Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/03/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5939/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 5939/2021 del R.G.A.C. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 PartitaIVA_2 sede in alla Piazza Roma n.20, in persona del legale Pt_1 rappresentante Sindaco pro-tempore Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Ciriano Sammaria (C.F.
), giusta procura in atti, con domicilio presso C.F._1 la sede Municipale di in Piazza Roma n. 20 Pt_1
Opponente
E
in persona del l.r.p.t. dott. Controparte_1
cod. fisc. con sede in Torre del CP_2 P.IVA_3
GR (Na) alla via Montedoro,43, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti dell'1.9.2021 apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. Bartolomeo Sorrentino
(codice fiscale del Foro di Torre CodiceFiscale_2
Annunziata e con lui elettivamente domiciliata in Torre del
GR (Na) alla Via E.De Nicola,38 – Parco dei Pini
Opposta
NONCHE'
c.f. nata a [...] il Controparte_3 C.F._3
21.03.1965 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Guariglia, cod. fisc.
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi
, unitamente al quale e presso il cui studio C.F._4 elettivamente domicilia in Nocera Superiore (SA) alla via San
Clemente n. 3
Terza chiamata in causa
NONCHE'
) nato il [...] a CP_4 C.F._5
VE TR (Sa) e residente in [...](Sa) alla Località
Falascone n°55, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Renivaldo LAGRECA (Codice Fiscale:
presso il cui studio elettivamente è C.F._6 domiciliato in Montesano sulla CE (Sa) alla Via Dante
Alighieri - “domus argillae” -
Terzo chiamato in causa
NONCHE'
(C.F. , in persona del Controparte_5 P.IVA_4
Procuratore speciale, Rappresentante Generale per l'Italia,
Dott. domiciliata per la carica presso la sede Persona_1 di Milano, Via della Posta n. 7, rappresentata e difesa, in forza di delega in atti, dall'avv. Giovanni Bassi del Foro di
Milano (C.F. ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_7 presso il suo studio in Milano, Via Crocefisso n. 5
Terza chiamata in causa (da Controparte_3
CONCLUSIONI
Come da atti di causa
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. L'evoluzione della vicenda induce lo scrivente a dare per note alle parti le circostanze fattuali di lite, per le quali parte opposta, in corso di causa, rinunciava all'azione e chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere con consequenziale estinzione del giudizio.
Il “confondendo” la rinuncia all'azione con Parte_1 la rinuncia agli atti (v. ordinanza dello scrivente del
19.03.2025) l'accettava, come correttamente avrebbe dovuto fare ex art. 306 cpc se si fosse trattato del secondo istituto.
In maniera assolutamente analoga faceva Controparte_3
. 2 N. 5939/2021 R.G.A.C.
A tal riguardo, la dichiarazione del l.r. di parte opposta, ing. come in atti allegata, non lascia adito Persona_2
a dubbi: “In riferimento al Giudizio recante R.G. 5939/2021, pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Le significo
- nella qualità di liquidatore e quindi legale rappresentante della Società con sede in Torre del Controparte_1
GR (NA) alla via Montedoro n. 43 - la mia volontà di rinunciare all'azione, comportante, conseguentemente, anche
l'estinzione del giudizio de quo.
Pertanto, La faculto - prima della prossima udienza e comunque entro e non oltre il 30 c.m. a depositare nel fascicolo telematico afferente al predetto giudizio, la presente mia missiva, in uno alla mia dichiarazione di rinuncia all'azione”.
Come già rilevato dallo scrivente con la sopra citata ordinanza, la rinuncia all'azione è istituto diverso dalla rinuncia agli atti del giudizio, in quanto con la rinuncia agli atti l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto, anche se, ovviamente, gli atti del processo estinto perdono ogni efficacia, mentre con la rinuncia all'azione si attua un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato, equivalendo, nella sostanza, a un rigetto nel merito delle pretese attoree, con consequenziale cessazione della materia del contendere da pronunciare con sentenza.
In tal evenienza quando una parte (o anche più d'una di esse) chieda l'altrui condanna alle spese processuali, il giudice deve provvedere sulle stesse in base al principio della cd. soccombenza virtuale, sì valutando, sia pure allo stato degli atti, la fondatezza delle reciproche posizioni e ovviamente prescindendo dalle circostanze successive generanti la cessata materia: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante
. 3 N. 5939/2021 R.G.A.C.
alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (S.C., sez. II -
31/10/2023, n. 30251).
2. Nei rapporti, per come delineatosi a seguito della lite, solo ha chiesto la condanna alle spese Controparte_3 processuali nei riguardi di parte opposta.
In assenza di qualsiasi specificazione circa la rinuncia all'azione, in base alla soccombenza virtuale è a dirsi che si provvede alla relativa quantificazione come da dispositivo, attenendosi lo scrivente ai minimi tabellari del relativo scaglione, come da riduzione ex art. 4 D.M. Giustizia 55/2014.
3. In caso d'opposizione a decreto ingiuntivo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, considerato che il relativo giudizio non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei confronti della Parte_1 [...]
nonché sulle residue consequenziali domande Controparte_1 nei confronti di e e della Controparte_3 CP_4
così provvede: Controparte_5
. 4 N. 5939/2021 R.G.A.C.
a) Dichiara estinto il giudizio previa declaratoria di cessata la materia del contendere tra tutte le parti e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1249/2021;
b) condanna parte opposta, in virtù del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida Controparte_3 in euro 2.044,30 di cui euro 50,00 per spese ed euro
1.994,30 per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a. se documentate con fattura, nonché spese forfettarie (15% sul compenso, ex artt. 2 e 5 D.M.
Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario;
c) compensa per i restanti rapporti le spese processuali.
Torre Annunziata, 20 marzo 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 5