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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4402/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4402/2023 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CRISTINA BELEI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in VIALE CENTOVA 06128 PERUGIA ITALIA presso il difensore avv. CRISTINA BELEI
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MICHELE TIECCO e all'avv. ALESSANDRO VESI giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso i predetti difensori
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Conclusioni di parte resistente: come da comparsa di risposta.
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 11.12.2024.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 31.10.2023, – premesso che con sentenza n. Parte_1
795/2018 pubblicata in data 4.6.2018 il tribunale di Perugia aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con e, recependo le conclusioni Controparte_1 congiunte dei coniugi, aveva disposto a carico del marito un contributo al mantenimento dei figli e nella misura di € 300,00 mensili, oltre ad € 160,00 quale quota delle spese per la PE PE mensa scolastica di entrambi i figli e per la retta scolastica di – esponeva: PE
1) che l'ex marito, disoccupato all'epoca del divorzio, aveva reperito un impiego, essendo stato assunto dal 2019 come autista di autobus alle dipendenze della Controparte_2
2) che l'ex marito si era risposato con la sig.ra contitolare della carrozzeria Casaglia Persona_3
2 s.n.c., e conviveva con lei in un attico di sua proprietà in Ponte San Giovanni;
3) che le esigenze dei figli, ormai adolescenti, erano aumentate rispetto all'epoca della pronuncia della sentenza di divorzio (quando avevano 10 e 7 anni);
4) che le proprie condizioni economiche erano peggiorate, dovendo ella rispondere, quale garante, di un debito contratto dall'ex marito e da lui non onorato, per il quale era stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Concludeva chiedendo l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli fino alla misura di €
600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuno).
Costituendosi in giudizio con comparsa del 4.3.2024, confermava di lavorare alle Controparte_1 dipendenze della ma precisava che lo stipendio mensile era di appena € 650,00 Controparte_2
e che il rapporto di lavoro era a tempo determinato e scadeva alla chiusura delle scuole, sicché nel periodo estivo egli percepiva solo l'indennità NASPI. Deduceva inoltre che la ex moglie conviveva da tre anni con un nuovo compagno, sicché la sua situazione economica beneficiava del contributo di questi al ménage familiare. In via riconvenzionale, chiedeva la modifica del regime di frequentazione dei figli, con incremento dei tempi di permanenza presso il padre mediante adozione di un regime paritetico a settimane alternate, nonché la revoca del contributo di mantenimento a suo carico con previsione del mantenimento diretto;
in subordine, per l'ipotesi di rigetto dell'istanza di modifica del regime di frequentazione, chiedeva la riduzione del contributo di mantenimento a suo carico alla somma complessiva di € 250,00 mensili.
Con la I memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. negava di convivere con il nuovo Parte_1 compagno. Quanto alle condizioni economiche dell'ex marito, deduceva che questi: aveva prestato acquiescenza al testamento con cui suo padre aveva leso la sua quota di legittima in favore della sorella;
riceveva periodicamente sul conto corrente versamenti da parte di sua madre. Quanto alle proprie condizioni economiche, precisava che, oltre al pagamento delle rate dei mutui contratti per l'acquisto della casa coniugale (ammontanti ad € 506,43 e ad € 372,41), doveva provvedere al rimborso
– mediante cessione del quinto dello stipendio – di ulteriori due finanziamenti contratti dopo il divorzio per far fronte alle esigenze della famiglia. Deduceva inoltre che i figli trascorrevano presso il padre, una settimana, il martedì e il venerdì, con pernottamento in entrambi i giorni, e la settimana successiva, il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica, con pernottamento nelle sere di martedì e sabato.
pagina 2 di 6 Con la II memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., deduceva: di avere avuto problematiche Controparte_1 fisiche (asportazione di un rene) che ne avevano ridotto la capacità lavorativa del 67%, come da documentazione INPS;
che i figli in realtà pernottavano presso di lui anche il giovedì e la domenica.
All'udienza del 3.4.2024, il giudice delegato procedeva all'audizione personale delle parti: la sig.ra riconosceva che il figlio il giovedì si fermava a dormire dal padre;
il sig. Parte_1 PE riferiva che l'importo che percepiva nei mesi estivi a titolo di Naspi era di € 200,00. CP_1
Alla successiva udienza del 4.9.2024 veniva sentiti i minori.
All'udienza del giorno 11.12.2024 le parti discutevano la causa che veniva rimessa alla decisione del collegio.
*****
In via preliminare, si osserva che il provvedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. di modifica delle statuizioni previgenti presuppone la sussistenza di “giustificati motivi”: nello specifico, in materia di contributi economici, i giustificati motivi sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, che abbiano alterato la situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza di divorzio, così facendo venir meno i presupposti della regolamentazione in essa contenuta e determinando, conseguentemente la necessità di adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale sopravvenuta.
Ciò posto, deve ritenersi ammissibile la domanda di modifica delle condizioni di mantenimento dei figli proposta dalla sig.ra in quanto astrattamente fondata su modifiche fattuali Parte_1 sopravvenute.
La domanda, tuttavia, non può trovare accoglimento, non avendo le allegazioni trovato riscontro.
Non risulta in effetti alcun miglioramento della situazione economica del sig. il quale CP_1 all'epoca dell'accordo sulle condizioni di divorzio (nel 2018) percepiva l'indennità Naspi per circa € 650,00 mensili (secondo quanto risulta dalla documentazione INPS allegata, sub doc. 6, alla comparsa di risposta).
Ad oggi il sig. lavora a tempo parziale e determinato presso la ditta con mansioni di CP_1 CP_2 autista di scuolabus e percepisce uno stipendio mensile medio di circa € 700,00; nei mesi estivi, in cui non lavora come autista percepisce l'indennità Naspi per circa € 300,00 mensili (cfr. buste paga e dichiarazioni dei redditi allegate alla comparsa di risposta, nonché estratti conto dai quali si evincono gli importi accreditati dall'Inps a titolo di Naspi). Egli è invalido civile, ma ha cessato di incassare la pensione di invalidità a seguito della visita di revisione che in data 30.1.2023 ne accertava il parziale recupero della capacità lavorativa con diminuzione della sua invalidità, oggi pari al 67% e dunque inferiore alla soglia del 74% prevista per il riconoscimento del beneficio economico (cfr. verbale INPS depositato dal resistente in data 22.3.2024, sub doc. 1).
Dal confronto tra le due situazioni si evince come la condizione reddituale del sig. sia rimasta CP_1 sostanzialmente invariata, continuando egli ad avere una disponibilità mensile di circa € 700,00.
Un miglioramento non può neppure rinvenirsi sotto il profilo della riduzione delle spese – che la ricorrente vorrebbe desumere dall'intervenuto secondo matrimonio – dal momento che, da un lato, non è stato documentato dove vivesse il sig. all'epoca della sentenza di divorzio e quali spese CP_1 sostenesse al tempo per il proprio mantenimento e, dall'altro, in quanto permane comunque a carico del pagina 3 di 6 resistente il dovere di contribuire per la propria parte al nuovo ménage familiare, partecipando alle spese per vitto e utenze. Diversamente si verrebbe di fatto a gravare la nuova moglie del sig. CP_1 del mantenimento dei figli di lui.
Nessuna modifica sussiste neppure sotto il profilo patrimoniale, non avendo il sig. ricevuto CP_1 nulla in eredità dal padre. La mancata impugnazione del testamento paterno, che nominava erede solo la sorella, non è elemento sufficiente per desumere una condizione di benessere economico del resistente, non potendo trascurarsi che i criteri di convenienza economica non sono gli unici criteri a guidare scelte siffatte, ampliamente influenzate anche dai rapporti familiari e dal rispetto della volontà del defunto.
Quanto alle regalie effettuate in favore dei sig. dai suoi genitori, deve osservarsi che il CP_1 carattere liberale e non obbligatorio di tali elargizioni, cui non corrisponde un diritto - e perciò un reddito - del ricevente impedisce di prenderle in considerazione al fine della determinazione della situazione economica del sig. alla quale le dette regalie concorrono in maniera del tutto CP_1 aleatoria (cfr. Cass. 11224/2003, 6200/2009, in tema di separazione, Cass. 4617/1998, 7601/2011,
18708/2012 in tema di divorzio, nonché, con riguardo alle elargizioni ricevute invece dal coniuge obbligato all'assegno, Cass. 10380/2012).
Deve dunque escludersi che vi sia stato un miglioramento delle condizioni economiche del resistente.
Parimenti va escluso il dedotto peggioramento delle condizioni economiche della sig.ra Parte_1
Ed infatti il debito nei confronti di Banca Ifis, di cui la ricorrente è garante, è antecedente alla pronuncia di divorzio – come risulta dalla lettura del decreto ingiuntivo depositato sub all. 9 al ricorso – sicché detta obbligazione non costituisce fatto nuovo sopravvenuto.
Quanto agli ulteriori finanziamenti che la sig.ra ha contratto con IB IL mediante Parte_1 cessione del quinto dello stipendio (cfr. contratti di finanziamento e buste paga depositati dalla ricorrente il 13.3.2024 sub doc. 28, 29 e 30), è sufficiente rilevare che dalla documentazione prodotta non si evincono le destinazioni delle somme mutuate, circostanza che impedisce ogni valutazione in ordine alla effettiva necessità dell'assunzione delle obbligazioni nei confronti del predetto terzo.
Peraltro, risulta dalla documentazione allegata al ricorso che uno dei mutui ipotecari contratti per l'acquisto della casa coniugale aveva scadenza al luglio 2024, sicché deve presumersi ormai estinto.
In conclusione, non sussiste nessuna sostanziale modifica della situazione economica delle parti che giustifichi una revisione degli accordi sul mantenimento dei figli recepiti nella sentenza di divorzio.
Quanto all'incremento delle esigenze dei figli, se pure esso può ritenersi provato sulla base di un ragionamento presuntivo fondato sul dato oggettivo della loro crescita e del raggiungimento dell'età adolescenziale, deve considerarsi che l'importo del contributo al mantenimento trova un limite nelle reali disponibilità dell'obbligato.
Nel caso di specie risulta che il sig. ha espresso interamente il proprio potenziale lavorativo, CP_1 pur lavorando a tempo parziale, dovendo prendersi in considerazione la sua condizione di invalidità del
67%. Non risulta pertanto esigibile dal resistente uno sforzo lavorativo ulteriore, con la conseguenza che le disponibilità dell'obbligato (di fonte esclusivamente reddituale, stante l'assenza di ogni patrimonio) restano fissate nella somma di circa € 700,00 che percepisce quale stipendio mensile.
pagina 4 di 6 Può invece trovare parziale accoglimento la richiesta di modifica del regime ordinario di frequentazione dei figli, a fondamento della quale è stato dedotto il desiderio dei minori di ampliare il tempo di permanenza presso il padre.
Il regime adottato nella sentenza di divorzio prevede che i figli e trascorrano con il PE PE padre il martedì e venerdì dalle ore 16,30 alle 21.30 e inoltre a settimane alterne, dalle ore 9,00 del sabato alle ore 19,30 della domenica.
Dalle allegazioni compiute dalle parti nei rispettivi atti (pag. 9 della comparsa di risposta e pag. 3 delle note ex art. 473 bis.17 n. 1 c.p.c.) risulta che tale regime sia stato consensualmente modificato e che ad oggi i ragazzi trascorrano con il padre, una settimana, il martedì e venerdì, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva (quindi con pernottamento sia la sera del martedì, sia la sera del venerdì) e, la settimana seguente, il martedì (dall'uscita da scuola alla mattina successiva, con pernottamento), il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00, nonché dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica (con pernottamento la notte di sabato).
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 3.4.2024 che i figli e PE PE
(i quali hanno rispettivamente 16 e 13 anni) godano di una certa flessibilità nella frequentazione dei genitori, adattando la permanenza presso di loro alle esigenze che si prospettano, e che il figlio PE pernotti dal padre anche nella notte di giovedì.
L'audizione dei minori ha confermato l'esistenza di un buon rapporto dei minori con entrambe le figure genitoriali e una situazione di serenità nella gestione della frequentazione con loro;
la FI ha PE riferito di voler mantenere l'assetto attuale e di sentirsi libera di fare piccoli aggiustamenti all'occorrenza con l'accordo dei genitori;
il figlio , che pure è apparso libero di decidere PE quando andare dal padre, ha spontaneamente riferito il desiderio di rimanere dal padre anche la notte della domenica.
In conclusione, deve ritenersi che dalle dichiarazioni delle parti (in relazione al pernottamento del giovedì sera) e dall'audizione dei minori (in relazione al pernottamento della domenica sera) sia emerso il desiderio del figlio di rimanere a dormire dal padre anche nelle notti di giovedì e domenica e PE che non vi siano controindicazioni ad assecondare tale intendimento, dovendosi peraltro evidenziare come nella fase adolescenziale possa ravvisarsi l'esigenza di una maggiore vicinanza con la figura paterna.
Deve pertanto prevedersi che il figlio , salvo diverso accordo, trascorra con il padre, una PE settimana, il martedì e venerdì, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva (quindi con pernottamento sia la sera del martedì, sia la sera del venerdì) e, la settimana seguente, il martedì e il giovedì (dall'uscita da scuola alla mattina successiva, con pernottamento sia nella notte di martedì, sia in quella di giovedì), nonché dalle ore 10.00 del sabato al lunedì mattina (con pernottamento la notte di sabato e di domenica).
Resta fermo invece per la FI - in considerazione della volontà da lei espressa e dell'assenza PE di ragioni che giustifichino un cambiamento della situazione attuale, che è risultata adeguata al sereno sviluppo psicofisico dei minori - il regime di frequentazione di cui alla modifica consensualmente adottata dalle parti, che dovrà pertanto essere recepita.
Da ultimo deve darsi conto del fatto che la richiesta di adozione di un assetto paritetico avanzata dal padre non può trovare accoglimento, sia in quanto non fondata su un mutamento della situazione di pagina 5 di 6 fatto, sia in quanto non appare opportuno uno stravolgimento totale della routine che i ragazzi hanno seguito in questi anni e che, come detto, risulta essere stata idonea alla loro crescita equilibrata.
L'aumento del numero dei pernottamenti dei ragazzi presso il padre non giustifica la riduzione del suo contributo al loro mantenimento, in ragione del fatto che la variazione dei tempi di frequentazione non risulta significativa e non si riflette in un apprezzabile aumento delle spese di mantenimento diretto
(dovendo tenersi conto che i minori già cenavano presso il padre nei giorni di martedì e venerdì).
La natura della materia trattata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) rigetta la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento in favore die figli proposta dalla sig.ra
Parte_1
2) rigetta le domande di revoca e di modifica del contributo di mantenimento in favore dei figli proposte dal sig. Controparte_1
3) a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 795/2018 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone che – salvo diverso accordo tra le parti – la frequentazione ordinaria con il padre avvenga:
1. per il figlio , una settimana, il martedì e venerdì, dall'uscita da PE scuola fino alla mattina successiva (quindi con pernottamento sia la sera del martedì, sia la sera del venerdì) e, la settimana seguente, il martedì e il giovedì (dall'uscita da scuola alla mattina successiva, con pernottamento sia nella notte di martedì, sia in quella di giovedì), nonché dalle ore 10.00 del sabato al lunedì mattina (con pernottamento la notte di sabato e di domenica);
2. per la FI , una settimana, il martedì e venerdì, dall'uscita da scuola PE fino alla mattina successiva (quindi con pernottamento sia la sera del martedì, sia la sera del venerdì) e, la settimana seguente, il martedì (dall'uscita da scuola alla mattina successiva, con pernottamento), il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00, nonché dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica (con pernottamento la notte di sabato);
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 21 febbraio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4402/2023 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CRISTINA BELEI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in VIALE CENTOVA 06128 PERUGIA ITALIA presso il difensore avv. CRISTINA BELEI
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MICHELE TIECCO e all'avv. ALESSANDRO VESI giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso i predetti difensori
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Conclusioni di parte resistente: come da comparsa di risposta.
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 11.12.2024.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 31.10.2023, – premesso che con sentenza n. Parte_1
795/2018 pubblicata in data 4.6.2018 il tribunale di Perugia aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con e, recependo le conclusioni Controparte_1 congiunte dei coniugi, aveva disposto a carico del marito un contributo al mantenimento dei figli e nella misura di € 300,00 mensili, oltre ad € 160,00 quale quota delle spese per la PE PE mensa scolastica di entrambi i figli e per la retta scolastica di – esponeva: PE
1) che l'ex marito, disoccupato all'epoca del divorzio, aveva reperito un impiego, essendo stato assunto dal 2019 come autista di autobus alle dipendenze della Controparte_2
2) che l'ex marito si era risposato con la sig.ra contitolare della carrozzeria Casaglia Persona_3
2 s.n.c., e conviveva con lei in un attico di sua proprietà in Ponte San Giovanni;
3) che le esigenze dei figli, ormai adolescenti, erano aumentate rispetto all'epoca della pronuncia della sentenza di divorzio (quando avevano 10 e 7 anni);
4) che le proprie condizioni economiche erano peggiorate, dovendo ella rispondere, quale garante, di un debito contratto dall'ex marito e da lui non onorato, per il quale era stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Concludeva chiedendo l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli fino alla misura di €
600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuno).
Costituendosi in giudizio con comparsa del 4.3.2024, confermava di lavorare alle Controparte_1 dipendenze della ma precisava che lo stipendio mensile era di appena € 650,00 Controparte_2
e che il rapporto di lavoro era a tempo determinato e scadeva alla chiusura delle scuole, sicché nel periodo estivo egli percepiva solo l'indennità NASPI. Deduceva inoltre che la ex moglie conviveva da tre anni con un nuovo compagno, sicché la sua situazione economica beneficiava del contributo di questi al ménage familiare. In via riconvenzionale, chiedeva la modifica del regime di frequentazione dei figli, con incremento dei tempi di permanenza presso il padre mediante adozione di un regime paritetico a settimane alternate, nonché la revoca del contributo di mantenimento a suo carico con previsione del mantenimento diretto;
in subordine, per l'ipotesi di rigetto dell'istanza di modifica del regime di frequentazione, chiedeva la riduzione del contributo di mantenimento a suo carico alla somma complessiva di € 250,00 mensili.
Con la I memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. negava di convivere con il nuovo Parte_1 compagno. Quanto alle condizioni economiche dell'ex marito, deduceva che questi: aveva prestato acquiescenza al testamento con cui suo padre aveva leso la sua quota di legittima in favore della sorella;
riceveva periodicamente sul conto corrente versamenti da parte di sua madre. Quanto alle proprie condizioni economiche, precisava che, oltre al pagamento delle rate dei mutui contratti per l'acquisto della casa coniugale (ammontanti ad € 506,43 e ad € 372,41), doveva provvedere al rimborso
– mediante cessione del quinto dello stipendio – di ulteriori due finanziamenti contratti dopo il divorzio per far fronte alle esigenze della famiglia. Deduceva inoltre che i figli trascorrevano presso il padre, una settimana, il martedì e il venerdì, con pernottamento in entrambi i giorni, e la settimana successiva, il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica, con pernottamento nelle sere di martedì e sabato.
pagina 2 di 6 Con la II memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., deduceva: di avere avuto problematiche Controparte_1 fisiche (asportazione di un rene) che ne avevano ridotto la capacità lavorativa del 67%, come da documentazione INPS;
che i figli in realtà pernottavano presso di lui anche il giovedì e la domenica.
All'udienza del 3.4.2024, il giudice delegato procedeva all'audizione personale delle parti: la sig.ra riconosceva che il figlio il giovedì si fermava a dormire dal padre;
il sig. Parte_1 PE riferiva che l'importo che percepiva nei mesi estivi a titolo di Naspi era di € 200,00. CP_1
Alla successiva udienza del 4.9.2024 veniva sentiti i minori.
All'udienza del giorno 11.12.2024 le parti discutevano la causa che veniva rimessa alla decisione del collegio.
*****
In via preliminare, si osserva che il provvedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. di modifica delle statuizioni previgenti presuppone la sussistenza di “giustificati motivi”: nello specifico, in materia di contributi economici, i giustificati motivi sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, che abbiano alterato la situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza di divorzio, così facendo venir meno i presupposti della regolamentazione in essa contenuta e determinando, conseguentemente la necessità di adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale sopravvenuta.
Ciò posto, deve ritenersi ammissibile la domanda di modifica delle condizioni di mantenimento dei figli proposta dalla sig.ra in quanto astrattamente fondata su modifiche fattuali Parte_1 sopravvenute.
La domanda, tuttavia, non può trovare accoglimento, non avendo le allegazioni trovato riscontro.
Non risulta in effetti alcun miglioramento della situazione economica del sig. il quale CP_1 all'epoca dell'accordo sulle condizioni di divorzio (nel 2018) percepiva l'indennità Naspi per circa € 650,00 mensili (secondo quanto risulta dalla documentazione INPS allegata, sub doc. 6, alla comparsa di risposta).
Ad oggi il sig. lavora a tempo parziale e determinato presso la ditta con mansioni di CP_1 CP_2 autista di scuolabus e percepisce uno stipendio mensile medio di circa € 700,00; nei mesi estivi, in cui non lavora come autista percepisce l'indennità Naspi per circa € 300,00 mensili (cfr. buste paga e dichiarazioni dei redditi allegate alla comparsa di risposta, nonché estratti conto dai quali si evincono gli importi accreditati dall'Inps a titolo di Naspi). Egli è invalido civile, ma ha cessato di incassare la pensione di invalidità a seguito della visita di revisione che in data 30.1.2023 ne accertava il parziale recupero della capacità lavorativa con diminuzione della sua invalidità, oggi pari al 67% e dunque inferiore alla soglia del 74% prevista per il riconoscimento del beneficio economico (cfr. verbale INPS depositato dal resistente in data 22.3.2024, sub doc. 1).
Dal confronto tra le due situazioni si evince come la condizione reddituale del sig. sia rimasta CP_1 sostanzialmente invariata, continuando egli ad avere una disponibilità mensile di circa € 700,00.
Un miglioramento non può neppure rinvenirsi sotto il profilo della riduzione delle spese – che la ricorrente vorrebbe desumere dall'intervenuto secondo matrimonio – dal momento che, da un lato, non è stato documentato dove vivesse il sig. all'epoca della sentenza di divorzio e quali spese CP_1 sostenesse al tempo per il proprio mantenimento e, dall'altro, in quanto permane comunque a carico del pagina 3 di 6 resistente il dovere di contribuire per la propria parte al nuovo ménage familiare, partecipando alle spese per vitto e utenze. Diversamente si verrebbe di fatto a gravare la nuova moglie del sig. CP_1 del mantenimento dei figli di lui.
Nessuna modifica sussiste neppure sotto il profilo patrimoniale, non avendo il sig. ricevuto CP_1 nulla in eredità dal padre. La mancata impugnazione del testamento paterno, che nominava erede solo la sorella, non è elemento sufficiente per desumere una condizione di benessere economico del resistente, non potendo trascurarsi che i criteri di convenienza economica non sono gli unici criteri a guidare scelte siffatte, ampliamente influenzate anche dai rapporti familiari e dal rispetto della volontà del defunto.
Quanto alle regalie effettuate in favore dei sig. dai suoi genitori, deve osservarsi che il CP_1 carattere liberale e non obbligatorio di tali elargizioni, cui non corrisponde un diritto - e perciò un reddito - del ricevente impedisce di prenderle in considerazione al fine della determinazione della situazione economica del sig. alla quale le dette regalie concorrono in maniera del tutto CP_1 aleatoria (cfr. Cass. 11224/2003, 6200/2009, in tema di separazione, Cass. 4617/1998, 7601/2011,
18708/2012 in tema di divorzio, nonché, con riguardo alle elargizioni ricevute invece dal coniuge obbligato all'assegno, Cass. 10380/2012).
Deve dunque escludersi che vi sia stato un miglioramento delle condizioni economiche del resistente.
Parimenti va escluso il dedotto peggioramento delle condizioni economiche della sig.ra Parte_1
Ed infatti il debito nei confronti di Banca Ifis, di cui la ricorrente è garante, è antecedente alla pronuncia di divorzio – come risulta dalla lettura del decreto ingiuntivo depositato sub all. 9 al ricorso – sicché detta obbligazione non costituisce fatto nuovo sopravvenuto.
Quanto agli ulteriori finanziamenti che la sig.ra ha contratto con IB IL mediante Parte_1 cessione del quinto dello stipendio (cfr. contratti di finanziamento e buste paga depositati dalla ricorrente il 13.3.2024 sub doc. 28, 29 e 30), è sufficiente rilevare che dalla documentazione prodotta non si evincono le destinazioni delle somme mutuate, circostanza che impedisce ogni valutazione in ordine alla effettiva necessità dell'assunzione delle obbligazioni nei confronti del predetto terzo.
Peraltro, risulta dalla documentazione allegata al ricorso che uno dei mutui ipotecari contratti per l'acquisto della casa coniugale aveva scadenza al luglio 2024, sicché deve presumersi ormai estinto.
In conclusione, non sussiste nessuna sostanziale modifica della situazione economica delle parti che giustifichi una revisione degli accordi sul mantenimento dei figli recepiti nella sentenza di divorzio.
Quanto all'incremento delle esigenze dei figli, se pure esso può ritenersi provato sulla base di un ragionamento presuntivo fondato sul dato oggettivo della loro crescita e del raggiungimento dell'età adolescenziale, deve considerarsi che l'importo del contributo al mantenimento trova un limite nelle reali disponibilità dell'obbligato.
Nel caso di specie risulta che il sig. ha espresso interamente il proprio potenziale lavorativo, CP_1 pur lavorando a tempo parziale, dovendo prendersi in considerazione la sua condizione di invalidità del
67%. Non risulta pertanto esigibile dal resistente uno sforzo lavorativo ulteriore, con la conseguenza che le disponibilità dell'obbligato (di fonte esclusivamente reddituale, stante l'assenza di ogni patrimonio) restano fissate nella somma di circa € 700,00 che percepisce quale stipendio mensile.
pagina 4 di 6 Può invece trovare parziale accoglimento la richiesta di modifica del regime ordinario di frequentazione dei figli, a fondamento della quale è stato dedotto il desiderio dei minori di ampliare il tempo di permanenza presso il padre.
Il regime adottato nella sentenza di divorzio prevede che i figli e trascorrano con il PE PE padre il martedì e venerdì dalle ore 16,30 alle 21.30 e inoltre a settimane alterne, dalle ore 9,00 del sabato alle ore 19,30 della domenica.
Dalle allegazioni compiute dalle parti nei rispettivi atti (pag. 9 della comparsa di risposta e pag. 3 delle note ex art. 473 bis.17 n. 1 c.p.c.) risulta che tale regime sia stato consensualmente modificato e che ad oggi i ragazzi trascorrano con il padre, una settimana, il martedì e venerdì, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva (quindi con pernottamento sia la sera del martedì, sia la sera del venerdì) e, la settimana seguente, il martedì (dall'uscita da scuola alla mattina successiva, con pernottamento), il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00, nonché dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica (con pernottamento la notte di sabato).
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 3.4.2024 che i figli e PE PE
(i quali hanno rispettivamente 16 e 13 anni) godano di una certa flessibilità nella frequentazione dei genitori, adattando la permanenza presso di loro alle esigenze che si prospettano, e che il figlio PE pernotti dal padre anche nella notte di giovedì.
L'audizione dei minori ha confermato l'esistenza di un buon rapporto dei minori con entrambe le figure genitoriali e una situazione di serenità nella gestione della frequentazione con loro;
la FI ha PE riferito di voler mantenere l'assetto attuale e di sentirsi libera di fare piccoli aggiustamenti all'occorrenza con l'accordo dei genitori;
il figlio , che pure è apparso libero di decidere PE quando andare dal padre, ha spontaneamente riferito il desiderio di rimanere dal padre anche la notte della domenica.
In conclusione, deve ritenersi che dalle dichiarazioni delle parti (in relazione al pernottamento del giovedì sera) e dall'audizione dei minori (in relazione al pernottamento della domenica sera) sia emerso il desiderio del figlio di rimanere a dormire dal padre anche nelle notti di giovedì e domenica e PE che non vi siano controindicazioni ad assecondare tale intendimento, dovendosi peraltro evidenziare come nella fase adolescenziale possa ravvisarsi l'esigenza di una maggiore vicinanza con la figura paterna.
Deve pertanto prevedersi che il figlio , salvo diverso accordo, trascorra con il padre, una PE settimana, il martedì e venerdì, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva (quindi con pernottamento sia la sera del martedì, sia la sera del venerdì) e, la settimana seguente, il martedì e il giovedì (dall'uscita da scuola alla mattina successiva, con pernottamento sia nella notte di martedì, sia in quella di giovedì), nonché dalle ore 10.00 del sabato al lunedì mattina (con pernottamento la notte di sabato e di domenica).
Resta fermo invece per la FI - in considerazione della volontà da lei espressa e dell'assenza PE di ragioni che giustifichino un cambiamento della situazione attuale, che è risultata adeguata al sereno sviluppo psicofisico dei minori - il regime di frequentazione di cui alla modifica consensualmente adottata dalle parti, che dovrà pertanto essere recepita.
Da ultimo deve darsi conto del fatto che la richiesta di adozione di un assetto paritetico avanzata dal padre non può trovare accoglimento, sia in quanto non fondata su un mutamento della situazione di pagina 5 di 6 fatto, sia in quanto non appare opportuno uno stravolgimento totale della routine che i ragazzi hanno seguito in questi anni e che, come detto, risulta essere stata idonea alla loro crescita equilibrata.
L'aumento del numero dei pernottamenti dei ragazzi presso il padre non giustifica la riduzione del suo contributo al loro mantenimento, in ragione del fatto che la variazione dei tempi di frequentazione non risulta significativa e non si riflette in un apprezzabile aumento delle spese di mantenimento diretto
(dovendo tenersi conto che i minori già cenavano presso il padre nei giorni di martedì e venerdì).
La natura della materia trattata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) rigetta la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento in favore die figli proposta dalla sig.ra
Parte_1
2) rigetta le domande di revoca e di modifica del contributo di mantenimento in favore dei figli proposte dal sig. Controparte_1
3) a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 795/2018 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone che – salvo diverso accordo tra le parti – la frequentazione ordinaria con il padre avvenga:
1. per il figlio , una settimana, il martedì e venerdì, dall'uscita da PE scuola fino alla mattina successiva (quindi con pernottamento sia la sera del martedì, sia la sera del venerdì) e, la settimana seguente, il martedì e il giovedì (dall'uscita da scuola alla mattina successiva, con pernottamento sia nella notte di martedì, sia in quella di giovedì), nonché dalle ore 10.00 del sabato al lunedì mattina (con pernottamento la notte di sabato e di domenica);
2. per la FI , una settimana, il martedì e venerdì, dall'uscita da scuola PE fino alla mattina successiva (quindi con pernottamento sia la sera del martedì, sia la sera del venerdì) e, la settimana seguente, il martedì (dall'uscita da scuola alla mattina successiva, con pernottamento), il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00, nonché dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica (con pernottamento la notte di sabato);
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 21 febbraio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
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