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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8516/2021
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE QUARTA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8516 /2021 promossa da:
) nata ad [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Michele Memola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via De Amicis,
n. 1;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], con _1 C.F._2
l'Avvocato Emanuela Amoruso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Desio, corso Italia n.
78;
RESISTENTE
E con
(C.F. ) quale curatrice speciale dei Controparte_2 C.F._3 minori (C.F. ), Persona_1 C.F._4
(C.F. ) e Parte_2 C.F._5 [...]
(C.F. ), in proprio ex articolo 86 c.p.c., ed Parte_3 C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Desio Via Tintoretto 7;
TERZO CHIAMATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.3.2025.
Per la ricorrente:
Nel merito:
1) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori , e Persona_1 Parte_2
alla madre con collocazione presso la casa della madre e, in via temporanea, laddove Persona_2 ritenuta di maggior tutela per i minori, disporre la prosecuzione dell'attuale modalità di affidamento;
2) disporre a carico del padre, Sig. quale concorso al mantenimento dei figli minori, il _1 versamento dell'importo mensile quantificato in Euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio e così per complessivi Euro 600,00 (seicento/00), importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, ovvero in quelle diverse maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia alla luce del reddito delle parti, oltre al pagamento del 50% del mutuo acceso dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale d'ora innanzi assegnata alla moglie, ed oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative) preventivamente concordate, secondo quanto stabilito dal Protocollo di Monza;
3) quanto al diritto di visita del padre, disporre che il padre avrà diritto di tenere con sé i figli minori
, e ue giorni durante la settimana (salvo diverso accordo dei genitori) il martedì Per_1 Parte_2 Per_2 ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 21.30 e, sempre salvo diverso accordo, a fine settimana alternati (dalle ore 18,30 del venerdì alle ore 21.30 della domenica). Salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua con ciascun genitore secondo le seguenti modalità: durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno con il padre la Vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano o, ad anni alterni, il giorno di Natale;
inoltre trascorreranno il periodo dal 27 al
31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternativamente di anno in anno, con uno o con l'altro dei genitori. I figli trascorreranno le vacanze pasquali con l'uno o con l'altro genitore seguendo il principio dell'alternanza; il genitore che non terrà con sé i figli il giorno di Natale, li terrà il giorno di Pasqua;
anche le vacanze scolastiche di Carnevale verranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni;
ogni altra festività non compresa nelle precedenti sarà assegnata ai genitori alternativamente, rispettando l'alternanza di eventuali ponti (es. 25 Aprile, I Maggio, Ognissanti, S. Ambrogio, ecc.). In ogni caso l'alternanza deve riguardare, di anno in anno, anche le altre festività più importanti sopra non citate;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane con il padre nel mese di agosto anche non consecutive. Le parti si impegnano a trovare il relativo accordo entro fine maggio di ciascun anno;
la
Festa del PÀ e quella della Mamma verranno trascorse coi rispettivi genitori e tale regola varrà anche per i compleanni dei genitori stessi;
sono fatti salvi eventuali diversi accordi dei genitori in merito alla gestione dei periodi di cui sopra, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludico-sportive dei minori;
4) confermare che la Signora prosegua a percepire gli assegni famigliari per il sostentamento del Pt_1 nucleo in aggiunta al contributo di mantenimento che il Tribunale disporrà.
2 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
Per il resistente:
Nel merito:
1) affidare congiuntamente ai coniugi i figli e con Parte_2 Persona_2 collocamento degli stessi presso l'abitazione del padre, ove vivrà anche ormai Persona_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
2) ritenere e dichiarare che la sig.ra possa trascorre con i figli minori due fine settimana Parte_1 alterni al mese dal venerdì dalle ore 18,00 alla domenica alle ore 18,00 nonché tutti i pomeriggi della settimana dall'uscita da scuola dei figli fino alle ore 20,30;
3) ritenere e dichiarare che e trascorrano con la madre Parte_2 Persona_2
Natale o Capodanno ad anni alterni così come Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
trascorrano inoltre con la madre nel periodo estivo (tra luglio e settembre) 15 giorni da concordare entro il 1° giugno di ogni anno con il sig. _1
4) ritenere e dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di mantenimento stante Parte_1
l'autosufficienza economica;
5) ritenere e dichiarare che la sig.ra corrisponda a titolo di mantenimento dei tre figli Parte_1 la somma di € 150,00 cadauno da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dalle linee guida del Tribunale di Monza;
6) disporre che il sig. possa usufruire dell'intero assegno unico spettante per i tre figli;
_1
7) e comunque: respingere tutte le domande/istanze della ricorrente poiché infondate in fatto ed in diritto;
8) disporre che i Servizi Sociali competenti per territorio, continuino a monitorare la famiglia;
9) con la condanna alle spese del presente giudizio.
In via subordinata al punto 1)2)3)5) e 6) : nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere di collocare presso l'abitazione della madre , in considerazione della volontà Persona_2 manifestata da collocare quest'ultimo presso l'abitazione del padre, ove potrà Parte_2 vivere anche ormai maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Persona_1
- ritenere e dichiarare che il sig. possa trascorre con la fi-glia due fine settimana alterni al _1 mese dal venerdì dalle ore 18,00 alla domenica alle ore 18,00 nonché tutti i pomeriggi della settimana dall'uscita da scuola dei figli fino alle ore 20,30;
- ritenere e dichiarare che trascorra con il padre Natale o Capodanno ad anni alterni Persona_2 così come Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
trascorra inoltre con il padre nel periodo estivo (tra luglio e settembre) 15 giorni da concordare entro il 1° giugno di ogni anno con la madre;
le medesime condizioni di visita dovranno valere per la sig.ra nei riguardi del figlio Parte_1 Parte_2
3 - ritenere e dichiarare che la sig.ra corrisponda a titolo di mantenimento di Parte_1 [...]
e di , qualora decidesse di vivere con il padre, la somma di € 150,00 Parte_2 Persona_1 cadauno da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dalle linee guida del Tribunale di Monza;
il sig. corrisponderà per la figlia e per _1
, qualora decidesse di vivere con la madre, la somma di € 100,00 cadauno da Persona_1 rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dalle linee guida del Tribunale di Monza;
- disporre che rispettivamente i genitori possano usufruire dell'assegno unico spettante per i figli collocati presso di loro.
- In via ulteriormente subordinata al punto 1)2)3)5) e 6) : nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Tribunale dovesse ritenere di collocare presso l'abitazione della madre entrambi i minori, ritenere e dichiara-re che il sig. possa trascorre con la figlia due fine setti-mana alterni al mese dal _1 venerdì dalle ore 18,00 alla domenica alle ore 18,00 nonché tutti i pomeriggi della settimana dall'uscita da scuola dei figli fino alle ore 20,30;
- ritenere e dichiarare che e trascorrano con il padre Natale Persona_2 Parte_2
o Capodanno ad anni alterni così come Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
trascorrano inoltre con il padre nel periodo estivo (tra luglio e settembre) 15 giorni da concordare entro il 1° giugno di ogni anno con la madre;
- ritenere e dichiarare che il sig. corrisponda a titolo di mantenimento di _1 Parte_2
e di , qualora decidesse di vivere con la madre, la
[...] Persona_2 Persona_1 somma di € 100,00 cadauno da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamen-tate dalle linee guida del Tribunale di Monza;
la madre corrisponderà per
, qualora decidesse di vivere con il padre, la somma di € 150,00 cadauno da Persona_1 rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dalle linee guida del Tribunale di Monza;
- disporre che rispettivamente i genitori possano usufruire dell'assegno unico spettante per i figli collocati presso di loro.
Per il curatore speciale:
1) disporre l'affido dei minori e all'Ente Parte_2 Persona_2 Parte_3 territorialmente competente in virtù della loro residenza anagrafica, attualmente Comune di Giussano, con collocamento prevalente presso la madre;
2) conferire e proseguire con i Servizi Sociali di Giussano gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali di
Monza, in particolare:
4 - monitoraggio del nucleo familiare e della condizione di benessere dei minori, segnalando immediatamente situazioni di pregiudizio
- prosecuzione del servizio di educativa domiciliare presso la madre, in favore di e presso Per_2
l'abitazione del padre, in favore di;
Parte_2
- urgente presa in carico psicoterapeutica di volta anche all'accompagnamento verso Parte_2 un progetto di orientamento/riorientamento, a seguito dell'interruzione del percorso di studi o verso un orientamento lavorativo;
- in caso di necessità disporre eventuale la presa in carico psicologica di Per_2
- percorso di supporto ai Sigg. e finalizzato a rafforzare le rispettive Parte_1 _1 competenze genitoriali, con interventi individuali e di coppia per la condivisione di un percorso educativo volto a tutelare il diritto dei figli ad un processo di crescita autonomo e individuale, nonché a ripristinare i legami affettivi
- disporre nei confronti del padre la presa in carico presso il Centro di Salute Mentale per sostenerlo nella presa di coscienza delle proprie fragilità e di rielaborazione dei propri vissuti e della sofferenza psichica connessa alla fine del progetto matrimoniale o, in alternativa, che venga previsto e iniziato un percorso di sostegno e di psicoterapia individuale;
3) demandare ai Servizi Sociali la regolamentazione degli incontri tra e il padre secondo Parte_2 Per_2 le modalità attualmente in essere o secondo le modalità ritenute più tutelanti la relazione tra genitore e figli;
4) confermare o rideterminare le disposizioni economiche a carico del padre, in proporzione ai redditi documentati e al contributo diretto fornito ai figli, con la previsione che l'A.U. venga corrisposto dall'INPS integralmente alla Sig.ra Parte_1
5) ammonire con una sanzione pecuniaria, che si lascia al Giudice di determinare, il genitore che viola le prescrizioni o non collabora ai progetti indicati per il benessere dei figli;
6) col favore di spese di lite da liquidarsi a carico dello Stato come da separata istanza.
5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 2.10.2012 a Parte_1 _1
Vimercate;
- Dall'unione sono nati , in data 18.1.2007, in data Persona_1 Parte_2
13.11.2008 e , in data 1.7.2012. Parte_3
- con ricorso depositato il giorno 22.10.2021 chiedeva la separazione, l'affido Parte_1 condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale a sé, un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del resistente di euro 900,00 oltre al 50% del mutuo sulla casa coniugale, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il resistente le versasse gli assegni familiari;
a sostegno delle sue domande la ricorrente esponeva che la convivenza iniziava nei primi mesi del 2006; che le parti si sposavano nel 2012; che il figlio presentava un disturbo dello spettro autistico, Per_1 tempestivamente affrontato e che non gli inibiva un'esistenza serena;
di svolgere lavori di pulizia con reddito nell'anno 2020 di Euro 8.436,28 pari ad euro 703 mensili;
che il resistente lavorava a tempo pieno e indeterminato da Euronics con stipendio annuo di circa 18.000,00 euro pari ad euro 1500 mensili;
che la casa coniugale in comproprietà era gravata da mutuo di circa euro 450,00 mensili;
che la convivenza diveniva intollerabile ed improseguibile a causa della gelosia del resistente;
che egli nel 2021 si trasferiva in un immobile di proprietà della sua famiglia sito in Monza, senza oneri abitativi;
che da quel momento il resistente versava cifre irrisorie per la famiglia e teneva per sé gli assegni familiari;
che egli non esercitava regolarmente il diritto di visita.
- si costituiva il resistente in data 24.2.2022, domandando la separazione con addebito alla ricorrente,
l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé ed assegnazione a sé della casa coniugale;
un contributo al mantenimento dei figli a carico della ricorrente di euro 150,00 cadauno, oltre il 50% delle spese straordinarie;
a sostegno delle sue domande egli esponeva che era la ricorrente ad aver reso intollerabile la convivenza con la sua condotta autoritaria e fredda;
che la ricorrente sminuiva la capacità genitoriale del resistente umiliandolo con attacchi fisici e verbali;
che i figli avevano un ottimo rapporto con il padre;
che manifestava la volontà di vivere con il padre;
che la ricorrente aveva un rapporto Per_1 burrascoso con;
che la ricorrente aveva incrementato le ore di lavoro;
che la ricorrente usava i Parte_2 suoi risparmi per locare una casa in montagna e trascorrervi i fine settimana, senza informare il marito;
che la ricorrente non si faceva da tempo carico del pagamento del mutuo della casa coniugale di cui era comproprietaria;
di aver dovuto chiedere un finanziamento con rata di restituzione di euro 261,00 mensili per far fronte ai debiti della famiglia.
- In data 4.3.2022 si costituiva il nuovo difensore della ricorrente, il quale chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dal precedente legale.
- All'udienza ex articolo 708 c.p.c. del 7.3.2022 le parti rispettivamente dichiaravano:
6 la ricorrente: io vivo a Monza, nella casa coniugale, in comproprietà, gravata da mutuo di euro 450/500 mensili, a tasso variabile, attualmente la sta pagando ancora Vivo nella casa con i miei tre figli;
io faccio lavori occasionali, ho un _1 lavoro fisso dai avevo un contratto per 15 ore la settimana, ma adesso sono 8 ore, sono circa 250 euro mensili;
Parte_4 da poco tempo mi hanno assunto due cooperative per le pulizie e lavori in negozi a Monza, in uno due ore la settimana. Per
i lavori nelle cooperative prendo circa 200 euro;
nel 2020 mi sono iscritta ad un corso per il diploma di musicoterapista e faccio anche questa attività, ma ho appena cominciato, lavoro in scuole a Brugherio;
in totale non arrivo a 500 euro mensili.
Oltre alla casa coniugale sono comproprietaria con i miei tre fratelli e mia madre di una casa a ma non riusciamo Pt_5
a venderla, io ne ho un sesto. Io non la uso da anni, è sempre in manutenzione, a volte la usa uno dei miei fratelli. La gestione dei tre ragazzi è complicata, molto, anche prima era tutto a carico mio, ma è sempre stato complicato. I rapporti con si sono incrinati moltissimo, lui è un ragazzino che ha sofferto molto per questa separazione;
noi come genitori Parte_2 non siamo coesi, e non siamo riusciti a trasmettere serenità. Il padre vede molto di più ma senza preavviso, c'è Parte_2 molta instabilità, non so mai gli orari. Dal punto di vista economico lui mette un tot al mese nel conto comune per mutuo ed utenze, 800 euro l'ultima volta credo. Io uso un altro conto. Gli assegni familiari li prende lui. A volte vengo in contatto con la dott.ssa er parlare di e ho portato anche le problematiche con Lei mi ha detto che lei CP_3 Per_1 Parte_2 si occupa dei disabili, i riferimenti per i minori sono altri.
Il resistente: vivo in via GAllarana, in una casa di mio padre che mi fa utilizzare, è una sistemazione momentanea, sono
33 mq, è un monolocale;
lavoro da Euronics a Vimercate, con turni che variano a seconda delle esigenze del negozio, lo so solo nel fine settimana precedente. Lavoro dal lunedì al sabato tutte le settimane e una domenica sì e una no. Non ci sono turni fissi, variano in continuazione e settimanalmente. Cerco di vedere i miei figli tutte le settimane, tre volte la settimana,
e quando ho il giorno libero li prendo tutti e tre;
li tengo a dormire una volta a testa;
all'inizio non voleva, adesso Per_1 invece vuole. Il mio reddito mensile netto è tra i 1400 e i 1650 euro dipende dai mesi, compresi gli assegni familiari (circa
250 euro mensili) e ho una cessione del quinto. Sto versando dai 1000 ai 1300 euro mensili, ma ho dovuto chiedere aiuto alla mia famiglia perché soldi non ce ne sono. Abbiamo avuto contatti con i servizi sociali dott.ssa er CP_3 Per_1
e vorrei riprendere i contatti perché mia moglie ha avuto diversi colloqui. Ho avuto un colloqui con recentemente e CP_3
e ho parlato di quello che succede. Sono disponibile a pagare la metà del mutuo non più tutto nel solo caso in cui mia moglie resti in casa.
- a scioglimento della riserva, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i tre figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, assegnava alla ricorrente la casa coniugale, disponeva che il resistente versasse alla ricorrente euro 300,00 come contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie;
disponeva che i servizi sociali competenti per il territorio di Monza monitorassero la condizione personale, sanitaria, scolastica dei minori ed i loro rapporti con entrambi i genitori.
- all'udienza del 15.12.2022 le parti dichiaravano di aver trovato un accordo per la consensualizzazione del procedimento alle seguenti condizioni e con rinuncia ai termini ex articolo 190 c.p.c.: 1) accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi con rinunzia alla domanda di addebito formulata dal sig. nei _1
7 confronti della moglie;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati;
3) affidare congiuntamente ai coniugi i figli
[...]
, e con collocamento degli stessi presso la madre e, di Persona_1 Parte_2 Persona_2 conseguenza, assegnare la casa coniugale di Monza - via Carlo Rota n.46 con l'arredo alla sig.ra che Parte_1 si farà carico delle spese ordinarie e del 50% delle spese straordinarie dell'immobile nonché del 50% del mutuo;
4) salvi migliori accordi da assumere tra le parti nell'interesse dei minori, il padre vedrà e terrà con sé: a) tutti e tra i figli, insieme, senza pernottamento, nel giorno di riposo infrasettimanale e nelle domeniche di riposo dal lavoro;
b) in aggiunta a tali giornate, ciascuno dei figli, individualmente, una sera la settimana per la cena ed il pernottamento;
il sig. _1 comunicherà i giorni in cui potrà tenere con sé i figli ogni settimana , entro e non ol-tre la domenica precedente;
egli potrà inoltre tenere con sé i figli quindi giorni consecutivi durante le vacanze estive, in un periodo che dovrà essere concordato con la madre entro il 30 giugno di ogni anno, nonché una settimana durante le festività natalizie, coincidente, ad anni alterni, con il periodo 24 – 30 dicembre oppure 31 dicembre - 6 gennaio, nonché la Domenica oppure Lunedì di Pasqua, sempre ad anni alterni. 5) I genitori, quando terranno con sé i minori, dovranno essere reperibili;
6) nulla è dovuto alla sig.ra
a titolo di mantenimento stante l'autosufficienza economica della parti;
7) ritenere e dichiarare che il Parte_1 sig. corrisponda a titolo di mantenimento dei tre figli minori la somma complessiva mensile di € 300,00, in _1 via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT
a far tempo dal marzo 2023 e con riferimento al marzo 2022, oltre al 50% delle spese straordinarie come meglio regolamentate dal provvedimento Presidenziale del 09.03.2022; 8) ritenere e dichiarare che la sig.ra Parte_1 continuerà ad usufruire dell'intero assegno unico chiesto per i minori;
- il Tribunale di Monza pronunciava la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n.
2620/2022 pubblicata in data 28.12.2022 e, ritenendo che le conclusioni rassegnate non tenessero conto dell'evoluzione dei rapporti familiari quali risultante dalle relazioni dei servizi sociali, rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali.
- all'udienza del 14.9.2023 il Giudice disponeva l'ascolto dei minori , e Per_1 Parte_2 Per_2
- all'udienza del 26.9.2023 e ispettivamente dichiaravano: Per_1 Per_2
dichiara: Frequento la terza liceo di grafica e comunicazione, dalle medie mi piace grafica e vorrei fare il grafico Per_1 da grande. Vado molto bene a scuola, anche i professori mi fanno molti complimenti, mi dicono che sono un angelo, sono sempre educato, gentile e disponibile. Sto imparando ad utilizzare i programmi grafici, i primi due anni di scuola sono stati un po' noiosi, mentre adesso nel triennio ci sono le materie specializzanti e sono più interessanti. Io con mia mamma e con
i miei fratelli sto bene, con i miei fratelli ogni tanto litigo, ma è normale. Mio PA non lo vedo da giugno, sono molto arrabbiato con lui;
negli ultimi anni mi ha molto deluso, non mi è piaciuto come si è comportato, soprattutto con me, ma anche nei confronti della mamma e dei miei fratelli. I miei genitori hanno sempre litigato prima della separazione. Quando trascorrevo del tempo con lui mi veniva l'ansia, l'ultima volta che l'ho visto a giugno era con l'educatrice e lui si è comportato male, mi urlava contro. Ho scoperto che aveva anche denunciato mia mamma per cose non vere. Sapendo tutte queste cose, non potevo accettare il suo comportamento. io so tutte queste cose dei miei sia perché ero presente sia perché mamma me lo ha raccontato. era spento oggi, lo è già da un po' ma oggi in maniera particolare, lui vede PA. Non vedendo Parte_2
8 PA io sto meglio, prima ero triste, sono più sereno. Per il momento non lo voglio vedere né da solo né con l'educatore. PÀ ha sempre tormentato e io ora sono preoccupato per lui, anche perché si chiude in sé stesso, non vuole Parte_2 Parte_2 andare a scuola ed ha un solo amico. non sta andando a scuola, passa tutta la mattina a letto. In questo periodo Parte_2 non sta vedendo PA perché non c'è l'educatrice. Da giugno ad adesso PA è passato sotto casa per salutare i miei fratelli qualche volta, rimanendo fuori dal cancello. Io però non l'ho più visto.
Il Giudice dà atto che ha un contegno ansioso, ma è molto deciso sui contenuti riferiti e ribadisce continuamente che Per_1 in questo momento non vuole vedere suo padre. ichiarava: frequento la scuola media la prima e mi piace. Io suono il violoncello, faccio la sezione musicale Pt_3 Per_3
e come seconda lingua studio lo spagnolo. Conoscevo già la maggior parte dei miei attuali compagni perché andavamo alle Per_ elementari insieme. Io vivo con la mamma, e e con i nostri due gatti - che ha 7 anni e che Per_1 Parte_2 Per_5 ne ha 6 - e un cagnolino che ha 6 anni come ed è una bassottina, l'abbiamo presa in un rifugio per cani. Per_6 Per_5 ha un problema alle zampette dietro e non riesce a muoverle molto, quando l'abbiamo vista ci siamo innamorati di Per_6 lei. Io vado d'accordo con mia mamma, con va tutto bene, anche con ogni tanto litighiamo, è però una Per_1 Parte_2 cosa normale tra fratelli. Anche con PA il rapporto va bene, uno dei primi giorni di scuola è venuto a prendermi a scuola con e mi ha portata a casa. Prima dell'estate lo vedevo con l'educatrice , che era molto simpatica e mi trovavo CP_4 Per_7 bene a vederlo con lei. Sinceramente non so se preferisco vederlo da sola o con l'educatrice perché mi piaceva , anche Per_7 se è bello anche vederci senza di lei. Mi fa molto piacere quando PA mi viene a prendere a scuola. oggi era un Parte_2 po' agitato, era sul letto in pigiama, lui non sta andando a scuola, ma non so perché, lo sa la mamma. Non so i motivi perché non va a scuola.
Il Giudice dà atto che ha un contegno sereno e solare e sorride in modo convinto e spontaneo quando racconta di sé, Pt_6 dei suoi animali, e anche del rapporto con il PA.
I legali dichiaravano che rifiutava di essere ascoltato. Parte_2
Alla medesima udienza, dichiarava:non sta andando a scuola perché la scuola popolare ha fallito Pt_1 Parte_2
l'anno scorso, lui ha fatto in presenza solo un mese in tutto l'anno, e anche gli educatori della scuola popolare cercavano di rapportarsi agli operatori dei servizi sociali, ma senza successo. è stato bocciato dall' e dovrebbe rifare la Parte_2 Pt_7 terza media per fare il diploma, anche perché lui sta per compiere 15 anni. Io ho anche proposto qualche tempo fa che frequentasse la scuola privata, ma non era d'accordo. secondo me ed è anche la proposta dell'educatore, _1 Parte_2 deve essere prelevato da casa da qualcuno che non siamo noi e deve andare a scuola in qualche centro diurno, con qualcuno che lo aiuti non solo a prendere il diploma, ma anche a stare fuori di casa. Si potrebbe cercare di agganciarlo anche con il
Minotauro di Milano. Né io né suo padre siamo in grado di aiutarlo. Anche oggi, all'ultimo momento mi ha detto che non sarebbe venuto.
- a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, il Giudice disponeva l'effettuazione di intervento educativo domiciliare, l'inserimento di in Centro diurno e la prosecuzione del monitoraggio da Parte_2 parte dei servizi sociali competenti per il territorio di Monza.
9 -Alla udienza del 30.5.2024 veniva ascoltato , che dichiarava: la scorsa volta non mi sono presentato Parte_2 perché mi ero agitato molto, soprattutto di dover raccontare tutto quello che succede ed è successo in casa nostra. Ho quindici anni e frequento la terza media, quest'anno avrò gli esami. Quando c'era ancora PA a casa, i miei genitori litigavano giornalmente. Mio PA si è sempre adoperato in famiglia, cucinando e pulendo dopo aver lavorato e la mamma lo ha sempre trattato male, voleva che facesse il maggiordomo. Dopo il trasferimento di PA gli ho chiesto di andare a vivere con lui, io però sono rimasto a casa con mamma e con i miei fratelli. Io sento PA tutti i giorni e quando gli chiedo di vederlo mi viene
a prendere e vado a dormire da lui;
i miei fratelli invece non vedono PA. A me dispiace molto per mio PA, una volta addirittura la mamma lo aveva morsicato e io sono andato con lui al pronto soccorso. Ogni volta che cerco di parlare con mia mamma, lei si arrabbia e mi mette in punizione, penso che questo comportamento sia dovuto al fatto che io sono vicino
a mio PA. lei ora tratta me come prima trattava lui, c'è un trattamento diverso anche tra me e i miei fratelli proprio per questo motivo. Mia mamma si è fidanzata, ma il suo fidanzato non vive con noi, mio PA invece non è fidanzato. PÀ attualmente vive in Umbria, ha anche trovato un lavoro lì e sta cercando una casa in cui trasferirsi ed ha già iniziato a cercare una scuola alberghiera per me. Io pratico boxe quasi tutti i giorni da lunedì a venerdì. Ho un bel rapporto con i miei fratelli e se mi trasferissi in Umbria potrei venire qui in treno a trovare loro e la mamma. PÀ sarebbe contento se andassi
a vivere da lui, mentre non l'ho ancora detto in maniera esplicita a mia mamma, quindi non conosco il suo parere. Non molto tempo fa, al compleanno di è venuto anche il fidanzato di mamma, lei ci ha detto che era solo un suo amico, Per_1 ma quando siamo andati a dormire ho sentito che loro facevano le loro cose di là sul divano. Questa cosa mi ha deluso, perché mia mamma mi ha detto che mi avrebbe raccontato se si fosse fidanzata, e invece no, e inoltre mi ha fatto schifo sapere che facevano le loro cose in salotto. Io avevo detto agli assistenti sociali che non lo volevo più vedere, loro hanno detto alla mamma di non invitarlo più in casa, e invece lui viene regolarmente e a me tocca vederlo ogni settimana, contro la mia voglia.
Il giudice dava atto che ha un contegno fermo, ma verboso nel racconto. Parte_2
La dott.ssa psicologa dei servizi sociali dichiarava che ha detto anche gli operatori il disagio Tes_1 Parte_2 rispetto alla nuova relazione della mamma, ha espresso il desiderio di stare con il padre e di andare a vivere con lui;
attualmente è molto più agganciato e motivato, dovrebbe riuscire a prendere la licenza media, con ripetizioni ad Parte_2 hoc, si sta preparando agli esami da privatista, perché avendo fatto troppe assenze non avrebbe potuto fare gli esami normalmente. Ma è riuscito ad andare a scuola per le prove INVALSI. Quanto a è molto legato alla mamma e Per_1
c'è una posizione di distacco netto con il PA;
invece non verbalizza criticità particolari e sente positivamente il Pt_6 padre.
La dott.ssa assistente sociale dichiarava che non era nota l'intenzione di di trasferimento in Per_8 Parte_2
Umbria, la progettualità era sul territorio, non in Umbria. La progettualità immaginata per l'estate era di proseguire presso il Centro Diurno, si fa presente che adesso il minore è ben agganciato e ha superato almeno in parte il problema di ritiro sociale. L'ingresso del fidanzato nella vita della mamma ha costituito un trauma, perché non si è sentito rispettato Parte_2 nel desiderio di non avere in casa questa persona.
Gli operatori evidenziano che da quando è sceso a gennaio 2024 non è più risalito;
evidenziano che le valutazioni _1
ETIM non sono ancora state fatte e di averle sollecitate.
10 Il legale del resistente fa presente che ha perso il lavoro, sta in Umbria in appoggio dalla sorella a Magione _1
(PG) e sta cercando un nuovo lavoro;
è sceso nei primi mesi del 2024. Vuole vendere l'abitazione in comunione ereditaria con i fratelli a Monza.
-Il Giudice istruttore affidava i minori al Comune di residenza, incaricando l'ente affidatario di predisporre un percorso educativo e didattico - o in alternativa lavorativo - a sostegno di anche mediante Parte_2 inserimento in Centro Diurno cui il ragazzo verrà accompagnato dall'educatore, e curerà la scelta dell'istituto superiore cui eventualmente iscrivere il ragazzo;
effettuerà con urgenza valutazione psicodiagnostica e della capacità genitoriale delle parti;
predisporrà intervento di ADM presso l'abitazione materna;
di verificare (coordinandosi con i servizi sociali competenti per il territorio di Magione) la situazione abitativa e lavorativa di e quali interventi di supporto _1
a potrebbero essere predisposti in ipotesi di trasferimento del minore in Umbria; nominava ai minori un Parte_2 curatore speciale.
- in data 26.9.2024 si costituiva il curatore speciale di , ed domandando la Parte_2 Per_1 Per_2 conferma di quanto disposto in punto affidamento dei minori con il provvedimento del 31.05.2024, che venisse disposta la continuazione dell'intervento educativo domiciliare, la prosecuzione del percorso di supporto alle parti, finalizzato a rafforzare le rispettive competenze genitoriali;
a sostegno delle sue domande il curatore esponeva che esprimeva chiaramente la sua volontà di andare a vivere con Parte_2 il padre e di trasferirsi a Perugia;
che provava rabbia nei confronti della madre;
che Parte_2 Per_1 sentiva la necessità di raccontare della sua vita e della sua famiglia;
che non vedeva il padre da Per_1 giugno 2023; che il ragazzo affermava che il padre era più interessato ad avere informazioni sulla madre che non su di loro;
che ra una bambina solare e comunicativa;
che tava bene con la mamma Per_2 Per_2
e con i fratelli e che le mancava un po' il padre;
che al secondo incontro con , il ragazzo esponeva Parte_2 che il padre aveva fatto rientro a Monza;
di vederlo regolarmente durante il giorno e di non avvertire più
l'esigenza di trasferirsi presso di lui;
che i rapporti con la madre erano migliorati;
che il ragazzo aveva superato l'esame di terza media ed era in attesa di iniziare un'esperienza lavorativa.
-All'udienza del 11.3.2025 le parti precisavano le epigrafate conclusioni.
*******
Ritenuto che:
-il Tribunale ha già pronunciato la separazione con la sentenza n. 2620/2022; la causa giunge a decisione sulle ulteriori domande delle parti.
-il resistente non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di addebito della separazione alla ricorrente, domanda cui aveva già dichiarato di rinunciare precisando le conclusioni il
15.12.2022 e che per tutte queste ragioni deve intendersi abbandonata.
-nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne: alcuna statuizione in ordine ad affido, Per_1 collocamento ed esercizio del diritto di visita può essere assunta con riguardo al ragazzo.
11 -deve essere confermato l'affido di ed al Comune di residenza (attualmente Monza e Parte_2 Per_2 quindi Giussano).
I provvedimenti afferenti i figli minori debbono essere ispirati essenzialmente e principalmente alla tutela degli interessi materiali e morali dei stessi, a prescindere dall'impulso e dalla richiesta di parte, e non sono soggetti pertanto al principio della domanda (ex pluris Cass. sent. n. 663/1972), come peraltro risulta dal disposto degli articoli 473bis.2 c.p.c. e 337 ter c. 2 c.c..
La formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008) una deroga al principio della bigenitorialità, e dunque all'affido condiviso, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, il nucleo è stato lungamente monitorato dai servizi sociali competenti per territorio.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio in vista della udienza del 15.12.2022 emergeva la grande e persistente conflittualità tra le parti: riferiva di essersi dovuto allontanare da Monza, _1 trasferendosi in Umbria ed usufruendo di un periodo di malattia, per fronteggiare lo stress cagionato dalla relazione con tale decisione sarebbe stata maturata dopo uno spiacevole episodio accaduto al Pt_1 cinema con i ragazzi, quando avrebbe intrapreso una discussione telefonica tanto accesa da _1 determinare gli addetti del cinema a chiamare le Forze dell'Ordine per allontanarlo. era quindi rientrato a Monza, ed aveva avuto colloqui con gli operatori nei quali aveva _1 riconosciuto le capacità genitoriali di riferendo di aver trovato i figli sereni;
affermava di voler Pt_1 meditare un trasferimento definitivo in Umbria, ritenendo la lontananza un fattore non limitante nei rapporti con i figli. riferiva che, dopo l'allontanamento di da Monza, i ragazzi sarebbero stati più tranquilli ed Pt_1 _1 anche non avrebbe più manifestato atteggiamenti oppositivi nei suoi confronti;
in realtà Parte_2
– che era inserito nel progetto Scuola Popolare – dopo una frequenza regolare in settembre ed Parte_2 ottobre 2022 aveva manifestato importanti difficoltà in novembre, mese in cui era stato assente per periodi prolungati.
Egli aveva rifiutato sia l'inizio di un percorso di sostegno psicologico sia di conoscere gli operatori;
aveva però partecipato alla valutazione presso UONPIA per la verifica delle difficoltà di apprendimento.
frequentava regolarmente la scuola, con insegnante di sostegno e supporto domiciliare;
la scuola Per_1 riferiva miglioramenti nei risultati, ma problematiche di frequenza;
il ragazzo esprimeva disagio per i comportamenti del padre e la conflittualità tra i genitori.
12 era ben inserita nel contesto didattico e relazionale, sebbene presentasse difficoltà nel Per_2 mantenimento dell'attenzione; a suo favore era stato predisposto PDP;
ella appariva più serena dei fratelli rispetto al conflitto genitoriale, verosimilmente in quanto meno coinvolta nello stesso.
I servizi sociali riscontravano un complessivo miglioramento della situazione, conseguente alla delega operata da a favore di nella cura e gestione dei figli;
i minori necessitavano di stabilità _1 Pt_1 emotiva ed organizzativa, che la madre appariva in grado di offrire loro, consentendo anche l'accesso al padre.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Monza in vista della udienza del 14.9.2023 emergeva il permanere di conflittualità reciproca, che inibiva alle parti di focalizzarsi sulle necessità dei minori;
era iniziato l'intervento educativo domiciliare per consentire gli incontri padre – figli, cui tuttavia e non avevano partecipato;
riferiva di aver organizzato incontri in autonomia, Parte_2 Per_1 Pt_1 ma che li percepiva come possibilità di riavvicinamento tra i coniugi e non con i minori. _1
era stato inserito nel progetto Scuola Popolare, al fine di consentirgli il superamento delle Parte_2 difficoltà didattiche ed agevolarlo nella conclusione degli studi alle medie;
tuttavia non aveva Parte_2 concluso il percorso scolastico e manifestava disaffezione e disinvestimento verso la scuola;
gli operatori ipotizzavano l'effettuazione di ADM per sostenere il minore.
Alla udienza del 30.5.2024 emergeva il desiderio di di vivere con il padre, anche in relazione ai Parte_2 contrasti insorti con la madre per la nuova relazione della stessa.
Tuttavia, la condizione abitativa e lavorativa di non erano note;
egli da qualche mese era tornato _1
a vivere in Umbria dalla sorella, ma non era chiaro dove egli dimorasse, con chi, quale attività lavorativa svolgesse o avesse intenzione di svolgere, con quali mezzi intendesse provvedere al sostentamento proprio e del figlio.
Peraltro, versava in una delicatissima situazione personale;
aveva sostanzialmente abbandonato Parte_2 la scuola ed effettuato gli esami di terza media da privatista;
frequentava Centro Diurno, ma non aveva del tutto superato le proprie criticità emotive e relazionali, né tantomeno quelle didattiche.
Dalla relazione dei servizi sociali in vista della udienza del 11.3.2025 emergeva che aveva sempre Pt_1 partecipato in modo collaborativo agli incontri con gli operatori;
ella esprimeva preoccupazione per il percorso scolastico e il futuro di;
riconosceva l'importanza della figura paterna, ma evidenziava Parte_2 che non era stato presente quando era a rischio di abbandono scolastico;
ella non _1 Parte_2 aveva mai ostacolato la presenza paterna ed a volte aveva permesso incontri anche al fuori della calendarizzazione dei servizi;
ella aveva poi valutato la vicinanza di talvolta strumentale ad _1 ottenere informazioni su di lei.
La ricorrente era apparsa in grado di sintonizzarsi sui bisogni e le fatiche dei figli, anche se da quando aveva iniziato la relazione con il nuovo compagno aveva a volte sottovalutato l'impatto di tale rapporto e del suo desiderio di emancipazione sull'equilibrio dei ragazzi;
gli operatori evidenziavano in ogni caso
13 che ciò era avvenuto anche perché il peso della gestione dei minori era integralmente su di lei;
le sue capacità genitoriali erano comunque adeguate.
Dalla valutazione psicodiagnostica della ricorrente emergeva che i suoi genitori si erano trasferiti in Sicilia quando ella era ragazza, lasciando i figli al Nord;
di essersi quindi allontanata affettivamente dal di lei padre, sino alla malattia di quest'ultimo; ella evidenziava di non aver mai compreso la scelta della madre di sacrificarsi totalmente nell'interesse della famiglia, abbandonando ogni aspettativa lavorativa e personale;
di aver avuto due relazioni importanti prima di quella con la quale era sempre stata _1 connotata da litigi ed incomprensioni;
di essersi allontanata di casa più di una volta prima della separazione definitiva, anche perché le discussioni degeneravano;
la ricorrente appariva decisamente in grado di descrivere i figli nelle loro peculiarità; riferiva di essersi accorta per prima dell'autismo di Per_1
e della dislessia di al colloquio di restituzione appariva in grado di accogliere le critiche in modo Per_2 collaborativo e costruttivo.
La valutazione concludeva escludendo psicopatologie ed evidenziava un buon livello di introspezione e onestà intellettuale: appariva capace di sintonizzarsi sui bisogni emotivi dei figli. Pt_1
Veniva suggerita l'effettuazione di percorso di sostegno alla genitorialità, anche per evitare che la conflittualità tra le parti inficiasse il corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
Con riferimento a egli soffriva molto per l'allontanamento di , che attribuiva a presunte _1 Per_1 pressioni della ricorrente;
egli non appariva in grado di criticizzare anche i propri comportamenti, né le prese di posizione del figlio;
egli era tuttora impegnato in un'accesa conflittualità con che riteneva Pt_1 malvagia e vogliosa di distruggerlo;
il vissuto di sofferenza a volte inficiava le sue capacità genitoriali;
la ex moglie era sempre presente nei suoi pensieri, nel bene e nel male.
Dalla valutazione psicodiagnostica di emergeva che egli era rimasto orfano di madre a 9 anni e _1 cresciuto dalla zia, dalla quale si allontanava e veniva quindi collocato in comunità e poi in affido eterofamiliare;
egli aveva una relazione importante prima di con una donna dalla quale era nata Pt_1 una figlia, deceduta all'età di due anni, quando la relazione era già conclusa, a dire dell'uomo perché la ex lo aveva lasciato per un soggetto più grande e facoltoso.
Dopo la separazione da affermava di aver vissuto un periodo di grande stress, con Pt_1 _1 pensieri autolesionisti, e di aver assunto farmaci nel corso di una terapia;
egli non sapeva tuttavia riferire i termini né la durata della terapia stessa.
Egli riteneva che la moglie agisse per danneggiarlo ed affermava di essersi trasferito temporaneamente in
Umbria dopo l'episodio in cui avrebbe trovato la madre ed il nuovo compagno in intimità, Parte_2 sentendosi schifato dall'accaduto; era poi tornato a Monza, percepiva Naspi ed aveva instaurato una nuova relazione.
Egli si era presentato ai colloqui in modo non sempre adeguato, talvolta aggressivo e squalificante, dimostrando di non aver ben inteso il contesto e gli interlocutori;
il pensiero era polarizzato sulla moglie;
14 al colloquio di restituzione egli appariva molto difensivo, a tratti paranoico, vanificando di fatto ogni possibilità di riflessione critica in ordine al suo funzionamento, che presentava tratti depressivi, narcisistici, paranoici ed appariva continuamente orientato sulla ex moglie;
la diagnosi formulata era quella di disturbo della personalità NAS con tratti narcisistici e paranoidei, associati ad una struttura della personalità di stampo depressivo e stile ipervigilante;
la valutazione concludeva suggerendo un accesso al
CPS per la cura di tale disturbo.
Con riferimento a , il ragazzo, ormai maggiorenne, appariva molto migliorato, anche dal punto di Per_1 vista relazionale, come rilevato anche dalla professionista che lo seguiva presso UONPIA;
egli esponeva di non volersi relazionare con il padre.
trascorreva la settimana con il padre, cui era molto legato, ed il fine settimana con la madre;
a Parte_2 favore del ragazzo era stato attuato progetto di orientamento, per sostenerlo nella scelta se proseguire gli studi o accedere al lavoro. ppariva serena, aveva un buon andamento scolastico, e una buona rete relazionale, frequentava il Per_2 padre con regolarità.
Dall'ultima relazione dei Servizi Sociali di Monza emerge che e i figli si sono trasferiti a Giussano;
Pt_1 la donna lavora con partita IVA e riferisce di non avere dialogo con il resistente. riferisce di essere in procinto di iniziare a lavorare come guardia giurata e di essere intenzionato _1 ad accedere al CPS;
egli vede dal lunedì al giovedì ed nel fine settimana;
riferisce un Parte_2 Per_2 buon rapporto con i figli minori, di non voler tornare a vivere in Umbria per stare loro vicino e di soffrire per la perdita dei rapporti con . Per_1
Gli operatori hanno proposto un nuovo progetto di orientamento a , il quale ha risposto di Parte_2 volerne discutere con il padre, il quale - a dire degli operatori stessi- è l'unico ad avere ascendente sul ragazzo.
riferisce in ogni caso di avere buoni rapporti con ed al curatore speciale, il Parte_2 Per_1 Per_2 ragazzo ha ribadito il desiderio di vivere con il padre, riferendo che in un'occasione la madre si sarebbe addormentata a casa del nuovo compagno. ha un buon rendimento a scuola e vive serenamente il rapporto con i genitori e le dinamiche Per_2 familiari.
nel gennaio 2025 è diventato maggiorenne ed ha potenziato la sua rete sociale, uscendo più spesso Per_1 con i suoi amici;
anche il suo rendimento scolastico è migliorato.
Gli operatori concludono domandando la conferma dell'affido all'Ente e delle attuali disposizioni di collocamento.
Le medesime conclusioni sono state rassegnate dal curatore speciale.
Ritiene il Tribunale di dover confermare le statuizioni in essere: invero, le parti tuttora non comunicano;
la situazione di embra evolvere positivamente, mentre quella di continua a presentare Per_2 Parte_2
15 importanti criticità e il ragazzo non ha ancora superato ancora il grande momento di crisi e ritiro scolastico e sociale che lo ha caratterizzato;
egli non ha peraltro ancora deciso se aderire o meno ai percorsi proposti. continua ad essere uno stabile riferimento affettivo e logistico per i figli, ma è gravata quasi Pt_1 integralmente dai compiti di cura, nei quali viene aiutata dalla di lei madre, come riferito dal curatore speciale.
dal canto suo, non ha sinora fatto nulla per superare le importanti criticità personali rilevate _1 anche nella valutazione psicodiagnostica;
il primo accesso al CPS è avvenuto solo in data 25.3.2025 (cfr. documentazione allegata alla comparsa conclusionale) e non è noto se e come sia proseguito il percorso.
Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno confermare l'affido dei minori all'Ente, per 24 mesi dalla presente pronuncia;
al termine, l'affido tornerà condiviso.
L'ente affidatario monitorerà il nucleo familiare, e i rapporti tra i suoi membri, predisporrà percorso terapeutico per ovvero di orientamento scolastico/lavorativo, proseguirà l'inserimento del Parte_2 ragazzo in centro diurno, verificherà l'accesso del resistente al CPS ed effettuerà colloqui con le parti, volti al potenziamento delle competenze genitoriali;
al termine dell'affido, segnalerà alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni l'eventuale necessità di modificare le disposizioni vigenti.
-Il collocamento resterà presso la ricorrente, che ha costituito negli anni stabile punto di riferimento per i minori, come peraltro suggerito anche dagli operatori e dal curatore speciale, e per non sottoporre i minori ad ulteriori drastiche modifiche degli assetti di vita.
Il padre non ha dimostrato in questi anni di voler lavorare su se stesso e le sue fragilità; ha cambiato più volte domicilio, trasferendosi financo in Umbria, non ha mantenuto stabilità lavorativa e non appare dunque in grado di costituire saldo punto di riferimento per i figli, bisognosi di una quotidianità serena e prevedibile.
-I rapporti con il padre vengono disciplinati come in dispositivo, in modo non dissimile dalla situazione attuale, nella quale i figli minori sembrano aver trovato equilibrio relazionale, e ciò a tutela del diritto del resistente e dei minori alla bigenitorialità.
-non può procedersi alla assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, che è stata rilasciata da Pt_1
e venduta dalle parti (documento 19 ricorrente).
-quanto agli aspetti economici, la ricorrente dichiara di lavorare a Partita IVA;
nel 2024 sul suo conto corrente si registrano entrate a titolo di emolumenti, anticipo TFR, versamento contanti ed assegno unico
(quest'ultimo di circa euro 894 mensili) per 25.307 pari ad euro 2.108 mensili circa.
Vive in locazione con canone mensile di euro 800 comprensivo di spese condominiali (documento 18 ricorrente); considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 808 circa.
E' comproprietaria con la madre ed i fratelli di immobile a;
ha ricavato 11.358 euro dalla vendita Pt_5 della ex casa coniugale (tutto da documento 17 ricorrente).
16 Il resistente lavorava per Binova srl e nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito di euro 23.894 pari ad euro 1665 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; tra maggio e dicembre 2024 ha poi percepito 9508 euro tra NASPI e trattamento integrativo pari ad euro 1358 per 7 mensilità.
Allega di voler ricominciare a lavorare come guardia giurata.
Vive ospite dai di lui famigliari, senza oneri abitativi;
considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 858.
Dall'esame degli ultimi estratti conto non emerge più il rimborso di finanziamenti.
Ha ricavato 11.358 euro dalla vendita della ex casa coniugale (tutto da documento resistente, prodotto il
30.4.2025).
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., ivi comprese le esigenze dei figli ed i loro tempi di permanenza presso ciascun genitore, viene determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla presente pronuncia.
-L'intero importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla ricorrente, come sino ad ora avvenuto, in quanto ella sopporta i maggiori oneri di mantenimento dei figli presso di sé collocati.
-La natura, l'esito del giudizio ed i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse, e tra le parti ed il curatore speciale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.8516 /2021 , ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I. dispone l'affido di ed l Comune di residenza (attualmente Monza e quindi Giussano) Parte_2 Per_2 il quale effettuerà le determinazioni sanitare, scolastiche, educative nell'interesse dei minori, ricercando il consenso delle parti, ma provvedendo anche in difetto, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale ex articolo 333 c.c..
II. dispone che l'ente affidatario monitori il nucleo familiare, e i rapporti tra i suoi membri, predisponga percorso terapeutico per ovvero di orientamento scolastico/lavorativo, prosegua l'inserimento Parte_2 del ragazzo in centro diurno, verifichi l'accesso del resistente al CPS ed effettui colloqui con le parti, volti al potenziamento delle competenze genitoriali al termine dell'affido, segnalerà alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni l'eventuale necessità di modificare le disposizioni vigenti.
III. la durata dell'affido è stabilita in 24 mesi dalla presente pronuncia;
al termine, l'affido tornerà condiviso;
IV. colloca i minori presso la madre;
migliori accordi da assumere tra le parti nell'interesse dei minori dispone che il padre possa vedere CP_5
e tenere con sé dal lunedì al giovedì ogni settimana e fine settimana alternati dal venerdì Parte_2 Per_2 dalla uscita da scuola alla domenica sera;
egli potrà inoltre tenere con sé i figli quindici giorni consecutivi
17 durante le vacanze estive, in un periodo che dovrà essere concordato con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, nonché una settimana durante le festività natalizie, coincidente, ad anni alterni, con il periodo
24-30 dicembre oppure 31 dicembre-6 gennaio, nonché la Domenica oppure il Lunedì di Pasqua, sempre ad anni alterni.
VI. Con decorrenza giugno 2025 pone a carico del resistente l'importo di euro 300,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento di , ed (100 euro per ciascun figlio). Sono comprese in tale Per_1 Parte_2 Per_2 somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2026 e con riferimento al mese di giugno 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica
(escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
18 (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
VII. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per i figli;
VIII. compensa tra le parti e con il curatore speciale le spese di lite;
IX manda la Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi sociali di Monza e Giussano per opportuna conoscenza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 5.6.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
19
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE QUARTA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8516 /2021 promossa da:
) nata ad [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Michele Memola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via De Amicis,
n. 1;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], con _1 C.F._2
l'Avvocato Emanuela Amoruso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Desio, corso Italia n.
78;
RESISTENTE
E con
(C.F. ) quale curatrice speciale dei Controparte_2 C.F._3 minori (C.F. ), Persona_1 C.F._4
(C.F. ) e Parte_2 C.F._5 [...]
(C.F. ), in proprio ex articolo 86 c.p.c., ed Parte_3 C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Desio Via Tintoretto 7;
TERZO CHIAMATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.3.2025.
Per la ricorrente:
Nel merito:
1) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori , e Persona_1 Parte_2
alla madre con collocazione presso la casa della madre e, in via temporanea, laddove Persona_2 ritenuta di maggior tutela per i minori, disporre la prosecuzione dell'attuale modalità di affidamento;
2) disporre a carico del padre, Sig. quale concorso al mantenimento dei figli minori, il _1 versamento dell'importo mensile quantificato in Euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio e così per complessivi Euro 600,00 (seicento/00), importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, ovvero in quelle diverse maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia alla luce del reddito delle parti, oltre al pagamento del 50% del mutuo acceso dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale d'ora innanzi assegnata alla moglie, ed oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative) preventivamente concordate, secondo quanto stabilito dal Protocollo di Monza;
3) quanto al diritto di visita del padre, disporre che il padre avrà diritto di tenere con sé i figli minori
, e ue giorni durante la settimana (salvo diverso accordo dei genitori) il martedì Per_1 Parte_2 Per_2 ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 21.30 e, sempre salvo diverso accordo, a fine settimana alternati (dalle ore 18,30 del venerdì alle ore 21.30 della domenica). Salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua con ciascun genitore secondo le seguenti modalità: durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno con il padre la Vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano o, ad anni alterni, il giorno di Natale;
inoltre trascorreranno il periodo dal 27 al
31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternativamente di anno in anno, con uno o con l'altro dei genitori. I figli trascorreranno le vacanze pasquali con l'uno o con l'altro genitore seguendo il principio dell'alternanza; il genitore che non terrà con sé i figli il giorno di Natale, li terrà il giorno di Pasqua;
anche le vacanze scolastiche di Carnevale verranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni;
ogni altra festività non compresa nelle precedenti sarà assegnata ai genitori alternativamente, rispettando l'alternanza di eventuali ponti (es. 25 Aprile, I Maggio, Ognissanti, S. Ambrogio, ecc.). In ogni caso l'alternanza deve riguardare, di anno in anno, anche le altre festività più importanti sopra non citate;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane con il padre nel mese di agosto anche non consecutive. Le parti si impegnano a trovare il relativo accordo entro fine maggio di ciascun anno;
la
Festa del PÀ e quella della Mamma verranno trascorse coi rispettivi genitori e tale regola varrà anche per i compleanni dei genitori stessi;
sono fatti salvi eventuali diversi accordi dei genitori in merito alla gestione dei periodi di cui sopra, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludico-sportive dei minori;
4) confermare che la Signora prosegua a percepire gli assegni famigliari per il sostentamento del Pt_1 nucleo in aggiunta al contributo di mantenimento che il Tribunale disporrà.
2 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
Per il resistente:
Nel merito:
1) affidare congiuntamente ai coniugi i figli e con Parte_2 Persona_2 collocamento degli stessi presso l'abitazione del padre, ove vivrà anche ormai Persona_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
2) ritenere e dichiarare che la sig.ra possa trascorre con i figli minori due fine settimana Parte_1 alterni al mese dal venerdì dalle ore 18,00 alla domenica alle ore 18,00 nonché tutti i pomeriggi della settimana dall'uscita da scuola dei figli fino alle ore 20,30;
3) ritenere e dichiarare che e trascorrano con la madre Parte_2 Persona_2
Natale o Capodanno ad anni alterni così come Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
trascorrano inoltre con la madre nel periodo estivo (tra luglio e settembre) 15 giorni da concordare entro il 1° giugno di ogni anno con il sig. _1
4) ritenere e dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di mantenimento stante Parte_1
l'autosufficienza economica;
5) ritenere e dichiarare che la sig.ra corrisponda a titolo di mantenimento dei tre figli Parte_1 la somma di € 150,00 cadauno da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dalle linee guida del Tribunale di Monza;
6) disporre che il sig. possa usufruire dell'intero assegno unico spettante per i tre figli;
_1
7) e comunque: respingere tutte le domande/istanze della ricorrente poiché infondate in fatto ed in diritto;
8) disporre che i Servizi Sociali competenti per territorio, continuino a monitorare la famiglia;
9) con la condanna alle spese del presente giudizio.
In via subordinata al punto 1)2)3)5) e 6) : nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere di collocare presso l'abitazione della madre , in considerazione della volontà Persona_2 manifestata da collocare quest'ultimo presso l'abitazione del padre, ove potrà Parte_2 vivere anche ormai maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Persona_1
- ritenere e dichiarare che il sig. possa trascorre con la fi-glia due fine settimana alterni al _1 mese dal venerdì dalle ore 18,00 alla domenica alle ore 18,00 nonché tutti i pomeriggi della settimana dall'uscita da scuola dei figli fino alle ore 20,30;
- ritenere e dichiarare che trascorra con il padre Natale o Capodanno ad anni alterni Persona_2 così come Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
trascorra inoltre con il padre nel periodo estivo (tra luglio e settembre) 15 giorni da concordare entro il 1° giugno di ogni anno con la madre;
le medesime condizioni di visita dovranno valere per la sig.ra nei riguardi del figlio Parte_1 Parte_2
3 - ritenere e dichiarare che la sig.ra corrisponda a titolo di mantenimento di Parte_1 [...]
e di , qualora decidesse di vivere con il padre, la somma di € 150,00 Parte_2 Persona_1 cadauno da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dalle linee guida del Tribunale di Monza;
il sig. corrisponderà per la figlia e per _1
, qualora decidesse di vivere con la madre, la somma di € 100,00 cadauno da Persona_1 rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dalle linee guida del Tribunale di Monza;
- disporre che rispettivamente i genitori possano usufruire dell'assegno unico spettante per i figli collocati presso di loro.
- In via ulteriormente subordinata al punto 1)2)3)5) e 6) : nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Tribunale dovesse ritenere di collocare presso l'abitazione della madre entrambi i minori, ritenere e dichiara-re che il sig. possa trascorre con la figlia due fine setti-mana alterni al mese dal _1 venerdì dalle ore 18,00 alla domenica alle ore 18,00 nonché tutti i pomeriggi della settimana dall'uscita da scuola dei figli fino alle ore 20,30;
- ritenere e dichiarare che e trascorrano con il padre Natale Persona_2 Parte_2
o Capodanno ad anni alterni così come Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
trascorrano inoltre con il padre nel periodo estivo (tra luglio e settembre) 15 giorni da concordare entro il 1° giugno di ogni anno con la madre;
- ritenere e dichiarare che il sig. corrisponda a titolo di mantenimento di _1 Parte_2
e di , qualora decidesse di vivere con la madre, la
[...] Persona_2 Persona_1 somma di € 100,00 cadauno da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamen-tate dalle linee guida del Tribunale di Monza;
la madre corrisponderà per
, qualora decidesse di vivere con il padre, la somma di € 150,00 cadauno da Persona_1 rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dalle linee guida del Tribunale di Monza;
- disporre che rispettivamente i genitori possano usufruire dell'assegno unico spettante per i figli collocati presso di loro.
Per il curatore speciale:
1) disporre l'affido dei minori e all'Ente Parte_2 Persona_2 Parte_3 territorialmente competente in virtù della loro residenza anagrafica, attualmente Comune di Giussano, con collocamento prevalente presso la madre;
2) conferire e proseguire con i Servizi Sociali di Giussano gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali di
Monza, in particolare:
4 - monitoraggio del nucleo familiare e della condizione di benessere dei minori, segnalando immediatamente situazioni di pregiudizio
- prosecuzione del servizio di educativa domiciliare presso la madre, in favore di e presso Per_2
l'abitazione del padre, in favore di;
Parte_2
- urgente presa in carico psicoterapeutica di volta anche all'accompagnamento verso Parte_2 un progetto di orientamento/riorientamento, a seguito dell'interruzione del percorso di studi o verso un orientamento lavorativo;
- in caso di necessità disporre eventuale la presa in carico psicologica di Per_2
- percorso di supporto ai Sigg. e finalizzato a rafforzare le rispettive Parte_1 _1 competenze genitoriali, con interventi individuali e di coppia per la condivisione di un percorso educativo volto a tutelare il diritto dei figli ad un processo di crescita autonomo e individuale, nonché a ripristinare i legami affettivi
- disporre nei confronti del padre la presa in carico presso il Centro di Salute Mentale per sostenerlo nella presa di coscienza delle proprie fragilità e di rielaborazione dei propri vissuti e della sofferenza psichica connessa alla fine del progetto matrimoniale o, in alternativa, che venga previsto e iniziato un percorso di sostegno e di psicoterapia individuale;
3) demandare ai Servizi Sociali la regolamentazione degli incontri tra e il padre secondo Parte_2 Per_2 le modalità attualmente in essere o secondo le modalità ritenute più tutelanti la relazione tra genitore e figli;
4) confermare o rideterminare le disposizioni economiche a carico del padre, in proporzione ai redditi documentati e al contributo diretto fornito ai figli, con la previsione che l'A.U. venga corrisposto dall'INPS integralmente alla Sig.ra Parte_1
5) ammonire con una sanzione pecuniaria, che si lascia al Giudice di determinare, il genitore che viola le prescrizioni o non collabora ai progetti indicati per il benessere dei figli;
6) col favore di spese di lite da liquidarsi a carico dello Stato come da separata istanza.
5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 2.10.2012 a Parte_1 _1
Vimercate;
- Dall'unione sono nati , in data 18.1.2007, in data Persona_1 Parte_2
13.11.2008 e , in data 1.7.2012. Parte_3
- con ricorso depositato il giorno 22.10.2021 chiedeva la separazione, l'affido Parte_1 condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale a sé, un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del resistente di euro 900,00 oltre al 50% del mutuo sulla casa coniugale, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il resistente le versasse gli assegni familiari;
a sostegno delle sue domande la ricorrente esponeva che la convivenza iniziava nei primi mesi del 2006; che le parti si sposavano nel 2012; che il figlio presentava un disturbo dello spettro autistico, Per_1 tempestivamente affrontato e che non gli inibiva un'esistenza serena;
di svolgere lavori di pulizia con reddito nell'anno 2020 di Euro 8.436,28 pari ad euro 703 mensili;
che il resistente lavorava a tempo pieno e indeterminato da Euronics con stipendio annuo di circa 18.000,00 euro pari ad euro 1500 mensili;
che la casa coniugale in comproprietà era gravata da mutuo di circa euro 450,00 mensili;
che la convivenza diveniva intollerabile ed improseguibile a causa della gelosia del resistente;
che egli nel 2021 si trasferiva in un immobile di proprietà della sua famiglia sito in Monza, senza oneri abitativi;
che da quel momento il resistente versava cifre irrisorie per la famiglia e teneva per sé gli assegni familiari;
che egli non esercitava regolarmente il diritto di visita.
- si costituiva il resistente in data 24.2.2022, domandando la separazione con addebito alla ricorrente,
l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé ed assegnazione a sé della casa coniugale;
un contributo al mantenimento dei figli a carico della ricorrente di euro 150,00 cadauno, oltre il 50% delle spese straordinarie;
a sostegno delle sue domande egli esponeva che era la ricorrente ad aver reso intollerabile la convivenza con la sua condotta autoritaria e fredda;
che la ricorrente sminuiva la capacità genitoriale del resistente umiliandolo con attacchi fisici e verbali;
che i figli avevano un ottimo rapporto con il padre;
che manifestava la volontà di vivere con il padre;
che la ricorrente aveva un rapporto Per_1 burrascoso con;
che la ricorrente aveva incrementato le ore di lavoro;
che la ricorrente usava i Parte_2 suoi risparmi per locare una casa in montagna e trascorrervi i fine settimana, senza informare il marito;
che la ricorrente non si faceva da tempo carico del pagamento del mutuo della casa coniugale di cui era comproprietaria;
di aver dovuto chiedere un finanziamento con rata di restituzione di euro 261,00 mensili per far fronte ai debiti della famiglia.
- In data 4.3.2022 si costituiva il nuovo difensore della ricorrente, il quale chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dal precedente legale.
- All'udienza ex articolo 708 c.p.c. del 7.3.2022 le parti rispettivamente dichiaravano:
6 la ricorrente: io vivo a Monza, nella casa coniugale, in comproprietà, gravata da mutuo di euro 450/500 mensili, a tasso variabile, attualmente la sta pagando ancora Vivo nella casa con i miei tre figli;
io faccio lavori occasionali, ho un _1 lavoro fisso dai avevo un contratto per 15 ore la settimana, ma adesso sono 8 ore, sono circa 250 euro mensili;
Parte_4 da poco tempo mi hanno assunto due cooperative per le pulizie e lavori in negozi a Monza, in uno due ore la settimana. Per
i lavori nelle cooperative prendo circa 200 euro;
nel 2020 mi sono iscritta ad un corso per il diploma di musicoterapista e faccio anche questa attività, ma ho appena cominciato, lavoro in scuole a Brugherio;
in totale non arrivo a 500 euro mensili.
Oltre alla casa coniugale sono comproprietaria con i miei tre fratelli e mia madre di una casa a ma non riusciamo Pt_5
a venderla, io ne ho un sesto. Io non la uso da anni, è sempre in manutenzione, a volte la usa uno dei miei fratelli. La gestione dei tre ragazzi è complicata, molto, anche prima era tutto a carico mio, ma è sempre stato complicato. I rapporti con si sono incrinati moltissimo, lui è un ragazzino che ha sofferto molto per questa separazione;
noi come genitori Parte_2 non siamo coesi, e non siamo riusciti a trasmettere serenità. Il padre vede molto di più ma senza preavviso, c'è Parte_2 molta instabilità, non so mai gli orari. Dal punto di vista economico lui mette un tot al mese nel conto comune per mutuo ed utenze, 800 euro l'ultima volta credo. Io uso un altro conto. Gli assegni familiari li prende lui. A volte vengo in contatto con la dott.ssa er parlare di e ho portato anche le problematiche con Lei mi ha detto che lei CP_3 Per_1 Parte_2 si occupa dei disabili, i riferimenti per i minori sono altri.
Il resistente: vivo in via GAllarana, in una casa di mio padre che mi fa utilizzare, è una sistemazione momentanea, sono
33 mq, è un monolocale;
lavoro da Euronics a Vimercate, con turni che variano a seconda delle esigenze del negozio, lo so solo nel fine settimana precedente. Lavoro dal lunedì al sabato tutte le settimane e una domenica sì e una no. Non ci sono turni fissi, variano in continuazione e settimanalmente. Cerco di vedere i miei figli tutte le settimane, tre volte la settimana,
e quando ho il giorno libero li prendo tutti e tre;
li tengo a dormire una volta a testa;
all'inizio non voleva, adesso Per_1 invece vuole. Il mio reddito mensile netto è tra i 1400 e i 1650 euro dipende dai mesi, compresi gli assegni familiari (circa
250 euro mensili) e ho una cessione del quinto. Sto versando dai 1000 ai 1300 euro mensili, ma ho dovuto chiedere aiuto alla mia famiglia perché soldi non ce ne sono. Abbiamo avuto contatti con i servizi sociali dott.ssa er CP_3 Per_1
e vorrei riprendere i contatti perché mia moglie ha avuto diversi colloqui. Ho avuto un colloqui con recentemente e CP_3
e ho parlato di quello che succede. Sono disponibile a pagare la metà del mutuo non più tutto nel solo caso in cui mia moglie resti in casa.
- a scioglimento della riserva, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i tre figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, assegnava alla ricorrente la casa coniugale, disponeva che il resistente versasse alla ricorrente euro 300,00 come contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie;
disponeva che i servizi sociali competenti per il territorio di Monza monitorassero la condizione personale, sanitaria, scolastica dei minori ed i loro rapporti con entrambi i genitori.
- all'udienza del 15.12.2022 le parti dichiaravano di aver trovato un accordo per la consensualizzazione del procedimento alle seguenti condizioni e con rinuncia ai termini ex articolo 190 c.p.c.: 1) accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi con rinunzia alla domanda di addebito formulata dal sig. nei _1
7 confronti della moglie;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati;
3) affidare congiuntamente ai coniugi i figli
[...]
, e con collocamento degli stessi presso la madre e, di Persona_1 Parte_2 Persona_2 conseguenza, assegnare la casa coniugale di Monza - via Carlo Rota n.46 con l'arredo alla sig.ra che Parte_1 si farà carico delle spese ordinarie e del 50% delle spese straordinarie dell'immobile nonché del 50% del mutuo;
4) salvi migliori accordi da assumere tra le parti nell'interesse dei minori, il padre vedrà e terrà con sé: a) tutti e tra i figli, insieme, senza pernottamento, nel giorno di riposo infrasettimanale e nelle domeniche di riposo dal lavoro;
b) in aggiunta a tali giornate, ciascuno dei figli, individualmente, una sera la settimana per la cena ed il pernottamento;
il sig. _1 comunicherà i giorni in cui potrà tenere con sé i figli ogni settimana , entro e non ol-tre la domenica precedente;
egli potrà inoltre tenere con sé i figli quindi giorni consecutivi durante le vacanze estive, in un periodo che dovrà essere concordato con la madre entro il 30 giugno di ogni anno, nonché una settimana durante le festività natalizie, coincidente, ad anni alterni, con il periodo 24 – 30 dicembre oppure 31 dicembre - 6 gennaio, nonché la Domenica oppure Lunedì di Pasqua, sempre ad anni alterni. 5) I genitori, quando terranno con sé i minori, dovranno essere reperibili;
6) nulla è dovuto alla sig.ra
a titolo di mantenimento stante l'autosufficienza economica della parti;
7) ritenere e dichiarare che il Parte_1 sig. corrisponda a titolo di mantenimento dei tre figli minori la somma complessiva mensile di € 300,00, in _1 via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT
a far tempo dal marzo 2023 e con riferimento al marzo 2022, oltre al 50% delle spese straordinarie come meglio regolamentate dal provvedimento Presidenziale del 09.03.2022; 8) ritenere e dichiarare che la sig.ra Parte_1 continuerà ad usufruire dell'intero assegno unico chiesto per i minori;
- il Tribunale di Monza pronunciava la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n.
2620/2022 pubblicata in data 28.12.2022 e, ritenendo che le conclusioni rassegnate non tenessero conto dell'evoluzione dei rapporti familiari quali risultante dalle relazioni dei servizi sociali, rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali.
- all'udienza del 14.9.2023 il Giudice disponeva l'ascolto dei minori , e Per_1 Parte_2 Per_2
- all'udienza del 26.9.2023 e ispettivamente dichiaravano: Per_1 Per_2
dichiara: Frequento la terza liceo di grafica e comunicazione, dalle medie mi piace grafica e vorrei fare il grafico Per_1 da grande. Vado molto bene a scuola, anche i professori mi fanno molti complimenti, mi dicono che sono un angelo, sono sempre educato, gentile e disponibile. Sto imparando ad utilizzare i programmi grafici, i primi due anni di scuola sono stati un po' noiosi, mentre adesso nel triennio ci sono le materie specializzanti e sono più interessanti. Io con mia mamma e con
i miei fratelli sto bene, con i miei fratelli ogni tanto litigo, ma è normale. Mio PA non lo vedo da giugno, sono molto arrabbiato con lui;
negli ultimi anni mi ha molto deluso, non mi è piaciuto come si è comportato, soprattutto con me, ma anche nei confronti della mamma e dei miei fratelli. I miei genitori hanno sempre litigato prima della separazione. Quando trascorrevo del tempo con lui mi veniva l'ansia, l'ultima volta che l'ho visto a giugno era con l'educatrice e lui si è comportato male, mi urlava contro. Ho scoperto che aveva anche denunciato mia mamma per cose non vere. Sapendo tutte queste cose, non potevo accettare il suo comportamento. io so tutte queste cose dei miei sia perché ero presente sia perché mamma me lo ha raccontato. era spento oggi, lo è già da un po' ma oggi in maniera particolare, lui vede PA. Non vedendo Parte_2
8 PA io sto meglio, prima ero triste, sono più sereno. Per il momento non lo voglio vedere né da solo né con l'educatore. PÀ ha sempre tormentato e io ora sono preoccupato per lui, anche perché si chiude in sé stesso, non vuole Parte_2 Parte_2 andare a scuola ed ha un solo amico. non sta andando a scuola, passa tutta la mattina a letto. In questo periodo Parte_2 non sta vedendo PA perché non c'è l'educatrice. Da giugno ad adesso PA è passato sotto casa per salutare i miei fratelli qualche volta, rimanendo fuori dal cancello. Io però non l'ho più visto.
Il Giudice dà atto che ha un contegno ansioso, ma è molto deciso sui contenuti riferiti e ribadisce continuamente che Per_1 in questo momento non vuole vedere suo padre. ichiarava: frequento la scuola media la prima e mi piace. Io suono il violoncello, faccio la sezione musicale Pt_3 Per_3
e come seconda lingua studio lo spagnolo. Conoscevo già la maggior parte dei miei attuali compagni perché andavamo alle Per_ elementari insieme. Io vivo con la mamma, e e con i nostri due gatti - che ha 7 anni e che Per_1 Parte_2 Per_5 ne ha 6 - e un cagnolino che ha 6 anni come ed è una bassottina, l'abbiamo presa in un rifugio per cani. Per_6 Per_5 ha un problema alle zampette dietro e non riesce a muoverle molto, quando l'abbiamo vista ci siamo innamorati di Per_6 lei. Io vado d'accordo con mia mamma, con va tutto bene, anche con ogni tanto litighiamo, è però una Per_1 Parte_2 cosa normale tra fratelli. Anche con PA il rapporto va bene, uno dei primi giorni di scuola è venuto a prendermi a scuola con e mi ha portata a casa. Prima dell'estate lo vedevo con l'educatrice , che era molto simpatica e mi trovavo CP_4 Per_7 bene a vederlo con lei. Sinceramente non so se preferisco vederlo da sola o con l'educatrice perché mi piaceva , anche Per_7 se è bello anche vederci senza di lei. Mi fa molto piacere quando PA mi viene a prendere a scuola. oggi era un Parte_2 po' agitato, era sul letto in pigiama, lui non sta andando a scuola, ma non so perché, lo sa la mamma. Non so i motivi perché non va a scuola.
Il Giudice dà atto che ha un contegno sereno e solare e sorride in modo convinto e spontaneo quando racconta di sé, Pt_6 dei suoi animali, e anche del rapporto con il PA.
I legali dichiaravano che rifiutava di essere ascoltato. Parte_2
Alla medesima udienza, dichiarava:non sta andando a scuola perché la scuola popolare ha fallito Pt_1 Parte_2
l'anno scorso, lui ha fatto in presenza solo un mese in tutto l'anno, e anche gli educatori della scuola popolare cercavano di rapportarsi agli operatori dei servizi sociali, ma senza successo. è stato bocciato dall' e dovrebbe rifare la Parte_2 Pt_7 terza media per fare il diploma, anche perché lui sta per compiere 15 anni. Io ho anche proposto qualche tempo fa che frequentasse la scuola privata, ma non era d'accordo. secondo me ed è anche la proposta dell'educatore, _1 Parte_2 deve essere prelevato da casa da qualcuno che non siamo noi e deve andare a scuola in qualche centro diurno, con qualcuno che lo aiuti non solo a prendere il diploma, ma anche a stare fuori di casa. Si potrebbe cercare di agganciarlo anche con il
Minotauro di Milano. Né io né suo padre siamo in grado di aiutarlo. Anche oggi, all'ultimo momento mi ha detto che non sarebbe venuto.
- a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, il Giudice disponeva l'effettuazione di intervento educativo domiciliare, l'inserimento di in Centro diurno e la prosecuzione del monitoraggio da Parte_2 parte dei servizi sociali competenti per il territorio di Monza.
9 -Alla udienza del 30.5.2024 veniva ascoltato , che dichiarava: la scorsa volta non mi sono presentato Parte_2 perché mi ero agitato molto, soprattutto di dover raccontare tutto quello che succede ed è successo in casa nostra. Ho quindici anni e frequento la terza media, quest'anno avrò gli esami. Quando c'era ancora PA a casa, i miei genitori litigavano giornalmente. Mio PA si è sempre adoperato in famiglia, cucinando e pulendo dopo aver lavorato e la mamma lo ha sempre trattato male, voleva che facesse il maggiordomo. Dopo il trasferimento di PA gli ho chiesto di andare a vivere con lui, io però sono rimasto a casa con mamma e con i miei fratelli. Io sento PA tutti i giorni e quando gli chiedo di vederlo mi viene
a prendere e vado a dormire da lui;
i miei fratelli invece non vedono PA. A me dispiace molto per mio PA, una volta addirittura la mamma lo aveva morsicato e io sono andato con lui al pronto soccorso. Ogni volta che cerco di parlare con mia mamma, lei si arrabbia e mi mette in punizione, penso che questo comportamento sia dovuto al fatto che io sono vicino
a mio PA. lei ora tratta me come prima trattava lui, c'è un trattamento diverso anche tra me e i miei fratelli proprio per questo motivo. Mia mamma si è fidanzata, ma il suo fidanzato non vive con noi, mio PA invece non è fidanzato. PÀ attualmente vive in Umbria, ha anche trovato un lavoro lì e sta cercando una casa in cui trasferirsi ed ha già iniziato a cercare una scuola alberghiera per me. Io pratico boxe quasi tutti i giorni da lunedì a venerdì. Ho un bel rapporto con i miei fratelli e se mi trasferissi in Umbria potrei venire qui in treno a trovare loro e la mamma. PÀ sarebbe contento se andassi
a vivere da lui, mentre non l'ho ancora detto in maniera esplicita a mia mamma, quindi non conosco il suo parere. Non molto tempo fa, al compleanno di è venuto anche il fidanzato di mamma, lei ci ha detto che era solo un suo amico, Per_1 ma quando siamo andati a dormire ho sentito che loro facevano le loro cose di là sul divano. Questa cosa mi ha deluso, perché mia mamma mi ha detto che mi avrebbe raccontato se si fosse fidanzata, e invece no, e inoltre mi ha fatto schifo sapere che facevano le loro cose in salotto. Io avevo detto agli assistenti sociali che non lo volevo più vedere, loro hanno detto alla mamma di non invitarlo più in casa, e invece lui viene regolarmente e a me tocca vederlo ogni settimana, contro la mia voglia.
Il giudice dava atto che ha un contegno fermo, ma verboso nel racconto. Parte_2
La dott.ssa psicologa dei servizi sociali dichiarava che ha detto anche gli operatori il disagio Tes_1 Parte_2 rispetto alla nuova relazione della mamma, ha espresso il desiderio di stare con il padre e di andare a vivere con lui;
attualmente è molto più agganciato e motivato, dovrebbe riuscire a prendere la licenza media, con ripetizioni ad Parte_2 hoc, si sta preparando agli esami da privatista, perché avendo fatto troppe assenze non avrebbe potuto fare gli esami normalmente. Ma è riuscito ad andare a scuola per le prove INVALSI. Quanto a è molto legato alla mamma e Per_1
c'è una posizione di distacco netto con il PA;
invece non verbalizza criticità particolari e sente positivamente il Pt_6 padre.
La dott.ssa assistente sociale dichiarava che non era nota l'intenzione di di trasferimento in Per_8 Parte_2
Umbria, la progettualità era sul territorio, non in Umbria. La progettualità immaginata per l'estate era di proseguire presso il Centro Diurno, si fa presente che adesso il minore è ben agganciato e ha superato almeno in parte il problema di ritiro sociale. L'ingresso del fidanzato nella vita della mamma ha costituito un trauma, perché non si è sentito rispettato Parte_2 nel desiderio di non avere in casa questa persona.
Gli operatori evidenziano che da quando è sceso a gennaio 2024 non è più risalito;
evidenziano che le valutazioni _1
ETIM non sono ancora state fatte e di averle sollecitate.
10 Il legale del resistente fa presente che ha perso il lavoro, sta in Umbria in appoggio dalla sorella a Magione _1
(PG) e sta cercando un nuovo lavoro;
è sceso nei primi mesi del 2024. Vuole vendere l'abitazione in comunione ereditaria con i fratelli a Monza.
-Il Giudice istruttore affidava i minori al Comune di residenza, incaricando l'ente affidatario di predisporre un percorso educativo e didattico - o in alternativa lavorativo - a sostegno di anche mediante Parte_2 inserimento in Centro Diurno cui il ragazzo verrà accompagnato dall'educatore, e curerà la scelta dell'istituto superiore cui eventualmente iscrivere il ragazzo;
effettuerà con urgenza valutazione psicodiagnostica e della capacità genitoriale delle parti;
predisporrà intervento di ADM presso l'abitazione materna;
di verificare (coordinandosi con i servizi sociali competenti per il territorio di Magione) la situazione abitativa e lavorativa di e quali interventi di supporto _1
a potrebbero essere predisposti in ipotesi di trasferimento del minore in Umbria; nominava ai minori un Parte_2 curatore speciale.
- in data 26.9.2024 si costituiva il curatore speciale di , ed domandando la Parte_2 Per_1 Per_2 conferma di quanto disposto in punto affidamento dei minori con il provvedimento del 31.05.2024, che venisse disposta la continuazione dell'intervento educativo domiciliare, la prosecuzione del percorso di supporto alle parti, finalizzato a rafforzare le rispettive competenze genitoriali;
a sostegno delle sue domande il curatore esponeva che esprimeva chiaramente la sua volontà di andare a vivere con Parte_2 il padre e di trasferirsi a Perugia;
che provava rabbia nei confronti della madre;
che Parte_2 Per_1 sentiva la necessità di raccontare della sua vita e della sua famiglia;
che non vedeva il padre da Per_1 giugno 2023; che il ragazzo affermava che il padre era più interessato ad avere informazioni sulla madre che non su di loro;
che ra una bambina solare e comunicativa;
che tava bene con la mamma Per_2 Per_2
e con i fratelli e che le mancava un po' il padre;
che al secondo incontro con , il ragazzo esponeva Parte_2 che il padre aveva fatto rientro a Monza;
di vederlo regolarmente durante il giorno e di non avvertire più
l'esigenza di trasferirsi presso di lui;
che i rapporti con la madre erano migliorati;
che il ragazzo aveva superato l'esame di terza media ed era in attesa di iniziare un'esperienza lavorativa.
-All'udienza del 11.3.2025 le parti precisavano le epigrafate conclusioni.
*******
Ritenuto che:
-il Tribunale ha già pronunciato la separazione con la sentenza n. 2620/2022; la causa giunge a decisione sulle ulteriori domande delle parti.
-il resistente non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di addebito della separazione alla ricorrente, domanda cui aveva già dichiarato di rinunciare precisando le conclusioni il
15.12.2022 e che per tutte queste ragioni deve intendersi abbandonata.
-nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne: alcuna statuizione in ordine ad affido, Per_1 collocamento ed esercizio del diritto di visita può essere assunta con riguardo al ragazzo.
11 -deve essere confermato l'affido di ed al Comune di residenza (attualmente Monza e Parte_2 Per_2 quindi Giussano).
I provvedimenti afferenti i figli minori debbono essere ispirati essenzialmente e principalmente alla tutela degli interessi materiali e morali dei stessi, a prescindere dall'impulso e dalla richiesta di parte, e non sono soggetti pertanto al principio della domanda (ex pluris Cass. sent. n. 663/1972), come peraltro risulta dal disposto degli articoli 473bis.2 c.p.c. e 337 ter c. 2 c.c..
La formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008) una deroga al principio della bigenitorialità, e dunque all'affido condiviso, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, il nucleo è stato lungamente monitorato dai servizi sociali competenti per territorio.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio in vista della udienza del 15.12.2022 emergeva la grande e persistente conflittualità tra le parti: riferiva di essersi dovuto allontanare da Monza, _1 trasferendosi in Umbria ed usufruendo di un periodo di malattia, per fronteggiare lo stress cagionato dalla relazione con tale decisione sarebbe stata maturata dopo uno spiacevole episodio accaduto al Pt_1 cinema con i ragazzi, quando avrebbe intrapreso una discussione telefonica tanto accesa da _1 determinare gli addetti del cinema a chiamare le Forze dell'Ordine per allontanarlo. era quindi rientrato a Monza, ed aveva avuto colloqui con gli operatori nei quali aveva _1 riconosciuto le capacità genitoriali di riferendo di aver trovato i figli sereni;
affermava di voler Pt_1 meditare un trasferimento definitivo in Umbria, ritenendo la lontananza un fattore non limitante nei rapporti con i figli. riferiva che, dopo l'allontanamento di da Monza, i ragazzi sarebbero stati più tranquilli ed Pt_1 _1 anche non avrebbe più manifestato atteggiamenti oppositivi nei suoi confronti;
in realtà Parte_2
– che era inserito nel progetto Scuola Popolare – dopo una frequenza regolare in settembre ed Parte_2 ottobre 2022 aveva manifestato importanti difficoltà in novembre, mese in cui era stato assente per periodi prolungati.
Egli aveva rifiutato sia l'inizio di un percorso di sostegno psicologico sia di conoscere gli operatori;
aveva però partecipato alla valutazione presso UONPIA per la verifica delle difficoltà di apprendimento.
frequentava regolarmente la scuola, con insegnante di sostegno e supporto domiciliare;
la scuola Per_1 riferiva miglioramenti nei risultati, ma problematiche di frequenza;
il ragazzo esprimeva disagio per i comportamenti del padre e la conflittualità tra i genitori.
12 era ben inserita nel contesto didattico e relazionale, sebbene presentasse difficoltà nel Per_2 mantenimento dell'attenzione; a suo favore era stato predisposto PDP;
ella appariva più serena dei fratelli rispetto al conflitto genitoriale, verosimilmente in quanto meno coinvolta nello stesso.
I servizi sociali riscontravano un complessivo miglioramento della situazione, conseguente alla delega operata da a favore di nella cura e gestione dei figli;
i minori necessitavano di stabilità _1 Pt_1 emotiva ed organizzativa, che la madre appariva in grado di offrire loro, consentendo anche l'accesso al padre.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Monza in vista della udienza del 14.9.2023 emergeva il permanere di conflittualità reciproca, che inibiva alle parti di focalizzarsi sulle necessità dei minori;
era iniziato l'intervento educativo domiciliare per consentire gli incontri padre – figli, cui tuttavia e non avevano partecipato;
riferiva di aver organizzato incontri in autonomia, Parte_2 Per_1 Pt_1 ma che li percepiva come possibilità di riavvicinamento tra i coniugi e non con i minori. _1
era stato inserito nel progetto Scuola Popolare, al fine di consentirgli il superamento delle Parte_2 difficoltà didattiche ed agevolarlo nella conclusione degli studi alle medie;
tuttavia non aveva Parte_2 concluso il percorso scolastico e manifestava disaffezione e disinvestimento verso la scuola;
gli operatori ipotizzavano l'effettuazione di ADM per sostenere il minore.
Alla udienza del 30.5.2024 emergeva il desiderio di di vivere con il padre, anche in relazione ai Parte_2 contrasti insorti con la madre per la nuova relazione della stessa.
Tuttavia, la condizione abitativa e lavorativa di non erano note;
egli da qualche mese era tornato _1
a vivere in Umbria dalla sorella, ma non era chiaro dove egli dimorasse, con chi, quale attività lavorativa svolgesse o avesse intenzione di svolgere, con quali mezzi intendesse provvedere al sostentamento proprio e del figlio.
Peraltro, versava in una delicatissima situazione personale;
aveva sostanzialmente abbandonato Parte_2 la scuola ed effettuato gli esami di terza media da privatista;
frequentava Centro Diurno, ma non aveva del tutto superato le proprie criticità emotive e relazionali, né tantomeno quelle didattiche.
Dalla relazione dei servizi sociali in vista della udienza del 11.3.2025 emergeva che aveva sempre Pt_1 partecipato in modo collaborativo agli incontri con gli operatori;
ella esprimeva preoccupazione per il percorso scolastico e il futuro di;
riconosceva l'importanza della figura paterna, ma evidenziava Parte_2 che non era stato presente quando era a rischio di abbandono scolastico;
ella non _1 Parte_2 aveva mai ostacolato la presenza paterna ed a volte aveva permesso incontri anche al fuori della calendarizzazione dei servizi;
ella aveva poi valutato la vicinanza di talvolta strumentale ad _1 ottenere informazioni su di lei.
La ricorrente era apparsa in grado di sintonizzarsi sui bisogni e le fatiche dei figli, anche se da quando aveva iniziato la relazione con il nuovo compagno aveva a volte sottovalutato l'impatto di tale rapporto e del suo desiderio di emancipazione sull'equilibrio dei ragazzi;
gli operatori evidenziavano in ogni caso
13 che ciò era avvenuto anche perché il peso della gestione dei minori era integralmente su di lei;
le sue capacità genitoriali erano comunque adeguate.
Dalla valutazione psicodiagnostica della ricorrente emergeva che i suoi genitori si erano trasferiti in Sicilia quando ella era ragazza, lasciando i figli al Nord;
di essersi quindi allontanata affettivamente dal di lei padre, sino alla malattia di quest'ultimo; ella evidenziava di non aver mai compreso la scelta della madre di sacrificarsi totalmente nell'interesse della famiglia, abbandonando ogni aspettativa lavorativa e personale;
di aver avuto due relazioni importanti prima di quella con la quale era sempre stata _1 connotata da litigi ed incomprensioni;
di essersi allontanata di casa più di una volta prima della separazione definitiva, anche perché le discussioni degeneravano;
la ricorrente appariva decisamente in grado di descrivere i figli nelle loro peculiarità; riferiva di essersi accorta per prima dell'autismo di Per_1
e della dislessia di al colloquio di restituzione appariva in grado di accogliere le critiche in modo Per_2 collaborativo e costruttivo.
La valutazione concludeva escludendo psicopatologie ed evidenziava un buon livello di introspezione e onestà intellettuale: appariva capace di sintonizzarsi sui bisogni emotivi dei figli. Pt_1
Veniva suggerita l'effettuazione di percorso di sostegno alla genitorialità, anche per evitare che la conflittualità tra le parti inficiasse il corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
Con riferimento a egli soffriva molto per l'allontanamento di , che attribuiva a presunte _1 Per_1 pressioni della ricorrente;
egli non appariva in grado di criticizzare anche i propri comportamenti, né le prese di posizione del figlio;
egli era tuttora impegnato in un'accesa conflittualità con che riteneva Pt_1 malvagia e vogliosa di distruggerlo;
il vissuto di sofferenza a volte inficiava le sue capacità genitoriali;
la ex moglie era sempre presente nei suoi pensieri, nel bene e nel male.
Dalla valutazione psicodiagnostica di emergeva che egli era rimasto orfano di madre a 9 anni e _1 cresciuto dalla zia, dalla quale si allontanava e veniva quindi collocato in comunità e poi in affido eterofamiliare;
egli aveva una relazione importante prima di con una donna dalla quale era nata Pt_1 una figlia, deceduta all'età di due anni, quando la relazione era già conclusa, a dire dell'uomo perché la ex lo aveva lasciato per un soggetto più grande e facoltoso.
Dopo la separazione da affermava di aver vissuto un periodo di grande stress, con Pt_1 _1 pensieri autolesionisti, e di aver assunto farmaci nel corso di una terapia;
egli non sapeva tuttavia riferire i termini né la durata della terapia stessa.
Egli riteneva che la moglie agisse per danneggiarlo ed affermava di essersi trasferito temporaneamente in
Umbria dopo l'episodio in cui avrebbe trovato la madre ed il nuovo compagno in intimità, Parte_2 sentendosi schifato dall'accaduto; era poi tornato a Monza, percepiva Naspi ed aveva instaurato una nuova relazione.
Egli si era presentato ai colloqui in modo non sempre adeguato, talvolta aggressivo e squalificante, dimostrando di non aver ben inteso il contesto e gli interlocutori;
il pensiero era polarizzato sulla moglie;
14 al colloquio di restituzione egli appariva molto difensivo, a tratti paranoico, vanificando di fatto ogni possibilità di riflessione critica in ordine al suo funzionamento, che presentava tratti depressivi, narcisistici, paranoici ed appariva continuamente orientato sulla ex moglie;
la diagnosi formulata era quella di disturbo della personalità NAS con tratti narcisistici e paranoidei, associati ad una struttura della personalità di stampo depressivo e stile ipervigilante;
la valutazione concludeva suggerendo un accesso al
CPS per la cura di tale disturbo.
Con riferimento a , il ragazzo, ormai maggiorenne, appariva molto migliorato, anche dal punto di Per_1 vista relazionale, come rilevato anche dalla professionista che lo seguiva presso UONPIA;
egli esponeva di non volersi relazionare con il padre.
trascorreva la settimana con il padre, cui era molto legato, ed il fine settimana con la madre;
a Parte_2 favore del ragazzo era stato attuato progetto di orientamento, per sostenerlo nella scelta se proseguire gli studi o accedere al lavoro. ppariva serena, aveva un buon andamento scolastico, e una buona rete relazionale, frequentava il Per_2 padre con regolarità.
Dall'ultima relazione dei Servizi Sociali di Monza emerge che e i figli si sono trasferiti a Giussano;
Pt_1 la donna lavora con partita IVA e riferisce di non avere dialogo con il resistente. riferisce di essere in procinto di iniziare a lavorare come guardia giurata e di essere intenzionato _1 ad accedere al CPS;
egli vede dal lunedì al giovedì ed nel fine settimana;
riferisce un Parte_2 Per_2 buon rapporto con i figli minori, di non voler tornare a vivere in Umbria per stare loro vicino e di soffrire per la perdita dei rapporti con . Per_1
Gli operatori hanno proposto un nuovo progetto di orientamento a , il quale ha risposto di Parte_2 volerne discutere con il padre, il quale - a dire degli operatori stessi- è l'unico ad avere ascendente sul ragazzo.
riferisce in ogni caso di avere buoni rapporti con ed al curatore speciale, il Parte_2 Per_1 Per_2 ragazzo ha ribadito il desiderio di vivere con il padre, riferendo che in un'occasione la madre si sarebbe addormentata a casa del nuovo compagno. ha un buon rendimento a scuola e vive serenamente il rapporto con i genitori e le dinamiche Per_2 familiari.
nel gennaio 2025 è diventato maggiorenne ed ha potenziato la sua rete sociale, uscendo più spesso Per_1 con i suoi amici;
anche il suo rendimento scolastico è migliorato.
Gli operatori concludono domandando la conferma dell'affido all'Ente e delle attuali disposizioni di collocamento.
Le medesime conclusioni sono state rassegnate dal curatore speciale.
Ritiene il Tribunale di dover confermare le statuizioni in essere: invero, le parti tuttora non comunicano;
la situazione di embra evolvere positivamente, mentre quella di continua a presentare Per_2 Parte_2
15 importanti criticità e il ragazzo non ha ancora superato ancora il grande momento di crisi e ritiro scolastico e sociale che lo ha caratterizzato;
egli non ha peraltro ancora deciso se aderire o meno ai percorsi proposti. continua ad essere uno stabile riferimento affettivo e logistico per i figli, ma è gravata quasi Pt_1 integralmente dai compiti di cura, nei quali viene aiutata dalla di lei madre, come riferito dal curatore speciale.
dal canto suo, non ha sinora fatto nulla per superare le importanti criticità personali rilevate _1 anche nella valutazione psicodiagnostica;
il primo accesso al CPS è avvenuto solo in data 25.3.2025 (cfr. documentazione allegata alla comparsa conclusionale) e non è noto se e come sia proseguito il percorso.
Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno confermare l'affido dei minori all'Ente, per 24 mesi dalla presente pronuncia;
al termine, l'affido tornerà condiviso.
L'ente affidatario monitorerà il nucleo familiare, e i rapporti tra i suoi membri, predisporrà percorso terapeutico per ovvero di orientamento scolastico/lavorativo, proseguirà l'inserimento del Parte_2 ragazzo in centro diurno, verificherà l'accesso del resistente al CPS ed effettuerà colloqui con le parti, volti al potenziamento delle competenze genitoriali;
al termine dell'affido, segnalerà alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni l'eventuale necessità di modificare le disposizioni vigenti.
-Il collocamento resterà presso la ricorrente, che ha costituito negli anni stabile punto di riferimento per i minori, come peraltro suggerito anche dagli operatori e dal curatore speciale, e per non sottoporre i minori ad ulteriori drastiche modifiche degli assetti di vita.
Il padre non ha dimostrato in questi anni di voler lavorare su se stesso e le sue fragilità; ha cambiato più volte domicilio, trasferendosi financo in Umbria, non ha mantenuto stabilità lavorativa e non appare dunque in grado di costituire saldo punto di riferimento per i figli, bisognosi di una quotidianità serena e prevedibile.
-I rapporti con il padre vengono disciplinati come in dispositivo, in modo non dissimile dalla situazione attuale, nella quale i figli minori sembrano aver trovato equilibrio relazionale, e ciò a tutela del diritto del resistente e dei minori alla bigenitorialità.
-non può procedersi alla assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, che è stata rilasciata da Pt_1
e venduta dalle parti (documento 19 ricorrente).
-quanto agli aspetti economici, la ricorrente dichiara di lavorare a Partita IVA;
nel 2024 sul suo conto corrente si registrano entrate a titolo di emolumenti, anticipo TFR, versamento contanti ed assegno unico
(quest'ultimo di circa euro 894 mensili) per 25.307 pari ad euro 2.108 mensili circa.
Vive in locazione con canone mensile di euro 800 comprensivo di spese condominiali (documento 18 ricorrente); considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 808 circa.
E' comproprietaria con la madre ed i fratelli di immobile a;
ha ricavato 11.358 euro dalla vendita Pt_5 della ex casa coniugale (tutto da documento 17 ricorrente).
16 Il resistente lavorava per Binova srl e nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito di euro 23.894 pari ad euro 1665 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; tra maggio e dicembre 2024 ha poi percepito 9508 euro tra NASPI e trattamento integrativo pari ad euro 1358 per 7 mensilità.
Allega di voler ricominciare a lavorare come guardia giurata.
Vive ospite dai di lui famigliari, senza oneri abitativi;
considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 858.
Dall'esame degli ultimi estratti conto non emerge più il rimborso di finanziamenti.
Ha ricavato 11.358 euro dalla vendita della ex casa coniugale (tutto da documento resistente, prodotto il
30.4.2025).
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., ivi comprese le esigenze dei figli ed i loro tempi di permanenza presso ciascun genitore, viene determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla presente pronuncia.
-L'intero importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla ricorrente, come sino ad ora avvenuto, in quanto ella sopporta i maggiori oneri di mantenimento dei figli presso di sé collocati.
-La natura, l'esito del giudizio ed i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse, e tra le parti ed il curatore speciale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.8516 /2021 , ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I. dispone l'affido di ed l Comune di residenza (attualmente Monza e quindi Giussano) Parte_2 Per_2 il quale effettuerà le determinazioni sanitare, scolastiche, educative nell'interesse dei minori, ricercando il consenso delle parti, ma provvedendo anche in difetto, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale ex articolo 333 c.c..
II. dispone che l'ente affidatario monitori il nucleo familiare, e i rapporti tra i suoi membri, predisponga percorso terapeutico per ovvero di orientamento scolastico/lavorativo, prosegua l'inserimento Parte_2 del ragazzo in centro diurno, verifichi l'accesso del resistente al CPS ed effettui colloqui con le parti, volti al potenziamento delle competenze genitoriali al termine dell'affido, segnalerà alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni l'eventuale necessità di modificare le disposizioni vigenti.
III. la durata dell'affido è stabilita in 24 mesi dalla presente pronuncia;
al termine, l'affido tornerà condiviso;
IV. colloca i minori presso la madre;
migliori accordi da assumere tra le parti nell'interesse dei minori dispone che il padre possa vedere CP_5
e tenere con sé dal lunedì al giovedì ogni settimana e fine settimana alternati dal venerdì Parte_2 Per_2 dalla uscita da scuola alla domenica sera;
egli potrà inoltre tenere con sé i figli quindici giorni consecutivi
17 durante le vacanze estive, in un periodo che dovrà essere concordato con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, nonché una settimana durante le festività natalizie, coincidente, ad anni alterni, con il periodo
24-30 dicembre oppure 31 dicembre-6 gennaio, nonché la Domenica oppure il Lunedì di Pasqua, sempre ad anni alterni.
VI. Con decorrenza giugno 2025 pone a carico del resistente l'importo di euro 300,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento di , ed (100 euro per ciascun figlio). Sono comprese in tale Per_1 Parte_2 Per_2 somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2026 e con riferimento al mese di giugno 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica
(escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
18 (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
VII. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per i figli;
VIII. compensa tra le parti e con il curatore speciale le spese di lite;
IX manda la Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi sociali di Monza e Giussano per opportuna conoscenza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 5.6.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
19