TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.2757/2024 R.G. LAVORO, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore,Parte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Livia Sabatino;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lisa Baglivo;
Controparte_1
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.05.2024, la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 275/2024 emesso dal Tribunale di Salerno in data 8.4.2024 con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di euro Controparte_1
1.988,35 per le retribuzioni di maggio e giugno 2023 maturate nell'ambito del rapporto di lavoro tra le stesse intercorso nel periodo decorrente dal 16.1.2015 al 24.6.2023.
A sostegno dell'opposizione deduceva che la obbligazione derivante dal decreto ingiuntivo doveva ritenersi estinta per effetto della compensazione del credito della lavoratrice con il maggior credito vantato da essa società a titolo di risarcimento dei danni che la lavoratrice aveva arrecato all'azienda con l'illecito accesso che la stessa aveva effettuato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, al programma aziendale “winfatt” di cui ancora aveva le credenziali, fatto per il quale era stata sporta formale denuncia querela alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Chiedeva pertanto l'accoglimento della opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite, Con da distrarsi. Costituitasi in giudizio, deduceva la infondatezza della CP_1 opposizione in assenza di prova del presunto danno lamentato dalla società e pertanto del credito oggetto della eccezione di compensazione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo con condanna della controparte al pagamento delle spese, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. stante la temerarietà della lite.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.2.2025.
L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale sicchè, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento della retribuzione, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto, sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Nel caso di specie la ha provato mediante la documentazione prodotta (buste paga) CP_1 il diritto di credito, azionato con procedimento monitorio, alle retribuzioni di maggio e giugno 2023 maturate nell'ambito dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società opponente dal 16.1.2015 al 24.6.2023. D'altronde la società non Parte_1 ha contestato né l' “an” né il “quantum” di tale credito limitandosi ad eccepire la compensazione di tale credito con quello che a sua volta la società vanterebbe nei confronti della lavoratrice.
Ciò posto è noto che “la compensazione impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale” (Cass.
10798/2018).
La compensazione impropria si sostanzia un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei crediti delle parti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (Cass.
4825/2019).
Si tratta allora nella specie di verificare l'eventuale fondatezza del credito opposto dalla società al fine di eventualmente detrarlo dal credito da Parte_1 retribuzione fatto valere dalla lavoratrice con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Ebbene deve ritenersi che la società opponente non abbia affatto fornito la prova del credito opposto in compensazione.
Essa infatti si è limitata nell'atto di opposizione a denunciare la illecita connessione della
[...]
a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, a programma aziendale con abusivo CP_1 utilizzo delle credenziali aziendali ma, pur apoditticamente prospettando la potenziale dannosità di tale fatto, nessuno specifico danno ha dedotto e quantificato, limitandosi ad indicare una generica “perdita della clientela” e un “danno alla immagine” senza alcun riscontro documentale. La prova orale non è stata ammessa in quanto, per come articolata, del tutto irrilevante ai fini del decidere non essendo assolutamente volta alla prova del -solo genericamente- dedotto danno/credito.
La società ha poi dedotto che la attraverso la fraudolenta acquisizione di CP_1 informazioni, avrebbe attinto al nome di un debitore della azienda onde esercitare nei confronti di quest'ultimo azione di pignoramento presso terzi: in mancanza della deduzione di altri elementi, trattasi tuttavia di affermazione del tutto apodittica in quanto, come rilevato nella memoria difensiva, la avendo lavorato dal 2015 al 2023 presso il Caseificio CP_1 gestito dalla era verosimilmente a conoscenza dei suoi clienti e fornitori a Parte_1 prescindere dal collegamento da remoto al software aziendale effettuato dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Peraltro, sotto tale profilo si osserva che la lavoratrice si è limitata a porre in essere una azione di pignoramento presso terzi evidentemente per il recupero di un proprio credito vantato nei confronti della società e quindi trattasi di attività Parte_1 del tutto legittima in quanto all'uopo prevista dall'Ordinamento.
In virtù di tali considerazioni, non avendo la società opponente fornito la prova di un controcredito da porre in compensazione con il credito della lavoratrice -e non essendo stati prospettati altri motivi di opposizione-, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 275/2024 di cui va pertanto dichiarata la esecutività.
Le spese di lite vengono poste a carico della società opponente secondo la regola della soccombenza con distrazione in favore dell'avv. Anna Lisa Baglivo dichiaratosi antistatario
(v. note del 12.2.2025), escludendosi i presupposti per la ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi una temerarietà della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 275/2024 che dichiara esecutivo;
2. condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 941,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Anna Lisa Baglivo.
Così deciso in Salerno, il 19.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.2757/2024 R.G. LAVORO, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore,Parte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Livia Sabatino;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lisa Baglivo;
Controparte_1
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.05.2024, la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 275/2024 emesso dal Tribunale di Salerno in data 8.4.2024 con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di euro Controparte_1
1.988,35 per le retribuzioni di maggio e giugno 2023 maturate nell'ambito del rapporto di lavoro tra le stesse intercorso nel periodo decorrente dal 16.1.2015 al 24.6.2023.
A sostegno dell'opposizione deduceva che la obbligazione derivante dal decreto ingiuntivo doveva ritenersi estinta per effetto della compensazione del credito della lavoratrice con il maggior credito vantato da essa società a titolo di risarcimento dei danni che la lavoratrice aveva arrecato all'azienda con l'illecito accesso che la stessa aveva effettuato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, al programma aziendale “winfatt” di cui ancora aveva le credenziali, fatto per il quale era stata sporta formale denuncia querela alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Chiedeva pertanto l'accoglimento della opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite, Con da distrarsi. Costituitasi in giudizio, deduceva la infondatezza della CP_1 opposizione in assenza di prova del presunto danno lamentato dalla società e pertanto del credito oggetto della eccezione di compensazione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo con condanna della controparte al pagamento delle spese, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. stante la temerarietà della lite.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.2.2025.
L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale sicchè, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento della retribuzione, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto, sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Nel caso di specie la ha provato mediante la documentazione prodotta (buste paga) CP_1 il diritto di credito, azionato con procedimento monitorio, alle retribuzioni di maggio e giugno 2023 maturate nell'ambito dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società opponente dal 16.1.2015 al 24.6.2023. D'altronde la società non Parte_1 ha contestato né l' “an” né il “quantum” di tale credito limitandosi ad eccepire la compensazione di tale credito con quello che a sua volta la società vanterebbe nei confronti della lavoratrice.
Ciò posto è noto che “la compensazione impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale” (Cass.
10798/2018).
La compensazione impropria si sostanzia un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei crediti delle parti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (Cass.
4825/2019).
Si tratta allora nella specie di verificare l'eventuale fondatezza del credito opposto dalla società al fine di eventualmente detrarlo dal credito da Parte_1 retribuzione fatto valere dalla lavoratrice con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Ebbene deve ritenersi che la società opponente non abbia affatto fornito la prova del credito opposto in compensazione.
Essa infatti si è limitata nell'atto di opposizione a denunciare la illecita connessione della
[...]
a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, a programma aziendale con abusivo CP_1 utilizzo delle credenziali aziendali ma, pur apoditticamente prospettando la potenziale dannosità di tale fatto, nessuno specifico danno ha dedotto e quantificato, limitandosi ad indicare una generica “perdita della clientela” e un “danno alla immagine” senza alcun riscontro documentale. La prova orale non è stata ammessa in quanto, per come articolata, del tutto irrilevante ai fini del decidere non essendo assolutamente volta alla prova del -solo genericamente- dedotto danno/credito.
La società ha poi dedotto che la attraverso la fraudolenta acquisizione di CP_1 informazioni, avrebbe attinto al nome di un debitore della azienda onde esercitare nei confronti di quest'ultimo azione di pignoramento presso terzi: in mancanza della deduzione di altri elementi, trattasi tuttavia di affermazione del tutto apodittica in quanto, come rilevato nella memoria difensiva, la avendo lavorato dal 2015 al 2023 presso il Caseificio CP_1 gestito dalla era verosimilmente a conoscenza dei suoi clienti e fornitori a Parte_1 prescindere dal collegamento da remoto al software aziendale effettuato dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Peraltro, sotto tale profilo si osserva che la lavoratrice si è limitata a porre in essere una azione di pignoramento presso terzi evidentemente per il recupero di un proprio credito vantato nei confronti della società e quindi trattasi di attività Parte_1 del tutto legittima in quanto all'uopo prevista dall'Ordinamento.
In virtù di tali considerazioni, non avendo la società opponente fornito la prova di un controcredito da porre in compensazione con il credito della lavoratrice -e non essendo stati prospettati altri motivi di opposizione-, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 275/2024 di cui va pertanto dichiarata la esecutività.
Le spese di lite vengono poste a carico della società opponente secondo la regola della soccombenza con distrazione in favore dell'avv. Anna Lisa Baglivo dichiaratosi antistatario
(v. note del 12.2.2025), escludendosi i presupposti per la ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi una temerarietà della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 275/2024 che dichiara esecutivo;
2. condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 941,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Anna Lisa Baglivo.
Così deciso in Salerno, il 19.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca D'Antonio