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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 17/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 17/2019 R.G. vertente tra
C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Nicola Gaetano;
appellanti
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Villecco;
appellata
e
(C.F.: ), quale cessionaria di Controparte_2 P.IVA_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Alessandra Villecco;
terza intervenuta
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 805/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 04.12.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “si riporta ai propri scritti difensivi”.
Per l'appellata: “Voglia l'on. le Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile ovvero rigettare nel merito
l'appello proposto dai signori e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Il tutto con condanna alle spese e competenze del presente giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 03.12.2014, i sigg.ri e Parte_1
premesso di aver stipulato in data 02.03.1999 un contratto di Parte_2
mutuo a tasso fisso n. 65/077/030/011179/000 in forza del quale la parte mutuataria aveva accettato dalla banca mutuante la somma di euro 350.000.000 delle vecchie lire, da utilizzare quanto a lire 250.000.000 per l'acquisto di immobile e quanto a lire
100.000.000 per la ristrutturazione, questi ultimi corrisposti in versamenti rateali, secondo gli stati avanzamento lavori, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, l'istituto di credito mutuante, chiedendo accertarsi Controparte_3
l'usurarietà originaria del mutuo, deducendo la pattuizione di interessi moratori superiori al cd. tasso soglia, con la conseguente conversione del mutuo da “oneroso”
a gratuito. Esperivano, quindi, azione di accertamento negativo chiedendo la declaratoria di nullità del contratto ovvero delle clausole illegittime con sostituzione delle stesse mediante applicazione dell'interesse legale, nonché la condanna della alla ripetizione dell'importo indebitamente percepito a titolo di interessi non CP_1
dovuti. Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva la la quale resisteva alla domanda avversa, Controparte_3
deducendo la scorretta metodologia applicata dagli attori nella qualificazione del mutuo come usurario e rilevando che gli stessi avevano corrisposto tutte le rate senza che il rapporto sfociasse nella fase patologica della mora;
in sostanza gli attori non avevano mai corrisposto interessi moratori, avevano provveduto ad estinguere tutte le rate del mutuo in anticipo, tanto che era stata applicata la penale di estinzione anticipata. La Banca mutuante, dunque, concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di due c.t.u. contabili.
2 Con sentenza n. 805/18 il Tribunale di Paola rigettava la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..
Il giudice di primo grado, dopo aver richiamato le pronunce della Corte di
Cassazione in tema di irrilevanza nei contratti di mutuo della usura sopravvenuta e di autonomia del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo ai fini della verifica della c.d. usura originaria, riteneva che il tasso moratorio pattuito in contratto
(maggiorato di spese, oneri e commissioni legate all'erogazione del credito e con esclusione di imposte e tasse, nonché della commissione di estinzione anticipata) pari al 9,20%, fosse superiore al tasso – soglia del periodo di riferimento (pari al
7,35%), e quindi usurario. Al riguardo il Tribunale dichiarava di non condividere la tesi propugnata dalla Banca mutuante secondo cui, ai fini dell'individuazione del tasso – soglia rilevante per gli interessi moratori, doveva procedersi alla maggiorazione di 2,1 punti % del tasso soglia per gli interessi corrispettivi rilevato dalla Banca d'Italia.
Riscontrata l'usurarietà del solo tasso di mora, il giudice di primo grado escludeva, tuttavia, che da essa potesse derivare la gratuità dell'intero mutuo, ritenendo che l'eventuale riscontro di un tasso di mora usurario comportasse la nullità parziale della sola clausola relativa agli interessi moratori e la non debenza solo di tali ultimi interessi, senza travolgere l'onerosità del contratto stesso e la legittimità della pattuizione inerente gli interessi corrispettivi, in considerazione della natura sostitutiva del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo. Poiché nel caso esaminato il tasso di mora non era mai stato applicato, stante il regolare pagamento delle rate alle scadenze pattuite, nessuna indebita percezione di somme da parte della si era realizzata. CP_1
1.2. Avverso detta sentenza i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano appello, con citazione notificata il 28.12.2018, lamentando l'erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado, della L. 108/1996. In particolare, ad avviso degli appellanti, la sentenza era erronea nella parte in cui non aveva fatto discendere dalla accertata usurarietà degli interessi moratori la gratuità del mutuo ed era contradditoria laddove, pur avendo affermato la usurarietà degli interessi di mora, non la aveva ritenuta rilevante ai fini della richiesta restituzione sul rilievo che detti interessi non erano stati mai applicati e pagati. Contestavano, altresì, la contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui da un lato aveva affermato la disomogeneità degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi e
3 dall'altro aveva ritenuto inapplicabile le maggiorazioni previste dalla Banca di Italia
(2,1% come rilevazione aggiuntiva) ai fini della verifica della usurarietà degli interessi moratori, con ciò implicitamente assimilando tale categoria di interessi a quelli corrispettivi. Rilevavano, infine, che la consulenza tecnica di parte depositata in primo grado aveva accertato il superamento del tasso soglia anche nella penale per estinzione anticipata, nella specie concretamente applicata.
Sulla scorta di tali premesse gli appellanti formulavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. le Corte D'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, 1. Accertare la totale responsabilità della Banca convenuta per aver applicato al contratto di mutuo n. 65/077/030/011179/000, stipulato in data 02.03.1999 con i Sigg.ri
[...]
e interessi usurari;
2. Ritenere, pertanto, Parte_1 Parte_3
illegittime e non dovute le somme corrisposte dai Sigg.ri e Parte_1
a titolo d'interessi per un importo totale, comprensivo Parte_2
d'interessi e rivalutazione sino al 31.08.2014 ed altri oneri certificati, pari ad €
107.079,75, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino al soddisfo;
3. Condannare, pertanto, per i motivi di cui in narrativa, la convenuta CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata restituzione
[...] del complessivo importo di € 107.079,75 o a quella maggiore o minore somma che in Sua Giustizia riterrà equa;
4. Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni patiti dai Sigg.ri e da Parte_1 Parte_2
determinarsi in via equitativa;
5. Condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con sentenza munita di clausola. Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio da distrarsi”.
Con comparsa di risposta del 03.05.2019 si costituiva quale Controparte_1
incorporante la la quale eccepiva in via preliminare la Controparte_3 inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla prima udienza di trattazione dell'08.10.2019 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 14.06.2022.
Nelle more, con comparsa depositata in data 08.04.2021, interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la quale cessionaria di Controparte_2 CP_1
facendo proprie tutte le deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze
[...]
formulate dalla cedente.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
4 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 17.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Quanto all'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Gli appellanti hanno censurato la pronunzia di primo grado nella parte in cui, sulle conseguenze derivanti dal riconoscimento del superamento del tasso soglia degli interessi moratori, ha ritenuto di dover aderire all'opzione ermeneutica secondo cui i soli interessi non dovuti sono quelli di mora con conseguente esclusione della gratuità del mutuo, laddove invece il combinato disposto degli artt. 1815, comma 2, c.c., dell'art. 644 c.p. comma 1, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, della L. n. 24 del 2001 e della L. n. 108 del 1996, art. 1, esprimerebbe il principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie con la conversione forzosa del
5 mutuo da usurario in gratuito, in ossequio alla esigenza di maggior tutela del debitore.
Il motivo è infondato alla luce dell'arresto nomofilattico di cui a Cass., S.U. n.
19597/2020, che ha ritenuto applicabile l'art. 1815 c.c., comma 2 anche all'ipotesi di usurarietà degli interessi moratori, ma ha chiarito che, "ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi" (precisando, peraltro, che "resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti"). Nello stesso senso la giurisprudenza successiva della Suprema
Corte: "La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare" (Cass., 3, n. 9237 del 20/5/2020); "la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815 c.c., comma 2, non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 1" (Cass.,3, n. 8103 del
21/3/2023); pur avendo gli interessi moratori e quelli corrispettivi differente natura e funzione, una volta che il cliente è costituito in mora dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato, senza distinguere la parte corrispettiva da quella moratoria, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva "il tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia ordinario (Cass., 3, n. 26286 del 17/10/2019); "in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996,
6 art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento" (Cass. 6-1, n. 31615 del 4/11/2021).
Essendo pacifico che nel caso in esame non vi è stata applicazione di interessi moratori, avendo i mutuatari esattamente adempiuto al proprio obbligo di restituzione, appare del tutto corretta la decisione assunta dal giudice di primo grado.
Riguardo, poi, all'omessa considerazione della cd. penale per estinzione anticipata
(nella specie applicata) ai fini dell'accertamento dell'usurarietà, è sufficiente richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui la commissione di estinzione anticipata non costituisce una remunerazione a favore della banca dipendente dalla effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, ma un corrispettivo previsto per il recesso, pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà (cfr. Cass. 8 luglio 2024 n. 18497; Cass. 1 agosto 2022, n.
23866; Cass. 7 marzo 2022, n. 7352).
Non avendo, dunque, gli attori in primo grado fornito la prova di avere eseguito pagamenti indebiti in forza del contratto di mutuo per cui è causa, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e di CP_1 CP_2
7 in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la CP_1
sentenza del Tribunale di Paola n. 405/2018 pubblicata il 04.12.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado che liquida, per l'appellata, in euro 2.445,00 per compensi, e per l'intervenuta in euro
2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 17/2019 R.G. vertente tra
C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Nicola Gaetano;
appellanti
e
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Villecco;
appellata
e
(C.F.: ), quale cessionaria di Controparte_2 P.IVA_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Alessandra Villecco;
terza intervenuta
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 805/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 04.12.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “si riporta ai propri scritti difensivi”.
Per l'appellata: “Voglia l'on. le Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile ovvero rigettare nel merito
l'appello proposto dai signori e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Il tutto con condanna alle spese e competenze del presente giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 03.12.2014, i sigg.ri e Parte_1
premesso di aver stipulato in data 02.03.1999 un contratto di Parte_2
mutuo a tasso fisso n. 65/077/030/011179/000 in forza del quale la parte mutuataria aveva accettato dalla banca mutuante la somma di euro 350.000.000 delle vecchie lire, da utilizzare quanto a lire 250.000.000 per l'acquisto di immobile e quanto a lire
100.000.000 per la ristrutturazione, questi ultimi corrisposti in versamenti rateali, secondo gli stati avanzamento lavori, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, l'istituto di credito mutuante, chiedendo accertarsi Controparte_3
l'usurarietà originaria del mutuo, deducendo la pattuizione di interessi moratori superiori al cd. tasso soglia, con la conseguente conversione del mutuo da “oneroso”
a gratuito. Esperivano, quindi, azione di accertamento negativo chiedendo la declaratoria di nullità del contratto ovvero delle clausole illegittime con sostituzione delle stesse mediante applicazione dell'interesse legale, nonché la condanna della alla ripetizione dell'importo indebitamente percepito a titolo di interessi non CP_1
dovuti. Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva la la quale resisteva alla domanda avversa, Controparte_3
deducendo la scorretta metodologia applicata dagli attori nella qualificazione del mutuo come usurario e rilevando che gli stessi avevano corrisposto tutte le rate senza che il rapporto sfociasse nella fase patologica della mora;
in sostanza gli attori non avevano mai corrisposto interessi moratori, avevano provveduto ad estinguere tutte le rate del mutuo in anticipo, tanto che era stata applicata la penale di estinzione anticipata. La Banca mutuante, dunque, concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di due c.t.u. contabili.
2 Con sentenza n. 805/18 il Tribunale di Paola rigettava la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..
Il giudice di primo grado, dopo aver richiamato le pronunce della Corte di
Cassazione in tema di irrilevanza nei contratti di mutuo della usura sopravvenuta e di autonomia del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo ai fini della verifica della c.d. usura originaria, riteneva che il tasso moratorio pattuito in contratto
(maggiorato di spese, oneri e commissioni legate all'erogazione del credito e con esclusione di imposte e tasse, nonché della commissione di estinzione anticipata) pari al 9,20%, fosse superiore al tasso – soglia del periodo di riferimento (pari al
7,35%), e quindi usurario. Al riguardo il Tribunale dichiarava di non condividere la tesi propugnata dalla Banca mutuante secondo cui, ai fini dell'individuazione del tasso – soglia rilevante per gli interessi moratori, doveva procedersi alla maggiorazione di 2,1 punti % del tasso soglia per gli interessi corrispettivi rilevato dalla Banca d'Italia.
Riscontrata l'usurarietà del solo tasso di mora, il giudice di primo grado escludeva, tuttavia, che da essa potesse derivare la gratuità dell'intero mutuo, ritenendo che l'eventuale riscontro di un tasso di mora usurario comportasse la nullità parziale della sola clausola relativa agli interessi moratori e la non debenza solo di tali ultimi interessi, senza travolgere l'onerosità del contratto stesso e la legittimità della pattuizione inerente gli interessi corrispettivi, in considerazione della natura sostitutiva del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo. Poiché nel caso esaminato il tasso di mora non era mai stato applicato, stante il regolare pagamento delle rate alle scadenze pattuite, nessuna indebita percezione di somme da parte della si era realizzata. CP_1
1.2. Avverso detta sentenza i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano appello, con citazione notificata il 28.12.2018, lamentando l'erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado, della L. 108/1996. In particolare, ad avviso degli appellanti, la sentenza era erronea nella parte in cui non aveva fatto discendere dalla accertata usurarietà degli interessi moratori la gratuità del mutuo ed era contradditoria laddove, pur avendo affermato la usurarietà degli interessi di mora, non la aveva ritenuta rilevante ai fini della richiesta restituzione sul rilievo che detti interessi non erano stati mai applicati e pagati. Contestavano, altresì, la contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui da un lato aveva affermato la disomogeneità degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi e
3 dall'altro aveva ritenuto inapplicabile le maggiorazioni previste dalla Banca di Italia
(2,1% come rilevazione aggiuntiva) ai fini della verifica della usurarietà degli interessi moratori, con ciò implicitamente assimilando tale categoria di interessi a quelli corrispettivi. Rilevavano, infine, che la consulenza tecnica di parte depositata in primo grado aveva accertato il superamento del tasso soglia anche nella penale per estinzione anticipata, nella specie concretamente applicata.
Sulla scorta di tali premesse gli appellanti formulavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. le Corte D'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, 1. Accertare la totale responsabilità della Banca convenuta per aver applicato al contratto di mutuo n. 65/077/030/011179/000, stipulato in data 02.03.1999 con i Sigg.ri
[...]
e interessi usurari;
2. Ritenere, pertanto, Parte_1 Parte_3
illegittime e non dovute le somme corrisposte dai Sigg.ri e Parte_1
a titolo d'interessi per un importo totale, comprensivo Parte_2
d'interessi e rivalutazione sino al 31.08.2014 ed altri oneri certificati, pari ad €
107.079,75, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino al soddisfo;
3. Condannare, pertanto, per i motivi di cui in narrativa, la convenuta CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata restituzione
[...] del complessivo importo di € 107.079,75 o a quella maggiore o minore somma che in Sua Giustizia riterrà equa;
4. Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni patiti dai Sigg.ri e da Parte_1 Parte_2
determinarsi in via equitativa;
5. Condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con sentenza munita di clausola. Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio da distrarsi”.
Con comparsa di risposta del 03.05.2019 si costituiva quale Controparte_1
incorporante la la quale eccepiva in via preliminare la Controparte_3 inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla prima udienza di trattazione dell'08.10.2019 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 14.06.2022.
Nelle more, con comparsa depositata in data 08.04.2021, interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la quale cessionaria di Controparte_2 CP_1
facendo proprie tutte le deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze
[...]
formulate dalla cedente.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
4 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 17.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Quanto all'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Gli appellanti hanno censurato la pronunzia di primo grado nella parte in cui, sulle conseguenze derivanti dal riconoscimento del superamento del tasso soglia degli interessi moratori, ha ritenuto di dover aderire all'opzione ermeneutica secondo cui i soli interessi non dovuti sono quelli di mora con conseguente esclusione della gratuità del mutuo, laddove invece il combinato disposto degli artt. 1815, comma 2, c.c., dell'art. 644 c.p. comma 1, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, della L. n. 24 del 2001 e della L. n. 108 del 1996, art. 1, esprimerebbe il principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie con la conversione forzosa del
5 mutuo da usurario in gratuito, in ossequio alla esigenza di maggior tutela del debitore.
Il motivo è infondato alla luce dell'arresto nomofilattico di cui a Cass., S.U. n.
19597/2020, che ha ritenuto applicabile l'art. 1815 c.c., comma 2 anche all'ipotesi di usurarietà degli interessi moratori, ma ha chiarito che, "ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi" (precisando, peraltro, che "resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti"). Nello stesso senso la giurisprudenza successiva della Suprema
Corte: "La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare" (Cass., 3, n. 9237 del 20/5/2020); "la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815 c.c., comma 2, non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 1" (Cass.,3, n. 8103 del
21/3/2023); pur avendo gli interessi moratori e quelli corrispettivi differente natura e funzione, una volta che il cliente è costituito in mora dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato, senza distinguere la parte corrispettiva da quella moratoria, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva "il tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia ordinario (Cass., 3, n. 26286 del 17/10/2019); "in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996,
6 art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento" (Cass. 6-1, n. 31615 del 4/11/2021).
Essendo pacifico che nel caso in esame non vi è stata applicazione di interessi moratori, avendo i mutuatari esattamente adempiuto al proprio obbligo di restituzione, appare del tutto corretta la decisione assunta dal giudice di primo grado.
Riguardo, poi, all'omessa considerazione della cd. penale per estinzione anticipata
(nella specie applicata) ai fini dell'accertamento dell'usurarietà, è sufficiente richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui la commissione di estinzione anticipata non costituisce una remunerazione a favore della banca dipendente dalla effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, ma un corrispettivo previsto per il recesso, pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà (cfr. Cass. 8 luglio 2024 n. 18497; Cass. 1 agosto 2022, n.
23866; Cass. 7 marzo 2022, n. 7352).
Non avendo, dunque, gli attori in primo grado fornito la prova di avere eseguito pagamenti indebiti in forza del contratto di mutuo per cui è causa, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e di CP_1 CP_2
7 in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la CP_1
sentenza del Tribunale di Paola n. 405/2018 pubblicata il 04.12.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado che liquida, per l'appellata, in euro 2.445,00 per compensi, e per l'intervenuta in euro
2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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