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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 5417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5417 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 02/12/2025 N. 8400/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
- - - Parte_1 Parte_2 Parte_3
- rappresentati e difesi dall'Avv.to FRANCESCHINIS Parte_4 Parte_5
NZ ed elett.te dom.ti presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTI contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to MORPURGO CLAUDIO DANIELE CP_1
MOSE' e dall'Avv.to MENICATTI ANNA VIA DURINI, 20 20122 MILANO;
ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA DURINI, 20 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento somme
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/5 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 4.7.25 i ricorrenti - Parte_1 Parte_2
- - - hanno
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuto in giudizio la società resistente chiedendo al Giudice:
1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per il periodo successivo a quello già coperto dal giudicato inter partes, alla inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie della media percepita nei 12 mesi precedenti dei compensi previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL
(“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA TR (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale
11.3.2015;
2- Conseguentemente condannare a corrispondere in favore di ciascun CP_1 ricorrente, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo dall'1.1.2020 al 31.12.2024, le seguenti somme lorde:
• euro 2.779,18 Parte_1
. euro 1.414,90 Parte_2
• euro. 1.811,03 Parte_3
• euro 1.517,55 Parte_4
• euro 2.206,11 Parte_5
o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
2- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato per
Euro 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
I ricorrenti avevano già proposto altro ricorso col quale chiedevano l'adeguamento della loro retribuzione dei periodi di ferie, chiedendo di dichiarare la nullità e/o, comunque,
l'inopponibilità ai ricorrenti, e comunque disapplicare le clausole contenute:
2/5 Dott. Riccardo Atanasio - nell'art.31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017 art.30.6 del CCNL 16.12.2016);
- nell'art.20.3 del Contratto Aziendale 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevede CP_1 che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett.d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2;
- il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019.
Chiedevano poi di dichiarare che ogni giorno di ferie dei ricorrenti dovesse essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie sia a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA TR (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015; con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019 per i seguenti importi:
EURO 5.178,70 Parte_1
EURO 4.138,67 Parte_2
EURO 3.451,77 Parte_3
EURO 5.180,41 Parte_4
EURO 2.777,54. Parte_5
Con la sentenza numero 2076 del 2021 il Tribunale di Milano ha condannato al CP_1 pagamento dei seguenti importi in favore dei ricorrenti:
5.123,00 Pt_1
€ 4.303,00 Parte_2
€ 4.129,00 Pt_3
3.655,00 Pt_4
MANGANO € 3.742,00 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
con condanna di a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite liquidate in CP_1 complessivi € 4.000,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario”.
3/5 Dott. Riccardo Atanasio Impugnata la sentenza, la Corte di appello di Milano ha rigettato il ricorso, con sentenza numero 1503 nel 2021; proposto ricorso in Cassazione, con ordinanza numero 8672 del 2024 la Suprema Corte ha respinto il ricorso determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Con l'odierno ricorso i ricorrenti richiedono innanzitutto il pagamento nelle differenze retributive maturate nel periodo successivo a quello oggetto della decisione passata in giudicato, rinunciando a conciliare con riferimento al riconoscimento di un parziale pagamento delle stesse voci, sulla base di un accordo sindacale stipulato dalla società in data 23 luglio
2019.
In ogni caso i ricorrenti - pur non sottoscrivendo alcuna conciliazione - hanno ricevuto dei pagamenti parziali in esecuzione di quell'accordo, pagamenti parziali che vanno pertanto detratti dalle differenze retributive che certamente sono maturate nel periodo successivo alla sentenza passata in giudicato, tenendo conto che - ai sensi dell'articolo 2909 codice civile - la sentenza regola una volta per tutti i rapporti tra le parti.
Oltre a quelle differenze vanno tuttavia riconosciute anche le differenze scaturenti dalla voce
“remunerazione per attività di controlleria” tenuto conto che quella voce è strettamente connessa all'attività espletata dai ricorrenti, in qualità di capo treno, il quale controlla la regolarità dei titoli di viaggio degli utenti del servizio, in quanto ha natura retributiva ed è una voce che fa parte costantemente della retribuzione dei ricorrenti.
Pertanto, la società - in accoglimento del ricorso e limitatamente ai giorni di ferie goduti nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 – va condannata al pagamento delle seguenti somme:
• euro 2.779,18 Parte_1
• euro 1.414,90 Parte_2
• euro. 1.811,03 Parte_3
• euro 1.517,55 Parte_4
• euro 2.206,11 Parte_5 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché a rimborsare le spese di lite in favore dell'Avv.to Lorenzo NI che si dichiara antistatario che liquida nella misura di €
2.800 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali ed € 118,50 per contributo unificato
Sentenza esecutiva
PQM
Condanna la società al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:
4/5 Dott. Riccardo Atanasio • euro 2.779,18 lordi Parte_1
• euro 1.414,90 lordi Parte_2
• euro. 1.811,03 lordi Parte_3
• euro 1.517,55 lordi Parte_4
• euro 2.206,11 lordi Parte_5 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condanna altresì a rimborsare le spese di lite in favore dell'Avv.to Lorenzo CP_1
NI che si dichiara antistatario, che liquida nella misura di € 2.800 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali ed € 118,50 per contributo unificato
Sentenza esecutiva
Milano, 02/12/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 02/12/2025 N. 8400/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
- - - Parte_1 Parte_2 Parte_3
- rappresentati e difesi dall'Avv.to FRANCESCHINIS Parte_4 Parte_5
NZ ed elett.te dom.ti presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTI contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to MORPURGO CLAUDIO DANIELE CP_1
MOSE' e dall'Avv.to MENICATTI ANNA VIA DURINI, 20 20122 MILANO;
ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA DURINI, 20 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento somme
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/5 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 4.7.25 i ricorrenti - Parte_1 Parte_2
- - - hanno
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuto in giudizio la società resistente chiedendo al Giudice:
1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per il periodo successivo a quello già coperto dal giudicato inter partes, alla inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie della media percepita nei 12 mesi precedenti dei compensi previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL
(“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA TR (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale
11.3.2015;
2- Conseguentemente condannare a corrispondere in favore di ciascun CP_1 ricorrente, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo dall'1.1.2020 al 31.12.2024, le seguenti somme lorde:
• euro 2.779,18 Parte_1
. euro 1.414,90 Parte_2
• euro. 1.811,03 Parte_3
• euro 1.517,55 Parte_4
• euro 2.206,11 Parte_5
o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
2- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato per
Euro 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
I ricorrenti avevano già proposto altro ricorso col quale chiedevano l'adeguamento della loro retribuzione dei periodi di ferie, chiedendo di dichiarare la nullità e/o, comunque,
l'inopponibilità ai ricorrenti, e comunque disapplicare le clausole contenute:
2/5 Dott. Riccardo Atanasio - nell'art.31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017 art.30.6 del CCNL 16.12.2016);
- nell'art.20.3 del Contratto Aziendale 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevede CP_1 che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett.d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2;
- il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019.
Chiedevano poi di dichiarare che ogni giorno di ferie dei ricorrenti dovesse essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie sia a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA TR (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015; con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019 per i seguenti importi:
EURO 5.178,70 Parte_1
EURO 4.138,67 Parte_2
EURO 3.451,77 Parte_3
EURO 5.180,41 Parte_4
EURO 2.777,54. Parte_5
Con la sentenza numero 2076 del 2021 il Tribunale di Milano ha condannato al CP_1 pagamento dei seguenti importi in favore dei ricorrenti:
5.123,00 Pt_1
€ 4.303,00 Parte_2
€ 4.129,00 Pt_3
3.655,00 Pt_4
MANGANO € 3.742,00 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
con condanna di a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite liquidate in CP_1 complessivi € 4.000,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario”.
3/5 Dott. Riccardo Atanasio Impugnata la sentenza, la Corte di appello di Milano ha rigettato il ricorso, con sentenza numero 1503 nel 2021; proposto ricorso in Cassazione, con ordinanza numero 8672 del 2024 la Suprema Corte ha respinto il ricorso determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Con l'odierno ricorso i ricorrenti richiedono innanzitutto il pagamento nelle differenze retributive maturate nel periodo successivo a quello oggetto della decisione passata in giudicato, rinunciando a conciliare con riferimento al riconoscimento di un parziale pagamento delle stesse voci, sulla base di un accordo sindacale stipulato dalla società in data 23 luglio
2019.
In ogni caso i ricorrenti - pur non sottoscrivendo alcuna conciliazione - hanno ricevuto dei pagamenti parziali in esecuzione di quell'accordo, pagamenti parziali che vanno pertanto detratti dalle differenze retributive che certamente sono maturate nel periodo successivo alla sentenza passata in giudicato, tenendo conto che - ai sensi dell'articolo 2909 codice civile - la sentenza regola una volta per tutti i rapporti tra le parti.
Oltre a quelle differenze vanno tuttavia riconosciute anche le differenze scaturenti dalla voce
“remunerazione per attività di controlleria” tenuto conto che quella voce è strettamente connessa all'attività espletata dai ricorrenti, in qualità di capo treno, il quale controlla la regolarità dei titoli di viaggio degli utenti del servizio, in quanto ha natura retributiva ed è una voce che fa parte costantemente della retribuzione dei ricorrenti.
Pertanto, la società - in accoglimento del ricorso e limitatamente ai giorni di ferie goduti nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 – va condannata al pagamento delle seguenti somme:
• euro 2.779,18 Parte_1
• euro 1.414,90 Parte_2
• euro. 1.811,03 Parte_3
• euro 1.517,55 Parte_4
• euro 2.206,11 Parte_5 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché a rimborsare le spese di lite in favore dell'Avv.to Lorenzo NI che si dichiara antistatario che liquida nella misura di €
2.800 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali ed € 118,50 per contributo unificato
Sentenza esecutiva
PQM
Condanna la società al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:
4/5 Dott. Riccardo Atanasio • euro 2.779,18 lordi Parte_1
• euro 1.414,90 lordi Parte_2
• euro. 1.811,03 lordi Parte_3
• euro 1.517,55 lordi Parte_4
• euro 2.206,11 lordi Parte_5 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condanna altresì a rimborsare le spese di lite in favore dell'Avv.to Lorenzo CP_1
NI che si dichiara antistatario, che liquida nella misura di € 2.800 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali ed € 118,50 per contributo unificato
Sentenza esecutiva
Milano, 02/12/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio