CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/07/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 633/2022 R.G., avente ad oggetto: appello - beneficio ex L.R. n. 8/2017 per disabili gravissimi promossa da
( ), rappresentata e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Panebianco –
Appellante contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Filip- pa Morina –
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 396 del 30.6.2022, il Tribunale di Caltagirone rigettava il ri- corso con il quale aveva chiesto il riconoscimento dello status Parte_1
di disabile gravissima e il conseguente beneficio economico di cui al D.P.R.S.
n. 589/2018, in applicazione della L.R. n. 8/2017, dal 23.12.2020, data della domanda, dichiarando irripetibili le spese di lite e ponendo le spese di C.T.U. a
R.G. 633_2022 2
carico di parte resistente.
In particolare il Tribunale evidenziava che, ai fini del riconoscimento dei bene- fici, è necessario che sussistano i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 del
D.M. 26.9.2016, che individua i soggetti che possono ritenersi in condizione di disabilità gravissima.
Rilevava quindi che la disposta CTU escludeva che l'originaria ricorrente si trovasse nelle condizioni di cui all'art. 3, secondo comma, del D.M.
26/09/2016.
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 21.7.2022.
Resisteva l'appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, fissata ai sen- si dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per aver acriticamente recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, rilevando che l'ausiliare, pur avendo accertato che la periziata non era in grado di agire autonomamente, «nonostante questo la dichiara non meritevole del re- quisito previsto dal bando regionale».
A sostegno del motivo di appello richiama la consulenza tecnica di parte a fir- ma del dr. il quale, nel contestare la CTU, sostiene che la ricorrente versi Per_1
nella condizione di disabilità di cui alla lettera e) dell'art. 3 del citato D.M.
26/2016 [recte: 26/6/2016, ndr], precisando che «Alla lettera (e) del suddetto articolo è riportata la condizione sanitaria che patisce la signora Parte_1
e cioè: e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia
[...]
neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council o con punteggio alla Expanded Disability Sta- tus Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di EH e YA mod;
[…] Questo significa
R.G. 633_2022 3
che basta una di queste tre condizioni riportate nella lettera (e) per avere rico- nosciuta la condizione di disabilità gravissima;
nella fattispecie la condizione della Signora in oggetto è la terza e cioè lo stadio 5 di EH e YA mod, che recita testualmente : ''paziente costretto a letto o in sedia a rotelle».
L'appellante si duole altresì che il primo giudice non abbia motivato la deci- sione di non procedere alla sostituzione o al richiamo del C.T.U. e di non an- nullare la consulenza tecnica espletata ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
1.1. L'appello è infondato.
Il motivo risulta carente di ragioni di dissenso congruenti con le motivazioni addotte dal tribunale a sostegno della decisione appellata, essendosi il difensore dell'appellante limitato a riportare le critiche alla CTU mosse in primo grado dal proprio consulente di parte a fronte dell'ampia motivazione di rigetto della domanda.
Va in primo luogo osservato che il C.T.U. – alle cui conclusioni il giudice si è motivatamente riportato - ha compiutamente esaminato le singole condizioni integranti la disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.M. 26/9/2016, specificando i motivi per i quali la condizione della ricorrente non può essere ricondotta ad alcuna delle categorie considerate.
Sul punto il C.T.U. ha affermato che la ricorrente non versa in stato di coma ovvero con coscienza ridotta (art. 3 co. 2 lett. a), che non presenta un declino cognitivo o un ritardo mentale grave o gravissimo (con esclusione della condi- zione di cui all'art. 3 co. 2 lett. h), o una condizione di autismo grave (con esclusione del requisito di cui all'art. 3 co. 2 lett. g): “All'esame obiettivo, in- fatti, la paziente risultava lucido, collaborante e sufficientemente orientata, con deflessione del tono dell'umore; era presente disartria che comunque non impediva alla paziente di farsi comprendere e di rispondere alle domande, an- che mediante la comunicazione non verbale;
comprendeva ed eseguiva ordini semplici e complessi, come effettuare su indicazione alcune prove semeiologi-
R.G. 633_2022 4
che proposte”. Ed ancora il C.T.U. ha affermato che “le funzioni cognitive del- la paziente non sono quindi state intaccate dal pregresso evento cerebrovascu- lopatico” (con conseguente esclusione delle condizioni di cui alla lett. c), e che
“alla visita medico-legale, la paziente era eupnoica e non presentava segni di scompenso di circolo (...), non ricorrendo quindi la necessità di una ventila- zione assistita h24, la cui prescrizione peraltro non è documentata agli atti”
(con esclusione della condizione di cui alla lett. b). Ha altresì evidenziato che la ricorrente “pur avendo necessità di assistenza per il mantenimento della sta- zione eretta, l'effettuazione dei passaggi posturali e la deambulazione, a causa della grave emiparesi con assenza di forza e sensibilità all'emilato sinistro, presentava un quadro neuro-muscolare sufficientemente conservato all'emilato controlaterale, ove veniva mantenuta una discreta forza” (con esclusione della condizione sub e); infine, con riferimento alla condizione di deprivazione sen- soriale (sub f), ha affermato che “la paziente orientava bene lo sguardo sull'interlocutore e sull'ambiente circostante e udiva senza difficoltà la norma- le voce di conversazione”, e che “non risultano documentate né deficit visivi né deficit uditivi significativi”.
Inoltre, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui «la scala di EH e YA mod, è utile sia per definire lo stadio clinico del paziente af- fetto da morbo di Parkinson, che la persona con compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare».
Il testo di legge non autorizza tale interpretazione.
I parametri valutativi della condizione di disabile gravissimo, indicati all'art. 3, comma 2. lett. e) D.M. 26/9/2016, sono puntualmente esplicitati nelle “Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima (Articolo 3, comma
2), di cui all'allegato 1 al suindicato Decreto 2: “La scala di EH e YA è utile per definire lo stadio clinico del paziente affetto da morbo di Parkinson:
Stadio 1: Malattia unilaterale. Stadio 2: Malattia bilaterale senza coinvolgi-
R.G. 633_2022 5
mento dell'equilibrio. Stadio 3: Malattia da lieve a moderata, qualche instabi- lità posturale indipendente. Stadio 4: Malattia conclamata, ancora in grado di deambulare autonomamente. Stadio 5: Paziente costretto a letto o in sedia a rotelle».
Pertanto, solo il paziente affetto dal morbo di Parkinson, che sia costretto a let- to o in sedia rotelle, rientra nello stadio 5 delle scale.
Con riferimento alla valutazione della forza muscolare, invece, nella tabella
«Bilancio muscolare complessivo alla scala Medical Research Council
(MRC)», si attribuisce un punteggio precisamente indicando nella «Expanded
Disability Status Scale (EDSS) (Articolo 3, comma 2, lettera e)» (Scala Espan- sa dello Stato di Disabilità) le varie condizioni.
Su tale aspetto il CTU in primo grado ha analiticamente indicato che «la pa- ziente, ..., pur avendo necessità di assistenza per il mantenimento della stazio- ne eretta, l'effettuazione dei passaggi posturali e la deambulazione, a causa della grave emiparesi con assenza di forza e sensibilità all'emilato sinistro, presentava un quadro neuro-muscolare sufficientemente conservato all'emilato controlaterale, ove veniva mantenuta una discreta forza. Per tale motivo, non è possibile inquadrarla, anche in via analogica, nelle classi di grado gravissimo delle scale di valutazione della funzionalità in soggetti affetti da patologie neu- rologiche o muscolari, che tengono conto della perdita funzionale neuromu- scolare globale, evenienza non presente in capo alla sig.ra ». Pt_1
Su tale giudizio, riportato dal primo giudice nella sentenza impugnata,
l'appellante non ha formulato alcuna specifica censura.
Infine, infondatamente l'appellante si duole che i rilievi presentati al C.T.U. non siano stati presi in considerazione dal primo giudice, avendo la sentenza riportato la replica del C.T.U. ai rilievi formulati dalla parte: “Traducendo quanto appena espresso nella concretezza del caso in oggetto, sulla scorta dell'esame obiettivo medico-legale e della documentazione sanitaria agli atti,
R.G. 633_2022 6
emerge come la sig.ra non può prepararsi il pasto ma può richiedere Pt_1
che le venga preparato ed alimentarsi da sola con assistenza (atti quotidiani), non è necessario quindi l'ausilio di una nutrizione con un sondino (dipendenza vitale)”.
Anche sotto tale profilo, l'appello non muove alla sentenza alcuna specifica censura.
2.
Per questi motivi
, l'appello deve essere rigettato.
3. Spese irripetibili ex art. 152 disp att. c.p.c.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sus- sistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; spese irripetibili.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.6.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 633_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 633/2022 R.G., avente ad oggetto: appello - beneficio ex L.R. n. 8/2017 per disabili gravissimi promossa da
( ), rappresentata e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Panebianco –
Appellante contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Filip- pa Morina –
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 396 del 30.6.2022, il Tribunale di Caltagirone rigettava il ri- corso con il quale aveva chiesto il riconoscimento dello status Parte_1
di disabile gravissima e il conseguente beneficio economico di cui al D.P.R.S.
n. 589/2018, in applicazione della L.R. n. 8/2017, dal 23.12.2020, data della domanda, dichiarando irripetibili le spese di lite e ponendo le spese di C.T.U. a
R.G. 633_2022 2
carico di parte resistente.
In particolare il Tribunale evidenziava che, ai fini del riconoscimento dei bene- fici, è necessario che sussistano i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 del
D.M. 26.9.2016, che individua i soggetti che possono ritenersi in condizione di disabilità gravissima.
Rilevava quindi che la disposta CTU escludeva che l'originaria ricorrente si trovasse nelle condizioni di cui all'art. 3, secondo comma, del D.M.
26/09/2016.
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 21.7.2022.
Resisteva l'appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, fissata ai sen- si dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per aver acriticamente recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, rilevando che l'ausiliare, pur avendo accertato che la periziata non era in grado di agire autonomamente, «nonostante questo la dichiara non meritevole del re- quisito previsto dal bando regionale».
A sostegno del motivo di appello richiama la consulenza tecnica di parte a fir- ma del dr. il quale, nel contestare la CTU, sostiene che la ricorrente versi Per_1
nella condizione di disabilità di cui alla lettera e) dell'art. 3 del citato D.M.
26/2016 [recte: 26/6/2016, ndr], precisando che «Alla lettera (e) del suddetto articolo è riportata la condizione sanitaria che patisce la signora Parte_1
e cioè: e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia
[...]
neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council o con punteggio alla Expanded Disability Sta- tus Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di EH e YA mod;
[…] Questo significa
R.G. 633_2022 3
che basta una di queste tre condizioni riportate nella lettera (e) per avere rico- nosciuta la condizione di disabilità gravissima;
nella fattispecie la condizione della Signora in oggetto è la terza e cioè lo stadio 5 di EH e YA mod, che recita testualmente : ''paziente costretto a letto o in sedia a rotelle».
L'appellante si duole altresì che il primo giudice non abbia motivato la deci- sione di non procedere alla sostituzione o al richiamo del C.T.U. e di non an- nullare la consulenza tecnica espletata ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
1.1. L'appello è infondato.
Il motivo risulta carente di ragioni di dissenso congruenti con le motivazioni addotte dal tribunale a sostegno della decisione appellata, essendosi il difensore dell'appellante limitato a riportare le critiche alla CTU mosse in primo grado dal proprio consulente di parte a fronte dell'ampia motivazione di rigetto della domanda.
Va in primo luogo osservato che il C.T.U. – alle cui conclusioni il giudice si è motivatamente riportato - ha compiutamente esaminato le singole condizioni integranti la disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.M. 26/9/2016, specificando i motivi per i quali la condizione della ricorrente non può essere ricondotta ad alcuna delle categorie considerate.
Sul punto il C.T.U. ha affermato che la ricorrente non versa in stato di coma ovvero con coscienza ridotta (art. 3 co. 2 lett. a), che non presenta un declino cognitivo o un ritardo mentale grave o gravissimo (con esclusione della condi- zione di cui all'art. 3 co. 2 lett. h), o una condizione di autismo grave (con esclusione del requisito di cui all'art. 3 co. 2 lett. g): “All'esame obiettivo, in- fatti, la paziente risultava lucido, collaborante e sufficientemente orientata, con deflessione del tono dell'umore; era presente disartria che comunque non impediva alla paziente di farsi comprendere e di rispondere alle domande, an- che mediante la comunicazione non verbale;
comprendeva ed eseguiva ordini semplici e complessi, come effettuare su indicazione alcune prove semeiologi-
R.G. 633_2022 4
che proposte”. Ed ancora il C.T.U. ha affermato che “le funzioni cognitive del- la paziente non sono quindi state intaccate dal pregresso evento cerebrovascu- lopatico” (con conseguente esclusione delle condizioni di cui alla lett. c), e che
“alla visita medico-legale, la paziente era eupnoica e non presentava segni di scompenso di circolo (...), non ricorrendo quindi la necessità di una ventila- zione assistita h24, la cui prescrizione peraltro non è documentata agli atti”
(con esclusione della condizione di cui alla lett. b). Ha altresì evidenziato che la ricorrente “pur avendo necessità di assistenza per il mantenimento della sta- zione eretta, l'effettuazione dei passaggi posturali e la deambulazione, a causa della grave emiparesi con assenza di forza e sensibilità all'emilato sinistro, presentava un quadro neuro-muscolare sufficientemente conservato all'emilato controlaterale, ove veniva mantenuta una discreta forza” (con esclusione della condizione sub e); infine, con riferimento alla condizione di deprivazione sen- soriale (sub f), ha affermato che “la paziente orientava bene lo sguardo sull'interlocutore e sull'ambiente circostante e udiva senza difficoltà la norma- le voce di conversazione”, e che “non risultano documentate né deficit visivi né deficit uditivi significativi”.
Inoltre, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui «la scala di EH e YA mod, è utile sia per definire lo stadio clinico del paziente af- fetto da morbo di Parkinson, che la persona con compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare».
Il testo di legge non autorizza tale interpretazione.
I parametri valutativi della condizione di disabile gravissimo, indicati all'art. 3, comma 2. lett. e) D.M. 26/9/2016, sono puntualmente esplicitati nelle “Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima (Articolo 3, comma
2), di cui all'allegato 1 al suindicato Decreto 2: “La scala di EH e YA è utile per definire lo stadio clinico del paziente affetto da morbo di Parkinson:
Stadio 1: Malattia unilaterale. Stadio 2: Malattia bilaterale senza coinvolgi-
R.G. 633_2022 5
mento dell'equilibrio. Stadio 3: Malattia da lieve a moderata, qualche instabi- lità posturale indipendente. Stadio 4: Malattia conclamata, ancora in grado di deambulare autonomamente. Stadio 5: Paziente costretto a letto o in sedia a rotelle».
Pertanto, solo il paziente affetto dal morbo di Parkinson, che sia costretto a let- to o in sedia rotelle, rientra nello stadio 5 delle scale.
Con riferimento alla valutazione della forza muscolare, invece, nella tabella
«Bilancio muscolare complessivo alla scala Medical Research Council
(MRC)», si attribuisce un punteggio precisamente indicando nella «Expanded
Disability Status Scale (EDSS) (Articolo 3, comma 2, lettera e)» (Scala Espan- sa dello Stato di Disabilità) le varie condizioni.
Su tale aspetto il CTU in primo grado ha analiticamente indicato che «la pa- ziente, ..., pur avendo necessità di assistenza per il mantenimento della stazio- ne eretta, l'effettuazione dei passaggi posturali e la deambulazione, a causa della grave emiparesi con assenza di forza e sensibilità all'emilato sinistro, presentava un quadro neuro-muscolare sufficientemente conservato all'emilato controlaterale, ove veniva mantenuta una discreta forza. Per tale motivo, non è possibile inquadrarla, anche in via analogica, nelle classi di grado gravissimo delle scale di valutazione della funzionalità in soggetti affetti da patologie neu- rologiche o muscolari, che tengono conto della perdita funzionale neuromu- scolare globale, evenienza non presente in capo alla sig.ra ». Pt_1
Su tale giudizio, riportato dal primo giudice nella sentenza impugnata,
l'appellante non ha formulato alcuna specifica censura.
Infine, infondatamente l'appellante si duole che i rilievi presentati al C.T.U. non siano stati presi in considerazione dal primo giudice, avendo la sentenza riportato la replica del C.T.U. ai rilievi formulati dalla parte: “Traducendo quanto appena espresso nella concretezza del caso in oggetto, sulla scorta dell'esame obiettivo medico-legale e della documentazione sanitaria agli atti,
R.G. 633_2022 6
emerge come la sig.ra non può prepararsi il pasto ma può richiedere Pt_1
che le venga preparato ed alimentarsi da sola con assistenza (atti quotidiani), non è necessario quindi l'ausilio di una nutrizione con un sondino (dipendenza vitale)”.
Anche sotto tale profilo, l'appello non muove alla sentenza alcuna specifica censura.
2.
Per questi motivi
, l'appello deve essere rigettato.
3. Spese irripetibili ex art. 152 disp att. c.p.c.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sus- sistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; spese irripetibili.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.6.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 633_2022