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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9472 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA UI ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23164/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 26219/2023 - R.G. n. 35980/2022 – pubblicata in data
23/05/2023 dal Giudice di Pace di Napoli
TRA
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t dott. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
AR LU (C.F. ), in virtù di procura in atti. CodiceFiscale_2 appellante
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
LI LU (C.F. ), in virtù di procura in calce all'atto di primo grado C.F._4 appellata
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 appellato contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, proponeva, Controparte_1 con atto di citazione, opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07120200004012827000, notificata in data 23.5.2022, avente ad oggetto infrazioni al Codice della Strada. In particolare, eccepiva il difetto di notifica dei sottesi titoli, nonché la prescrizione del credito azionato. Instaurato il giudizio recante R.G. n. 35980/2022, si costituiva in giudizio l' , chiedendo Controparte_3 di accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità ed improcedibilità delle domande formulate
1 dall'attore, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, la intempestività della domanda,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione/decadenza, oltre a produrre nel merito la prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento impugnata. Rimaneva contumace il
[...]
Con sentenza n. 26219/2023 - R.G. n. 35980/2022 - depositata in data 23/05/2023, il CP_2
Giudice di Pace di ritenendo tempestiva la domanda, pur introdotta con citazione, poiché CP_2 notificata nei termini previsti dall'art. 7 d.lgs. 150/2011, accoglieva l'opposizione stante la mancata prova di notifica dei verbali presupposti dalla cartella e, per l'effetto, annullava la cartella;
condannava le parti convenute al pagamento delle spese di lite.
L , nell'appellare la predetta sentenza, chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza nella parte in cui il Giudice, erroneamente, aveva ritenuto ammissibile la domanda, stante l'intempestività della stessa per inosservanza dei termini di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/2011, risultando la cartella notificata in data 23.05.2022 mentre l'atto di citazione in data 24.06.2022. Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello, perché inammissibile nonché Controparte_4 infondato in fatto e diritto. A tale ultimo proposito ribadiva, preliminarmente, l'ammissibilità della domanda ex art. 615 c.p.c. non soggetta a termini, deducendo ancora una volta, in ogni caso, la prescrizione del credito. Non si costituiva il che, sebbene ritualmente citato nel Controparte_2 presente giudizio di appello, rimaneva contumace.
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 14.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione con la quale (pur senza richiamo espresso della norma) l'appellato ha dedotto, nella sostanza, che l' avrebbe ritenuto violato l'art. 342 c.p.c. CP_5
In particolare, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio risulta conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c., recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
3. Venendo al merito del gravame, va evidenziato che vi è un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale, in caso di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, sono ammissibili tre forme di opposizione:
l'opposizione nelle forme previste dall'art. 7 dlgs 150/2011 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
quando, invece, tali atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito all'opposizione all'esecuzione a norma dell' art. 2 615 c.p.c. in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, nonché all'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale"
La Corte di Cassazione (S.U. 22080/17) ha statuito che “l' opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011 (…) entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.
Inoltre la Corte di Cassazione (Cass ord 11789/19) ha chiarito che “Il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l'annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, al contrario, necessaria qualora sia proposta un'opposizione, riconducibile all'art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un'ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché l'emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza del positivo esperimento di querela di falso in ordine alla veridicità dell'attestazione del compimento delle modalità notificatorie di cui all'art. 139 c.p.c. relativamente al sotteso verbale di contravvenzione al codice della strada, aveva ciononostante rigettato l'opposizione alla cartella di pagamento, per non avere il ricorrente articolato difese di merito rispetto alla contestata infrazione)”.
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, correttamente il primo giudice ha qualificato come opposizione recuperatoria la domanda nella parte in cui l'odierna appellata ha lamentato la mancata notificazione del verbale di accertamento degli illeciti amministrativi sottesi alla cartella.
In realtà la domanda proposta innanzi al Giudice di Pace va qualificata anche come opposizione all'esecuzione laddove l' ha eccepito la prescrizione. CP_1
Così riqualificata la domanda, va, dunque, verificata la tempestività della opposizione con funzione recuperatoria del mezzo di tutela previsto dall'art.7 del Dlvo 150/2011, ratione temporis applicabile.
Ebbene, sul punto rileva che la cartella di pagamento è stata notificata in data 23.5.2022 (come, invero, confermato anche da parte appellata nella comparsa in appello a pag. 5), mentre l'opposizione
3 in primo grado è stata notificata in data 24.06.2022. La domanda è, dunque, inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di legge di 30 gg dalla dedotta conoscenza.
3. L'accoglimento del motivo di appello di cui sopra impone di verificare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado e reiterata in appello, questione non affrontata in primo grado dal Giudice di Pace in quanto evidentemente ritenuta assorbita.
L'eccezione di prescrizione è fondata, perché se si considera che le notifiche dei verbali di contestazione delle infrazioni del Codice della strada sono risalenti rispettivamente al 10.09.15, all'11.09.15, al 14.09.15 e al 25.06.15, mentre la cartella di pagamento opposta è risalente al
23.05.2022, è evidente che il termine di prescrizione può ritenersi maturato, pur dovendosi tener conto del periodo di sospensione covid dall'8 marzo 2020 al 31.08.2021 previsto dall'art. 68 DL 18/2020.
4. Circa il governo delle spese di lite del presente giudizio, esse vengono poste a carico di parte appellante e dell'ente impositore per la metà, secondo il principio della soccombenza, dovendosi tener conto dell'esito complessivo della controversia.
I compensi di lite vanno liquidati in complessivi euro 852,00 (di cui euro 213,00 fase studio, euro
213,00 fase introduttiva, euro 426,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta, sempre prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200, ridotti al minimo per tutte le fasi, per cui l e il CP_5 Controparte_2 dovranno corrispondere la somma complessiva di euro 426,00 (già compensata per la metà), oltre accessori, a parte appellata . Controparte_1
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, dichiara Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione con funzione recuperatoria proposta in primo grado, in riforma della sentenza impugnata n. 26219/2023 - R.G. n. 35980/2022 - depositata in data
23/05/2023 dal Giudice di Pace di per le ragioni di cui alla parte motiva;
CP_2
b) in riforma della sentenza di primo grado accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta in primo grado, così riqualificando parzialmente la domanda proposta innanzi al Giudice di Pace,
e annulla la cartella n. 07120200004012827000;
4 c) condanna parte appellante e il al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_2 grado di giudizio, che si liquidano in euro 426,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario
(15%), IVA e CPA in favore di parte appellata , con Controparte_1 attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 18.10.2025
Il Giudice
MA UI ON
Firma digitale
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA UI ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23164/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 26219/2023 - R.G. n. 35980/2022 – pubblicata in data
23/05/2023 dal Giudice di Pace di Napoli
TRA
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t dott. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
AR LU (C.F. ), in virtù di procura in atti. CodiceFiscale_2 appellante
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
LI LU (C.F. ), in virtù di procura in calce all'atto di primo grado C.F._4 appellata
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 appellato contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, proponeva, Controparte_1 con atto di citazione, opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07120200004012827000, notificata in data 23.5.2022, avente ad oggetto infrazioni al Codice della Strada. In particolare, eccepiva il difetto di notifica dei sottesi titoli, nonché la prescrizione del credito azionato. Instaurato il giudizio recante R.G. n. 35980/2022, si costituiva in giudizio l' , chiedendo Controparte_3 di accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità ed improcedibilità delle domande formulate
1 dall'attore, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, la intempestività della domanda,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione/decadenza, oltre a produrre nel merito la prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento impugnata. Rimaneva contumace il
[...]
Con sentenza n. 26219/2023 - R.G. n. 35980/2022 - depositata in data 23/05/2023, il CP_2
Giudice di Pace di ritenendo tempestiva la domanda, pur introdotta con citazione, poiché CP_2 notificata nei termini previsti dall'art. 7 d.lgs. 150/2011, accoglieva l'opposizione stante la mancata prova di notifica dei verbali presupposti dalla cartella e, per l'effetto, annullava la cartella;
condannava le parti convenute al pagamento delle spese di lite.
L , nell'appellare la predetta sentenza, chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza nella parte in cui il Giudice, erroneamente, aveva ritenuto ammissibile la domanda, stante l'intempestività della stessa per inosservanza dei termini di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/2011, risultando la cartella notificata in data 23.05.2022 mentre l'atto di citazione in data 24.06.2022. Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello, perché inammissibile nonché Controparte_4 infondato in fatto e diritto. A tale ultimo proposito ribadiva, preliminarmente, l'ammissibilità della domanda ex art. 615 c.p.c. non soggetta a termini, deducendo ancora una volta, in ogni caso, la prescrizione del credito. Non si costituiva il che, sebbene ritualmente citato nel Controparte_2 presente giudizio di appello, rimaneva contumace.
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 14.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione con la quale (pur senza richiamo espresso della norma) l'appellato ha dedotto, nella sostanza, che l' avrebbe ritenuto violato l'art. 342 c.p.c. CP_5
In particolare, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio risulta conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c., recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
3. Venendo al merito del gravame, va evidenziato che vi è un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale, in caso di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, sono ammissibili tre forme di opposizione:
l'opposizione nelle forme previste dall'art. 7 dlgs 150/2011 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
quando, invece, tali atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito all'opposizione all'esecuzione a norma dell' art. 2 615 c.p.c. in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, nonché all'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale"
La Corte di Cassazione (S.U. 22080/17) ha statuito che “l' opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011 (…) entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.
Inoltre la Corte di Cassazione (Cass ord 11789/19) ha chiarito che “Il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l'annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, al contrario, necessaria qualora sia proposta un'opposizione, riconducibile all'art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un'ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché l'emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza del positivo esperimento di querela di falso in ordine alla veridicità dell'attestazione del compimento delle modalità notificatorie di cui all'art. 139 c.p.c. relativamente al sotteso verbale di contravvenzione al codice della strada, aveva ciononostante rigettato l'opposizione alla cartella di pagamento, per non avere il ricorrente articolato difese di merito rispetto alla contestata infrazione)”.
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, correttamente il primo giudice ha qualificato come opposizione recuperatoria la domanda nella parte in cui l'odierna appellata ha lamentato la mancata notificazione del verbale di accertamento degli illeciti amministrativi sottesi alla cartella.
In realtà la domanda proposta innanzi al Giudice di Pace va qualificata anche come opposizione all'esecuzione laddove l' ha eccepito la prescrizione. CP_1
Così riqualificata la domanda, va, dunque, verificata la tempestività della opposizione con funzione recuperatoria del mezzo di tutela previsto dall'art.7 del Dlvo 150/2011, ratione temporis applicabile.
Ebbene, sul punto rileva che la cartella di pagamento è stata notificata in data 23.5.2022 (come, invero, confermato anche da parte appellata nella comparsa in appello a pag. 5), mentre l'opposizione
3 in primo grado è stata notificata in data 24.06.2022. La domanda è, dunque, inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di legge di 30 gg dalla dedotta conoscenza.
3. L'accoglimento del motivo di appello di cui sopra impone di verificare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado e reiterata in appello, questione non affrontata in primo grado dal Giudice di Pace in quanto evidentemente ritenuta assorbita.
L'eccezione di prescrizione è fondata, perché se si considera che le notifiche dei verbali di contestazione delle infrazioni del Codice della strada sono risalenti rispettivamente al 10.09.15, all'11.09.15, al 14.09.15 e al 25.06.15, mentre la cartella di pagamento opposta è risalente al
23.05.2022, è evidente che il termine di prescrizione può ritenersi maturato, pur dovendosi tener conto del periodo di sospensione covid dall'8 marzo 2020 al 31.08.2021 previsto dall'art. 68 DL 18/2020.
4. Circa il governo delle spese di lite del presente giudizio, esse vengono poste a carico di parte appellante e dell'ente impositore per la metà, secondo il principio della soccombenza, dovendosi tener conto dell'esito complessivo della controversia.
I compensi di lite vanno liquidati in complessivi euro 852,00 (di cui euro 213,00 fase studio, euro
213,00 fase introduttiva, euro 426,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta, sempre prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200, ridotti al minimo per tutte le fasi, per cui l e il CP_5 Controparte_2 dovranno corrispondere la somma complessiva di euro 426,00 (già compensata per la metà), oltre accessori, a parte appellata . Controparte_1
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, dichiara Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione con funzione recuperatoria proposta in primo grado, in riforma della sentenza impugnata n. 26219/2023 - R.G. n. 35980/2022 - depositata in data
23/05/2023 dal Giudice di Pace di per le ragioni di cui alla parte motiva;
CP_2
b) in riforma della sentenza di primo grado accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta in primo grado, così riqualificando parzialmente la domanda proposta innanzi al Giudice di Pace,
e annulla la cartella n. 07120200004012827000;
4 c) condanna parte appellante e il al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_2 grado di giudizio, che si liquidano in euro 426,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario
(15%), IVA e CPA in favore di parte appellata , con Controparte_1 attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 18.10.2025
Il Giudice
MA UI ON
Firma digitale
5