Ordinanza cautelare 27 ottobre 2021
Sentenza 17 agosto 2022
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/03/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01870/2025REG.PROV.COLL.
N. 09054/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9054 del 2022, proposto dai signori AN SE e DI SE, rappresentati e difesi dall’avvocato Maurizio Ciaffarri, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
il Comune Monte Porzio Catone, la ditta Immobiliare Luigi Fresa S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 11177 del 17 agosto 2022.
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda, n. 11177 del 17 agosto 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 il Consigliere Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente contenzioso è costituito dalla deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio del 21 aprile 2'021 n. 5, con la quale è stato approvato il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) e il terreno degli appellanti, sito nel Comune di Monte Porzio Catone (distinto al catasto al fg. 12, part. 748 della superficie di mq. 1.335 e part. 497 della superficie di mq. 200, per complessivi mq. 1.535), è stato classificato nella Tavola a 25-375 e nella Tavola D 25 – 375 coma “Paesaggio naturale”.
2. Con il ricorso di primo grado hanno dedotto i seguenti motivi:
I) violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42 del 2004, della l. n. 1150 del 1942, della l.r. n. 24 del 1998, della delib. C.r. n. 5 del 19.4.2021, del d.lgs. n. 34 del 2018, della variante al p.r.g. nonché della rimanente normativa in materia di piani paesistici regionali; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Col primo motivo i ricorrenti hanno contestato l’inserimento (di parte) del proprio terreno in zona “Paesaggio naturale”, inserimento a loro dire derivante (in sintesi) da un errore “cartografico” (la rappresentazione del lotto nel PTPR sarebbe discordante rispetto a quanto previsto nella tav. D 25-375 “Recepimento delle proposte comunali di modifica […]” del PTP, da cui risulterebbe l’accoglimento dell’osservazione comunale n. 058064_P06 di “declassificazione” del vecchio PTP ambito n. 9 da zona MP 9 a zona MP 2; cfr. relazione tecnica, all. 3 ric.) e comunque da un’errata valutazione delle caratteristiche del suolo, trattandosi di un lotto intercluso cui la pianificazione urbanistica avrebbe già riconosciuto capacità edificatoria.
II) violazione e falsa applicazione della normativa in materia di attività amministrativa e procedimento amministrativo: l. n. 15 del 2005, n. 80 del 2005 e n. 241 del 1990 .
Nel caso di specie, l’amministrazione avrebbe violato la normativa indicata in rubrica del motivo nello spirito e nella sostanza.
III) eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 23 l.u. e 870 c.c. in riferimento agli art. 3 e 42 Cost., nonché dell’art. 1 (e 41) del prot. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo .
Con il sopprimere integralmente lo ius aedificandi dei ricorrenti, le determinazioni impugnate “svuoterebbero” completamente il loro diritto di proprietà; andrebbe pertanto sollevata questione di legittimità costituzionale delle norme in rubrica, qualora l’art. 3 d.lgs. n. 34 del 2018 fosse interpretato nel senso di consentire tale “svuotamento del diritto di proprietà e del diritto di edificare”;
IV) violazione della Convenzione europea del paesaggio del 20.10.2000.
La classificazione contestata violerebbe altresì il diritto europeo, attribuendo natura di paesaggio naturale ad “area che non possiede intrinsecamente queste caratteristiche con conseguente soffocamento del diritto di proprietà” .
3. Con la impugnata sentenza il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio.
3.1. In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, inammissibile per genericità il secondo motivo e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
4. Con l’appello in esame gli appellanti, hanno sollevato due motivi avverso la sentenza impugnata:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 1 L. 7 agosto 1990 n. 241 ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI , poiché la circostanza risultata decisiva per la reiezione del ricorso di primo grado, ovvero il fatto che la Regione non avrebbe mai ricevuto il certificato di inesistenza del vincolo per aree boschive menzionato nell’atto introduttivo ma non depositato, non corrisponderebbe alla realtà dei fatti e la circostanza che Regione non lo abbia ricevuto non avrebbe dovuto costituire elemento decisivo per respingere il ricorso, ma soltanto un profilo attinente ad un difetto di inattività del Comune.
Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare come irrilevante l’assenza di tale documento agli atti, dando per scontata la sua esistenza, trattandosi di un documento riscontrabile anche informaticamente sul sito del comune e del quale la Regione doveva conoscerne l’esistenza.
L’appellante, inoltre, argomenta in relazione a quanto affermato dalla Regione in relazione alla possibilità di adottare una definizione integrativa di bosco, poiché tale possibilità non si sarebbe verificata nel caso in esame e comunque, nel caso di specie, tale definizione sarebbe illegittima perché contrasterebbe con la realtà effettiva (poiché il bosco non esiste) e con la certificazione comunale.
L’appellante si riserva di adire la Corte dei Diritti dell’Uomo per la violazione del giusto processo e la Corte di Giustizia dell’Unione europea per la violazione del diritto eurounitario.
II. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA: secondo la Regione nel caso di specie si applicherebbe l’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, che prevede il diritto degli Stati di porre in vigore leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale.
Orbene, tale norma non sarebbe applicabile nel presente caso.
Infatti, la norma prevede tale diritto solo in caso nel cui lo Stato decida di dichiarare uno stato di emergenza ex art. 15 CEDU, sempre rispetto alla scelta delle specifiche misure a cui ricorrere per contrastare la crisi. Nell’esercizio della loro discrezionalità, comunque gli Stati sono soggetti alla supervisione della Corte EDU.
In ogni caso, la parte appellante sostiene di avere una legittima aspettativa a godere del proprio diritto di proprietà anche in presenza di una dichiarazione di emergenza ex art. 15 CEDU.
5. Gli appellanti hanno altresì riproposto i motivi dedotti in sede di ricorso di primo grado.
6. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che ha depositato memoria in data 11 dicembre 2002, con la quale in particolare:
- ha contestato quanto affermato nell’appello in relazione al fatto che la sentenza impugnata sarebbe erronea poiché avrebbe dovuto considerare esistente il certificato relativo alla inesistenza di aree boschive nell’area di proprietà dei ricorrenti giacché si tratterebbe di un documento pubblico, rinvenibile informaticamente;
- ha stigmatizzato il comportamento degli appellanti che hanno depositato soltanto in appello il predetto certificato comunale mentre avrebbero dovuto sollecitare l’invio della documentazione da parte del Comune alla Regione Lazio, poiché ai sensi dell’art. 39 delle N.T.A. del PTPR, nei casi di errata o incerta perimetrazione, nonché in presenza di difformità tra i territori interessati da bosco e quelli individuati su cartografia adottata dalla Regione, i Comuni accertano l’effettiva destinazione del territorio con riferimento alla definizione di bosco e in esito all’accertamento, certificano la presenza o meno del bosco, l’esatta perimetrazione e se la zona è stata percorsa dal fuoco o è soggetta a progetti di rimboschimento; la certificazione è resa dall’ufficio comunale competente in materia forestale ed è trasmessa alle strutture regionali ai sensi del comma 6 dello stesso articolo dell’art. 29, il quale peraltro precisa che la graficizzazione del bosco contenuta nella cartografia del PTPR è ricognitiva e probante salvo che sia diversamente certificato dai comuni secondo le modalità indicate nello stesso articolo;
- ha precisato che non risulta mai pervenuta alla competente struttura regionale la certificazione del Comune attestante l’errata o incerta perimetrazione dell’area boscata, che peraltro, ai sensi dell’art. 38 delle NTA del PTPR, ante 2021, avrebbe potuto essere sollecitata anche dalla parte interessata.
- ha richiamato quanto già è stato posto in rilievo in primo grado riguardo agli ulteriori vincoli paesaggistici presenti sull’area in questione, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. a) e lett. c), facendo presente che l’area che è stata già classificata come “Paesaggio Naturale” per la parte coincidente con le aree boscate di cui alla corrispondente Tavola B. fin da PTPR adottato con DGR n. 556/2007 e n. 1025/2007 (nei confronti del quale gli istanti non hanno presentato osservazioni) e ivi sussistevano plurimi vincoli anche ai sensi del PTP n. 9 approvato con l.r. n. 24 del 6 luglio 1998, sicché non sussisterebbe alcuna aspettativa qualificata a loro favore in relazione alla classificazione del terreno di loro proprietà.
7. Con ordinanza n. 5888 del 16 dicembre 2022 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dagli appellanti.
8. Con memoria depositata il 15 luglio 2024 l’amministrazione costituita ha illustrato ulteriormente le proprie difese richiamando anche quelle già svolte in primo grado unitamente alla documentazione depositata.
9. La parte appellante ha depositato memoria il 16 luglio 2024, riproponendo i motivi dedotti dinanzi al giudice di primo grado (da pag. 2 a pag. 6) e i motivi d’impugnazione svolti in appello (da pag. 6 a pag. 8).
10. Alla pubblica udienza del 19 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello è infondato.
12. Con il primo profilo di doglianza, che può essere esaminato per connessione con il primo motivo riproposto del ricorso di primo grado, la parte appellante censura la sentenza impugnata perché non ha considerato l’esistenza del certificato d’inesistenza del vincolo per aree boscate, emesso dal Comune di Monte Porzio Catone prot. n. 1186 del 16 luglio 2016, depositato dalla stessa parte in grado d’appello, che il primo giudice avrebbe dovuto considerare, pur non essendo depositato agli atti del giudizio, essendo esistente nella realtà giuridica “ed il fatto che la Regione non lo ha ricevuto non doveva costituire elemento per respingere il ricorso ma soltanto profilo attinente ad un difetto di inattività del Comune” .
Invero, il terreno dei ricorrenti, già inserito dal PRG del 1971 in “zona estensiva” (indice di fabbricabilità pari a 1,20 mc/mq), sarebbe stato incluso: i) dalla variante generale del 2008 in zona B, sottozona B2 , “integrazione e completamento” edificabile nei parametri fissati dall’art. 14 NTA, e sarebbe comunque sottoposto a vari vincoli; ii) dal piano territoriale paesistico (PTP) - ambito n. 9, approvato con l.r. n. 24 del 1998, in “Zona MP 2”; iii) dal PTPR del 2007 nel “Paesaggio degli Insediamenti Urbani” (tavola A);
- con il PTPR del 2021, Tavola A 25-375, esso sarebbe stato diviso quasi a metà, con inclusione della parte nord (a confine con la s.r. n. 216) nel “Paesaggio degli Insediamenti Urbani” e di quella sud (a confine con via del Bosco) nel “Paesaggio naturale”; questa rappresentazione cartografica sarebbe però discordante rispetto all’attuale classificazione del PTP (tavola D 25-375) in zona MP 2, dovendosi certamente escludere la sua natura di “area boscata”.
Segnatamente, l’art. 3, co. 3, d.lgs. n. 34 del 2018 definirebbe il “bosco” come la superficie coperta “da vegetazione forestale arborea […] di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore a 2.000 mq, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento”; nella specie, il lotto sarebbe esteso mq. 1.535, di cui solo mq. 767,50 classificati come “Paesaggio naturale di continuità” .
Sotto altro profilo, se pure la classificazione fosse dipesa dalla continuità dei suoli con il parco della Villa Gammarelli, andrebbe comunque applicato l’art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 34/2018, ai sensi del quale non rientrano nella definizione di bosco “gli spazi verdi urbani, quali giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10.11.2003 n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree” ; il terreno destinato a parco della confinante Villa Gammarelli sarebbe, infatti, perimetrato nel PRG quale zona F, sottozona F3 verde pubblico attrezzato, mentre nel PTPR sarebbe stato classificato come “paesaggio naturale”;
Il terreno dei ricorrenti consisterebbe, in definitiva, in un lotto intercluso cui il vigente strumento urbanistico avrebbe riconosciuto capacità edificatoria (indice di 0,60 mc/mq), con conseguente erroneità (sul piano cartografico) del PTPR, peraltro recante disomogeneità rispetto alle aree adiacenti; sarebbe altresì assente una motivazione della scelta (anche con riferimento al sotteso interesse pubblico).
12.1. Il motivo è infondato.
La Regione Lazio, in conformità con l’art. 3 d.lgs. n. 34 del 2018, T.U. sulle “foreste e filiere forestali” , ha emanato la l.r. n. 24 del 1998 ( “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” ) che all’articolo 10, ha previsto che:
Ai sensi della legge regionale menzionata si considerano boschi:
a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento; […]
c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata”.
Al comma 4 la medesima legge ha previsto che:
“Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:
a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;
b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;
c) le piantagioni arboree dei giardini;
d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato”.
Al comma 5 la legge regionale sancisce che: “Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il comune certifica la presenza del bosco, così come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento” e al comma 5-bis: “Nelle aree di superficie non superiore a 5.000 mq sottoposte a vincolo paesaggistico tramite la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera a) e 136 del Codice nei casi in cui il comune certifichi l’inesistenza del bosco, come individuato nella Tavola B del PTPR, fermo restando gli eventuali ulteriori vincoli di cui all’articolo 134, comma 1, lettere b) e c), sono comunque consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR. La suddetta certificazione circa l’inesistenza del bosco è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia forestale e di pianificazione paesaggistica per le rispettive attività di programmazione, pianificazione e controllo. Nella fase di aggiornamento del PTPR si provvederà alla idonea riclassificazione delle aree ai fini della tutela” .
Viene, inoltre, in particolare rilievo nel presente giudizio l’art. 39 (“Protezione delle aree boscate”) Norme del PTPR (all. 6-F amm.), che, richiamata la nozione di bosco” accolta dalla stessa legge regionale, che prevede:
- al comma 5: “Nei casi di errata o incerta perimetrazione, nonché in presenza di difformità tra i territori interessati da bosco e quelli individuati su cartografia adottata dalla Regione, i comuni accertano l’effettiva destinazione del territorio, con riferimento alla definizione di bosco di cui ai commi 1, 2, 3, e 4; in esito all’accertamento, certificano la presenza o meno del bosco, l’esatta perimetrazione e se la zona è stata percorsa dal fuoco o è soggetta a progetti di rimboschimento” ;
- al comma 6: “La certificazione di cui al comma 5 è resa con atto dell’ufficio comunale competente in materia forestale ed è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia forestale e di pianificazione paesaggistica per le rispettive attività di programmazione, pianificazione e controllo” ;
- al comma 7: “La graficizzazione del bosco contenuta nella cartografia del PTPR è ricognitiva e probante salvo che sia diversamente certificato dai comuni ai sensi del comma 5. I comuni sono tenuti a segnalare e certificare le aree interessate dalla presenza del bene che non risultino individuate dalla cartografia del PTPR. Ai beni di cui al comma 1, ancorché non individuati nella Tavola B del PTPR, ai fini della tutela paesaggistica si applica la disciplina di cui al presente articolo. La Regione provvede all’adeguamento periodico della cartografia di riferimento” .
12.2. Alla luce delle definizioni sopra richiamate di “bosco”. la classificazione attribuita ai terreni degli appellanti non appare incongrua e, d’altro canto, ove si sia in presenza di una graficizzazione incerta o errata il Comune deve accertare la effettiva destinazione del territorio e certificare la presenza o meno del bosco e la sua esatta perimetrazione.
Nel caso in esame, gli appellanti avrebbero dovuto depositare il certificato di inesistenza del bosco (o di esistenza etc… secondo il disposto delle norme sopra richiamate) nell’ambito del procedimento di adozione del PTPR, a nulla rilevando il deposito nel (solo) presente grado di giudizio.
Peraltro, la sussistenza degli ulteriori vincoli paesaggistici fa sì che la decisione sulla classificazione dei terreni in questione sia frutto di una ponderazione con tratti di intensa discrezionalità che deve essere svolta tra tutte le amministrazioni competenti, ivi compreso il Ministero della cultura, titolare della tutela ex art. 134, d.lgs. n. 42 del 2004.
Infondato è altresì il profilo di censura relativo all’aspettativa giuridicamente tutelata che gli appellanti sostengono essere maturata: l’assunto non può essere condiviso poiché sin dal PTPR adottato con D.G.R. n. 556/2007 e n. 1025/2007 i terreni degli istanti avevano ricevuto una classificazione analoga senza che gli stessi avessero presentato osservazioni.
Inoltre, anche il PTP approvato con l.r. n. 24 del 6 luglio 1998 aveva sottoposto la stessa area a vari vincoli, essendo considerata di interesse ambientale e paesaggistico.
12.3. Con un secondo motivo d’appello (pagg. 3, 4) è dedotta la “Violazione della normativa comunitaria” .
Nel corpo del motivo è sottoposta a critica la difesa regionale secondo la quale si applicherebbe nel caso in esame l’art. 1 del Protocollo addizionale del Trattato CEDU che prevede “ il diritto degli Stati di porre in vigore leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale” .
Secondo la tesi degli appellanti la indicata disposizione non sarebbe applicabile al caso in esame poiché la previsione sarebbe subordinata alla dichiarazione di uno stato d’emergenza da parte dello Stato ai sensi dell’art. 15 CEDU, condizione non sussistente nel presente caso.
In ogni caso il ricorrente ( rectius appellante) avrebbe una legittima aspettativa al godimento effettivo del diritto di proprietà.
Il motivo è infondato.
Invero, in relazione alla interpretazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU sopra menzionato, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ha più volte sottolineato che esiste un margine di apprezzamento delle autorità nazionali nella valutazione dell’interesse generale, anche con riferimento specifico alla materia ambientale (decisione n. 49908 del 2 marzo 2006, Ansay e altri contro Turchia), e che, in un campo così complesso e difficile quale la pianificazione del territorio, gli Stati contraenti godano di un ampio margine di apprezzamento per condurre la loro politica urbanistica ” (ricorso n. 38754/07 sentenza 7 luglio 2015, ES e Lante della Rovere contro Italia, § 57).
Non si condivide pertanto la tesi per cui la discrezionalità dei singoli Stati nel disciplinare la materia urbanistica e nel prevedere eventuali limitazioni del diritto di proprietà (anche demandando la funzione pianificatoria a Regioni, Province e Comuni) in sede di pianificazione urbanistica sarebbe esclusivamente subordinata a una dichiarazione di uno stato d’emergenza.
12.4. Poiché il Collegio ha già esaminato il primo motivo riproposto, si passa ora a vagliare il secondo motivo riproposto per dichiararlo inammissibile.
Come si rileva dalla lettura dello stesso – “nel caso di specie, l'amministrazione ha violato la normativa indicata nella rubrica del presente motivo nello spirito e nella sostanza.” - il motivo non corrisponde alle caratteristiche di specificità previste dall’art. 40 comma 1 lett. d) c.p.a. sicché deve esserne dichiarata l’inammissibilità per genericità.
12.5. Con il terzo motivo – che riproduce il terzo motivo in primo grado - è dedotta la violazione del diritto di proprietà e si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. 3 aprile 2018 n. 34 (ove interpretato nel senso dello “svuotamento” del diritto di proprietà) in relazione agli art. 3 e 42 Costituzione, all’art. 1 del Prot. n. 1 della CEDU, agli artt. 13, 23 della legge urbanistica e all’art. 870 c.c.
Anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati giacché il motivo è stato così formulato: “ I provvedimenti impugnati, col sopprimere integralmente il diritto ad edificare dei ricorrenti sul proprio terreno, "svuotano" completamente il diritto di proprietà degli stessi. Da qui l'eccezione di legittimità costituzionale che si avanza, qualora art. 3 del D.lgs. 3.4.18 n. 34 fosse interpretato nel senso che consentirebbe tale "svuotamento del diritto di proprietà e del diritto di edificare.”
Si rappresenta, in particolare, che: a) sotto il profilo della conformità alla Carta costituzionale, l’art. 9 comma 2 della Costituzione tutela il “bene paesaggio” in modo specifico sicché la questione è manifestamente infondata; b) sotto il profilo della violazione del Trattato EDU, l’art. 1 Prot. addizionale, riconosce il «diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale» e la Corte europea dei diritti umani ha più volte sottolineato che esiste un margine di apprezzamento delle autorità nazionali nella valutazione dell’interesse generale, anche con riferimento specifico alla materia ambientale (decisione n. 49908 del 2 marzo 2006, Ansay e altri contro Turchia), e che, in un campo così complesso e difficile quale la pianificazione del territorio, gli Stati contraenti godano di un ampio margine di apprezzamento per condurre la loro politica urbanistica ” (ricorso n. 38754/07 sentenza 7 luglio 2015, ES e Lante della Rovere contro Italia, § 57).
La norma del PTPR in contestazione rientra in tale ambito.
12.6. Il quarto motivo che viene riproposto nella medesima formulazione del ricorso di primo grado – “La classificazione contestata viola altresì il diritto comunitario poiché attribuisce natura di paesaggio naturale ad area che non possiede intrinsecamente queste caratteristiche con conseguente soffocamento del diritto di proprietà” - è infondato, non avendo la parte ricorrente dedotto quale specifica previsione della Convenzione europea sul paesaggio del 20 ottobre 2000 (ratificata e resa esecutiva con l. 9 gennaio 2006, n. 14) sarebbe violata in ipotesi di ricognizione della natura boscata di un’area.
13. Conclusivamente, per le suindicate motivazioni, l’appello deve essere respinto.
14. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti alla refusione delle spese del giudizio alla Regione Lazio nella misura di euro 5.000 (cinquemila), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO