Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 24
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione in quanto dalla notifica dell'atto prodromico (22 giugno 2023) alla notifica della cartella (29 aprile 2025) il triennio non è maturato.

  • Rigettato
    Prescrizione annualità 2020

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione in quanto dalla notifica dell'atto prodromico (22 giugno 2023) alla notifica della cartella (29 aprile 2025) il triennio non è maturato.

  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte accoglie il ricorso limitatamente all'annualità 2022, ritenendo violato il principio di irretroattività della normativa regionale che ha permesso l'accorpamento della contestazione nella cartella senza atto presupposto, e dichiara la nullità parziale della cartella per violazione del principio legato alla necessità del rispetto della sequenza temporale degli atti in successione.

  • Altro
    Questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale rimane assorbita in quanto non rilevante ai fini del decidere, essendo il ricorso accolto per violazione del principio di irretroattività.

  • Altro
    Compensazione spese

    Le spese del grado vengono integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 24
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 24
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo