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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/05/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 622 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. VENTRIGLIA LUIGI, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contumace
-resistente -
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 20.2.2025 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento esponendo di essere una docente assunta con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024 e di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Deduceva, quindi, di essere stata ingiustamente esclusa dall'erogazione del beneficio, in quanto docente a tempo determinato. In diritto, rilevava l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di CP_2 ruolo dall'erogazione della “cd. Carta Elettronica del docente”, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Richiamava pronunce della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato e della Cassazione, deducendo la irragionevolezza della differenza di trattamento tra personale precario e di ruolo, in spregio ai precetti costituzionali. Chiedeva, infine, il riconoscimento del proprio diritto e la condanna del all'attribuzione del CP_1 beneficio in questione. Il , ritualmente convenuto, rimaneva contumace. CP_1
1 La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025 Motivi della decisione Il ricorso è fondato. La Carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il . Controparte_1
A tal proposito, si rileva che l'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.[…] Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.” La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 dispone che "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive". Con la riforma c.d. della Buona Scuola (L. 107/2015), all'art. 1 comma 121 è stato disposto che "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
2 professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti e che la formazione costituisce elemento essenziale della loro attività lavorativa, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, però, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Tale scelta normativa risulta in contrasto con la giurisprudenza amministrativa, di merito nonchè con il diritto dell'U.E. Sul punto la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18.5.2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. In termini analoghi, si è espressa la giurisprudenza di merito, (v. ex multis Tribunale Torino sent. n. 515/2022 e 1735/2022; Tribunale Trani sent. n.223/2022), nonché quella amministrativa (v. CdS sent, n. 1842/2022) con orientamento che si condivide. Risulta pacifico che la presente controversia verta su un rapporto di lavoro a tempo determinato comparabile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, essendo controverso tra le parti unicamente se il bonus annuale di € 500,00 rientri nelle "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del maggio 2022 sopra richiamata, ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. In astratto, dunque, non emerge alcun elemento che possa giustificare il diverso trattamento della parte ricorrente e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato.
3 A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito: si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro, e ciò, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento. La suddetta considerazione porta quindi ad affermare come, pur ferma la comparabilità tra supplenti e docenti di ruolo, si possa giustificare una differenziazione di trattamento, quanto all'aspetto qui in discussione, in ragione della durata, nel corso del singolo anno scolastico preso in considerazione, del rapporto di lavoro instaurato tra il ed il lavoratore a termine. CP_1
Dalla documentazione a corredo del ricorso introduttivo, si evince che parte ricorrente per l'anno oggetto di domanda ha stipulato una tipologia contrattuale che legittima certamente l'erogazione del beneficio economico per l'anno scolastico sub iudice: segnatamente, dal 10.11.2023 al 30.6.2024. Si tratta, infatti di contratto con decorrenza anteriore a dicembre e con termine al 30.6, e quindi per l'intero anno scolastico. Ulteriormente, quanto alle modalità di fruizione del beneficio, la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Cassazione ha statuito che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.” Nel caso di specie, parte ricorrente si trova nella situazione descritta sub 2), avendo dato prova di essere immessa nel circuito delle docenze per l'a.s. 2024/25 come da documentazione in atti, con conseguente pronuncia di condanna all'adempimento in forma specifica. Per quanto attiene le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono poste a carico del , liquidate come da dispositivo secondo i minimi tabellari ex DM CP_1
55/2014 (ossia i medi dimidiati), tenendo conto della serialità del contenzioso e della ridotta attività espletata.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso dichiarando il diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" per l'anno scolastico 2023/2024;
- condanna il all'accredito di euro 500,00 oltre Controparte_1 rivalutazione ed interessi sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, in favore della parte ricorrente;
- condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 liquidate in € 260,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, 13/5/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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