Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/04/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 11/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4633/2023 del Ruolo generale a.c. (cui sono stati riuniti i procedimenti recanti
NN.RR.GG. 7728/2023 e 7729/2023) vertente
TRA
, e , rapp.ti e difesi dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv.ti Francesco Sicignano e Vincenzo Del Sorbo, con i quali elett.te domiciliano presso : indirizzo telematico ricorrenti
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rapp.ta e difesa dagli Avv. ti Rosa Controparte_1
Maria Siciliano, Biagio Cozzolino e Antonella Ferraro, con i elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi n. 66, presso la sede dell'Ente resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto le domande dei ricorrenti in epigrafe indicati, dipendenti dell con qualifica di Collaboratore Professionale , Parte_4 CP_2 volta a ottenere il pagamento del compenso dovuto per il lavoro straordinario prestato in giorno festivo infrasettimanale (quantificato come da allegati conteggi) in relazione al periodo indicato in ricorso.
Le domande attoree sono state proposte con separati ricorsi successivamente riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
La convenuta si è costituita e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti di e Parte_2
, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme a Parte_3 suo dire pagate in eccesso.
Il pagamento effettuato dalla peraltro, è stato ritenuto totalmente esaustivo dai ricorrenti, che , infatti, hanno chiesto senz'altro dichiararsi cessata la materia del contendere (cfr. note di trattazione scritta, in atti).
Pertanto, tale pagamento determina la cessazione della materia del contendere.
Vanno, poi, dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali spiegate dalla nei confronti di e , non essendo stato ritualmente Parte_2 Parte_3 richiesto il differimento della prima udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt.
416 e 418 c.p.c..
In considerazione del fatto che il pagamento della prestazione è avvenuto dopo il deposito del ricorso introduttivo, la , per il principio della Controparte_1 soccombenza virtuale, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi ai procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
, e , con separati ricorsi del Parte_1 Parte_2 Parte_3
20/7/2023 e del 11/12/2023, successivamente riuniti, nei confronti di CP_3
così provvede: a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)dichiara
[...] inammissibili le domande riconvenzionali;
c) condanna la al Controparte_1 pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1700,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% , con attribuzione.
Torre Annunziata, li 14/4/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco