato sul punto che:
“Sostanzialmente quindi, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2018 la società, al momento dell'emissione delle fatture di vendita, ha rilevato nell'attivo dello Stato Patrimoniale, alla voce C II 1) “Crediti verso clienti”, il credito originatosi;
contestualmente ha stornato, in contropartita, con pari importo, nell'attivo dello
Stato Patrimoniale, alla voce C II 1) “Crediti verso clienti”, l'imponibile che era stato precedentemente registrato il 30.12.2017 alla medesima voce. Mediante tali registrazioni pertanto la società ha dato conto dell'emissione della fattura ed ha contestualmente stornato il credito contabilizzato l'anno precedente” (pag. 15).
In punto di principi contabili la CTU ha rilevato:
“
i Per il principio di competenza dettato dal codice civile all'art. 2423 bis n. 3 (Principi di redazione del bilancio) “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento”. Secondo tale principio, un costo è di competenza dell'esercizio se è sostenuto nel corrispondente periodo amministrativo o se ha dato nello stesso la sua utilità o se ha trovato copertura nel suo correlativo ricavo;
un ricavo è di competenza dell'esercizio se è conseguito nel corrispondente periodo amministrativo
e se ha trovato nello stesso il suo correlativo costo.
16 Corollario fondamentale del principio di competenza economica è la cd. “correlazione costi-ricavi”, con la quale si intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, imponendo così di stabilire, in primo luogo, la competenza dei ricavi e, correlativamente, quella dei costi a questi riferibili.
ii Ai sensi del principio contabile OIC 34 “Ricavi”, il metodo di rilevazione dei ricavi è distinto tra vendita di beni e prestazione di servizi.
I ricavi per vendita di beni sono rilevati quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita;
b) l'ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile.
Il trasferimento sostanziale dei benefici avviene quando la società trasferisce alla controparte la capacità di decidere dell'uso del bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva. I benefici sono intesi come i possibili flussi di cassa che si possono ottenere direttamente o indirettamente dal bene.
I ricavi per prestazione di servizi sono rilevati a conto economico in base allo stato di avanzamento se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
a) l'accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore maturi via via che la prestazione è eseguita;
b) l'ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.
Nel caso in cui la società non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.
Quindi, in estrema sintesi, da un punto di vista contabile, si sostiene un ricavo:
- nel caso di cessione di beni, nel momento in cui il bene è giuridicamente passato all'acquirente (ossia quando sono stati trasferiti a lui rischi e benefici); normalmente questo trasferimento si ottiene con la consegna del bene che è riscontrabile grazie alla data riportata nel documento di trasporto del bene stesso;
- nel caso di prestazioni di servizi, nel momento in cui il servizio che abbiamo reso è stato completato o, nel caso di servizi continuativi (come per esempio un affitto attivo), il ricavo si registrerà con un criterio di proporzione temporale.
Ai sensi del principio contabile OIC 15 “Crediti”:
- i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
a) il processo produttivo dei beni è stato completato;
b) si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici;
17 - i crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata. iv. Al fine di determinare in maniera corretta il risultato d'esercizio e quindi rispettare il principio di competenza economica, al termine dell'esercizio occorre effettuare una serie di scritture contabili di assestamento, ovvero delle scritture di fine periodo che modificano, con operazioni di storno e di integrazione, i «dati grezzi» desunti dalla contabilità generale al fine di:
- trasformare i valori di conto rilevati secondo il principio della competenza temporale (o data temporale) in valori calcolati secondo il principio della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione dell'esercizio (principio della competenza economica);
- consentire una valutazione prudenziale dei componenti del patrimonio desumibili dalle scritture contabili.
v. Tra le scritture di assestamento vi sono quelle di integrazione che permettono di imputare ad un dato periodo amministrativo i componenti di reddito (sia positivi che negativi) che, pur essendo di competenza, non sono stati rilevati attraverso le operazioni di esercizio;
tra queste troviamo le scritture relative alle fatture da emettere.
Quindi, se un'azienda ha venduto prodotti senza aver emesso fattura, al termine dell'esercizio dovrà integrare i ricavi con quelli derivanti dall'avvenuta cessione, registrando, allo stesso tempo, un credito presunto, perché non ancora certo nell'ammontare.
Il conto usualmente utilizzato è il conto “Fatture da emettere” che confluisce in bilancio nell'attivo dello
Stato Patrimoniale alla voce C II 1) “Crediti verso clienti” dato che trattasi di un credito di natura commerciale;
nel Conto Economico invece rientrano nella voce A 1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.
La registrazione sarà: […]
Quindi, al momento dell'emissione della fattura, i conti movimentati sono tutti conti di Stato Patrimoniale, in quanto l'effetto economico della vendita del bene è già stato rilevato nell'esercizio precedente. Tralasciando la scrittura relativa all'IVA6, quello che emerge da questa registrazione è che il credito si “trasforma”; ovvero viene chiuso il conto “fatture da emettere” (poiché la fattura è stata effettivamente emessa) e viene aperto il credito verso il cliente. Tale credito si chiuderà poi con l'incasso della fattura.
Tanto premesso qualora alla chiusura degli esercizi al 2016 ed al 2017 si fossero verificate le condizioni previste dall'OIC 15 e dall'OIC 34 ai fini della contabilizzazione dei crediti e dei ricavi oggetto dell'eccepita errata, in quanto anticipata, contabilizzazione, si potrebbe concludere che la società avrebbe operato in ossequio al principio di competenza economica. È stato infatti verificato che la società:
- al 31/12 ha iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale, un credito verso clienti e contestualmente un ricavo a
Conto Economico;
18 - nell'anno successivo, al momento dell'emissione delle fatture di vendita, ha rilevato nell'attivo dello Stato
Patrimoniale il credito verso clienti ed in contropartita, con pari importo, ha stornato il credito iscritto al 31/12.
Tali registrazioni non sono state operate utilizzando i conti “CREDIVI VS CLIENTI PER
FATTURE DA EMETTERE” e “RICAVI DELLE VENDITE PER FATTURE DA
EMETTERE” [enfasi originaria]; ad ogni modo occorre rilevare che:
- il conto “CREDIVI VS CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE”, come il conto “CREDIVI
VS CLIENTI” utilizzato dalla società fallita, confluisce in bilancio nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce C II 1) “Crediti verso clienti” e pertanto, da un punto di vista sostanziale, la posta di bilancio avrebbe assunto i medesimi valori indicati nei bilanci abbreviati al 31.12.2016 ed al
31.12.2017 depostati al Registro Imprese;
- il conto “RICAVI DELLE VENDITE PER FATTURE DA EMETTERE”, come il conto
“RICAVI DELLE VENDITE” utilizzato dalla società fallita, confluisce in bilancio nel Conto Economico alla voce A 1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e pertanto, da un punto di vista sostanziale, la posta di bilancio avrebbe assunto i medesimi valori indicati nei bilanci abbreviati al
31.12.2016 ed al 31.12.2017 depostati al Registro Imprese” (enfasi aggiunge ndr).
Quindi, in primo luogo, è emerso che, qualora alla chiusura degli esercizi al 2016 ed al
2017 si fossero verificate le condizioni previste dall'OIC 15 e dall'OIC 34, pur essendo stati utilizzate voci di bilancio non esatte (perché sarebbe dovuta essere usata la voce “crediti verso clienti per fatture da emettere” e “ricavi delle vendite per fatture da emettere”), perché appunto le fatture sono state emessa l'anno dopo, questo da un punto di vista sostanziale non avrebbe cambiato i valori di bilancio.
Ai fini del rispetto del principio di competenza economica e dei suoi corollari (come precisati a pag, 16 della CTU), è necessario imputare al conto economico i ricavi o i costi che durante il corso dell'esercizio non hanno avuto manifestazione finanziaria, nel caso essi abbiano già avuto sostenimento o conseguimento.
Oltre a ciò, dirimente è quanto poi rilevato dalla CTU in punto di accertamento di quando si sono verificate le condizioni previste dall''OIC 15 e dall'OIC 34:
“Come stabilito dai principi contabili sopra menzionati, al fine dell'accertamento dell'effettiva competenza economica delle poste di bilancio (oggetto dell'eccepita errata, in quanto anticipata, contabilizzazione) è necessario determinare e comprovare:
19 - la data in cui in cui il bene è giuridicamente passato all'acquirente, ossia quando è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita e si è quindi verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
- la data in cui il servizio reso è stato definitivamente completato.
Documenti indispensabili ai fini dell'accertamento di cui sopra e conseguentemente della corretta imputazione dei ricavi (e dei crediti) di competenza sono:
- i documenti di trasporto attestanti l'effettiva cessione dei beni;
- le fatture di vendita nelle quali sono indicati i beni ed i servizi oggetto dei ricavi (e dei crediti), i DDT di riferimento, nonché le date di consegna dei beni e di completamento della prestazione.
Tale documentazione, unitamente a quella utile al fine di determinare anche la competenza economica dei costi correlati ai ricavi oggetto dell'eccepita errata contabilizzazione, non risulta essere stata prodotta agli atti di causa.
Quindi, sulla base della documentazione in atti, il CTU non può verificare se il trasferimento di rischi e benefici sia avvenuto in data precedente alla chiusura dell'esercizio (come si potrebbe presumere dalla contabilità della società fallita) o nei primi mesi dell'anno successivo (come rilevato dalla curatela attrice) e pertanto non può accertare quale sia l'effettiva competenza economica dei ricavi oggetto di contestazione.
In conclusione il CTU non può accertare se effettivamente, come sostenuto alla curatela attrice, ci sia stata una errata, in quanto anticipata, imputazione dei ricavi e conseguentemente il CTU non può accertare se si sia o meno verificata una causa di scioglimento della società ex art.2484 c.c. in data antecedente al 5.12.2018” (pag.
21 e 22, enfasi originaria).
Infatti, parte attrice non ha depositato agli atti le fatture di vendita e i documenti di trasporto, documentazione indispensabile al fine di accertare l'effettiva competenza economica delle poste di bilancio, e, dunque, indispensabile al fine di verificare l'asserita contabilizzazione anticipata dei ricavi e dei crediti verso i clienti e, conseguentemente, la condotta inadempiente dell'odierna parte convenuta, per come allegata.
“[…] il libro giornale prodotto in atti, diversamente da quanto sostenuto dal legale di parte attrice, non è documento sufficiente a dimostrare l'effettiva competenza economica dell'operazione, nei termini indicati nel precedente paragrafo F punto 1 a cui si rimanda integralmente;
infatti:
- nel libro giornale risulta indicata la data di registrazione dei crediti (iscritti al 31/12 di ciascun anno) e delle fatture (emesse nell'anno successivo), nonché il numero di riferimento e la data di emissione delle suddette fatture,
20 ma non sono indicate le date dell'effettivo avvenuto trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla vendita;
quindi dall'esame del libro giornale non è possibile stabilire se le fatture emesse nei primi mesi degli anni 2017 e 2018 siano riferite a delle cessioni di beni o servizi avvenute rispettivamente negli anni 2017 e 2018, come sostenuto dalla parte attrice, o in data precedente alla chiusura dei ridetti esercizi;
- la fattura è il documento che viene emesso in virtù di uno specifico obbligo previsto dal DPR 633/1972 che scaturisce dalla consegna o spedizione del bene oggetto del contratto di compravendita, ovvero dal pagamento che può avvenire in via anticipata (es. acconto) o posticipata rispetto alla data di effettiva consegna;
quindi, a seguito dell'emissione della fattura l'operazione si considera effettuata ai fini IVA, ma ciò non rileva ai fini della prova dell'avvenuta consegna del bene, la quale invece deve essere dimostrata da documenti sottoscritti anche dal cessionario (o incaricato del trasporto); in altre parole la questione non riguarda la data di emissione della fattura, quanto la prova dell'avvenuta consegna dei beni oggetto di quella determinata fattura;
- non vi è in atti alcun documento tale da dimostrare che la fattura emessa negli anni 2017 e 2018 sia effettivamente riferibile a quei determinati crediti iscritti alla data del 31/12 dell'anno precedente, come invece suppone la tesi di parte attrice;
tale circostanza si potrebbe esclusivamente presumere dal nominativo del cliente e dall'importo dei crediti e delle fatture emesse.
Sul punto giova ricordare che, non essendo depositate in atti le fatture indicate nel libro giornale, il CTU non può, tra l'altro, neppure stabilirne il contenuto” (enfasi aggiunte ndr; pag. 39 e 40 CTU).
Tali sono le conclusioni cui è giunta la CTU espletata, cui si ritiene di aderire, in quanto basata su un obiettivo, estremamente approfondito e coerente studio della documentazione prodotta, eseguita senza incorrere in irregolarità procedimentali e garantendo il massimo contraddittorio possibile tra le parti (le osservazioni critiche depositate sono state documentate in allegato alla relazione e tutte prese in carico dalla consulente).
Pertanto, la CTU, avvalendosi della documentazione tempestivamente depositata dalle parti, ha confermato la perdita del capitale sociale alla data del 5.12.2018 che già risultava dai bilanci depositati, quando è stata registrata la perdita di €. 1.522.856, cui è conseguita la doverosa convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore e la successiva deliberazione da parte dell'assemblea dei soci del 6.12.2018 di scioglimento e messa in liquidazione della società ex art. 2484, n. 4), c.c.
21 Si ribadisce la tardività e l'inammissibilità della richiesta della curatela di acquisizione della documentazione sopra richiamata, avvenuta solo dopo il deposito della bozza di CTU, quindi ben oltre le memorie istruttorie, e senza incontrare il consenso della controparte.
Al riguardo si richiama integralmente l'ordinanza del 6.6.2025 del giudice istruttore in cui si rileva che l'inadempimento allegato da parte attrice imputato all'amministratore della società fallita, relativo alla ritenuta anticipazione di un anno di alcuni ricavi di vendita, implica l'accertamento della data in cui è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici connessi alla vendita e quindi l'accertamento di quando i beni sono stati trasferiti nella materiale disponibilità dell'acquirente. La prova di tale fatto principale sarebbe dovuta essere fornita da parte attrice mediante la tempestiva produzione in giudizio delle fatture di vendita e dei documenti di trasporto.
Il consenso di parte convenuta all'acquisizione di detti documenti (cfr. verbale dell'udienza del 6 giugno 2025), tramite le operazioni di consulenza tecnica, non vi è stato ed esso è imprescindibile come disposto letteralmente dalla norma di cui all'art. 198, secondo comma, c.p.c.
(interpretazione non in contrasto con i principi espressi da Cass. S.U. n. 3086 del 2022; Cass. S.U.
n. 6500 del 2022; cfr. successivamente Cass. n. 1763 del 2024);
Pertanto, pur essendo state riscontrate negli ultimi anni di attività della società operazioni non conservative e incrementi della situazione debitoria (cfr. relazione ex art. 33 l.fall. del curatore, pag. 52; CTU pagg. 27 e ss., in particolare, incremento esposizione debitoria con Intesa
San Paolo s.p.a., pur con azzeramento dell'esposizione debitoria verso gli altri istituti di credito;
incremento dei debiti nei confronti dell'erario e degli istituti di previdenza;
nuove commesse e ordinativi, pur in misura inferiore agli anni precedenti;
incremento oneri finanziari), ribaditi i limiti del potere di intervento del tribunale ex art. 2476 c.c. in relazione alle scelte di gestione, come sopra delineati, e rilevata la circostanza che, da quanto risulta dagli atti, tali attività sono state poste in essere prima che la società perdesse il capitale sociale e dovesse quindi essere messa in liquidazione, mentre, di contro, non appena il capitale sociale è sceso al di sotto della soglia legale
è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione ex art. 2484, n. 4), c.c., deve ritenersi che l'amministratore unico ha adempiuto ai suoi compiti con la diligenza professionale ex art. 1176, comma secondo, c.c. a lui richiesta.
Ne consegue che l'azione di responsabilità avanzata dalla curatela nei suoi confronti va rigettata.
22 6. Quanto alla domanda di restituzione dei compensi asseritamente non dovuti per l'attività di amministratore, per un ammontare pari ad €. 34.680,00, si osserva quanto segue.
La CTU ha confermato che “dall'esame del mastrino del conto “antri debiti o debiti diversi” –
s/conto “collaboratori c/compensi” emerge che nell'anno 2016 la società fallita ha erogato all'amministratore unico compensi per complessivi Euro 12.027,00, nell'anno 2017 non ha erogato alcun compenso, mentre nell'anno
2018 ha erogato compensi per complessivi Euro 22.653,00, come indicato da parte attrice. Pertanto, sulla base della documentazione contabile, risulta che il per l'attività svolta, ha ricevuto dalla società dal 2016 CP_1 al 2018 un compenso complessivo di Euro 34.680,00. A tal proposito occorre altresì evidenziare che l'assemblea dei soci in data 22.4.2016 e del 29.5.2017 deliberava un compenso lordo annuo in favore dell'amministratore unico per complessivi Euro 84.000,00, rispettivamente per l'anno 2016 e per l'anno 2017”.
Pertanto, i compensi percepiti dall'amministratore sono stati inferiori a quelli deliberati dall'assemblea.
Inoltre, la CTU ha escluso che l'odierno convenuto abbia ricevuto la corresponsione di ulteriori importi successivamente alla delibera dell'assemblea dei soci del 6.12.2018 di scioglimento e messa in liquidazione della società fallita ex art. 2484, n. 4), c.c.
Ne consegue che, ribadite le conclusioni di cui sopra circa il collocamento dello stato di insolvenza della società, la corresponsione dell'importo di €. 34.680,00 negli anni 2016,2017 e
2018 a titolo di compensi all'amministratore unico risulta legittima e, come tale, non suscettibile di restituzione alla curatela.
Anche tale domanda, in conclusione, va rigettata.
7. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte attrice soccombente deve essere condannata a rimborsare alle parti convenute le spese processuali da queste ultime anticipate liquidate, in mancanza di note spese, in applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore pari al disputatum (scaglione €. 260.001 - 520.000) dal d.m. n. 55 del 2014, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in cui si è articolato il giudizio.
In considerazione dell'assistenza di due soggetti aventi “la stessa posizione processuale” la cui difesa ha comportato, tuttavia, l'esame di questioni di fatto e di diritto diverse, cioè “specifiche e distinte”, va applicata a suddetto importo la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014.
23 Anche le spese di C.T.U. rientrano nel novero delle spese processuali e quindi anche alle stesse si applica la regola della soccombenza, con la conseguenza che suddette spese vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
8. Si precisa che la rinuncia alla domanda nei confronti di intervenuta in sede di CP_2 precisazione delle conclusioni non può in alcun modo giustificare la compensazione delle spese, atteso che proprio la sua proposizione ha causato la necessità del convenuto di costituirsi e di sostenere le spese processuali per tutto il giudizio, ivi incluso lo svolgimento della CTU, fino alla fase decisoria.
9. In merito alla richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata in relazione a entrambe i convenuti si osserva quanto segue.
La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
L'istituto introdotto dalla novella del 2009 "risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti". La condanna d'altronde è adottabile anche d'ufficio, e ciò "la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivo) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici" per cui si tratta di una "condanna di natura sanzionatoria e officiosa [...] per l'offesa recata alla giurisdizione" (cfr. Corte Cost. n. 152 del 2016).
Alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"( Cass. S.U. n.
16601 del 2017): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96 u.c. c.p.c è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
24 Il discrimine tra esercizio del diritto processuale e abuso del diritto processuale deve concretizzarsi nella presenza di malafede o colpa grave, non potendosi sostenere - tenuto conto della tutela costituzionale e sovranazionale della fruizione della giurisdizione pubblica - che quel che è una vera sanzione discenda da una sorta di responsabilità oggettiva per l'esito sfavorevole del processo;
agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. n. 3003 del 2014; Cass. n. 3376 del 2016; Cass. n. 19285 del 2016;
Cass. n. 28658 del 2017; Cass. n. 7901 del 2018; Cass. n. 5725 del 2019; Cass. n. 17814 del 2019;
Cass. n. 34693 del 2022; Cass. n. 19948 del 2023; vi è orientamento che appare allo stato minoritario che afferma la non necessità del riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, cfr. Cass. n. 27623 del 2017, alla cui ampia motivazione si rinvia;
Cass. n. 29812 del
2019; Cass. n. 20018 del 2020; Cass. n. 3830 del 2021; Cass. n. 22208 del 2021).
In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, dedotto in assenza della esposizione sommaria dei fatti oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia;
oppure un ricorso per cassazione fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. che ne esclude la invocabilità oppure non osservante da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l'ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità; la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata;
una inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla valere;
quando chi ha impugnato abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice precedente, senza parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto dell'atto impugnato;
un'impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante;
una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti e alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e,
25 conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
9.1. Nel caso in esame, la malafede di parte attrice si rinviene nel fatto della conoscenza dell'infondatezza della supposta responsabilità del convenuto a lui ascritta quale asserito CP_2 direttore generale.
Fin da prima dell'introduzione del giudizio era evidente alla curatela che il convenuto non ha assunto né svolto funzioni equiparabili a quelle di un direttore generale. CP_2
Ciò emerge chiaramente dalla relazione ex art. 33 l.fall. del curatore del 15 aprile 2019, in cui a pag. 19, si afferma: “Condotta del direttore. A parere dello scrivente, benché la delega dei poteri concessi, il direttore svolgeva per lo più atti di ordinaria gestione” (doc. n. 3 allegato alle seconda memoria istruttoria).
Nonostante l'inesatta indicazione contenuta al registro delle imprese (doc. n. 3 allegato alla comparsa di risposta), dal verbale dell'assemblea del 9 settembre 2013 (peraltro comunque citato per estratto nello stesso registro delle imprese e ovviamente ben noto alla curatela che l'ha depositato in allegato alla seconda memoria istruttoria, doc. n. 5) risulta chiaramente che CP_2
è stato nominato “direttore amministrativo” e non “direttore generale” con i seguenti compiti:
26 27 Dalla delega di funzioni descritta in delibera risulta che gli sono stati attribuiti compiti specifici ed esecutivi assai delimitati, con limiti di spesa pari a € 20.000 annui, privo di alcun potere/dovere di attuare gli indirizzi generali della gestione, di poteri di iniziativa che gli consentissero di incidere sulla determinazione delle strategie aziendali, privo del potere/dovere di vigilare sull'operato dell'amministratore, privo del potere/dovere di opporsi alle decisioni dell'amministratore ove ritenute fonte di danni dei quali sarebbe stato chiamato a rispondere
(facoltà che connotano invece l'incarico del direttore generale;
cfr. sentenze del tribunale di
Roma, 28 settembre 2015; tribunale di Torino 2 luglio 2019; tribunale di Venezia 17 maggio
2021). Ancor più nello specifico, non aveva il potere di redigere i bilanci né di assumere CP_2 decisioni gestionali che comportavano per la società nuovo rischio di impresa, e cioè i due profili di colpa a lui ascritti da parte attrice.
La posizione del direttore generale ha come presupposto necessario (anche se non sufficiente) la nomina formale dell'assemblea, che nella specie pertanto è mancata (cfr. e multis
Cass. n. 23630 del 2015).
Pertanto, ben prima dell'introduzione del giudizio, la curatela aveva tutti gli elementi per desumere l'assenza dei presupposti per citare in giudizio . CP_2
Oltretutto, il giorno prima della prima udienza, parte convenuta ha depositato la sentenza di assoluzione di dal reato di bancarotta e di ricorso abusivo al credito di cui era CP_2 imputato e nel corso dell'istruttoria è stato interrogato l'amministratore – già sentito CP_1 dal curatore nell'ambito della procedura fallimentare che ha dichiarato che “Necessita, comunque, specificare che fin dalla data della dichiarazione di fallimento, il Signor ha mostrato Parte_5 piena e pronta collaborazione con lo scrivente”, pag. 19 relazione ex art. 33 cit. - che ha confermato che
28 anche di fatto ha sempre svolto funzioni meramente esecutive. Tali ulteriori circostanze CP_2 sono intervenute ben prima della precisazione delle conclusioni, quando poi in effetti la curatela ha rinunciato alla domanda.
Pertanto sussistono i presupposti per la condanna della curatela ex art. 96, terzo comma,
c.p.c. nei confronti del convenuto . CP_2
9.2. Sussistono i medesimi presupposti anche in relazione alla domanda svolta dalla curatela nei confronti di e cioè in quanto le fatture e i documenti di trasporto risultano CP_1 essere stati nella disponibilità della curatela, atteso che, all'esito della CTU, la stessa ha chiesto autorizzazione a depositarli in giudizio. L'aver proposto una domanda giudiziale senza aver tempestivamente depositato la documentazione probatoria necessaria a provare il diritto vantato, nonostante questa sia stata in possesso della parte, dimostra la negligenza di parte attrice nello studio dei presupposti dell'azione nella fase anteriore l'instaurazione della causa.
Una tale condotta processuale, lungi dal rendere un migliore servizio alla parte assistita, ha comportato una defatigante attività difensiva da parte della controparte e del giudice in sede di motivazione. Tale condotta non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo
(art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.
Conformemente agli insegnamenti della Cassazione, in tale contesto si intende pertanto sanzionare l'abuso dello strumento giudiziario (cfr. Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n. 12310 del 2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni e ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense, tanto maggiore quando si difende un fallimento, coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo,
Cass. n. 25177 del 2018; Cass. n. 29812 del 2019).
Deve pertanto concludersi per la condanna della curatela al pagamento in favore dei due convenuti, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in € 7.000,00
a favore di ciascuno dei due convenuti, pari nel complesso, all'incirca, in termini di
29 proporzionalità (cfr. Cass. S.U. n. 16601 del 2017 cit.) alla metà dei compensi medi liquidabili in relazione al valore della causa.
In applicazione dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. la parte attrice deve essere condannata anche al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma da determinarsi nel suo massimo, tenuto conto della citazione in giudizio di ben due parti e della prudenza superiore alla norma che deve guidare le scelte di una curatela fallimentare che amministra denaro non proprio, ma della massa dei creditori, già ampiamente danneggiati dal fallimento.
P.Q.M.
1) rigetta le domande avanzate dalla curatela del fallimento della Parte_3
con atto di citazione depositato l'8 febbraio 2024 nei confronti di
[...] [...]
CP_1
2) condanna ex art. 91 c.p.c. la curatela del fallimento della Parte_3
a rimborsare e le spese processuali da questi
[...] Controparte_1 Controparte_2 ultimi due anticipate, liquidate nella somma complessivamente pari a € 29.194,10 (e cioè €.
22.457,00 maggiorato del 30%), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;
3) pone definitivamente a carico della curatela del fallimento della Parte_3
le spese di CTU;
[...]
4) condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. la curatela del fallimento della
[...]
a pagare a favore di e di Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
a € 7.000 a favore di ciascuna parte convenuta;
5) condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c. la curatela del fallimento della
[...]
a pagare a favore della cassa delle ammende la somma pari a € Parte_3
5.000.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa il 17 dicembre 2025.
La giudice relatore La presidente
LL TT GA OM
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GA OM presidente
LL TT giudice relatore
Maria Federica Minervini giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 724/2024 promossa da
Parte_1
” (fall. 5/19 tribunale di Fermo), in persona del curatore fallimentare
[...]
autorizzato dal giudice delegato con decreto del 20.12.23, rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. Fabrizio Chioini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo,
c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione depositato in data 8 febbraio 2024
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Quinto e Simone Parissi ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dei nominati difensori, come da procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di risposta depositata in data 11 aprile 2024
1 CONVENUTI
Oggetto: azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore ex art. 2476 c.c.;
Conclusioni delle parti: precisate come da note scritte depositate nel termine di cui all'art. 189, comma primo, n. 1), c.c. e di seguito trascritte:
- per parte attrice: “Piaccia all'Onorevole Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in Materia di
Impresa, contrariis reiectis,
A) - dichiarare il signor , Amministratore Unico della società Controparte_1 [...]
”, responsabile per aver commesso le gravi inadempienze Parte_1 indicate nella narrativa della citazione introduttiva e degli atti successivi;
B) - per l'effetto, condannare lo stesso signor al risarcimento dei danni Controparte_1 per i motivi indicati nella citazione introduttiva e negli atti successivi in favore della
[...]
Parte_3
fino a concorrenza della somma di Euro trecentomila (€ 300.000,00), somma ridotta in
[...] via equitativa rispetto a quella di Euro 311.854,31 accertata nella relazione del Curatore ovvero di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'articolo 1226 del Codice Civile, oltre ad interessi legali
e rivalutazione monetaria;
C) - condannare il signor al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
Parte_3
della somma di Euro trentaquattromilaseicentoottanta (€ 34.680,00), quale compenso
[...] non dovuto a fronte dell'attività di amministratore per i motivi indicati nella narrativa della citazione introduttiva
e degli atti successivi, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo;
D) - con vittoria sia nelle spese che nelle competenze del presente giudizio e condanna alle spese delle spese di CTU (già pagate) e di CTP;
E) - munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione nonostante gravame come per legge.”.
- per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
- in via preliminare, per tutti i motivi spiegati in narrativa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto con ogni conseguente statuizione di legge;
nel caso in cui la Curatela del Controparte_2
Fallimento “ , depositi l'autorizzazione del comitato dei creditori alla Parte_3
2 formale rinuncia agli atti nei confronti del Sig. , condannare la Curatela attrice alla rifusione delle spese CP_2
e competenze di lite in favore del convenuto in quanto soccombente virtuale;
Controparte_2
- nel merito e comunque, rigettare la domanda di risarcimento avanzata dalla attrice in solido Pt_3 nei confronti dei Sig.ri e per essere la stessa totalmente infondata in fatto e Controparte_1 Controparte_2 in diritto;
- sempre nel merito, rigettare la domanda di restituzione della somma di € 34.680,00 avanzata dall'attrice nei confronti del Sig. per essere la stessa totalmente infondata e carente di ogni Controparte_1 presupposto di legge richiesto;
- condannare altresì l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1 e/o 3 c.p.c., in favore quantomeno del convenuto da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
Controparte_2
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ex art. 55/14 e ss.mm.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento della Pt_3
ha convenuto in giudizio, avanti questo tribunale, Parte_3 CP_1
e , rappresentando e deducendo che:
[...] Controparte_2
- con sentenza numero 10/2019 del 14.2.2019, il tribunale di Fermo ha dichiarato il fallimento della , nominando curatore Parte_3 Parte_2
(doc. n. 2 allegato all'atto di citazione);
[...]
- come riportato nella relazione ex art. 33 l.fall. del curatore (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione), dall'esame dei libri e delle scritture contabili della società fallita si è potuto evincere che la ha perso il capitale sociale e avrebbe dovuto essere sciolta ex art. Parte_3
2484, n. 4), c.c. già alla fine dell'esercizio 2016, alla luce delle rettifiche di bilancio operate, quando al contrario la società è stata messa in liquidazione solo il 6 dicembre 2018 ed è stata dichiarata fallita il 2 febbraio 2019 dietro presentazione di domanda di autofallimento;
- nelle more degli esercizi 2017 e 2018 l'amministratore ha intrapreso nuove iniziative imprenditoriali;
- secondo il curatore, in particolare, negli anni 2016 e 2017 i convenuti hanno falsificato i bilanci societari, contabilizzando ricavi di vendita e crediti verso clienti, nonostante la competenza di tale contabilizzazione appartenesse all'anno successivo, così ottenendo indebiti vantaggi, quali la sovrastima dei dati di bilancio dell'anno in corso, un'apparente solidità dello stato patrimoniale e la posticipazione dello stato di insolvenza;
3 - stando ai calcoli del curatore, nello specifico, i ricavi di vendita e i crediti verso clienti sono stati sovrastimati nell'anno 2016 di €. 575.383,69 e nell'anno 2017 di €. 690.301,47;
- grazie a tali falsificazioni la società ha potuto accedere ad affidamenti bancari - altrimenti non ottenibili - concessi dalla Banca Intesa San Paolo s.p.a. per un importo totale di €. 324.000,00;
- per tali fatti sono stati rinviati a giudizio innanzi presso il tribunale di Fermo gli odierni convenuti, accusati di aver commesso i reati di bancarotta semplice e di ricorso abusivo al credito, ed il relativo procedimento penale (RGNR 627/2021) pendente al momento dell'introduzione del giudizio (doc. n. 4 allegato all'atto di citazione).
Per tutte le circostanze di cui sopra, parte attrice ha proposto l'azione di responsabilità ex artt. 146, secondo comma, l.fall. e 2476 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2392, 2393, 2394,
2394bis, 2485 e 2486 c.c., nonché con l'art. 2043 c.c., nei confronti di e Controparte_1
nelle rispettive qualità di amministratore unico e direttore generale della Controparte_2 [...]
chiedendo la condanna in solido degli odierni convenuti al risarcimento dei Parte_3 danni causati alla società ed ai terzi creditori, quantificati in €. 300.000 (differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
nonché domanda di condanna di alla restituzione della somma di €. 34.680,00, quale Controparte_1 compenso a lui versato per l'attività di amministratore nell'anno 2016, quando la società era già in stato di insolvenza.
2. I convenuti hanno contestato tutto quanto sostenuto da parte attrice e chiesto il rigetto delle domande attoree eccependo e deducendo:
i) il difetto di legittimazione passiva di atteso che egli non ha mai Controparte_2 ricoperto il ruolo di direttore generale, essendo stato nominato, piuttosto, direttore amministrativo della con poteri dotati di autonomia limitata e senza alcun Parte_3 compenso ulteriore, come da verbale di assemblea del 9.9.2013;
ii) l'infondatezza e il difetto di prova delle condotte contestate agli odierni convenuti;
iii) l'inutilizzabilità nel caso di specie del criterio differenziale per la quantificazione dei danni, dato che la curatela ha avuto a disposizione tutte le scritture contabili, mentre suddetto criterio può essere utilizzato solo nel caso di impossibilità di ricostruire i dati in modo così analitico da individuare le conseguenze dannose dei singoli atti illegittimi;
iv) l'inammissibilità di un'azione di responsabilità esperita al fine di ottenere la restituzione
4 dei compensi ricevuti da controparte avrebbe potuto esperire, al massimo, CP_1 un'azione ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 67 l.fall., i cui termini, tuttavia, sono ormai spirati.
Per tutti i motivi di cui sopra, i convenuti hanno chiesto in via preliminare l'estromissione dal giudizio di e nel merito l'integrale rigetto delle domande avanzate da parte Controparte_2 attrice.
3. Le parti hanno depositato le relative memorie istruttorie ex art. 171ter c.p.c..
Con ordinanza del 1.7.2024 il giudice istruttore ha ammesso tutti i mezzi di prova indicati da parte attrice (interrogatorio formale di prova testimoniale, un Parte_4 testimone, e CTU).
Alla successiva udienza dell'11.10.2024 sono stati espletati l'interrogatorio formale di e e l'escussione del testimone Controparte_1 Controparte_2 Testimone_1
Alla seguente udienza del 15.11.2024 il giudice istruttore ha conferito al CTU designato i seguenti quesiti: “1) accerti il CTU la data in cui si è verificata una causa di scioglimento della società ex art.
2484 c.c., previa rettifica se del caso dei bilanci;
2) accerti il CTU se sussistono i profili di colpa allegati in citazione in capo ai convenuti;
3) accerti e quantifichi i danni prodotti al patrimonio dell'impresa causalmente riconducibili alle condotte colpose loro rispettivamente imputabili;
salvo che dagli atti di causa risulti la prova di un diverso ammontare, provveda a quantificare – ove possibile – il danno in misura pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di dichiarazione di fallimento e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Solo in subordine, ove per cause dovute alla irregolarità o incompletezza della documentazione consegnata al curatore dall'amministratore o per altre specifiche ragioni non possa utilizzarsi il criterio dei c.d. netti patrimoniali, determini il danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nel fallimento”. La CTU è stata depositata il 24.4.2025.
Con successiva ordinanza del 6.6.2025, il giudice istruttore ha fissato l'udienza del
7.11.2025 per la remissione della causa al collegio per la decisione e ha assegnato alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. (60;30;15).
Le parti hanno depositato i relativi scritti. Al riguardo si precisa che con le note di precisazione delle conclusioni depositate nel primo termine di cui all'art. 189 c.p.c. parte attrice ha rinunciato alla domanda spiegata nei confronti di viceversa, parte convenuta Controparte_2
5 ha avanzato domanda di condanna ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. nei confronti della curatela.
4. Attesa l'intervenuta rinuncia da parte dell'attrice alla domanda proposta nei confronti di l'odierno scrutinio concerne la sola posizione dell'amministratore unico Controparte_2
salvo quando si dirà in merito alla condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Controparte_1
Le domande spiegate da parte attrice sono infondate e vanno rigettate per le seguenti motivazioni.
Giova qui richiamare i principi di diritto consolidati in merito alla responsabilità dell'amministratore.
4.1. L'art. 2476, primo comma, c.c. prevede che “gli amministratori sono responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per
l'amministrazione della società. […]”.
In punto di riparto dell'onere della prova, in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere data prova previa conferente indicazione, l'inadempimento - da parte dell'amministratore - degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi: per gli amministratori di s.r.l., al pari di quelli delle s.p.a., è richiesta la diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. per il professionista.
Ai fini della risarcibilità del preteso danno, l'attore deve poi anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960 del
2005).
A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU
26972 del 2008) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto
6 di danno-conseguenza. Dunque la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori, e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti. Infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr.
Cass. 22911 del 2010).
4.2. La responsabilità nei confronti dei creditori sociali, di natura extracontrattuale in quanto presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio fra le parti, sussiste invece nel caso in cui il comportamento degli amministratori sia stato tale da determinare una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo, per difetto, ad assolvere alla sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.) al soddisfacimento dei debiti assunti nei confronti dei creditori sociali, con conseguente responsabilità degli amministratori, tenuti a risarcire il relativo danno.
Già prima della novella apportata dal d. lgs. n. 14 del 2019, non si dubitava che, benché
l'art. 2476, sesto comma, c.c. prevedeva espressamente la responsabilità dell'amministratore solo per i danni sofferti direttamente dal singolo socio o dal terzo, detta tutela spettasse appunto anche ai creditori sociali, con conseguente responsabilità in capo agli amministratori. La norma è stata poi introdotta all'attuale sesto comma.
In caso di fallimento, oggi liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, sia quella sociale sia quella esercitabile dai creditori (cfr. a quest'ultimo
7 riguardo Cass. S.U. n. 1641 del 2017), è esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146
l.fall., ora art. 255 c.c.i.
Invero, l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma secondo, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394
c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Peraltro, tali azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione (cfr. e multis Cass. n.
3552 del 2023, Cass. n. 24715 del 2015; Cass. n. 10378 e 15955 del 2012, Cass. n. 17033 del 2008).
Il curatore oltre ad essere legittimato ad esercitare l'azione civile in sede penale per il risarcimento del danno da bancarotta preferenziale (art. 216, comma terzo l.fall.), è legittimato anche ad esercitare in sede civile la stessa azione ex artt. 185 c.p.c., 2043 e 2059 c.c.
Inoltre egli è legittimato ad esperire, questa volta solo in sede civile, azione per il danno derivante dall'illecito costituito dalla condotta corrispondente a quella penalmente rilevante, e cioè il pagamento preferenziale, che è connotata da elementi di disvalore (la violazione del divieto di effettuare pagamenti preferenziali, che deriva da norma inderogabile: art. 2741 c.c.) più che sufficienti per fondare l'illecito civile e la responsabilità degli amministratori che violano quella regola, essendo invece irrilevanti gli elementi che integrano in modo specifico la fattispecie penalmente rilevante (animus favendi: scopo di favore taluno dei creditori).
In particolare, gli “obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale” (art. 2394, comma primo, c.c.), la cui violazione genera responsabilità degli amministratori verso i creditori, vanno considerati e interpretati, appunto, in relazione alla funzione di garanzia che il patrimonio sociale svolge verso i creditori stessi, specie proprio quando il patrimonio “risulta insufficiente per il soddisfacimento dei loro crediti” (art. 2394, comma secondo, c.c.).
Ne discende che, tra tali obblighi, è da annoverare certamente quello del rispetto della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.), con la conseguenza che il pagamento preferenziale, essendo lesivo di quell'integrità patrimoniale, risulta potenziale fonte di danno per i creditori sociali. Tale
8 potenzialità si realizza al momento dell'apertura formale del concorso dei creditori, con l'inizio della procedura concorsuale.
Il danno che connota tanto il delitto quanto l'illecito civile è dunque danno alla par condicio creditorum , perciò alla massa dei creditori, non ad uno od alcuno di essi in particolare, e si configura come danno da mancata falcidia del credito pagato per intero ovvero da maggiore falcidia dei crediti ammessi, essendo dunque pari alla differenza tra quanto il creditore ha acquisito a titolo di pagamento e quanto avrebbe acquisito in moneta fallimentare, tale essendo l'ammontare della somma che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata ripartita, secondo le relative regole, tra tutti gli altri creditori (cfr. tribunale di Milano 28 luglio 2022, la cui motivazione si cita ampiamente;
tribunale di Milano 14 settembre 2021; tribunale Catanzaro 15 gennaio 2024; Cass., sez. un., n.
2079 del 2006; Cass. n. 8426 del 2013).
Il pagamento preferenziale costituisce, da parte degli amministratori, una violazione di legge (art. 2471 ed art. 216 l.fall.) che arreca danno alla massa dei creditori ed esso genera responsabilità degli amministratori ex artt. 1173, 1218 (o 2043) e 2394 c.c.
Il danno prodotto dal pagamento preferenziale non è un danno diretto al patrimonio della società fallita, ma appunto allo stesso considerato per la sua funzione di garanzia sub specie di ripartizione secondo il principio par condicio creditorum e l'azione risarcitoria non mira a reintegrare il patrimonio sociale ma a risarcire la procedura del danno procurato alla massa dei creditori, nei termini suindicati. Tuttavia, è ben possibile ipotizzare che il pagamento preferenziale possa determinare danni patrimoniali diretti per effetto della illegittima dispersione di liquidità.
L'azione di responsabilità verso i creditori non può essere confusa con le azioni revocatorie di cui agli artt. 66 e 67 l.fall., poiché quelle sono dirette contro i creditori che hanno ricevuto i pagamenti, questa nei confronti dell'amministratore che li ha effettuati e i presupposti delle due azioni sono ben diversi. Ora, è vero che il danno che le due azioni mirano a ristorare è lo stesso, ma ciò significa solo che il curatore ha a disposizione due azioni diverse per ottenere il risarcimento dello stesso danno, salvo che, come ovvio, non può ottenere due volte il risarcimento di quello stesso danno. Dunque le due azioni, revocatoria e risarcitoria, in linea generale e di principio, concorrono, salvo il limite appena evidenziato.
4.3. In relazione all'ambito di applicabilità dell'art. 2476 c.c. e quindi anche del potere di intervento del tribunale, va poi ricordato che la responsabilità dell'organo amministrativo può essere desunto non da una scelta di gestione - come tale non sindacabile in quanto conseguente
9 a scelte di natura imprenditoriale, ontologicamente connotate da rischio (c.d. business judgment rule)
- ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta. In altre parole in questi casi - si esclude evidentemente l'ipotesi del dolo - è solo l'omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell'atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell'obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società o dei terzi (cfr. Cass. 3652 del
1997; Cass. 5718 del 2004; Cass. 3409 del 2013; Cass. 1783 del 2015).
Pertanto, il giudizio sulla sussistenza, in relazione ad una determinata operazione, di una violazione da parte dell'amministratore della clausola generale di agire con diligenza può riguardare non le scelte di gestione, caratterizzate da rischio e rientranti nella libertà imprenditoriale (art. 41, comma primo, Cost.), ma solo la diligenza mostrata dall'amministratore stesso nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.
4.4. In punto di quantificazione del danno, si è registrato nel corso del tempo una significativa evoluzione giurisprudenziale che ha segnato il passaggio da una responsabilità oggettiva ad una responsabilità per danni.
Al più risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno imputabile agli amministratori per condotte illecite poteva essere commisurato alla differenza fra attivo realizzato e il passivo accertato in sede fallimentare, oggetto di numerose critiche ad opera della dottrina, si
è andato affermando un orientamento giurisprudenziale, ormai pacificamente consolidato (Cass.
n. 7606 del 2011; Cass. n. 5876 del 2011; Cass. n. 16050 del 2009; Cass. n. 9616 del 2009; Cass.
n. 16211 del 2007; Cass. n. 3032 del 2005; Cass. n. 2538 del 2005; Cass. n. 10488 del 1998; Cass.
n. 9252 del 1997), in base al quale viene riconosciuto come risarcibile il solo danno che sia conseguenza immediata e diretta delle condotte antigiuridiche poste in essere dagli amministratori e di cui è necessario fornire idonea dimostrazione.
Tra i vari criteri equitativi elaborati dalla giurisprudenza per la quantificazione del danno si deve richiamare anche il criterio dei netti patrimoniali, oggi positivamente riconosciuto all'art. 2486, terzo comma, c.c., con le modifiche apportate dal codice della crisi (C. 4347/22; C.
24431/2019; C. 9983/2017; C. 2538/2005).
10 Entrambi i criteri sono frutto di una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226
c.c. Il terzo comma dell'art. 2486 c.c. ha mantenuto immutata la condotta inadempiente dell'amministratore e il diritto al risarcimento del danno cagionato, ma ha invece codificato il meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio, secondo i precedenti approdi della giurisprudenza, ritenuti legittimi dalla Corte di cassazione. Si tratta, dunque, dell'indicazione di un metodo ai fini risarcitori, il cui destinatario è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l'art. 2486, comma terzo, c.c., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto. La Cassazione ha da ultimo precisato che, avendo la norma tale contenuto, essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, perché rivolta a stabilire un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società (Cass. n. 5252 del 2024; Cass. n. 8069 del
2024).
Il criterio dei c.d. netti è utilizzato, in primo luogo, nel caso di intervenuta perdita del capitale sociale oltre un terzo (con conseguente obbligo per gli amministratori di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e di iscrizione nel registro delle imprese) ove l'amministratore violi l'obbligo di gestione conservativa dell'impresa ex art. 2486 c.c., sia possibile individuare il momento in cui il capitale sociale è andato perso, di talché il successivo aggravamento della situazione di crisi della società deve ascriversi all'ingiustificata e illegittima inerzia degli amministratori.
Ulteriore condizione per il ricorso a detto criterio è che deve essere impossibile una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili e a condizione che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore.
Il danno può essere quindi quantificato nella differenza che risulta dalla comparazione tra la situazione patrimoniale della società riferita alla data in cui si è verificato la causa di scioglimento o l'insolvenza, e la situazione patrimoniale riferita alla data della dichiarazione di fallimento.
11 Quando è invece allegato e provato un diverso ammontare del danno questo sarà liquidato in maniera specifica, e non invece ricorrendo al criterio residuale (cfr. Cass. n. 13220 del 2021;
Cass. n. 8069 del 2024).
L'ulteriore criterio residuale, c.d. del deficit fallimentare, seppur non più utilizzato in maniera primaria, ha mantenuto una funzione di criterio suppletivo quale parametro di riferimento utilizzato nell'ambito delle valutazioni equitative ex art. 1226, in tutte quelle situazioni
- quali, ad esempio, la mancata tenuta delle scritture contabili o la loro totale inattendibilità - nelle quali risultava impossibile fornire una quantificazione dei danni imputabili agli amministratori per le condotte illecite dai medesimi tenute e dimostrate (Cass. n. 27610 del 2019; corte appello
Catania, 16.1.2020; trib. Bologna, 2.12.2019).
Proprio con riferimento all'aspetto di utilizzabilità del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, si sono da ultimo espresse le sezioni unite della Cassazione (Cass. S.U. n.
9100 del 2015) che hanno precisato che è necessario individuare preliminarmente se e quale tra gli inadempimenti qualificati (specifici) in cui può incorrere l'amministratore di società, e che l'attore deve aver allegato quale ragione della sua domanda risarcitoria, sia astrattamente efficiente a produrre un danno che si assuma corrispondente all'intero deficit patrimoniale accumulato dalla società fallita e accertato nell'ambito della procedura concorsuale.
Lo potrebbero essere, in ipotesi, soltanto quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate da far pensare che, proprio a cagione di esse, l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza (ma, se avessero soltanto aggravato il dissesto, unicamente tale aggravamento potrebbe essere ricollegato a quelle violazioni).
Qualora, viceversa, una tale ampiezza di effetti dell'inadempimento allegato non sia neppure teoricamente concepibile, la pretesa d'individuare il danno risarcibile nella differenza tra passivo e attivo patrimoniale, accertati in sede fallimentare, risulta priva di ogni base logica: non fosse altro perché l'attività d'impresa è intrinsecamente connotata dal rischio di possibili perdite, il cui verificarsi non può quindi mai esser considerato per sé solo un sintomo significativo della violazione dei doveri gravanti sull'amministratore, neppure quando a costui venga addebitato di esser venuto meno al suo dovere di diligenza nella gestione, appunto in quanto non basta la gestione diligente dell'impresa a garantirne i risultati positivi.
12 Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare - in quanto tale e nella sua interezza - sia di regola la naturale conseguenza dell'essersi protratta la gestione dell'impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l'ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all'amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un'impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta l'immediata e automatica cessazione di ogni genere di costo legato all'esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell'attività d'impresa.
Se dunque, per le ragioni appena esposte, non pare predicabile che, in difetto di specifiche ragioni che lo giustifichino, il deficit patrimoniale fatto registrare dalla società in fallimento venga automaticamente posto a carico dell'amministratore come conseguenza della violazione da parte sua del generale obbligo di diligenza nella gestione dell'impresa sociale, tanto meno una simile conclusione sarebbe giustificabile quando l'inadempimento addebitato al medesimo amministratore si riferisca alla violazione di doveri specifici (come ad esempio la corretta tenuta delle scritture contabili), cui corrispondono comportamenti potenzialmente idonei a determinare,
a carico del patrimonio sociale, soltanto effetti altrettanto specifici e ben delimitati.
Le sezioni unite citate hanno quindi precisato che l'applicazione del principio della prossimità o disponibilità della prova, spesso invocato nel caso di mancanza delle scritture contabili della società, postula pur sempre che l'attore abbia allegato un inadempimento del convenuto almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui pretende il risarcimento. Solo a tale condizione si potrà ipotizzare il suo esonero dalla dimostrazione del nesso di causalità che (soprattutto in senso giuridico) deve esistere tra l'inadempimento e il danno, se la prova dipenda da fatti o circostanze di cui egli non è in grado di disporre e che sono invece nella disponibilità del convenuto. Ma la mancanza o l'irregolarità della contabilità sociale, come già detto, non sono legate da alcun potenziale nesso eziologico con il danno costituito dal deficit patrimoniale accertato in sede fallimentare.
13 5. Tanto precisato in punto di diritto, applicando i principi appena richiamati al caso di specie, si rileva, in primo luogo che, all'esito dell'istruttoria, l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, difettando agli atti la prova del fatto ( l'anticipata perdita del capitale sociale di quasi due anni) costituente il presupposto dell'allegato inadempimento dell'amministratore (la gestione non conservativa della società), causa del danno di cui è stato domandato il risarcimento (aggravamento della situazione debitoria nei confronti delle banche, dell'erario e enti di previdenza, dei fornitori, agenti, servizi, per compensi amministratori).
La curatela, infatti, ha sostenuto che l'inadempimento posto in essere dall'amministratore sarebbe consistito nella non corretta contabilizzazione nei bilanci del 2016 e 2017 dei ricavi di vendita e dei crediti verso clienti che sarebbero stati contabilizzati nell'anno precedente rispetto a quello di esatta competenza. Tale operazione, comportando la sovrastima dei dati di bilancio dell'anno in corso avrebbe posticipato la perdita del capitale sociale dal 2016, anno in cui la società avrebbe in realtà perso il suo intero capitale sociale, al 2018, anno in cui la società è stata infine sciolta ex art. 2484, n. 4), c.c., con conseguenti danni alla società per €. 300.000 conseguenza della protratta attività non conservativa posta in essere dall'amministratore.
Più nello specifico il curatore, nell'integrazione della relazione ex art. 33 (doc. n. 3 CP_3 allegato all'atto di citazione), ha allegato che, citando le singole rilevazioni effettuate nel 2016, a titolo di esempio:
“In data 30.12.2016 la società fallita ha registrato, con diverse scritture contabili del
seguente tenore “Cliente xxx a Ricavi Vendite LI/TE/EE” riportanti la descrizione “CRED.
V/CALZ. ” e annotate nel libro giornale dalla pag.2016/706 alla pag.2016/712 Controparte_4 rispettivamente dalla registrazione nr.9752 alla nr. 9845 (all.1), crediti verso clienti (all.2) e ricavi di vendita
LI (all.3), TE (all.4) e EE (all.5) anticipandone la competenza in relazione alla effettiva consegna dei prodotti finiti avvenuta nell'anno successivo, per importi corrispondenti agli imponibili delle fatture.
Successivamente, nell'anno 2017, vengono emesse nei confronti dei medesimi clienti le fatture di vendita.
Vengono nello specifico effettuate le seguenti registrazioni contabili “Cliente xxx a Cliente xxx”, annotate nel libro giornale dalla pag.2017/21 alla pag.2017/135 (all.6).
Con tale scrittura, contestualmente alla rilevazione del credito derivante dall'emissione della fattura di vendita, viene stornato l'importo dell'imponibile già registrato nel 2016 come sopra evidenziato.
Di seguito si riportano alcuni esempi relativi alle registrazioni effettuate in relazione a clienti EE, LI ed TE:
14 […]
Per effetto di tali scritture emerge come in relazione al predetto cliente:
a) I ricavi di vendita, posta attiva di Conto Economico, vengono contabilizzati nell'anno 2016 per €
20.452,10, senza l'emissione della fattura di vendita;
b) I crediti verso il cliente, inizialmente contabilizzati nel 2016 per € 20.452,10, vengono stornati nel
2017 per l'intero importo di € 20.452,10 (€ 19.847,90+€ 604,20);
c) Viene contestualmente creato nel 2017 il reale credito nei confronti del cliente derivante dall'emissione delle fatture di vendita nr.20 del 24/01/2017 di € 19.847,90 e nr.150 del 20/02/2017 di € 604,20.
[…]
Per effetto di tali scritture emerge come in relazione al predetto cliente:
a) I ricavi di vendita, posta attiva di Conto Economico, vengono contabilizzati nell'anno 2016 per €
8.772,30, senza l'emissione della fattura di vendita;
b) I crediti verso il cliente, inizialmente contabilizzati nel 2016 per € 8.772,30, vengono stornati nel
2017 per l'intero importo di € 8.772,30;
c) Viene contestualmente creato nel 2017 il reale credito nei confronti del cliente derivante dall'emissione della fattura di vendita nr.176 del 28/02/2017 di € 8.772,30” (pag. 3 a 5 della relazione cit.).
“[…]con l'artifizio sopra esposto la società fallita non abbia rispettato le normative civilistiche in materia di redazione del bilancio né i principi contabili di riferimento.
Sul piano civilistico, l'articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, cod. civ. stabilisce difatti che, nella redazione del bilancio, “(…) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento (…)”. Inoltre, la richiamata norma prevede che “(…) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (…)” (comma 1,
n. 4).
Sul punto, il principio contabile nazionale, Oic 11, che si occupa del bilancio di esercizio e, più specificamente, delle sue finalità e dei postulati, ha chiarito che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi incassi e pagamenti. Inoltre, il predetto principio contabile articola il tema della
“competenza economica”, distinguendo i profili relativi ai ricavi da quelli relativi ai costi.
I ricavi sono di competenza dell'esercizio quando – come regola generale – si verificano le seguenti due condizioni:
1. il processo produttivo del bene o servizio è stato completato;
15
2. lo scambio è già avvenuto, con un passaggio sostanziale e non solo formale del titolo di proprietà.
Questo momento viene individuato ed è rappresentato, sempre secondo il principio contabile, dalla spedizione dei beni o dal momento in cui i servizi «sono resi e sono fatturabili». Quindi, per i beni vi è un diretto riferimento alla loro spedizione” (pag. 18 e 19) Se le perdite fossero state correttamente contabilizzate vi sarebbe stata una sopravvenienza passiva tale da provocare lo scioglimento della società e la cessazione dell'attività già al
31/12/2016.
Pertanto, fin da tale data, vista la consapevolezza dell'occultamento operato come sopra descritto dato che la consegna e fatturazione dei prodotti finiti è stata fatto solo a distanza di pochi giorni dalla contabilizzazione invece del “ricavo”, l'organo amministrativo, nel caso l'amministratore unico e il direttore generale, hanno invece gestito la società in presenza di una causa di scioglimento con aggravamento della sua esposizione debitoria nei confronti dei creditori sociali, provocando un passivo fallimentare accertato di € 1.313.898,49 “a fronte di irrilevanti attività”.
Non vi sono allegazioni in ordine all'inesistenza dei ricavi.
A fronte di tali allegazioni, per provare la data in cui ciascun ricavo di vendita sarebbe dovuto essere contabilizzato la curatela ha depositato le situazioni contabili, il libro giornale, i mastrini contabili.
La CTU ha evidenziato sul punto che:
“Sostanzialmente quindi, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2018 la società, al momento dell'emissione delle fatture di vendita, ha rilevato nell'attivo dello Stato Patrimoniale, alla voce C II 1) “Crediti verso clienti”, il credito originatosi;
contestualmente ha stornato, in contropartita, con pari importo, nell'attivo dello
Stato Patrimoniale, alla voce C II 1) “Crediti verso clienti”, l'imponibile che era stato precedentemente registrato il 30.12.2017 alla medesima voce. Mediante tali registrazioni pertanto la società ha dato conto dell'emissione della fattura ed ha contestualmente stornato il credito contabilizzato l'anno precedente” (pag. 15).
In punto di principi contabili la CTU ha rilevato:
“
i Per il principio di competenza dettato dal codice civile all'art. 2423 bis n. 3 (Principi di redazione del bilancio) “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento”. Secondo tale principio, un costo è di competenza dell'esercizio se è sostenuto nel corrispondente periodo amministrativo o se ha dato nello stesso la sua utilità o se ha trovato copertura nel suo correlativo ricavo;
un ricavo è di competenza dell'esercizio se è conseguito nel corrispondente periodo amministrativo
e se ha trovato nello stesso il suo correlativo costo.
16 Corollario fondamentale del principio di competenza economica è la cd. “correlazione costi-ricavi”, con la quale si intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, imponendo così di stabilire, in primo luogo, la competenza dei ricavi e, correlativamente, quella dei costi a questi riferibili.
ii Ai sensi del principio contabile OIC 34 “Ricavi”, il metodo di rilevazione dei ricavi è distinto tra vendita di beni e prestazione di servizi.
I ricavi per vendita di beni sono rilevati quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita;
b) l'ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile.
Il trasferimento sostanziale dei benefici avviene quando la società trasferisce alla controparte la capacità di decidere dell'uso del bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva. I benefici sono intesi come i possibili flussi di cassa che si possono ottenere direttamente o indirettamente dal bene.
I ricavi per prestazione di servizi sono rilevati a conto economico in base allo stato di avanzamento se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
a) l'accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore maturi via via che la prestazione è eseguita;
b) l'ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.
Nel caso in cui la società non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.
Quindi, in estrema sintesi, da un punto di vista contabile, si sostiene un ricavo:
- nel caso di cessione di beni, nel momento in cui il bene è giuridicamente passato all'acquirente (ossia quando sono stati trasferiti a lui rischi e benefici); normalmente questo trasferimento si ottiene con la consegna del bene che è riscontrabile grazie alla data riportata nel documento di trasporto del bene stesso;
- nel caso di prestazioni di servizi, nel momento in cui il servizio che abbiamo reso è stato completato o, nel caso di servizi continuativi (come per esempio un affitto attivo), il ricavo si registrerà con un criterio di proporzione temporale.
Ai sensi del principio contabile OIC 15 “Crediti”:
- i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
a) il processo produttivo dei beni è stato completato;
b) si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici;
17 - i crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata. iv. Al fine di determinare in maniera corretta il risultato d'esercizio e quindi rispettare il principio di competenza economica, al termine dell'esercizio occorre effettuare una serie di scritture contabili di assestamento, ovvero delle scritture di fine periodo che modificano, con operazioni di storno e di integrazione, i «dati grezzi» desunti dalla contabilità generale al fine di:
- trasformare i valori di conto rilevati secondo il principio della competenza temporale (o data temporale) in valori calcolati secondo il principio della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione dell'esercizio (principio della competenza economica);
- consentire una valutazione prudenziale dei componenti del patrimonio desumibili dalle scritture contabili.
v. Tra le scritture di assestamento vi sono quelle di integrazione che permettono di imputare ad un dato periodo amministrativo i componenti di reddito (sia positivi che negativi) che, pur essendo di competenza, non sono stati rilevati attraverso le operazioni di esercizio;
tra queste troviamo le scritture relative alle fatture da emettere.
Quindi, se un'azienda ha venduto prodotti senza aver emesso fattura, al termine dell'esercizio dovrà integrare i ricavi con quelli derivanti dall'avvenuta cessione, registrando, allo stesso tempo, un credito presunto, perché non ancora certo nell'ammontare.
Il conto usualmente utilizzato è il conto “Fatture da emettere” che confluisce in bilancio nell'attivo dello
Stato Patrimoniale alla voce C II 1) “Crediti verso clienti” dato che trattasi di un credito di natura commerciale;
nel Conto Economico invece rientrano nella voce A 1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.
La registrazione sarà: […]
Quindi, al momento dell'emissione della fattura, i conti movimentati sono tutti conti di Stato Patrimoniale, in quanto l'effetto economico della vendita del bene è già stato rilevato nell'esercizio precedente. Tralasciando la scrittura relativa all'IVA6, quello che emerge da questa registrazione è che il credito si “trasforma”; ovvero viene chiuso il conto “fatture da emettere” (poiché la fattura è stata effettivamente emessa) e viene aperto il credito verso il cliente. Tale credito si chiuderà poi con l'incasso della fattura.
Tanto premesso qualora alla chiusura degli esercizi al 2016 ed al 2017 si fossero verificate le condizioni previste dall'OIC 15 e dall'OIC 34 ai fini della contabilizzazione dei crediti e dei ricavi oggetto dell'eccepita errata, in quanto anticipata, contabilizzazione, si potrebbe concludere che la società avrebbe operato in ossequio al principio di competenza economica. È stato infatti verificato che la società:
- al 31/12 ha iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale, un credito verso clienti e contestualmente un ricavo a
Conto Economico;
18 - nell'anno successivo, al momento dell'emissione delle fatture di vendita, ha rilevato nell'attivo dello Stato
Patrimoniale il credito verso clienti ed in contropartita, con pari importo, ha stornato il credito iscritto al 31/12.
Tali registrazioni non sono state operate utilizzando i conti “CREDIVI VS CLIENTI PER
FATTURE DA EMETTERE” e “RICAVI DELLE VENDITE PER FATTURE DA
EMETTERE” [enfasi originaria]; ad ogni modo occorre rilevare che:
- il conto “CREDIVI VS CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE”, come il conto “CREDIVI
VS CLIENTI” utilizzato dalla società fallita, confluisce in bilancio nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce C II 1) “Crediti verso clienti” e pertanto, da un punto di vista sostanziale, la posta di bilancio avrebbe assunto i medesimi valori indicati nei bilanci abbreviati al 31.12.2016 ed al
31.12.2017 depostati al Registro Imprese;
- il conto “RICAVI DELLE VENDITE PER FATTURE DA EMETTERE”, come il conto
“RICAVI DELLE VENDITE” utilizzato dalla società fallita, confluisce in bilancio nel Conto Economico alla voce A 1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e pertanto, da un punto di vista sostanziale, la posta di bilancio avrebbe assunto i medesimi valori indicati nei bilanci abbreviati al
31.12.2016 ed al 31.12.2017 depostati al Registro Imprese” (enfasi aggiunge ndr).
Quindi, in primo luogo, è emerso che, qualora alla chiusura degli esercizi al 2016 ed al
2017 si fossero verificate le condizioni previste dall'OIC 15 e dall'OIC 34, pur essendo stati utilizzate voci di bilancio non esatte (perché sarebbe dovuta essere usata la voce “crediti verso clienti per fatture da emettere” e “ricavi delle vendite per fatture da emettere”), perché appunto le fatture sono state emessa l'anno dopo, questo da un punto di vista sostanziale non avrebbe cambiato i valori di bilancio.
Ai fini del rispetto del principio di competenza economica e dei suoi corollari (come precisati a pag, 16 della CTU), è necessario imputare al conto economico i ricavi o i costi che durante il corso dell'esercizio non hanno avuto manifestazione finanziaria, nel caso essi abbiano già avuto sostenimento o conseguimento.
Oltre a ciò, dirimente è quanto poi rilevato dalla CTU in punto di accertamento di quando si sono verificate le condizioni previste dall''OIC 15 e dall'OIC 34:
“Come stabilito dai principi contabili sopra menzionati, al fine dell'accertamento dell'effettiva competenza economica delle poste di bilancio (oggetto dell'eccepita errata, in quanto anticipata, contabilizzazione) è necessario determinare e comprovare:
19 - la data in cui in cui il bene è giuridicamente passato all'acquirente, ossia quando è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita e si è quindi verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
- la data in cui il servizio reso è stato definitivamente completato.
Documenti indispensabili ai fini dell'accertamento di cui sopra e conseguentemente della corretta imputazione dei ricavi (e dei crediti) di competenza sono:
- i documenti di trasporto attestanti l'effettiva cessione dei beni;
- le fatture di vendita nelle quali sono indicati i beni ed i servizi oggetto dei ricavi (e dei crediti), i DDT di riferimento, nonché le date di consegna dei beni e di completamento della prestazione.
Tale documentazione, unitamente a quella utile al fine di determinare anche la competenza economica dei costi correlati ai ricavi oggetto dell'eccepita errata contabilizzazione, non risulta essere stata prodotta agli atti di causa.
Quindi, sulla base della documentazione in atti, il CTU non può verificare se il trasferimento di rischi e benefici sia avvenuto in data precedente alla chiusura dell'esercizio (come si potrebbe presumere dalla contabilità della società fallita) o nei primi mesi dell'anno successivo (come rilevato dalla curatela attrice) e pertanto non può accertare quale sia l'effettiva competenza economica dei ricavi oggetto di contestazione.
In conclusione il CTU non può accertare se effettivamente, come sostenuto alla curatela attrice, ci sia stata una errata, in quanto anticipata, imputazione dei ricavi e conseguentemente il CTU non può accertare se si sia o meno verificata una causa di scioglimento della società ex art.2484 c.c. in data antecedente al 5.12.2018” (pag.
21 e 22, enfasi originaria).
Infatti, parte attrice non ha depositato agli atti le fatture di vendita e i documenti di trasporto, documentazione indispensabile al fine di accertare l'effettiva competenza economica delle poste di bilancio, e, dunque, indispensabile al fine di verificare l'asserita contabilizzazione anticipata dei ricavi e dei crediti verso i clienti e, conseguentemente, la condotta inadempiente dell'odierna parte convenuta, per come allegata.
“[…] il libro giornale prodotto in atti, diversamente da quanto sostenuto dal legale di parte attrice, non è documento sufficiente a dimostrare l'effettiva competenza economica dell'operazione, nei termini indicati nel precedente paragrafo F punto 1 a cui si rimanda integralmente;
infatti:
- nel libro giornale risulta indicata la data di registrazione dei crediti (iscritti al 31/12 di ciascun anno) e delle fatture (emesse nell'anno successivo), nonché il numero di riferimento e la data di emissione delle suddette fatture,
20 ma non sono indicate le date dell'effettivo avvenuto trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla vendita;
quindi dall'esame del libro giornale non è possibile stabilire se le fatture emesse nei primi mesi degli anni 2017 e 2018 siano riferite a delle cessioni di beni o servizi avvenute rispettivamente negli anni 2017 e 2018, come sostenuto dalla parte attrice, o in data precedente alla chiusura dei ridetti esercizi;
- la fattura è il documento che viene emesso in virtù di uno specifico obbligo previsto dal DPR 633/1972 che scaturisce dalla consegna o spedizione del bene oggetto del contratto di compravendita, ovvero dal pagamento che può avvenire in via anticipata (es. acconto) o posticipata rispetto alla data di effettiva consegna;
quindi, a seguito dell'emissione della fattura l'operazione si considera effettuata ai fini IVA, ma ciò non rileva ai fini della prova dell'avvenuta consegna del bene, la quale invece deve essere dimostrata da documenti sottoscritti anche dal cessionario (o incaricato del trasporto); in altre parole la questione non riguarda la data di emissione della fattura, quanto la prova dell'avvenuta consegna dei beni oggetto di quella determinata fattura;
- non vi è in atti alcun documento tale da dimostrare che la fattura emessa negli anni 2017 e 2018 sia effettivamente riferibile a quei determinati crediti iscritti alla data del 31/12 dell'anno precedente, come invece suppone la tesi di parte attrice;
tale circostanza si potrebbe esclusivamente presumere dal nominativo del cliente e dall'importo dei crediti e delle fatture emesse.
Sul punto giova ricordare che, non essendo depositate in atti le fatture indicate nel libro giornale, il CTU non può, tra l'altro, neppure stabilirne il contenuto” (enfasi aggiunte ndr; pag. 39 e 40 CTU).
Tali sono le conclusioni cui è giunta la CTU espletata, cui si ritiene di aderire, in quanto basata su un obiettivo, estremamente approfondito e coerente studio della documentazione prodotta, eseguita senza incorrere in irregolarità procedimentali e garantendo il massimo contraddittorio possibile tra le parti (le osservazioni critiche depositate sono state documentate in allegato alla relazione e tutte prese in carico dalla consulente).
Pertanto, la CTU, avvalendosi della documentazione tempestivamente depositata dalle parti, ha confermato la perdita del capitale sociale alla data del 5.12.2018 che già risultava dai bilanci depositati, quando è stata registrata la perdita di €. 1.522.856, cui è conseguita la doverosa convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore e la successiva deliberazione da parte dell'assemblea dei soci del 6.12.2018 di scioglimento e messa in liquidazione della società ex art. 2484, n. 4), c.c.
21 Si ribadisce la tardività e l'inammissibilità della richiesta della curatela di acquisizione della documentazione sopra richiamata, avvenuta solo dopo il deposito della bozza di CTU, quindi ben oltre le memorie istruttorie, e senza incontrare il consenso della controparte.
Al riguardo si richiama integralmente l'ordinanza del 6.6.2025 del giudice istruttore in cui si rileva che l'inadempimento allegato da parte attrice imputato all'amministratore della società fallita, relativo alla ritenuta anticipazione di un anno di alcuni ricavi di vendita, implica l'accertamento della data in cui è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici connessi alla vendita e quindi l'accertamento di quando i beni sono stati trasferiti nella materiale disponibilità dell'acquirente. La prova di tale fatto principale sarebbe dovuta essere fornita da parte attrice mediante la tempestiva produzione in giudizio delle fatture di vendita e dei documenti di trasporto.
Il consenso di parte convenuta all'acquisizione di detti documenti (cfr. verbale dell'udienza del 6 giugno 2025), tramite le operazioni di consulenza tecnica, non vi è stato ed esso è imprescindibile come disposto letteralmente dalla norma di cui all'art. 198, secondo comma, c.p.c.
(interpretazione non in contrasto con i principi espressi da Cass. S.U. n. 3086 del 2022; Cass. S.U.
n. 6500 del 2022; cfr. successivamente Cass. n. 1763 del 2024);
Pertanto, pur essendo state riscontrate negli ultimi anni di attività della società operazioni non conservative e incrementi della situazione debitoria (cfr. relazione ex art. 33 l.fall. del curatore, pag. 52; CTU pagg. 27 e ss., in particolare, incremento esposizione debitoria con Intesa
San Paolo s.p.a., pur con azzeramento dell'esposizione debitoria verso gli altri istituti di credito;
incremento dei debiti nei confronti dell'erario e degli istituti di previdenza;
nuove commesse e ordinativi, pur in misura inferiore agli anni precedenti;
incremento oneri finanziari), ribaditi i limiti del potere di intervento del tribunale ex art. 2476 c.c. in relazione alle scelte di gestione, come sopra delineati, e rilevata la circostanza che, da quanto risulta dagli atti, tali attività sono state poste in essere prima che la società perdesse il capitale sociale e dovesse quindi essere messa in liquidazione, mentre, di contro, non appena il capitale sociale è sceso al di sotto della soglia legale
è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione ex art. 2484, n. 4), c.c., deve ritenersi che l'amministratore unico ha adempiuto ai suoi compiti con la diligenza professionale ex art. 1176, comma secondo, c.c. a lui richiesta.
Ne consegue che l'azione di responsabilità avanzata dalla curatela nei suoi confronti va rigettata.
22 6. Quanto alla domanda di restituzione dei compensi asseritamente non dovuti per l'attività di amministratore, per un ammontare pari ad €. 34.680,00, si osserva quanto segue.
La CTU ha confermato che “dall'esame del mastrino del conto “antri debiti o debiti diversi” –
s/conto “collaboratori c/compensi” emerge che nell'anno 2016 la società fallita ha erogato all'amministratore unico compensi per complessivi Euro 12.027,00, nell'anno 2017 non ha erogato alcun compenso, mentre nell'anno
2018 ha erogato compensi per complessivi Euro 22.653,00, come indicato da parte attrice. Pertanto, sulla base della documentazione contabile, risulta che il per l'attività svolta, ha ricevuto dalla società dal 2016 CP_1 al 2018 un compenso complessivo di Euro 34.680,00. A tal proposito occorre altresì evidenziare che l'assemblea dei soci in data 22.4.2016 e del 29.5.2017 deliberava un compenso lordo annuo in favore dell'amministratore unico per complessivi Euro 84.000,00, rispettivamente per l'anno 2016 e per l'anno 2017”.
Pertanto, i compensi percepiti dall'amministratore sono stati inferiori a quelli deliberati dall'assemblea.
Inoltre, la CTU ha escluso che l'odierno convenuto abbia ricevuto la corresponsione di ulteriori importi successivamente alla delibera dell'assemblea dei soci del 6.12.2018 di scioglimento e messa in liquidazione della società fallita ex art. 2484, n. 4), c.c.
Ne consegue che, ribadite le conclusioni di cui sopra circa il collocamento dello stato di insolvenza della società, la corresponsione dell'importo di €. 34.680,00 negli anni 2016,2017 e
2018 a titolo di compensi all'amministratore unico risulta legittima e, come tale, non suscettibile di restituzione alla curatela.
Anche tale domanda, in conclusione, va rigettata.
7. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte attrice soccombente deve essere condannata a rimborsare alle parti convenute le spese processuali da queste ultime anticipate liquidate, in mancanza di note spese, in applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore pari al disputatum (scaglione €. 260.001 - 520.000) dal d.m. n. 55 del 2014, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in cui si è articolato il giudizio.
In considerazione dell'assistenza di due soggetti aventi “la stessa posizione processuale” la cui difesa ha comportato, tuttavia, l'esame di questioni di fatto e di diritto diverse, cioè “specifiche e distinte”, va applicata a suddetto importo la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014.
23 Anche le spese di C.T.U. rientrano nel novero delle spese processuali e quindi anche alle stesse si applica la regola della soccombenza, con la conseguenza che suddette spese vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
8. Si precisa che la rinuncia alla domanda nei confronti di intervenuta in sede di CP_2 precisazione delle conclusioni non può in alcun modo giustificare la compensazione delle spese, atteso che proprio la sua proposizione ha causato la necessità del convenuto di costituirsi e di sostenere le spese processuali per tutto il giudizio, ivi incluso lo svolgimento della CTU, fino alla fase decisoria.
9. In merito alla richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata in relazione a entrambe i convenuti si osserva quanto segue.
La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
L'istituto introdotto dalla novella del 2009 "risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti". La condanna d'altronde è adottabile anche d'ufficio, e ciò "la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivo) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici" per cui si tratta di una "condanna di natura sanzionatoria e officiosa [...] per l'offesa recata alla giurisdizione" (cfr. Corte Cost. n. 152 del 2016).
Alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"( Cass. S.U. n.
16601 del 2017): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96 u.c. c.p.c è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
24 Il discrimine tra esercizio del diritto processuale e abuso del diritto processuale deve concretizzarsi nella presenza di malafede o colpa grave, non potendosi sostenere - tenuto conto della tutela costituzionale e sovranazionale della fruizione della giurisdizione pubblica - che quel che è una vera sanzione discenda da una sorta di responsabilità oggettiva per l'esito sfavorevole del processo;
agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. n. 3003 del 2014; Cass. n. 3376 del 2016; Cass. n. 19285 del 2016;
Cass. n. 28658 del 2017; Cass. n. 7901 del 2018; Cass. n. 5725 del 2019; Cass. n. 17814 del 2019;
Cass. n. 34693 del 2022; Cass. n. 19948 del 2023; vi è orientamento che appare allo stato minoritario che afferma la non necessità del riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, cfr. Cass. n. 27623 del 2017, alla cui ampia motivazione si rinvia;
Cass. n. 29812 del
2019; Cass. n. 20018 del 2020; Cass. n. 3830 del 2021; Cass. n. 22208 del 2021).
In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, dedotto in assenza della esposizione sommaria dei fatti oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia;
oppure un ricorso per cassazione fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. che ne esclude la invocabilità oppure non osservante da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l'ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità; la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata;
una inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla valere;
quando chi ha impugnato abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice precedente, senza parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto dell'atto impugnato;
un'impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante;
una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti e alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e,
25 conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
9.1. Nel caso in esame, la malafede di parte attrice si rinviene nel fatto della conoscenza dell'infondatezza della supposta responsabilità del convenuto a lui ascritta quale asserito CP_2 direttore generale.
Fin da prima dell'introduzione del giudizio era evidente alla curatela che il convenuto non ha assunto né svolto funzioni equiparabili a quelle di un direttore generale. CP_2
Ciò emerge chiaramente dalla relazione ex art. 33 l.fall. del curatore del 15 aprile 2019, in cui a pag. 19, si afferma: “Condotta del direttore. A parere dello scrivente, benché la delega dei poteri concessi, il direttore svolgeva per lo più atti di ordinaria gestione” (doc. n. 3 allegato alle seconda memoria istruttoria).
Nonostante l'inesatta indicazione contenuta al registro delle imprese (doc. n. 3 allegato alla comparsa di risposta), dal verbale dell'assemblea del 9 settembre 2013 (peraltro comunque citato per estratto nello stesso registro delle imprese e ovviamente ben noto alla curatela che l'ha depositato in allegato alla seconda memoria istruttoria, doc. n. 5) risulta chiaramente che CP_2
è stato nominato “direttore amministrativo” e non “direttore generale” con i seguenti compiti:
26 27 Dalla delega di funzioni descritta in delibera risulta che gli sono stati attribuiti compiti specifici ed esecutivi assai delimitati, con limiti di spesa pari a € 20.000 annui, privo di alcun potere/dovere di attuare gli indirizzi generali della gestione, di poteri di iniziativa che gli consentissero di incidere sulla determinazione delle strategie aziendali, privo del potere/dovere di vigilare sull'operato dell'amministratore, privo del potere/dovere di opporsi alle decisioni dell'amministratore ove ritenute fonte di danni dei quali sarebbe stato chiamato a rispondere
(facoltà che connotano invece l'incarico del direttore generale;
cfr. sentenze del tribunale di
Roma, 28 settembre 2015; tribunale di Torino 2 luglio 2019; tribunale di Venezia 17 maggio
2021). Ancor più nello specifico, non aveva il potere di redigere i bilanci né di assumere CP_2 decisioni gestionali che comportavano per la società nuovo rischio di impresa, e cioè i due profili di colpa a lui ascritti da parte attrice.
La posizione del direttore generale ha come presupposto necessario (anche se non sufficiente) la nomina formale dell'assemblea, che nella specie pertanto è mancata (cfr. e multis
Cass. n. 23630 del 2015).
Pertanto, ben prima dell'introduzione del giudizio, la curatela aveva tutti gli elementi per desumere l'assenza dei presupposti per citare in giudizio . CP_2
Oltretutto, il giorno prima della prima udienza, parte convenuta ha depositato la sentenza di assoluzione di dal reato di bancarotta e di ricorso abusivo al credito di cui era CP_2 imputato e nel corso dell'istruttoria è stato interrogato l'amministratore – già sentito CP_1 dal curatore nell'ambito della procedura fallimentare che ha dichiarato che “Necessita, comunque, specificare che fin dalla data della dichiarazione di fallimento, il Signor ha mostrato Parte_5 piena e pronta collaborazione con lo scrivente”, pag. 19 relazione ex art. 33 cit. - che ha confermato che
28 anche di fatto ha sempre svolto funzioni meramente esecutive. Tali ulteriori circostanze CP_2 sono intervenute ben prima della precisazione delle conclusioni, quando poi in effetti la curatela ha rinunciato alla domanda.
Pertanto sussistono i presupposti per la condanna della curatela ex art. 96, terzo comma,
c.p.c. nei confronti del convenuto . CP_2
9.2. Sussistono i medesimi presupposti anche in relazione alla domanda svolta dalla curatela nei confronti di e cioè in quanto le fatture e i documenti di trasporto risultano CP_1 essere stati nella disponibilità della curatela, atteso che, all'esito della CTU, la stessa ha chiesto autorizzazione a depositarli in giudizio. L'aver proposto una domanda giudiziale senza aver tempestivamente depositato la documentazione probatoria necessaria a provare il diritto vantato, nonostante questa sia stata in possesso della parte, dimostra la negligenza di parte attrice nello studio dei presupposti dell'azione nella fase anteriore l'instaurazione della causa.
Una tale condotta processuale, lungi dal rendere un migliore servizio alla parte assistita, ha comportato una defatigante attività difensiva da parte della controparte e del giudice in sede di motivazione. Tale condotta non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo
(art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.
Conformemente agli insegnamenti della Cassazione, in tale contesto si intende pertanto sanzionare l'abuso dello strumento giudiziario (cfr. Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n. 12310 del 2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni e ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense, tanto maggiore quando si difende un fallimento, coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo,
Cass. n. 25177 del 2018; Cass. n. 29812 del 2019).
Deve pertanto concludersi per la condanna della curatela al pagamento in favore dei due convenuti, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in € 7.000,00
a favore di ciascuno dei due convenuti, pari nel complesso, all'incirca, in termini di
29 proporzionalità (cfr. Cass. S.U. n. 16601 del 2017 cit.) alla metà dei compensi medi liquidabili in relazione al valore della causa.
In applicazione dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. la parte attrice deve essere condannata anche al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma da determinarsi nel suo massimo, tenuto conto della citazione in giudizio di ben due parti e della prudenza superiore alla norma che deve guidare le scelte di una curatela fallimentare che amministra denaro non proprio, ma della massa dei creditori, già ampiamente danneggiati dal fallimento.
P.Q.M.
1) rigetta le domande avanzate dalla curatela del fallimento della Parte_3
con atto di citazione depositato l'8 febbraio 2024 nei confronti di
[...] [...]
CP_1
2) condanna ex art. 91 c.p.c. la curatela del fallimento della Parte_3
a rimborsare e le spese processuali da questi
[...] Controparte_1 Controparte_2 ultimi due anticipate, liquidate nella somma complessivamente pari a € 29.194,10 (e cioè €.
22.457,00 maggiorato del 30%), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;
3) pone definitivamente a carico della curatela del fallimento della Parte_3
le spese di CTU;
[...]
4) condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. la curatela del fallimento della
[...]
a pagare a favore di e di Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
a € 7.000 a favore di ciascuna parte convenuta;
5) condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c. la curatela del fallimento della
[...]
a pagare a favore della cassa delle ammende la somma pari a € Parte_3
5.000.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa il 17 dicembre 2025.
La giudice relatore La presidente
LL TT GA OM
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