Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, all'udienza del 26 marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1140/2024 R.G. tra
, nato a [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1 in Santa Marinella Via Aurelia 108, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Ghiani (C.F.
e PEC: ) elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Roma alla Via Vinovo n.56;
- RICORRENTE -
e
, nata a [...] il [...] (C.F. , residente CP_1 C.F._3 in Cerveteri, loc. Cerenova, alla Via Fiesole, n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Dalla
Grana (C.F. e PEC: ) C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Roma, Via Tunisi n. 4;
- RESISTENTE – nonché
(C.F. ), con sede in Roma, viale Europa n. 190, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Aluigi (C.F.: e PEC C.F._5 Email_3 dell'Avvocatura interna di ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della CP_2
società in Viale Europa 190.
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2 comma, c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:
“in via preliminare ed inaudita altera parte voglia sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva del titolo stante il fumus boni iuris ed il periculum in mora derivante dal vincolo costituito sul conto corrente utilizzato dall'opponente per l'esercizio della propria vita personale;
- accertare l'illegittimità del credito vantato dall'opposta e, all'esito, dichiarare la nullità/illegittimità dell'atto di pignoramento notificato alle parti. Con vittoria di spese”.
Per la resistente:
“In via preliminare - dichiarare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c promossa dal SI. Parte_1 inammissibile in quanto ormai esauritasi la fase esecutiva. Nel merito - rigettare la stessa, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma della procedura esecutiva n. 377/2024 promossa dalla SI.ra e Controparte_1 definita con ordinanza di assegnazione in data 13 giugno 2024. In via riconvenzionale - condannare il SI. al risarcimento dei danni da lite temeraria quantificabili in € 5.000,00, o in quella diversa Parte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”.
Per la terza chiamata in causa Controparte_2
“la OCietà come rappresentata e difesa, in virtù della loro qualità di terza pignorata nella Controparte_2 procedura esecutiva RG. 1140/2024 e della dichiarazione di quantità resa in data 02.04.2024, ed al cui contenuto ci si riporta, chiede che l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione voglia dichiarare la legittimità e la correttezza del comportamento tenuto dalla OCietà.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615 c.p.c. del 9 maggio 2024, il SI. proponeva opposizione Pt_1 all'esecuzione presso terzi introdotto a seguito di istanza di ricerca beni della creditrice SI.ra per il pagamento della somma di euro 4.604,34 in virtù della sentenza n. 43/2021 di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa il 12 gennaio 2021 dal Tribunale di
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Civitavecchia e ne chiedeva la sospensione inaudita altera parte.
Nello specifico, l'opponente si doleva del fatto che, a suo dire, il credito azionato con il pignoramento notificatogli il 22 marzo 2022 sarebbe illegittimo perché si tratterebbe di una duplicazione del credito vantato dalla SI.ra che avrebbe già avuto soddisfatta la sua CP_1 pretesa creditizia relativa alle spese del giudizio di cui alla sentenza.
In data 4 settembre 2024 si costituiva in giudizio la convenuta SI.ra , rappresentando la CP_1 inammissibilità della opposizione introdotta con ricorso atteso che la procedura esecutiva cui il credito fa riferimento è stata definita con ordinanza di assegnazione in data 13 giugno 2024, avendo il terzo già provveduto a corrispondere quanto dovuto.
A tal proposito parte resistente faceva rilevare che oggetto del pignoramento opposto con l'odierno giudizio è il credito di euro 60.152,71, già detratte le spese legali oggetto di un precedente giudizio esecutivo già concluso. Ed infatti, secondo la difesa di parte convenuta il ricorrente si era reso inadempiente sin dal mese di gennaio 2021 sia dell'assegno divorzile che dell'assegno di mantenimento in favore della LI , come stabilito nella sentenza n. Per_1
43/2021 di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa il 12 gennaio 2021 dal Tribunale di Civitavecchia. Di conseguenza, la SI.ra si vedeva costretta a promuovere un CP_1 procedimento esecutivo (N.R.E. 377/2024) per il recupero della sola sorte, definito con ordinanza il 13 giugno 2024, a seguito del quale il Giudice, rilevata la sussistenza di un credito riportato nell'atto di precetto e pari ad euro 60.152,71 derivante dal mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per oltre tre anni, assegnava alla creditrice l'importo oggetto di Cont dichiarazione positiva parziale da parte del terzo di Roma per complessivi euro 6.906, 51.
Infine, la resistente chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria quantificabili in euro 5.000,00 nei confronti del ricorrente.
All'udienza del 16 ottobre 2024 questo Giudice rinviava la causa all'udienza odierna per la integrazione del contraddittorio in favore del terzo pignorato, litisconsorte necessario nel presente giudizio, disponendone la chiamata in causa.
Con comparsa del 25 febbraio 2025 si costituiva in giudizio la OC. , terzo Controparte_2 pignorato.
L'opposizione è inammissibile.
L'opponente ha infatti proposto opposizione all'esecuzione introdotta a seguito di istanza di ricerca beni della creditrice SI.ra per il pagamento della somma di euro 4.604,34 in virtù CP_1 della sentenza n. 43/2021 di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma come già rilevato nel
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decreto emesso in data 15 maggio 2024 non ha considerato che le opposizioni alla esecuzione, proposte ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., e agli atti esecutivi, proposte ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c., devono essere introdotte con ricorso ed inserite nel fascicolo della procedura esecutiva a cui si riferiscono (con l'attribuzione per ragioni di organizzazione dell'ufficio di un numero “sub” rispetto al fascicolo principale) e pur avendo correttamente introdotto l'opposizione con ricorso lo ha iscritto a ruolo come un giudizio ordinario di cognizione pur segnalando che la procedura esecutiva nei confronti della quale è stata proposta opposizione non risultava iscritta a ruolo.
Ai sensi dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c. colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento e pertanto l'opponente avrebbe dovuto provvedere alla iscrizione a ruolo del pignoramento per poter incardinare l'opposizione cosa che non ha fatto.
In questa situazione il giudizio non può che svolgersi come un ordinario giudizio di cognizione introdotto con ricorso ma essendo venuta a mancare la prima fase del procedimento di opposizione la stessa è improcedibile.
Infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cass. 11 ottobre 2018 n. 25170; Cass. 12 ottobre 2018 n.
28848).
Considerato che le ragioni della decisione sono del tutto diverse da quelle prospettate dalle parti e
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che, peraltro, la disciplina della introduzione dell'opposizione nelle esecuzioni introdotto ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. non è di agevole comprensione trattandosi di disciplina recentemente modificata, si ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1140/2024 R.G., disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara improcedibile l'opposizione;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 26 marzo 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
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