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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 263/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, c.f. , nato a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
AL (GO), via F. Guardi n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Scolz e dall'avv. Giulia De
Luca attore contro c.f. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente a [...]
, c.f. nata a [...] il [...] e residente a Controparte_2 C.F._3
AL (GO), via Guardi n. 10
c.f. nato a [...] il [...] e residente a CP_3 C.F._4
AL (GO), viale Verdi n. 58 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria Celledoni convenuti
, c.f. , nato a [...] il [...], e residente a [...]Controparte_4 C.F._5
(BL), via Dolavella n. 163;
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...]. convenuti contumaci
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'attore:
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: respingere la domanda riconvenzionale di usucapione svolta da controparte siccome infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare che il confine tra l'immobile di proprietà dell'odierno attore, censito in Comune di AL alla sez. B, foglio 6, princ. 1234, z.c. unica, via F. Guardi n. 6, AL (GO), e la particella n. 930 di proprietà degli odierni convenuti, sita in via F. Guardi n. 10, AL (GO), risulta collocato, sia verso Nord, sia verso Sud, a 20,40 metri lineari rispetto al confine orientale del lotto di proprietà del sig. come meglio indicato in narrativa e come rappresentato negli Parte_1 atti tavolari;
condannare gli odierni convenuti al rilascio della porzione di terreno usurpata già indicata ed individuata nella narrativa degli atti giudiziali e al ripristino, a loro spese, dello stato dei luoghi anche mediante rimozione della rete metallica presente sul posto.
Si insiste per le istanze istruttorie formulate nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c. e non accolte.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Per i convenuti costituiti:
“Nel merito:
Respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto
In via riconvenzionale
Accertato l'uso esclusivo della fascia di m. 20,40 verso nord e verso sud del mappale censito in Comune di AL alla sez. B Foglio 6, princ. 1234. z.c. unica, via F.Guardi n. 6 AL (Go) posto a confine con la particella n. 930 di proprietà degli odierni convenuti, sita in via Guardi n.10, AL (GO), identificata come parte della P.T. web n. 5 del comune Tavolare di San Polo C.T.1, dei sigg.ri e dichiarare l'avvenuta CP_1 CP_2 CP_3 usucapione di detta fascia di terreno a loro vantaggio ordinando la trascrizione della emandanda sentenza al tavolare
In via istruttoria
Insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 [...]
e deducendo di essere CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 proprietario in virtù di compravendita (rep. n. 75373, racc. n. 35281, notaio dott. , Persona_1 registrato a AL il 24.04.19, al n. 1347, serie 1/T e intavolato presso l'Ufficio Tavolare di
AL sub pres. 19.04.2019, G.T. 2012) dell'immobile sito in AL, via Francesco Guardi n. 6, censito in Comune di AL alla sez. B, foglio 6, princ. 1234, z.c. unica, meglio individuato nella planimetria depositata in Catasto in data 22.12.1994, prot. 446.
L'immobile era a lui pervenuto a seguito dei seguenti passaggi:
pagina 2 di 7 - in data 16.9.1974 - convenuta - e - coniuge defunto cui CP_1 Controparte_6 succedevano ex lege i convenuti, oltre alla moglie i figli e CP_1 CP_2 CP_3
CP_ e i nipoti e (questi ultimi per rappresentazione a fronte della premorienza Controparte_4 di fratello di e figlio di e - , acquistavano il Persona_2 CP_2 CP_3 CP_1 CP_6 lotto di terreno oggi di proprietà dell'attore;
- in data 14.5.1992, convenuta, e il marito vendevano il CP_1 Controparte_6 predetto bene immobile al figlio e alla moglie di questi, ; Persona_2 Persona_3
- nel 2008, dopo la morte del marito avvenuta nel 2004, in Persona_2 Persona_3
CP_ proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli, all'epoca minori, e vendeva l'immobile de quo a in Curia la quale lo Controparte_4 Persona_4 trasferiva, infine, all'attore.
L'immobile oggetto di giudizio è identificato catastalmente nella particella catastale n. 1234 del Comune di
AL con una superficie di mq. 505 e confina a ovest con la particella catastale n. 930 di proprietà indivisa dei convenuti;
a sud con la particella n. 878 di proprietà di terzi;
a est con la particella n. 977 (di proprietà di terzi) e a nord con la pubblica via.
L'attore deduce che tutta la documentazione sia contrattuale sia pubblica reperibile presso il catasto e i libri fondiari dell'ufficio tavolare competente dà atto del fatto che il confine a ovest con la p.c. 930 di proprietà dei convenuti è posto a 20,40 ml rispetto al confine est, a questo parallelo.
Deduce pertanto che in una data successiva al 2006 i convenuti hanno spostato la rete posta a confine occupando illegittimamente una porzione del terreno di proprietà dell'attore: ad oggi esiste infatti una rientranza della rete metallica verso controparte di circa metri lineari 2,95 di larghezza per circa metri lineari
2,17 di profondità, rientranza che si colloca sull'originario e legittimo confine fra le proprietà.
L'attore chiede pertanto che previo accertamento del confine legittimo i convenuti vengano condannati al rilascio della porzione di terreno usurpata e al ripristino dei luoghi a loro spese.
I convenuti e si costituivano formulando domanda CP_1 Controparte_2 CP_3 riconvenzionale di usucapione in quanto il posizionamento della rete secondo l'attuale percorso sarebbe avvenuto nel lontano 1994 e pertanto la fascia di terreno oggetto di contesa sarebbe stata comunque nel frattempo usucapita per possesso della stessa per oltre un ventennio.
I convenuti e pur ritualmente notificati, non si costituivano e Controparte_4 CP_5 venivano dichiarati contumaci.
La causa veniva istruita oralmente e documentalmente. Le parti costituite, conclusa l'istruttoria, precisavano le conclusioni come sopra e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
pagina 3 di 7 Tanto premesso, si osserva quanto segue.
È pacifico tra le parti che il confine di diritto tra l'immobile di proprietà dell'attore, censito in Comune di
AL alla sez. B, foglio 6, princ. 1234, z.c. unica, via F. Guardi n. 6, AL (GO), e la particella n. 930 di proprietà dei convenuti, sita in via F. Guardi n. 10, AL (GO), risulta collocato, sia verso
Nord, sia verso Sud, a 20,40 metri lineari rispetto al confine orientale del lotto di proprietà dell'attore, ciò con riferimento sia ai titoli contrattuali che nel corso degli anni hanno avuto ad oggetto la cessione della proprietà oggi di sia alla documentazione reperibile presso il catasto e i libri fondiari del competente Pt_1
Ufficio tavolare.
I convenuti deducono tuttavia che lo stato attuale del confine, che ammettono diverso rispetto a quello “di diritto”, sia corrispondente allo stato di fatto come prodottosi sin dal 1994 in virtù dell'apposizione di una rete a confine da parte di e . Persona_2 Persona_3
Dal 1994 ad oggi la rete avrebbe mantenuto tale posizione. Ne deriverebbe l'acquisto per usucapione della suddetta fascia di terreno, corrispondente a una porzione del terreno di proprietà dell'attore, posseduta in modo pacifico pubblico continuativo e ininterrotto dal 1994 sino alla domanda di mediazione proposta dall'attore, pertanto per oltre vent'anni.
Riassumendo, è pacifica tra le parti sia la situazione di diritto (confine ovest tra p.c. 1234 e p.c. 930 posto a
20,40 m.l. rispetto al confine est) sia la situazione di fatto attuale (esistenza di una rientranza della rete metallica verso i convenuti di circa metri lineari 2,95 di larghezza per circa metri lineari 2,17 di profondità – corrispondente al confine di diritto – rete metallica che poi prosegue sino al confine nord sulla pubblica via
– secondo un percorso non corrispondente al confine di diritto).
Oggetto di controversia è, in sostanza, la data in cui tale scostamento si sarebbe verificato per opera dei convenuti: secondo l'attore, sicuramente successivamente al 2006, non essendo pertanto maturato il termine ventennale per l'acquisto della proprietà per usucapione;
secondo i convenuti, sin dal 1994, avendo così questi acquistato la proprietà della fascia di terreno per possesso ultraventennale.
Dirimente appare pertanto la decisione circa la domanda riconvenzionale dei convenuti (che comporta, in pratica, l'accertamento della sussistenza di un fatto impeditivo della domanda di rivendica dell'attore).
Grava sui convenuti l'onere della prova degli elementi costitutivi della domanda riconvenzionale di usucapione e così dell'unico elemento contestato ossia la data di inizio del possesso corrispondente allo stato di fatto attuale.
Si ritiene che i convenuti non abbiano assolto l'onere della prova su di essi gravante.
Le prove orali acquisite non hanno fornito solidi elementi a favore della prospettazione dei convenuti, avendo invece permesso di acquisire argomenti a favore delle argomentazioni attoree.
pagina 4 di 7 La vicina di casa di , sig.ra , ha infatti dichiarato che “la rete divisoria era dritta, Pt_1 Parte_2 dal mio confine fino alla strada. Non ricordo assolutamente i tempi però. C'era tutta della vegetazione. Poi a un certo punto ho visto che la rete divisoria delle proprietà aveva invece una rientranza nella porzione vicino alla mia casa, Controparte_7 non fronte strada” (verbale udienza 18.10.2023). La rientranza cui fa riferimento la teste corrisponde alla posizione della rientranza allo stato attuale (ossia sul lato sud-ovest).
Anche proprietaria dell'immobile oggi di proprietà di sino al 2008 (e che vi aveva Persona_3 Pt_1 abitato fino al 2005), alla domanda “vero che quanto meno fino al 2005 la rete correva in linea retta sino a nord, fronte strada”? ha dichiarato che “era dritta sì, poi a un certo punto c'era il primo cancelletto più o meno all'altezza del pozzo e poi cominciava il marciapiede della mia casa e la rete andava praticamente a filo col marciapiede, leggermente distante da esso, ma comunque dritta. Non ricordo se alla fine (nel pezzo dove non c'era più il marciapiede) dove c'era il secondo cancelletto ci fossero deviazioni però se c'era era una cosa minima, non è che ci fosse, che so, una curva”.
Queste due testimonianze supportano pertanto la ricostruzione offerta dall'attore ossia che la rete fosse presente ma posizionata in linea retta e quindi conformemente allo stato di diritto e che solo successivamente, ma non si sa quando, la rete avesse subito una modificazione di percorso a discapito dell'immobile di proprietà, oggi, di Rigato.
Le ulteriori testimonianze hanno permesso solo di accertare che in effetti una rete fosse stata apposta sin dal 1994 quando e avevano terminato la costruzione della propria Persona_2 Persona_3 abitazione. Tuttavia, i testi non hanno riferito con apprezzabile precisione e certezza quale fosse il percorso della rete sin dal 1994 ( nell'udienza del 21.2.2024 risponde “non ricordo” alla domanda Testimone_1
“Vero che quanto meno fino al 2005 la rete correva in linea retta da sud sino a nord, fronte strada”) e se questo fosse rimasto lo stesso sino ad oggi ( nell'udienza del 15.5.2024 alla medesima domanda risponde Testimone_2
“la rete metallica è tutt'ora esistente, non ho idea se si tratti della medesima posizionata a suo tempo” mentre alla domanda se la rete correva dritta prima risponde “assolutamente non mi ricordo” poi aggiunge “comunque, secondo me no, non andava dritta perché mi pare di ricordare un albero”, “l'albero lo colloco nella proprietà dei , “posso Per_2 dire che nemmeno tutt'ora è dritta nel senso che fa una sorta di curva, non saprei dire se all'inizio, a metà o alla fine o comunque a che altezza”, “il posizionamento della rete che io ricordi è sempre stato quello attuale, dopo di che se la rete si è usurata ed è stata sostituita questo non lo so”).
L'unica dichiarazione in qualche modo di supporto alla ricostruzione dei convenuti è offerta da Tes_2
la quale, tuttavia, appare assai incerta, in quanto prima afferma di non ricordarsi assolutamente se la
[...] rete si estendesse in linea retta, poi riferisce che secondo lei non andava dritta, facendo una sorta di curva, anche se non riesce a dire dove si troverebbe questa specie di curva.
L'istruttoria orale, in conclusione, non ha corroborato la prospettazione dei convenuti (anzi, Persona_3 precedente proprietaria e abitante dell'immobile oggi di , ha dichiarato che la rete correva dritta, Pt_1
pagina 5 di 7 forse aveva solo un lieve scostamento – lieve scostamento che, all'evidenza, non può essere la rientranza di più di un metro oggi esistente – e che tale situazione si è protratta fino a quando la stessa ha lasciato l'abitazione nel 2005) e pertanto non ha permesso di accertare il periodo in cui la rete è stata posizionata secondo il percorso attuale, circostanza che, come detto, rappresenta elemento costitutivo della domanda di usucapione formulata dai convenuti in quanto dirimente per la verifica del decorso del ventennio dall'inizio del possesso della fascia di terreno ricadente sulla proprietà dell'attore.
Peraltro, l'infondatezza della ricostruzione dei convenuti appare provata anche dal documento n. 2 di parte attrice, allegato 9 (p. 39 e seguenti), consistente in una perizia asseverata redatta dal geom. nel 2008, CP_8 resasi necessaria al fine di ottenere l'autorizzazione del Tribunale alla vendita dell'immobile oggetto di causa CP_ divenuto di proprietà di e allora minorenni, in virtù di successione rispetto al Controparte_4 padre . Persona_2
La perizia (redatta in tempi “non sospetti” – ossia nel 2008, quando proprietari erano ancora e Persona_3
CP_
e – e asseverata dal professionista che l'ha redatta) non evidenzia alcuna Controparte_4 difformità dello stato di fatto rispetto a quanto risulta dalla documentazione presente al catasto e nei libri fondiari dell'ufficio tavolare competente. Peraltro, nella medesima si dà atto anche della superficie complessiva di 505 mq della p.c. 1234, dato che corrisponde a tutte le precedenti indicazioni: pertanto, se uno spostamento della rete c'è stato (come è pacifico tra le parti), questo deve essere avvenuto dopo il 2008 altrimenti la superficie complessiva, come rilevata in perizia, avrebbe dovuto essere inferiore (alla luce del riposizionamento della rete a sconfinare sul terreno della p.c. 1234 con conseguente diminuzione della distanza rispetto al confine est e riduzione di ampiezza del terreno).
In conclusione, la domanda di usucapione svolta in via riconvenzionale dai convenuti è infondata in quanto gli stessi non hanno fornito prova del possesso ultraventennale della porzione di terreno di proprietà dell'attore.
Conseguentemente, la domanda di rivendica dell'attore deve essere accolta in quanto tutti gli elementi costitutivi della sua domanda sono stati provati e/o non contestati: il titolo (compravendita) in forza del quale è proprietario dell'immobile è provato e non contestato;
lo sconfinamento mediante riposizionamento della rete a discapito del terreno di proprietà dell'attore, come dallo stesso dedotto, è fatto pacifico tra le parti (che, anzi, lo hanno posto a fondamento della domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, ai valori medi dello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (da 5.200 € a 26.000 €). Vista la contumacia di e Controparte_4
pagina 6 di 7 le spese devono essere poste solo a carico dei convenuti costituitisi che hanno altresì CP_5 svolto domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto, accertato che il confine tra l'immobile di proprietà dell'attore, censito in Comune di AL alla sez. B, foglio 6, princ. 1234, z.c. unica, via F.
Guardi n. 6, AL (GO), e la particella n. 930 di proprietà dei convenuti, sita in via F. Guardi
n. 10, AL (GO), risulta collocato di diritto, sia verso Nord, sia verso Sud, a 20,40 metri lineari rispetto al confine orientale del lotto di proprietà dell'attore, condanna i convenuti al rilascio della porzione di terreno illegittimamente occupata e al ripristino, a loro spese, dello stato dei luoghi in conformità allo stato di diritto;
- rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
- condanna e a rifondere a CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1 le spese di giudizio che si liquidano in 5.077 € per compensi e 165,60 € per rimborso anticipazioni, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta per legge.
Gorizia, li 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, c.f. , nato a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
AL (GO), via F. Guardi n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Scolz e dall'avv. Giulia De
Luca attore contro c.f. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente a [...]
, c.f. nata a [...] il [...] e residente a Controparte_2 C.F._3
AL (GO), via Guardi n. 10
c.f. nato a [...] il [...] e residente a CP_3 C.F._4
AL (GO), viale Verdi n. 58 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria Celledoni convenuti
, c.f. , nato a [...] il [...], e residente a [...]Controparte_4 C.F._5
(BL), via Dolavella n. 163;
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...]. convenuti contumaci
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'attore:
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: respingere la domanda riconvenzionale di usucapione svolta da controparte siccome infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare che il confine tra l'immobile di proprietà dell'odierno attore, censito in Comune di AL alla sez. B, foglio 6, princ. 1234, z.c. unica, via F. Guardi n. 6, AL (GO), e la particella n. 930 di proprietà degli odierni convenuti, sita in via F. Guardi n. 10, AL (GO), risulta collocato, sia verso Nord, sia verso Sud, a 20,40 metri lineari rispetto al confine orientale del lotto di proprietà del sig. come meglio indicato in narrativa e come rappresentato negli Parte_1 atti tavolari;
condannare gli odierni convenuti al rilascio della porzione di terreno usurpata già indicata ed individuata nella narrativa degli atti giudiziali e al ripristino, a loro spese, dello stato dei luoghi anche mediante rimozione della rete metallica presente sul posto.
Si insiste per le istanze istruttorie formulate nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c. e non accolte.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Per i convenuti costituiti:
“Nel merito:
Respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto
In via riconvenzionale
Accertato l'uso esclusivo della fascia di m. 20,40 verso nord e verso sud del mappale censito in Comune di AL alla sez. B Foglio 6, princ. 1234. z.c. unica, via F.Guardi n. 6 AL (Go) posto a confine con la particella n. 930 di proprietà degli odierni convenuti, sita in via Guardi n.10, AL (GO), identificata come parte della P.T. web n. 5 del comune Tavolare di San Polo C.T.1, dei sigg.ri e dichiarare l'avvenuta CP_1 CP_2 CP_3 usucapione di detta fascia di terreno a loro vantaggio ordinando la trascrizione della emandanda sentenza al tavolare
In via istruttoria
Insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 [...]
e deducendo di essere CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 proprietario in virtù di compravendita (rep. n. 75373, racc. n. 35281, notaio dott. , Persona_1 registrato a AL il 24.04.19, al n. 1347, serie 1/T e intavolato presso l'Ufficio Tavolare di
AL sub pres. 19.04.2019, G.T. 2012) dell'immobile sito in AL, via Francesco Guardi n. 6, censito in Comune di AL alla sez. B, foglio 6, princ. 1234, z.c. unica, meglio individuato nella planimetria depositata in Catasto in data 22.12.1994, prot. 446.
L'immobile era a lui pervenuto a seguito dei seguenti passaggi:
pagina 2 di 7 - in data 16.9.1974 - convenuta - e - coniuge defunto cui CP_1 Controparte_6 succedevano ex lege i convenuti, oltre alla moglie i figli e CP_1 CP_2 CP_3
CP_ e i nipoti e (questi ultimi per rappresentazione a fronte della premorienza Controparte_4 di fratello di e figlio di e - , acquistavano il Persona_2 CP_2 CP_3 CP_1 CP_6 lotto di terreno oggi di proprietà dell'attore;
- in data 14.5.1992, convenuta, e il marito vendevano il CP_1 Controparte_6 predetto bene immobile al figlio e alla moglie di questi, ; Persona_2 Persona_3
- nel 2008, dopo la morte del marito avvenuta nel 2004, in Persona_2 Persona_3
CP_ proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli, all'epoca minori, e vendeva l'immobile de quo a in Curia la quale lo Controparte_4 Persona_4 trasferiva, infine, all'attore.
L'immobile oggetto di giudizio è identificato catastalmente nella particella catastale n. 1234 del Comune di
AL con una superficie di mq. 505 e confina a ovest con la particella catastale n. 930 di proprietà indivisa dei convenuti;
a sud con la particella n. 878 di proprietà di terzi;
a est con la particella n. 977 (di proprietà di terzi) e a nord con la pubblica via.
L'attore deduce che tutta la documentazione sia contrattuale sia pubblica reperibile presso il catasto e i libri fondiari dell'ufficio tavolare competente dà atto del fatto che il confine a ovest con la p.c. 930 di proprietà dei convenuti è posto a 20,40 ml rispetto al confine est, a questo parallelo.
Deduce pertanto che in una data successiva al 2006 i convenuti hanno spostato la rete posta a confine occupando illegittimamente una porzione del terreno di proprietà dell'attore: ad oggi esiste infatti una rientranza della rete metallica verso controparte di circa metri lineari 2,95 di larghezza per circa metri lineari
2,17 di profondità, rientranza che si colloca sull'originario e legittimo confine fra le proprietà.
L'attore chiede pertanto che previo accertamento del confine legittimo i convenuti vengano condannati al rilascio della porzione di terreno usurpata e al ripristino dei luoghi a loro spese.
I convenuti e si costituivano formulando domanda CP_1 Controparte_2 CP_3 riconvenzionale di usucapione in quanto il posizionamento della rete secondo l'attuale percorso sarebbe avvenuto nel lontano 1994 e pertanto la fascia di terreno oggetto di contesa sarebbe stata comunque nel frattempo usucapita per possesso della stessa per oltre un ventennio.
I convenuti e pur ritualmente notificati, non si costituivano e Controparte_4 CP_5 venivano dichiarati contumaci.
La causa veniva istruita oralmente e documentalmente. Le parti costituite, conclusa l'istruttoria, precisavano le conclusioni come sopra e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
pagina 3 di 7 Tanto premesso, si osserva quanto segue.
È pacifico tra le parti che il confine di diritto tra l'immobile di proprietà dell'attore, censito in Comune di
AL alla sez. B, foglio 6, princ. 1234, z.c. unica, via F. Guardi n. 6, AL (GO), e la particella n. 930 di proprietà dei convenuti, sita in via F. Guardi n. 10, AL (GO), risulta collocato, sia verso
Nord, sia verso Sud, a 20,40 metri lineari rispetto al confine orientale del lotto di proprietà dell'attore, ciò con riferimento sia ai titoli contrattuali che nel corso degli anni hanno avuto ad oggetto la cessione della proprietà oggi di sia alla documentazione reperibile presso il catasto e i libri fondiari del competente Pt_1
Ufficio tavolare.
I convenuti deducono tuttavia che lo stato attuale del confine, che ammettono diverso rispetto a quello “di diritto”, sia corrispondente allo stato di fatto come prodottosi sin dal 1994 in virtù dell'apposizione di una rete a confine da parte di e . Persona_2 Persona_3
Dal 1994 ad oggi la rete avrebbe mantenuto tale posizione. Ne deriverebbe l'acquisto per usucapione della suddetta fascia di terreno, corrispondente a una porzione del terreno di proprietà dell'attore, posseduta in modo pacifico pubblico continuativo e ininterrotto dal 1994 sino alla domanda di mediazione proposta dall'attore, pertanto per oltre vent'anni.
Riassumendo, è pacifica tra le parti sia la situazione di diritto (confine ovest tra p.c. 1234 e p.c. 930 posto a
20,40 m.l. rispetto al confine est) sia la situazione di fatto attuale (esistenza di una rientranza della rete metallica verso i convenuti di circa metri lineari 2,95 di larghezza per circa metri lineari 2,17 di profondità – corrispondente al confine di diritto – rete metallica che poi prosegue sino al confine nord sulla pubblica via
– secondo un percorso non corrispondente al confine di diritto).
Oggetto di controversia è, in sostanza, la data in cui tale scostamento si sarebbe verificato per opera dei convenuti: secondo l'attore, sicuramente successivamente al 2006, non essendo pertanto maturato il termine ventennale per l'acquisto della proprietà per usucapione;
secondo i convenuti, sin dal 1994, avendo così questi acquistato la proprietà della fascia di terreno per possesso ultraventennale.
Dirimente appare pertanto la decisione circa la domanda riconvenzionale dei convenuti (che comporta, in pratica, l'accertamento della sussistenza di un fatto impeditivo della domanda di rivendica dell'attore).
Grava sui convenuti l'onere della prova degli elementi costitutivi della domanda riconvenzionale di usucapione e così dell'unico elemento contestato ossia la data di inizio del possesso corrispondente allo stato di fatto attuale.
Si ritiene che i convenuti non abbiano assolto l'onere della prova su di essi gravante.
Le prove orali acquisite non hanno fornito solidi elementi a favore della prospettazione dei convenuti, avendo invece permesso di acquisire argomenti a favore delle argomentazioni attoree.
pagina 4 di 7 La vicina di casa di , sig.ra , ha infatti dichiarato che “la rete divisoria era dritta, Pt_1 Parte_2 dal mio confine fino alla strada. Non ricordo assolutamente i tempi però. C'era tutta della vegetazione. Poi a un certo punto ho visto che la rete divisoria delle proprietà aveva invece una rientranza nella porzione vicino alla mia casa, Controparte_7 non fronte strada” (verbale udienza 18.10.2023). La rientranza cui fa riferimento la teste corrisponde alla posizione della rientranza allo stato attuale (ossia sul lato sud-ovest).
Anche proprietaria dell'immobile oggi di proprietà di sino al 2008 (e che vi aveva Persona_3 Pt_1 abitato fino al 2005), alla domanda “vero che quanto meno fino al 2005 la rete correva in linea retta sino a nord, fronte strada”? ha dichiarato che “era dritta sì, poi a un certo punto c'era il primo cancelletto più o meno all'altezza del pozzo e poi cominciava il marciapiede della mia casa e la rete andava praticamente a filo col marciapiede, leggermente distante da esso, ma comunque dritta. Non ricordo se alla fine (nel pezzo dove non c'era più il marciapiede) dove c'era il secondo cancelletto ci fossero deviazioni però se c'era era una cosa minima, non è che ci fosse, che so, una curva”.
Queste due testimonianze supportano pertanto la ricostruzione offerta dall'attore ossia che la rete fosse presente ma posizionata in linea retta e quindi conformemente allo stato di diritto e che solo successivamente, ma non si sa quando, la rete avesse subito una modificazione di percorso a discapito dell'immobile di proprietà, oggi, di Rigato.
Le ulteriori testimonianze hanno permesso solo di accertare che in effetti una rete fosse stata apposta sin dal 1994 quando e avevano terminato la costruzione della propria Persona_2 Persona_3 abitazione. Tuttavia, i testi non hanno riferito con apprezzabile precisione e certezza quale fosse il percorso della rete sin dal 1994 ( nell'udienza del 21.2.2024 risponde “non ricordo” alla domanda Testimone_1
“Vero che quanto meno fino al 2005 la rete correva in linea retta da sud sino a nord, fronte strada”) e se questo fosse rimasto lo stesso sino ad oggi ( nell'udienza del 15.5.2024 alla medesima domanda risponde Testimone_2
“la rete metallica è tutt'ora esistente, non ho idea se si tratti della medesima posizionata a suo tempo” mentre alla domanda se la rete correva dritta prima risponde “assolutamente non mi ricordo” poi aggiunge “comunque, secondo me no, non andava dritta perché mi pare di ricordare un albero”, “l'albero lo colloco nella proprietà dei , “posso Per_2 dire che nemmeno tutt'ora è dritta nel senso che fa una sorta di curva, non saprei dire se all'inizio, a metà o alla fine o comunque a che altezza”, “il posizionamento della rete che io ricordi è sempre stato quello attuale, dopo di che se la rete si è usurata ed è stata sostituita questo non lo so”).
L'unica dichiarazione in qualche modo di supporto alla ricostruzione dei convenuti è offerta da Tes_2
la quale, tuttavia, appare assai incerta, in quanto prima afferma di non ricordarsi assolutamente se la
[...] rete si estendesse in linea retta, poi riferisce che secondo lei non andava dritta, facendo una sorta di curva, anche se non riesce a dire dove si troverebbe questa specie di curva.
L'istruttoria orale, in conclusione, non ha corroborato la prospettazione dei convenuti (anzi, Persona_3 precedente proprietaria e abitante dell'immobile oggi di , ha dichiarato che la rete correva dritta, Pt_1
pagina 5 di 7 forse aveva solo un lieve scostamento – lieve scostamento che, all'evidenza, non può essere la rientranza di più di un metro oggi esistente – e che tale situazione si è protratta fino a quando la stessa ha lasciato l'abitazione nel 2005) e pertanto non ha permesso di accertare il periodo in cui la rete è stata posizionata secondo il percorso attuale, circostanza che, come detto, rappresenta elemento costitutivo della domanda di usucapione formulata dai convenuti in quanto dirimente per la verifica del decorso del ventennio dall'inizio del possesso della fascia di terreno ricadente sulla proprietà dell'attore.
Peraltro, l'infondatezza della ricostruzione dei convenuti appare provata anche dal documento n. 2 di parte attrice, allegato 9 (p. 39 e seguenti), consistente in una perizia asseverata redatta dal geom. nel 2008, CP_8 resasi necessaria al fine di ottenere l'autorizzazione del Tribunale alla vendita dell'immobile oggetto di causa CP_ divenuto di proprietà di e allora minorenni, in virtù di successione rispetto al Controparte_4 padre . Persona_2
La perizia (redatta in tempi “non sospetti” – ossia nel 2008, quando proprietari erano ancora e Persona_3
CP_
e – e asseverata dal professionista che l'ha redatta) non evidenzia alcuna Controparte_4 difformità dello stato di fatto rispetto a quanto risulta dalla documentazione presente al catasto e nei libri fondiari dell'ufficio tavolare competente. Peraltro, nella medesima si dà atto anche della superficie complessiva di 505 mq della p.c. 1234, dato che corrisponde a tutte le precedenti indicazioni: pertanto, se uno spostamento della rete c'è stato (come è pacifico tra le parti), questo deve essere avvenuto dopo il 2008 altrimenti la superficie complessiva, come rilevata in perizia, avrebbe dovuto essere inferiore (alla luce del riposizionamento della rete a sconfinare sul terreno della p.c. 1234 con conseguente diminuzione della distanza rispetto al confine est e riduzione di ampiezza del terreno).
In conclusione, la domanda di usucapione svolta in via riconvenzionale dai convenuti è infondata in quanto gli stessi non hanno fornito prova del possesso ultraventennale della porzione di terreno di proprietà dell'attore.
Conseguentemente, la domanda di rivendica dell'attore deve essere accolta in quanto tutti gli elementi costitutivi della sua domanda sono stati provati e/o non contestati: il titolo (compravendita) in forza del quale è proprietario dell'immobile è provato e non contestato;
lo sconfinamento mediante riposizionamento della rete a discapito del terreno di proprietà dell'attore, come dallo stesso dedotto, è fatto pacifico tra le parti (che, anzi, lo hanno posto a fondamento della domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, ai valori medi dello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (da 5.200 € a 26.000 €). Vista la contumacia di e Controparte_4
pagina 6 di 7 le spese devono essere poste solo a carico dei convenuti costituitisi che hanno altresì CP_5 svolto domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto, accertato che il confine tra l'immobile di proprietà dell'attore, censito in Comune di AL alla sez. B, foglio 6, princ. 1234, z.c. unica, via F.
Guardi n. 6, AL (GO), e la particella n. 930 di proprietà dei convenuti, sita in via F. Guardi
n. 10, AL (GO), risulta collocato di diritto, sia verso Nord, sia verso Sud, a 20,40 metri lineari rispetto al confine orientale del lotto di proprietà dell'attore, condanna i convenuti al rilascio della porzione di terreno illegittimamente occupata e al ripristino, a loro spese, dello stato dei luoghi in conformità allo stato di diritto;
- rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
- condanna e a rifondere a CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1 le spese di giudizio che si liquidano in 5.077 € per compensi e 165,60 € per rimborso anticipazioni, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta per legge.
Gorizia, li 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin
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