Sentenza breve 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 29/09/2025, n. 6438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6438 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06438/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02733/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2733 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Longobardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio formatosi sull’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia notificata a mezzo pec in data 23.04.2024 alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
nonché per la declaratoria dell’obbligo della P.A. di provvedere definitivamente sull’istanza depositata dalla Società ricorrente con atto espresso e motivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con istanza del 23/4//2024, la Società ricorrente richiedeva alla Prefettura di Napoli, ai sensi dell’art. 91, co. 5, del d.lgs. n. 159/2011, l’aggiornamento dell’informativa ostativa antimafia prot. n. -OMISSIS-proponendo poi il presente ricorso avverso il silenzio;
Rilevato che, costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha reso noto che, con nota prot. n. -OMISSIS-, è stata attivata la procedura partecipativa, ex art. 92, co. 2- bis del cit. d.lgs.;
Considerato che, con memoria depositata il 2/9/2025, il ricorrente ha chiesto che in ragione di ciò il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese;
Ritenuto che, sulla base della manifestazione di volontà della parte (essendo peraltro rilevabile d’ufficio la carenza sopravvenuta d’interesse, come da avviso ex art. 73, co. 3, c.p.a. formulato all’udienza, atteso che per quanto detto alcuna utilità deriverebbe al ricorrente dalla definizione del presente giudizio), il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese, in ragione dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere e secondo quanto richiesto dallo stesso ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa per intero le spese di giudizio, restando il contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Esposito, Presidente FF, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Esposito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.