Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9472
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Sentenza 21 ottobre 2025

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Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa in appello avverso una decisione del Giudice di Pace di Napoli. La controversia originava dall'opposizione proposta dall'odierna appellata avverso una cartella esattoriale relativa ad infrazioni al Codice della Strada, lamentando il difetto di notifica dei verbali presupposti e la prescrizione del credito. Il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione, annullando la cartella per mancata prova della notifica dei verbali e condannando alle spese. L'appellante, l'ente impositore, chiedeva la riforma della sentenza, sostenendo l'intempestività dell'opposizione in primo grado per violazione dei termini di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/2011, dato che la cartella era stata notificata il 23.05.2022 e l'atto di citazione in primo grado il 24.06.2022. L'appellata chiedeva il rigetto dell'appello, ribadendo l'ammissibilità della domanda ex art. 615 c.p.c. e la prescrizione del credito. L'ente impositore contumace non si costituiva in appello.

Il Tribunale ha accolto l'appello, dichiarando inammissibile l'opposizione con funzione recuperatoria proposta in primo grado, in riforma della sentenza impugnata. Ha ritenuto che, sebbene il primo giudice avesse correttamente qualificato la domanda come opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011, la notifica dell'atto di citazione in primo grado, avvenuta il 24.06.2022, fosse tardiva rispetto alla notifica della cartella esattoriale del 23.05.2022, eccedendo il termine di trenta giorni previsto dalla norma. Tuttavia, il Tribunale ha riqualificato parzialmente la domanda come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado e reiterata in appello. Tale eccezione è stata ritenuta fondata, considerando le date di notifica dei verbali presupposti (risalenti al 2015) e la data della cartella esattoriale (2022), pur tenendo conto del periodo di sospensione per la pandemia da COVID-19. Di conseguenza, la cartella esattoriale è stata annullata. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono state poste a carico dell'appellante e dell'ente impositore, liquidate in complessivi euro 426,00 a titolo di onorario, oltre accessori, in favore dell'appellata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9472
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 9472
    Data del deposito : 21 ottobre 2025

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