Art. 17.
Il personale dei ruoli delle allegate tabelle B, C, D ed E e dei ruoli soppressi ai sensi degli articoli 6 e 7, che abbia raggiunto o raggiunga, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il limite di venticinque anni di effettivo servizio, puo' chiedere, entro lo stesso termine, di essere collocato a riposo.
Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma e' concesso un aumento di servizio di cinque anni ai fini della misura della pensione, fermo restando il limite massimo di quaranta anni di servizio utile.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dei ruoli di cui all'articolo 8.
Il personale dei ruoli delle allegate tabelle B, C, D ed E e dei ruoli soppressi ai sensi degli articoli 6 e 7, che abbia raggiunto o raggiunga, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il limite di venticinque anni di effettivo servizio, puo' chiedere, entro lo stesso termine, di essere collocato a riposo.
Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma e' concesso un aumento di servizio di cinque anni ai fini della misura della pensione, fermo restando il limite massimo di quaranta anni di servizio utile.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dei ruoli di cui all'articolo 8.