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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/11/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3266/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliata in VIA P. VOLPI n. 6, C.F._1
BIELLA, presso lo studio dell'avv. NICOLETTA GALANTE (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti, C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. MANUELA L'AMICO (c.f.
) C.F._3 ricorrente
contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore convenuto contumace __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note
1 prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo del 31.10.2023 la docente , Parte_1 in considerazione del periodo di lavoro svolto in regime di precariato, ha chiesto << IN VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto condannarsi il Controparte_1
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e
[...] disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici (mediante accredito sulla Carta Elettronica del docente); IN VIA SUBORDINATA - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto Condannare il al pagamento in favore della Signora Controparte_1
per il suddetto anno scolastico dell'importo di € Parte_1
1.000,00 o di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ. >>. L'Amministrazione Scolastica convenuta non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente citata. ha esposto di essere un'insegnante che ha prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del in forza di contratti Controparte_1 annuali o fino al termine delle attività didattiche. La ricorrente ha, quindi, precisato:
• che con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), veniva introdotto un bonus economico, denominato
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
• che il bonus veniva assegnato esclusivamente agli insegnanti di ruolo e non ai docenti a tempo determinato;
• che quindi i docenti assunti a tempo determinato anche qualora impiegati - come l'attuale ricorrente - fino al termine dell'anno
2 scolastico (30 giugno o 31 agosto) erano, dunque, esclusi dalla fruizione della “Carta elettronica del docente”, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo;
• che tale diverso trattamento era ingiustificato e discriminatorio;
• che, quindi, il doveva riconoscere e Controparte_1 corrispondere all'odierna ricorrente l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 per ogni anno di servizio svolto. Va, preliminarmente, rilevato che la situazione giuridica soggettiva vantata dalla ricorrente è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;
infatti, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente;
atteso che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario. Va, poi, confermata la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che al momento del deposito del ricorso la ricorrente prestava servizio presso istituiti scolastici della provincia Siracusa (Liceo Classico
“T. Gargallo” di Siracusa e Istituto Superiore “M. Bartolo” di Pachino). Ciò posto, si osserva che dalla documentazione in atti la ricorrente
è stata destinataria di contratti individuali di lavoro a tempo Parte_1 determinato per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, (oggetto di domanda); essa è ancora iscritta nelle graduatorie (per come documentato, è destinataria di contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/26). Giova, a questo punto, brevemente ripercorrere il quadro normativo. Mediante l'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è stata istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la
3 formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
prevista per l'importo nominale di € 500,00 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del piano nazionale di formazione di cui al comma 124; la somma di cui alla carta docente non assurge a retribuzione accessoria, né a reddito imponibile. In attuazione è stato emanato il 23 settembre 2015 il d.p.c.m. disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
il decreto prevede che i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta che risulta nominativa, personale e non trasferibile, per l'importo annuo di € 500,00 spendibile entro il termine dell'anno successivo a quello di maturazione;
analoghe previsioni risultano approntate dal decreto emesso nel novembre del 2016. Ne deriva di fatto un vero e proprio sistema di formazione a doppio binario: da un lato i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto l'aspetto economico con il rilascio della carta docente e, dall'altro, i docenti con contratti a tempo determinato, la cui formazione assurge a mero diritto ma non partecipa del crisma dell'obbligatorietà e del sostegno economico. Trattasi di disciplina che si pone in frizione con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., sotto il profilo della violazione della tutela del lavoro e della cura della formazione professionale, dell'infrazione al principio di uguaglianza tra docenti di ruolo e precari che espletano una prestazione lavorativa dal contenuto sovrapponibile ed al buon andamento della P.A. Palese, del resto, la discriminazione che si delinea a danno dei docenti non di ruolo, che si vedono privati di uno strumento a supporto
4 delle attività volte alla loro formazione e vengono a trovarsi in posizione deteriore rispetto agli insegnanti a tempo indeterminato. Si delinea un sistema scolastico a due velocità che impedisce a tutti i docenti, di ruolo e non, di avere identici mezzi per curare un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, con pregiudizio del diritto ad un'efficace formazione a favore degli utenti del servizio scolastico nell'ottica di buona amministrazione. Se tra i docenti vanno inclusi tanto quelli stabilizzati, quanto quelli a tempo determinato, ai fini dell'erogazione di un servizio scolastico di livello, l'ente scolastico deve curare la formazione di tutto il personale ad ampio raggio, nell'ottica di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. La formazione professionale assurge a diritto-dovere di tutto il personale docente, anche con orario a part-time, e pure agli insegnanti in prova, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati e la carta docente non vale certo a compensare la natura più gravosa dei docenti di ruolo. Se alla stregua del d.lgs. n. 165/2001 la materia della formazione professionale dei docenti risulta ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, va osservato che il c.c.n.l. di comparto, agli artt. 63 e 64, prevede, a carico dell'istituzione scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente indistintamente strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, inclusa la carta del docente. Alla luce della previsione pattizia, competente a disciplinare il settore formativo, può ritenersi esteso il diritto alla Carta del Docente, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, anche ai docenti a termine. La Corte di Giustizia dell'Unione europea (Corte giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n. 450) a seguito di rinvio pregiudiziale, ha indicato come la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 70/1999/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di € 500,00 annui al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante la c.d. carta del docente.
5 Tale misura, ad avviso della Corte di Giustizia dell pare CP_2 rientrare tra le condizioni di impiego, in quanto emolumento diretto a sostenere la formazione continua dei docenti, obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il . CP_1
Non sussistono, peraltro, ragioni oggettive tali da giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, disparità che dev'essere fondata su ragioni oggettive ovvero su elementi precisi e concreti delineanti il rapporto di impiego non rilevando la mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto;
la disparità di trattamento, a svantaggio dei lavoratori precari o già precari, non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, e la non comparabilità tra docenti di ruolo e non di ruolo dev'essere basata su differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, differenza insussistente alla luce dell'omogeneità tra le mansioni di docente a termine e di ruolo. Che la formazione dei lavoratori a termine sia un diritto fondamentale e non comprimibile emerge anche dalla clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999, secondo cui i datori di lavoro sono tenuti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale e dall'art. 14 della C.D.F.U.E., che indica il diritto alla formazione tra i diritti fondamentali. La ricorrente nei periodi sopra delineati, ha svolto mansioni sovrapponibili a quelle dei colleghi a tempo indeterminato e non appare inciso il contenuto effettivo della prestazione, espletata in arco temporale continuativo in virtù di unico contratto sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o dell'anno scolastico con orario completo o di più contratti per durata complessivamente coincidente all'attività didattica su posto di sostegno e normale e con orario di lavoro di rilievo. Peraltro, la legislazione interna si sta gradualmente uniformando a tale estensione, se si considera che l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 riconosce per il 2023 il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento professionale e la formazione del docente di ruolo agli insegnanti aventi contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Cass. 27/10/2023 n. 29961 ha, poi, osservato che se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti
6 iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
precisando, al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. Peraltro, con riferimento alla questione relativa alla connessione tra l'attribuzione della carta elettronica del docente ad una didattica annua e le supplenze temporanee (cfr. Cass. n. 7254/2024), è stato espresso il principio secondo cui la carta docente spetta anche ai docenti non di ruolo ma solo con incarichi annuali o per docenza fino al termine delle attività didattiche (tra le varie Trib. Modena, sez. lav., 25/09/2024, n. 716, in Redazione Giuffrè 2025; Trib. Forlì, sez. lav. , 17/09/2024, n. 169, in Redazione Giuffrè 2025); e per le annualità richieste si configura la sussistenza di un incarico di supplenza annuale o per docenza fino al termine delle attività didattiche, Va dunque riconosciuto il diritto della ricorrente all'attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, nel corso dei quali è documentato che ha operato come insegnante su posto normale con orario completo o di rilievo sino al termine delle attività didattiche (si precisa che la presente sentenza – in considerazione della domanda, contenuta nell'atto introduttivo, specificamente circoscritta agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 - non si pronuncia sugli anni successivi a quelli sopra indicati, per i quali, pertanto, la ricorrente mantiene la possibilità di richiedere il bonus docente, ove ne sussistano i presupposti). Non spetta, alla stregua dell'art. 1, comma 121 della l. n. 107/2015, il versamento diretto di una somma di denaro, ma solamente la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale (cfr. Cass. 27/10/2023 n. 29961); invero non si pone una questione risarcitoria di un danno, che non risulta né allegato né provato dalla ricorrente, ma solo un problema di adempimento da parte dell'amministrazione scolastica al contributo per la formazione dei docenti
– e, del resto l'attribuzione dell'equivalente monetario e la condanna dell'amministrazione scolastica alla relativa erogazione non garantirebbe un efficace controllo del vincolo di spesa ed in astratto consentirebbe
7 l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato. In conclusione, avuto riguardo ai periodi effettivi di servizio continuativo prestato, andrà attribuito il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, in favore della ricorrente per gli anni scolastici sopra delineati, considerato che essa risulta allo stato intranea al sistema scolastico;
invero, dalla documentazione in atti risulta che per gli anni scolastici sopra delineati, ha prestato servizio continuativo, effettuando un'attività senza soluzione di continuità connotata da un orario settimanale completo o di rilievo, di natura e quantità del tutto speculare a quella dei docenti a tempo indeterminato. Al credito andranno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, tenendo altresì conto che non è stata espletata attività istruttoria;
da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3266/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara e riconosce in capo alla ricorrente il diritto Parte_1 di fruire del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione Scolastica convenuta all'adozione di ogni atto propedeutico per assicurarne il godimento, mediante accredito sulla Carta del Docente della somma di € 1.000,00 per i predetti anni scolastici, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna l'Amministrazione Scolastica convenuta al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma complessiva di € 49,00 per spese ed € 473,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, che distrae in favore degli avv.ti Nicoletta Galante e Manuela D'Amico. Siracusa, 3/11/2025
8 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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