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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1183/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio posta in decisione con decreto emesso il 14.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 90, presso lo studio dell'avv. GRECO CONCETTA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in PRIOLO
GARGALLO, VIA EDISON N. 35, presso lo studio dell'avv. BALLACCHINO ROSA MARIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 18.7.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) Con sentenza n. 1355/2017 del 3.7.2017 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di versare ai figli e Parte_1 Per_1 Per_2
la somma mensile di euro 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 28.3.2024 chiedeva la revoca del Parte_1
contributo di mantenimento dei figli allegando, da un alto, un peggioramento della propria capacità economica, e, dall'altro, l'intervenuta indipendenza economica di entrambi i figli avendo, questi ultimi, trovato uno stabile impiego.
Tuttavia, con note congiunte depositate in data 7.11.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della controversia:
1) Preso atto che i figli e , di anni 26 e 31, non sono ancora del tutto Per_1 Per_2
redditualmente autonomi, e si stanno immettendo nel mondo del lavoro, anche se con qualche difficoltà;
2) Preso atto, altresì, che il sig. negli ultimi anni ha visto ridursi la propria Parte_1
capacità reddituale per motivi di salute;
3) Conseguentemente disporre che il sig. versi, a titolo di mantenimento Parte_1 dei figli, la somma complessiva di € 500,00, e cioè € 250,00 per ogni figlio, da versare direttamente agli stessi, ed entro il 5 di ogni mese;
4) Disporre che detto assegno di mantenimento in favore dei figli venga riconosciuto sino alla data 5/09/2026, al fine di permettere agli stessi figli di raggiungere una migliore autonomia reddituale ad essere in grado da quest'ultima data di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Preso atto di quanto sopra, all'udienza del 13.3.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico, da un lato, il sig. ha subito una compromissione della propria situazione Parte_1 reddituale, e, dall'altro, che i figli e , sebbene non ancora del tutto economicamente Per_1 Per_2
indipendenti, abbiano sviluppato capacità lavorativa essendosi già immessi nel mondo lavorativo.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970. Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1183/2024 R.G., a parziale modifica della sentenza n. 1355/2017 emessa da questo Tribunale in data 3.7.2017, provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 20.03.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1183/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio posta in decisione con decreto emesso il 14.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 90, presso lo studio dell'avv. GRECO CONCETTA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in PRIOLO
GARGALLO, VIA EDISON N. 35, presso lo studio dell'avv. BALLACCHINO ROSA MARIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 18.7.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) Con sentenza n. 1355/2017 del 3.7.2017 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di versare ai figli e Parte_1 Per_1 Per_2
la somma mensile di euro 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 28.3.2024 chiedeva la revoca del Parte_1
contributo di mantenimento dei figli allegando, da un alto, un peggioramento della propria capacità economica, e, dall'altro, l'intervenuta indipendenza economica di entrambi i figli avendo, questi ultimi, trovato uno stabile impiego.
Tuttavia, con note congiunte depositate in data 7.11.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della controversia:
1) Preso atto che i figli e , di anni 26 e 31, non sono ancora del tutto Per_1 Per_2
redditualmente autonomi, e si stanno immettendo nel mondo del lavoro, anche se con qualche difficoltà;
2) Preso atto, altresì, che il sig. negli ultimi anni ha visto ridursi la propria Parte_1
capacità reddituale per motivi di salute;
3) Conseguentemente disporre che il sig. versi, a titolo di mantenimento Parte_1 dei figli, la somma complessiva di € 500,00, e cioè € 250,00 per ogni figlio, da versare direttamente agli stessi, ed entro il 5 di ogni mese;
4) Disporre che detto assegno di mantenimento in favore dei figli venga riconosciuto sino alla data 5/09/2026, al fine di permettere agli stessi figli di raggiungere una migliore autonomia reddituale ad essere in grado da quest'ultima data di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Preso atto di quanto sopra, all'udienza del 13.3.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico, da un lato, il sig. ha subito una compromissione della propria situazione Parte_1 reddituale, e, dall'altro, che i figli e , sebbene non ancora del tutto economicamente Per_1 Per_2
indipendenti, abbiano sviluppato capacità lavorativa essendosi già immessi nel mondo lavorativo.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970. Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1183/2024 R.G., a parziale modifica della sentenza n. 1355/2017 emessa da questo Tribunale in data 3.7.2017, provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 20.03.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone