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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 31/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 1181/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:35 sono presenti l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1181 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. CAPOTORTI VALERIA
- resistente - oggetto: assegno unico universale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 31/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/01/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di avere presentato in data 03/06/2022 alla sede dell' di Palermo CP_2
domanda intesa ad ottenere “l'assegno unico e universale per i figli a carico” per la figlia disabile nata a [...] il [...], senza Persona_1
nulla ottenere;
2 che per mero errore materiale nella domanda amministrativa è stato inserito un codice fiscale di un soggetto diverso, però correttamente indicando sia il codice IBAN che il proprio ISEE;
che l' non comunicava però la reiezione della domanda, CP_2
conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio diritto al CP_2
percepimento della prestazione negata in sede amministrativa e, conseguentemente, sentirlo condannare al pagamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando la presentazione della domanda a nome di altra e diversa persona ( ) e la conseguente impossibilità di Controparte_3
accoglimento della domanda, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Indipendentemente dalla ricezione o meno della comunicazione di reiezione, appare infatti evidente che la domanda amministrativa come presentata dalla ricorrente non poteva essere accolta.
L'accoglimento di un ricorso giudiziale proposto avverso la reiezione di una domanda amministrativa presuppone che la domanda stessa
(indefettibile requisito di proponibilità dell'azione giudiziaria) sia legittimamente accoglibile dall' e respinta per motivi sindacabili dal CP_1
giudice.
Nel caso di specie, viceversa, la domanda non poteva essere accolta perché formalmente presentata da soggetto diverso da quello che agisce in giudizio,
a nulla rilevando la correttezza dell'IBAN e dell'ISEE; essendo questi corretti relativamente alla ricorrente in via giudiziaria e incorretti relativamente alla domanda amministrativa.
Al fine del conseguimento della prestazione, la ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova, corretta, domanda amministrativa.
3 La mancata prova della effettiva ricezione della reiezione da parte della ricorrente, seppur legittimerebbe un danno dovuto al ritardo, non consente però il riconoscimento giudiziale del diritto alla prestazione, proprio perché difetta il requisito della domanda amministrativa, nei termini sopra spiegati da reputarsi come non esistente.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 31/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 31/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 1181/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:35 sono presenti l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1181 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. CAPOTORTI VALERIA
- resistente - oggetto: assegno unico universale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 31/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/01/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di avere presentato in data 03/06/2022 alla sede dell' di Palermo CP_2
domanda intesa ad ottenere “l'assegno unico e universale per i figli a carico” per la figlia disabile nata a [...] il [...], senza Persona_1
nulla ottenere;
2 che per mero errore materiale nella domanda amministrativa è stato inserito un codice fiscale di un soggetto diverso, però correttamente indicando sia il codice IBAN che il proprio ISEE;
che l' non comunicava però la reiezione della domanda, CP_2
conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio diritto al CP_2
percepimento della prestazione negata in sede amministrativa e, conseguentemente, sentirlo condannare al pagamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando la presentazione della domanda a nome di altra e diversa persona ( ) e la conseguente impossibilità di Controparte_3
accoglimento della domanda, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Indipendentemente dalla ricezione o meno della comunicazione di reiezione, appare infatti evidente che la domanda amministrativa come presentata dalla ricorrente non poteva essere accolta.
L'accoglimento di un ricorso giudiziale proposto avverso la reiezione di una domanda amministrativa presuppone che la domanda stessa
(indefettibile requisito di proponibilità dell'azione giudiziaria) sia legittimamente accoglibile dall' e respinta per motivi sindacabili dal CP_1
giudice.
Nel caso di specie, viceversa, la domanda non poteva essere accolta perché formalmente presentata da soggetto diverso da quello che agisce in giudizio,
a nulla rilevando la correttezza dell'IBAN e dell'ISEE; essendo questi corretti relativamente alla ricorrente in via giudiziaria e incorretti relativamente alla domanda amministrativa.
Al fine del conseguimento della prestazione, la ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova, corretta, domanda amministrativa.
3 La mancata prova della effettiva ricezione della reiezione da parte della ricorrente, seppur legittimerebbe un danno dovuto al ritardo, non consente però il riconoscimento giudiziale del diritto alla prestazione, proprio perché difetta il requisito della domanda amministrativa, nei termini sopra spiegati da reputarsi come non esistente.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 31/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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