Articolo 17 della Legge 20 dicembre 1966, n. 1116
Articolo 16Articolo 18
Versione
11 gennaio 1967
Art. 17.
Il personale dei ruoli delle allegate tabelle B, C, D ed E e dei ruoli soppressi ai sensi degli articoli 6 e 7, che abbia raggiunto o raggiunga, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il limite di venticinque anni di effettivo servizio, puo' chiedere, entro lo stesso termine, di essere collocato a riposo.
Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma e' concesso un aumento di servizio di cinque anni ai fini della misura della pensione, fermo restando il limite massimo di quaranta anni di servizio utile.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dei ruoli di cui all'articolo 8.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1967