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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1036 / 2022 R.G. promossa da
rapp. e difesa dall'avv.to BELCREDI REMIGIO presso il cui studio è elett. Parte_1
domiciliato per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di:
EREDI DI : 1 2) 3) Persona_1 Parte_2 Controparte_1
; 4) ; 5) ; 6) Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. GAZZOLO ALESSANDRO, presso il cui CP_5
studio sono elett. dom. in Genova per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTI CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE IN RIASSUNZIONE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte Contrariis rejectis
In applicazione dei principi della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza pubblicata il
20.6.2022 n. 19816 resa inter partes.
Rideterminare il saldo dei conti correnti 9552 2 2796 a suo tempo pendenti presso BNP-Filiale di
Genova e comunque dei rapporti di dare avere derivanti da detti conti correnti tra e Parte_1
e i suoi eredi. Persona_1
1 Condannare e i suoi eredi al pagamento delle spese processuali per tutti i gradi di Persona_1 giudizio.”
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE:
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, e per quanto di sua competenza al Giudice
Relatore, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, in via preliminare: accertare e dichiarare l'inesistenza o, in subordine, la nullità della notifica effettuata da;
Parte_1
in via principale e nel merito: respingere le domande del in quanto nulle per Parte_1
indeterminatezza, e, comunque, non fondate e/o non provate;
in via di stretto subordine: nel non creduto caso di accoglimento delle domande del , Parte_1
accertare e dichiarare le rispettive quote di responsabilità ai sensi dell'art. 752 c.c. di ciascuno degli esponenti;
in via istruttoria: respingere l'istanza di CTU in quanto meramente esplorativa.
Con condanna alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
provvedeva con atto di citazione in riassunzione all'introduzione del giudizio di rinvio Parte_1
disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza 5 aprile-20 giugno 2022, n° 19812, in accoglimento dei motivi di gravame formulati da . Parte_1
Nelle more del giudizio intervenuto il decesso dell'originario attore, esso proseguiva nei confronti degli eredi.
All'udienza del 18.12.2024 nessuno compariva. Era disposto rinvio ex ar.309 c.p.c. alla successiva udienza del 15.01.2025, ove le parti non depositavano note scritte.
Rilevato :
- che ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter co. 4 c.p.c. a mente del quale “se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo” e dell'art. 181 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa da ruolo e l'estinzione del presente giudizio di appello;
- che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 5163/91,
Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357
c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti
2 provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass.
19124/2004).
Ritenuto:
- doversi pronunciare l'estinzione del giudizio;
- che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO, definitivamente deliberando, in sede di giudizio di rinvio:
1. dichiara l'estinzione del giudizio d'appello ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
2. manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 22.01.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
3
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1036 / 2022 R.G. promossa da
rapp. e difesa dall'avv.to BELCREDI REMIGIO presso il cui studio è elett. Parte_1
domiciliato per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di:
EREDI DI : 1 2) 3) Persona_1 Parte_2 Controparte_1
; 4) ; 5) ; 6) Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. GAZZOLO ALESSANDRO, presso il cui CP_5
studio sono elett. dom. in Genova per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTI CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE IN RIASSUNZIONE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte Contrariis rejectis
In applicazione dei principi della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza pubblicata il
20.6.2022 n. 19816 resa inter partes.
Rideterminare il saldo dei conti correnti 9552 2 2796 a suo tempo pendenti presso BNP-Filiale di
Genova e comunque dei rapporti di dare avere derivanti da detti conti correnti tra e Parte_1
e i suoi eredi. Persona_1
1 Condannare e i suoi eredi al pagamento delle spese processuali per tutti i gradi di Persona_1 giudizio.”
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE:
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, e per quanto di sua competenza al Giudice
Relatore, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, in via preliminare: accertare e dichiarare l'inesistenza o, in subordine, la nullità della notifica effettuata da;
Parte_1
in via principale e nel merito: respingere le domande del in quanto nulle per Parte_1
indeterminatezza, e, comunque, non fondate e/o non provate;
in via di stretto subordine: nel non creduto caso di accoglimento delle domande del , Parte_1
accertare e dichiarare le rispettive quote di responsabilità ai sensi dell'art. 752 c.c. di ciascuno degli esponenti;
in via istruttoria: respingere l'istanza di CTU in quanto meramente esplorativa.
Con condanna alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
provvedeva con atto di citazione in riassunzione all'introduzione del giudizio di rinvio Parte_1
disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza 5 aprile-20 giugno 2022, n° 19812, in accoglimento dei motivi di gravame formulati da . Parte_1
Nelle more del giudizio intervenuto il decesso dell'originario attore, esso proseguiva nei confronti degli eredi.
All'udienza del 18.12.2024 nessuno compariva. Era disposto rinvio ex ar.309 c.p.c. alla successiva udienza del 15.01.2025, ove le parti non depositavano note scritte.
Rilevato :
- che ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter co. 4 c.p.c. a mente del quale “se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo” e dell'art. 181 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa da ruolo e l'estinzione del presente giudizio di appello;
- che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 5163/91,
Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357
c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti
2 provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass.
19124/2004).
Ritenuto:
- doversi pronunciare l'estinzione del giudizio;
- che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO, definitivamente deliberando, in sede di giudizio di rinvio:
1. dichiara l'estinzione del giudizio d'appello ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
2. manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 22.01.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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