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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23706/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23706/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
VITALI ALFREDO GIAMPIETRO e dell'avv. GIMONDI NORMA, con elezione di domicilio in VIA MASONE, 11 24121 BERGAMO presso i difensori
Opponente
Contro
Controparte_1
, NELLA PERSONA (C.F.
[...] CP_2
), con il patrocinio dell'avv. PECCATI MICHELANGELO, con elezione P.IVA_2
di domicilio in PIAZZA BORROMEO N. 5 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di NO, adito dal Parte_2
, ha emesso in data 6.5.2022 nei confronti delle società
[...] Parte_3 decreto ingiuntivo n. 7417/2022 provvisoriamente esecutivo per il
[...] pagamento della somma di euro 61.000,00, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di compensi dovuti per “ Prestazioni di consulenza per la gestione del vs impianto sportivo di
Cornaredo “ ( cfr fattura 300034 del 31.12.2017 ).
Ha proposto opposizione la società chiedendo la Parte_3 revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo, in ragione dell'intervenuto pagamento della somma portata dalla fattura 300034 del
31.12.2017 tramite effetto cambiario dell'importo di euro 61.000,00 datato 27.10.2017 e con scadenza 10.1.2018 e regolarmente incassato il 10.1.2018.
La società opposta ha resistito negando l'intervenuto pagamento, per essere stato incassato il titolo dal signor e non dalla società opposta, ed ha chiesto il rigetto della Controparte_3 richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e dell'opposizione al decreto con condanna della società opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto e con vittoria delle spese del giudizio.
E' stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. . E' stata disposta l'esibizione ex art. 210 c.p.c., su richiesta dall'opponente, dalla relazione ex art. 33 L.F. del curatore del fallimento della società opposta e della transazione stipulata dal fallimento con il signor
[...]
CP_3
All'udienza del 22.1.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Risulta provato che il titolo cambiario datato 27.10.2017 e scadenza 10.1.2018 ( doc. 10 di parte opponente ) dell'importo di euro 61.000,00 è stato pagato dalla società opponente in data
10.1.2018 ( cfr doc. 12 ). E' incontestato che con tale titolo cambiario sono stati pagati i compensi pagina 2 di 6 per l'attività di consulenza di cui alla fattura n. 00300034 del 31.12.2017 ( doc. 11 ), azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia l'importo portato dal titolo non è stato incassato dalla società opposta, bensì dal signor all'epoca socio della società ma non suo legale rappresentante che, utilizzando Controparte_3 il timbro della società, ha girato il titolo e lo ha posto all'incasso presso la Controparte_4
La richiesta di pagamento da parte del fallimento opposto dell'anzidetta fattura è successivo di tre anni dall'avvenuto pagamento del titolo ( cfr lettera del 16.11.2020 sub. doc. 5 del fascicolo monitorio ).
Ha invocato la società opponente l'efficacia liberatoria del pagamento, a norma dell'art. 1189 c.c., per trattarsi di pagamento effettuato al creditore apparente.
Ha compiutamente adempiuto all'onere probatorio, dimostrando di avere effettuato il pagamento in buona fede in favore di colui che appariva legittimato a riceverlo.
Infatti, quanto alle modalità di pagamento, risulta provato che con riferimento alle annualità precedenti a quella di cui è causa il pagamento delle prestazioni di consulenza rese dalla società opposta veniva eseguito tramite l'emissione di effetti cambiari, tratti, come l'ultimo di essi, sul medesimo istituto di credito ovvero su Banco BPM – Banca Popolare di Lodi filiale di Mulazzano,
e regolarmente incassati alla loro scadenza a saldo delle prestazioni rese ( cfr con riferimento all'anno 2015 effetto cambiario datato 29.5.2015 con scadenza al 30.9.2015 dell'importo di euro
61.000,00 incassato il 30.9.2015 con emissione di relativa fattura n. 0030036 del 22.10.2015 sub. doc. 4,5 e 6 di parte opponente;
cfr con riferimento all'anno 2016 effetto cambiario dell'importo di euro 61.000,00 datato 29.5.2016 con scadenza 30.9.2016 ed incassato il
30.9.2016 con emissione in pari data della fattura 0030052 doc. 7, 8 e 9 ).
Le stesse modalità di pagamento, che dunque costituivano la regola nei rapporti intercorsi tra le parti, sono state seguite con riferimento alle prestazioni rese nell'anno 2017 oggetto della fattura n. 00300034 emessa il 31.12.2017.
La società opponente ha allegato – con deduzione non oggetto di tempestiva contestazione quindi da ritenersi provata a norma del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. – di avere consegnato il titolo cambiario di euro 61.000,00 con scadenza 10.1.2018 presso la sede della società opposta in
NO , in viale San Michele del Carso nello studio del commercialista dott. Persona_1
Dunque la consegna del titolo è avvenuto in un luogo certamente deputato al pagamento, in quanto sicuramente riferibile alla società creditrice, con condotta assolutamente diligente da parte del debitore.
pagina 3 di 6 Ha contestato la società opposta che l'opponente avrebbe agito con colpa grave per avere affidato il titolo a mani del signor che ha successivamente incassato il titolo e che era Controparte_3 persona che all'epoca non era legale rappresentante della società, avendo cessato la carica di amministratore il 27.4.2017, e dunque non era legittimato a ricevere il titolo.
Osserva il Tribunale che non risulta in alcun modo dimostrato che il titolo cambiario sia stato consegnato al Peraltro, per quanto il non fosse più amministratore della CP_3 CP_3 società opposta, non è affatto vero che non avesse più legami con la società da tempo ( come sostenuto dalla società opposta cfr p. 7 della memoria difensiva ), essendo stato socio unico della società attraverso la società CO Holding s.r.l. fino al 24.5.2018 ( il titolo è stato incassato il
10.1.2018 ) , data in cui con atto a firma del notaio la società CO Holding s.r.l. Persona_2 cedeva l'intera sua partecipazione della società pari al 100% del capitale sociale, CP_1 alla signora ( doc. 17 di parte attrice ). Persona_3
Non solo, dalla relazione ex art. 33 L.F. del curatore del fallimento , risulta che Controparte_3 per quanto non fosse più legale rappresentante della società , ne era l'effettivo dominus ( cfr p. 3 relazione: “ il sottoscritto curatore ritiene che le signore ( amministratore della società Per_4 sino all'ottobre 2017 e sua liquidatrice fino al 24.5.2018 ) e ( liquidatrice della società a Per_5 partire dal 24.5.2018 ) siano da considerarsi alla stregua di mere prestanome del dott. CP_3
, unico e reale dominus sia della società che del gruppo societario a lui riferibile fino alla dichiarazione di fallimento .. “ e p. 4 “ Si ritiene quindi conclusivamente che il dottor CP_3 sia l'unico responsabile di tutti gli atti di mala gestio indicati in prosieguo , da ritenersi compiuti nell'interesse proprio e/o di altre società del gruppo “ ).
D'altra parte il disposto di cui all'art. 1189 c.c. non prescrive, ai fini dell'efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente, che il debitore di effettui il pagamento a mani dell'amministratore della società, altrimenti troverebbe applicazione il disposto dell'art. 1188
c.c., e tanto meno lo onera di rigorose verifiche per accertare che la persona che riceve il pagamento sia legittimata a farlo, essendo invece necessario che il debitore dimostri di avere effettuato il pagamento in buona fede con condotta diligente e non connotata da colpa.
Dunque, per quanto il titolo cambiario sia stato consegnato a soggetto diverso dal legale rappresentante della società, il comportamento diligente del debitore opponente e la sua buona fede sono dimostrati dalle seguenti circostanza : 1 ) identiche modalità di pagamento erano state eseguite per le annualità precedenti con esito positivo 2 ) il pagamento è stato eseguito in luogo certamente riferibile al creditore, con consegna del titolo cambiario presso la sede della società
pagina 4 di 6 opposta 3 ) il sig. era socio unico della società opposta e suo legale Controparte_3 rappresentante fino al 27.4.2017, ciò faceva ragionevolmente presumere, in assenza di elementi di segno contrario, la sua legittimazione a ricevere il titolo cambiario.
Il titolo è stata indebitamente incassato dal signor utilizzando il timbro Controparte_3 della società , con distrazione delle somme dalla contabilità della società opposta ( cfr p. 19 e 20 della relazione ex art. 33 L.F. “ In considerazione di ciò, ed in esito alla ricostruzione delle vicende societarie come sopra riepilogate, l'amministratore di diritto e di fatto, nonché liquidatore di fatto, dott. risulta responsabile: …. e) della distrazione in proprio favore della Controparte_3 somma di € 61.000,00 portata da una cambiale intestata alla società poi fallita da FOPPISPORT
SSD, consegnatagli dopo la cessazione della carica di ammostatore, da lui girata in favore di se stesso, ed incassata nel mese di gennaio 2018 “) ed alterazione della contabilità della stessa con attestazione della chiusura della posizione contabile della società opponente ( cfr relazione ex art. 33 L.F. p. 7 il curatore con riferimento alla fattura n. 300034 del 31.12.2017 precisa “ tale posizione creditoria risulta contabilmente chiusa” ). Ciò spiega il ritardo con il quale il fallimento della società opposta ha chiesto il pagamento della fattura 00300034 del 31.12.2017.
Le operazioni sono state realizzate da colui che all'epoca era socio unico della società opposta e che, per quanto già non legale rappresentante delle stessa, di fatto ne era l'effettivo dominus.
La società opponente non poteva in alcun modo prevedere che il si appropriasse del CP_3 titolo distraendo a proprio favore le somme portate dalla cambiale ed è del tutto estranea alle condotte poste in essere successivamente alla consegna del titolo alla società opposta. Eventuali pretese relative alla illecita negoziazione del titolo ( destinato per sua natura a circolare ) non riguardano pertanto la società opponente e dovranno essere fatte valere dalla società opposta nei confronti del signor che, come risulta dalla relazione ex art 33 L.F. del Controparte_3 curatore fallimentare e dall'avviso di conclusioni indagini della Procura delle Repubblica, avrebbe distratto in proprio favore la somma di euro 61.000,00 portata dalla cambiale intestata alla società opposta oggetto del presente giudizio ( cfr p. 19 e 20 e avviso conclusione indagini sub. doc. 22 di parte opposta ).
In conclusione la società opponente ha agito con la dovuta diligenza, effettuando in buona fede il pagamento a mani di colui che a tutti gli effetti appariva il creditore, con ciò liberandosi del debito a norma dell'art. 1189 c.c.
Per le ragioni esposte, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 6 La società opposta, in applicazione del principio della soccombenza ( 91 c.p.c. ), va condannata a rifondere all'opponente le spese del giudizio come liquidate in dispositivo, a norma del d.m.
147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia (
52.000/260.000)
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede: revoca il decreto n. n. 7417/2022 emesso dal Tribunale di NO il 6.5.2022 condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del giudizio che liquida in euro 14.103,00 per compensi, euro 406,50 per spese, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali,
Cpa ed IVA.
NO, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23706/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
VITALI ALFREDO GIAMPIETRO e dell'avv. GIMONDI NORMA, con elezione di domicilio in VIA MASONE, 11 24121 BERGAMO presso i difensori
Opponente
Contro
Controparte_1
, NELLA PERSONA (C.F.
[...] CP_2
), con il patrocinio dell'avv. PECCATI MICHELANGELO, con elezione P.IVA_2
di domicilio in PIAZZA BORROMEO N. 5 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di NO, adito dal Parte_2
, ha emesso in data 6.5.2022 nei confronti delle società
[...] Parte_3 decreto ingiuntivo n. 7417/2022 provvisoriamente esecutivo per il
[...] pagamento della somma di euro 61.000,00, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di compensi dovuti per “ Prestazioni di consulenza per la gestione del vs impianto sportivo di
Cornaredo “ ( cfr fattura 300034 del 31.12.2017 ).
Ha proposto opposizione la società chiedendo la Parte_3 revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo, in ragione dell'intervenuto pagamento della somma portata dalla fattura 300034 del
31.12.2017 tramite effetto cambiario dell'importo di euro 61.000,00 datato 27.10.2017 e con scadenza 10.1.2018 e regolarmente incassato il 10.1.2018.
La società opposta ha resistito negando l'intervenuto pagamento, per essere stato incassato il titolo dal signor e non dalla società opposta, ed ha chiesto il rigetto della Controparte_3 richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e dell'opposizione al decreto con condanna della società opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto e con vittoria delle spese del giudizio.
E' stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. . E' stata disposta l'esibizione ex art. 210 c.p.c., su richiesta dall'opponente, dalla relazione ex art. 33 L.F. del curatore del fallimento della società opposta e della transazione stipulata dal fallimento con il signor
[...]
CP_3
All'udienza del 22.1.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Risulta provato che il titolo cambiario datato 27.10.2017 e scadenza 10.1.2018 ( doc. 10 di parte opponente ) dell'importo di euro 61.000,00 è stato pagato dalla società opponente in data
10.1.2018 ( cfr doc. 12 ). E' incontestato che con tale titolo cambiario sono stati pagati i compensi pagina 2 di 6 per l'attività di consulenza di cui alla fattura n. 00300034 del 31.12.2017 ( doc. 11 ), azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia l'importo portato dal titolo non è stato incassato dalla società opposta, bensì dal signor all'epoca socio della società ma non suo legale rappresentante che, utilizzando Controparte_3 il timbro della società, ha girato il titolo e lo ha posto all'incasso presso la Controparte_4
La richiesta di pagamento da parte del fallimento opposto dell'anzidetta fattura è successivo di tre anni dall'avvenuto pagamento del titolo ( cfr lettera del 16.11.2020 sub. doc. 5 del fascicolo monitorio ).
Ha invocato la società opponente l'efficacia liberatoria del pagamento, a norma dell'art. 1189 c.c., per trattarsi di pagamento effettuato al creditore apparente.
Ha compiutamente adempiuto all'onere probatorio, dimostrando di avere effettuato il pagamento in buona fede in favore di colui che appariva legittimato a riceverlo.
Infatti, quanto alle modalità di pagamento, risulta provato che con riferimento alle annualità precedenti a quella di cui è causa il pagamento delle prestazioni di consulenza rese dalla società opposta veniva eseguito tramite l'emissione di effetti cambiari, tratti, come l'ultimo di essi, sul medesimo istituto di credito ovvero su Banco BPM – Banca Popolare di Lodi filiale di Mulazzano,
e regolarmente incassati alla loro scadenza a saldo delle prestazioni rese ( cfr con riferimento all'anno 2015 effetto cambiario datato 29.5.2015 con scadenza al 30.9.2015 dell'importo di euro
61.000,00 incassato il 30.9.2015 con emissione di relativa fattura n. 0030036 del 22.10.2015 sub. doc. 4,5 e 6 di parte opponente;
cfr con riferimento all'anno 2016 effetto cambiario dell'importo di euro 61.000,00 datato 29.5.2016 con scadenza 30.9.2016 ed incassato il
30.9.2016 con emissione in pari data della fattura 0030052 doc. 7, 8 e 9 ).
Le stesse modalità di pagamento, che dunque costituivano la regola nei rapporti intercorsi tra le parti, sono state seguite con riferimento alle prestazioni rese nell'anno 2017 oggetto della fattura n. 00300034 emessa il 31.12.2017.
La società opponente ha allegato – con deduzione non oggetto di tempestiva contestazione quindi da ritenersi provata a norma del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. – di avere consegnato il titolo cambiario di euro 61.000,00 con scadenza 10.1.2018 presso la sede della società opposta in
NO , in viale San Michele del Carso nello studio del commercialista dott. Persona_1
Dunque la consegna del titolo è avvenuto in un luogo certamente deputato al pagamento, in quanto sicuramente riferibile alla società creditrice, con condotta assolutamente diligente da parte del debitore.
pagina 3 di 6 Ha contestato la società opposta che l'opponente avrebbe agito con colpa grave per avere affidato il titolo a mani del signor che ha successivamente incassato il titolo e che era Controparte_3 persona che all'epoca non era legale rappresentante della società, avendo cessato la carica di amministratore il 27.4.2017, e dunque non era legittimato a ricevere il titolo.
Osserva il Tribunale che non risulta in alcun modo dimostrato che il titolo cambiario sia stato consegnato al Peraltro, per quanto il non fosse più amministratore della CP_3 CP_3 società opposta, non è affatto vero che non avesse più legami con la società da tempo ( come sostenuto dalla società opposta cfr p. 7 della memoria difensiva ), essendo stato socio unico della società attraverso la società CO Holding s.r.l. fino al 24.5.2018 ( il titolo è stato incassato il
10.1.2018 ) , data in cui con atto a firma del notaio la società CO Holding s.r.l. Persona_2 cedeva l'intera sua partecipazione della società pari al 100% del capitale sociale, CP_1 alla signora ( doc. 17 di parte attrice ). Persona_3
Non solo, dalla relazione ex art. 33 L.F. del curatore del fallimento , risulta che Controparte_3 per quanto non fosse più legale rappresentante della società , ne era l'effettivo dominus ( cfr p. 3 relazione: “ il sottoscritto curatore ritiene che le signore ( amministratore della società Per_4 sino all'ottobre 2017 e sua liquidatrice fino al 24.5.2018 ) e ( liquidatrice della società a Per_5 partire dal 24.5.2018 ) siano da considerarsi alla stregua di mere prestanome del dott. CP_3
, unico e reale dominus sia della società che del gruppo societario a lui riferibile fino alla dichiarazione di fallimento .. “ e p. 4 “ Si ritiene quindi conclusivamente che il dottor CP_3 sia l'unico responsabile di tutti gli atti di mala gestio indicati in prosieguo , da ritenersi compiuti nell'interesse proprio e/o di altre società del gruppo “ ).
D'altra parte il disposto di cui all'art. 1189 c.c. non prescrive, ai fini dell'efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente, che il debitore di effettui il pagamento a mani dell'amministratore della società, altrimenti troverebbe applicazione il disposto dell'art. 1188
c.c., e tanto meno lo onera di rigorose verifiche per accertare che la persona che riceve il pagamento sia legittimata a farlo, essendo invece necessario che il debitore dimostri di avere effettuato il pagamento in buona fede con condotta diligente e non connotata da colpa.
Dunque, per quanto il titolo cambiario sia stato consegnato a soggetto diverso dal legale rappresentante della società, il comportamento diligente del debitore opponente e la sua buona fede sono dimostrati dalle seguenti circostanza : 1 ) identiche modalità di pagamento erano state eseguite per le annualità precedenti con esito positivo 2 ) il pagamento è stato eseguito in luogo certamente riferibile al creditore, con consegna del titolo cambiario presso la sede della società
pagina 4 di 6 opposta 3 ) il sig. era socio unico della società opposta e suo legale Controparte_3 rappresentante fino al 27.4.2017, ciò faceva ragionevolmente presumere, in assenza di elementi di segno contrario, la sua legittimazione a ricevere il titolo cambiario.
Il titolo è stata indebitamente incassato dal signor utilizzando il timbro Controparte_3 della società , con distrazione delle somme dalla contabilità della società opposta ( cfr p. 19 e 20 della relazione ex art. 33 L.F. “ In considerazione di ciò, ed in esito alla ricostruzione delle vicende societarie come sopra riepilogate, l'amministratore di diritto e di fatto, nonché liquidatore di fatto, dott. risulta responsabile: …. e) della distrazione in proprio favore della Controparte_3 somma di € 61.000,00 portata da una cambiale intestata alla società poi fallita da FOPPISPORT
SSD, consegnatagli dopo la cessazione della carica di ammostatore, da lui girata in favore di se stesso, ed incassata nel mese di gennaio 2018 “) ed alterazione della contabilità della stessa con attestazione della chiusura della posizione contabile della società opponente ( cfr relazione ex art. 33 L.F. p. 7 il curatore con riferimento alla fattura n. 300034 del 31.12.2017 precisa “ tale posizione creditoria risulta contabilmente chiusa” ). Ciò spiega il ritardo con il quale il fallimento della società opposta ha chiesto il pagamento della fattura 00300034 del 31.12.2017.
Le operazioni sono state realizzate da colui che all'epoca era socio unico della società opposta e che, per quanto già non legale rappresentante delle stessa, di fatto ne era l'effettivo dominus.
La società opponente non poteva in alcun modo prevedere che il si appropriasse del CP_3 titolo distraendo a proprio favore le somme portate dalla cambiale ed è del tutto estranea alle condotte poste in essere successivamente alla consegna del titolo alla società opposta. Eventuali pretese relative alla illecita negoziazione del titolo ( destinato per sua natura a circolare ) non riguardano pertanto la società opponente e dovranno essere fatte valere dalla società opposta nei confronti del signor che, come risulta dalla relazione ex art 33 L.F. del Controparte_3 curatore fallimentare e dall'avviso di conclusioni indagini della Procura delle Repubblica, avrebbe distratto in proprio favore la somma di euro 61.000,00 portata dalla cambiale intestata alla società opposta oggetto del presente giudizio ( cfr p. 19 e 20 e avviso conclusione indagini sub. doc. 22 di parte opposta ).
In conclusione la società opponente ha agito con la dovuta diligenza, effettuando in buona fede il pagamento a mani di colui che a tutti gli effetti appariva il creditore, con ciò liberandosi del debito a norma dell'art. 1189 c.c.
Per le ragioni esposte, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 6 La società opposta, in applicazione del principio della soccombenza ( 91 c.p.c. ), va condannata a rifondere all'opponente le spese del giudizio come liquidate in dispositivo, a norma del d.m.
147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia (
52.000/260.000)
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede: revoca il decreto n. n. 7417/2022 emesso dal Tribunale di NO il 6.5.2022 condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del giudizio che liquida in euro 14.103,00 per compensi, euro 406,50 per spese, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali,
Cpa ed IVA.
NO, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
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