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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2044/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. LEONARDIS Parte_1 C.F._1
GO
e
NA SI (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MORETTI C.F._2
RACHELE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio il 03.07.2010 in San Giuliano Terme (PI) ed il loro atto di matrimonio veniva regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cascina
(PI) Anno 2010, Parte II, Serie C, N. 42, dalla cui unione non nascevano figli.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
e NA SI (CF. ), che hanno C.F._1 C.F._2
contratto matrimonio in San Giuliano Terme (PI) ed il loro atto di matrimonio veniva regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cascina (PI) Anno 2010,
Parte II, Serie C, N. 42.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
A) i coniugi vivranno separati nel pieno rispetto reciproco, e potranno stabilire la loro residenza dove riterranno opportuno;
B) entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa e sono economicamente indipendenti e autosufficienti e per tale ragione hanno dichiarato di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altro;
C) l'abitazione coniugale sita in Via Modda n. 98 a Cascina, intestata alla Sig.ra TI
RS e gravata da mutuo, verrà alienata a terzi ad € 230.000,00 e con il ricavato, verrà preliminarmente estinto il mutuo, mentre l'importo residuo verrà diviso in parti uguali tra i coniugi;
D) le parti sono cointestarie di due veicoli: un motociclo piaggio Tg. EC21807 ed una autovettura KIA Sportage Tg. GD018YS. Le parti hanno concordato che il motorino resterà in uso esclusivo al Sig. mentre l'auto resterà in uso esclusivo alla Sig.ra Parte_1
TI RS.
2. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
3. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Cascina (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 03/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2044/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. LEONARDIS Parte_1 C.F._1
GO
e
NA SI (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MORETTI C.F._2
RACHELE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio il 03.07.2010 in San Giuliano Terme (PI) ed il loro atto di matrimonio veniva regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cascina
(PI) Anno 2010, Parte II, Serie C, N. 42, dalla cui unione non nascevano figli.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
e NA SI (CF. ), che hanno C.F._1 C.F._2
contratto matrimonio in San Giuliano Terme (PI) ed il loro atto di matrimonio veniva regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cascina (PI) Anno 2010,
Parte II, Serie C, N. 42.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
A) i coniugi vivranno separati nel pieno rispetto reciproco, e potranno stabilire la loro residenza dove riterranno opportuno;
B) entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa e sono economicamente indipendenti e autosufficienti e per tale ragione hanno dichiarato di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altro;
C) l'abitazione coniugale sita in Via Modda n. 98 a Cascina, intestata alla Sig.ra TI
RS e gravata da mutuo, verrà alienata a terzi ad € 230.000,00 e con il ricavato, verrà preliminarmente estinto il mutuo, mentre l'importo residuo verrà diviso in parti uguali tra i coniugi;
D) le parti sono cointestarie di due veicoli: un motociclo piaggio Tg. EC21807 ed una autovettura KIA Sportage Tg. GD018YS. Le parti hanno concordato che il motorino resterà in uso esclusivo al Sig. mentre l'auto resterà in uso esclusivo alla Sig.ra Parte_1
TI RS.
2. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
3. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Cascina (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 03/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori